POTERI
DELLA DIFESA
(
L. 7.12.2000 n. 397 pubblicata sulla G.U. del 3.1.2001)
GUARANTIGIE
DEL DIFENSORE:
1.
Incompatibile con l’ufficio di testimone al pari del P.M.,
se ha svolto attività di investigazione difensiva (ART. 197
C.P.P)
2.
non ha obbligo di denunciare i reati di cui sia venuto a
conoscenza nell’ambito del compimento delle indagini difensive (art.
334 bis c.p.p)
3.
non possono essere sottoposte ad intercettazione le
conversazioni con i clienti né può essere sequestrata o
controllata la corrispondenza ( art. 103 c.p.p)
4.
non possono essere eseguiti sequestri o perquisizioni nei
loro studi professionali salvi casi particolari e con particolari
cautele (art. 103 c.p.p)
5.
non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto
per ragione della propria professione ( art. 200 c.p.p.)
GUARANTIGIE
DELL’INVESTIGATORE
1.
non ha obbligo di denunciare i reati di cui sia venuto a
conoscenza nell’ambito del compimento delle indagini difensive (art.
334 bis c.p.p)
2.
non possono essere sottoposte ad intercettazione le sue
conversazioni con i clienti (103 c.p.p come modificato dalla L.
397/2000), ma non è prevista uguale garanzia per la
corrispondenza (previa comunicazione all’autorità procedente del
mandato: art. 222 disp att. come modificato dall’art. 24 della L.
397/00)
3.
non possono essere eseguiti sequestri nei loro studi
professionali di carte o documenti relativi alla difesa (art. 103
c.p.p) (previa comunicazione all’autorità procedente del
mandato art. 222 disp
att. come modificato dall’art. 24 della L. 397/00)
4.
non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto
per ragione della propria professione ( art. 200 c.p.p.)
FACOLTA’
DELLA DIFESA PRIMA DELL’INIZIO DELLE INDAGINI DEL PM
ART.
391 NONIES c.p.p : indagini preventive …per l’eventualità
che si instauri un procedimento penale
(apposito mandato con sottoscrizione autenticata contenente
la nomina del difensore e indicazione dei fatti ai quali si
riferisce). La norma potrebbe riferirsi anche al difensore della
persona offesa.
FACOLTA’
DELLA DIFESA DOPO L’INIZIO DELLE INDAGINI DEL PM
ACQUISITA NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO
·
ART.
335 C.P.P
·
art. 369 c.p.p informazione di garanzia (
Il PM quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto
di assistere - perquisizione, sequestro, interrogatorio, confronto,
consulenza tecnica 360 c.p.p. - comunica alla persona indagata le
norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto e
invito a nominare difensore di fiducia)
IL DIFENSORE
1.
CONTROLLA LA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PM
art. 54 quater c.p.p : può chiedere la trasmissione
degli atti ad un diverso Pubblico Ministero e, in caso di rifiuto di
accoglimento dell’istanza, può chiedere al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello (se il PM che si assume competente
appartiene al medesimo distretto di Corte di appello) ovvero presso
la Cassazione (se il PM che si assume competente appartiene ad altro
distretto di Corte di appello), di determinare il PM
competente ( introdotto dalla L. 479/99 cd legge Carotti) ;
2.
ESEGUE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE: art.
327 bis c.p.p.: Il
difensore (o, in sua vece, il sostituto, gli investigatori privati o
i consulenti tecnici) ha facoltà di svolgere investigazioni per
ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle
forme e per le finalità previste nel titolo VI bis (si vedano,
anche, le regole deontologiche approvate dall’Unione delle camere
penali il 30.3.1996 ed il 16.1.2001; queste ultime sono pubblicate
in Cassazione penale, vol. XLI del gennaio 2001) :
v
COLLOQUIO informale (può occuparsene anche
l’investigatore o il consulente tecnico), RICEZIONE DICHIARAZIONI
E ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (atti del difensore e del sostituto):
il PM con decreto motivato, non suscettibile di impugnazione,
può differire questo diritto della difesa per non più di
due mesi vietando alle persone sentite di comunicare i fatti e le
circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza ( art.
391 quinquies c.p.p.) La violazione dell’obbligo imposto al teste
sanzionato penalmente ( art. 379 bis c.p.)
IL
Difensore non può chiedere alla persona esaminata quali siano state
le domande formulate dal PM e le risposte date. Uguale obbligo grava
sul PM e sulla PG in relazione alle domande formulate dalla Difesa.
L’inosservanza
delle disposizioni contenute nell’art. 391 bis
commi 1 - 5 comporta la sanzione della inutilizzabilità e
costituisce illecito disciplinare per il difensore.
q
Art. 391 bis c.p.p
commi 1° e 2° è
acquisisce informazioni da PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE
CIRCOSTANZE UTILI. Se costoro non si presentano il Difensore può
richiederne convocazione al PM ( il quale deve provvedere nei sette
giorni successivi) ovvero richiedere incidente probatorio al giudice
( Si tratta di ipotesi di incidente probatorio che esula dalle
previsioni dell’art. 392 c.p.p.
e che è preclusa al PM )
q
art. 391 bis comma comma 5° è
acquisisce informazioni da PERSONA SOTTOPOSTA ad INDAGINE o IMPUTATA
nello stesso procedimento ovvero in procedimento connesso o
collegato (previo avviso al difensore - eventualmente nominato dal
Giudice - 24 ore prima). In caso di rifiuto di rendere
interrogatorio il difensore non può richiedere al PM di procedere
all’esame ma può richiedere incidente probatorio.
q
art. 391 bis comma comma 5° è
consente al difensore di acquisire informazioni anche dai cd COLLABORATORI
DI GIUSTIZIA. Tuttavia
il difensore non potrà esaminarli direttamente se non viene
abrogato – eventualmente a seguito di eccezione di
incostituzionalità – l’articolo 12 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82 come
modificato dalla L. 13.2.2001 n. 45); Il difensore potrà
chiedere, però, l’incidente
probatorio ( stesso potere ha il PM ex
art. 392 comma 1° lett c) c.p.p.).
q
art. 391 bis comma comma 5° è
consente al difensore di acquisire informazioni anche da PERSONA
SOTTOPOSTA ad INDAGINE o IMPUTATA in procedimento
connesso o collegato di cui all’art.
197 bis c.p.p (persone giudicate in un procedimento connesso o
collegato che assumono l’ufficio di testimone) eventualmente
sottoposte a misure di protezione; Il Difensore potrà chiedere
l’incidente probatorio anche per tali soggetti in difetto
dei presupposti di cui all’art. 392 lett. a) e
b). Tale facoltà non è riconosciuta al PM a causa del mancato
coordinamento dell’art. 392 comma 1° lett. c) c.p.p.
con
l’art. 197 bis c.p.p
q
art. 391 bis comma comma 7° è
acquisisce informazioni da DETENUTO previa autorizzazione del
giudice che procede nei confronti del detto detenuto sentito PM e
difensore. ( in caso di rifiuto il difensore potrà avvalersi degli
strumenti previsti nei commi 10 e 11 dell’art. 391 bis c.p.p., in
relazione alla qualifica da attribuire alla persona dalla quale si
intendono assumere informazioni)
ART. 391 DECIES C.P.P : IL DIFENSORE
UTILIZZA I VERBALI DI DICHIARAZIONI PER LE CONTESTAZIONI
E PUÒ PRODURLI IN CASO IRRIPETIBILITA’ ATTO. (
art. 500, 512 e 513
c.p.p).
L’atto redatto dal difensore non è
atto pubblico e legittimamente il difensore potrebbe omettere parte
delle dichiarazioni rese dalla persona informata;
si badi che il verbale che sia stato redatto direttamente dal
PM, in difetto di
ausiliario, non può essere prodotto;
v
ESEGUE ACCESSI AI LUOGHI E RILIEVI
q
art. 391 sexies c.p.p.: accede ai
luoghi, esegue rilievi ed
ha facoltà di redigere verbale;
q
art. 391 septies c.p.p: accede anche a luoghi
privati, previo decreto motivato giudice, in caso dissenso del
detentore (accede ai luoghi di abitazione ed alla relative
pertinenze solo se è necessario accertare le tracce e gli altri
effetti materiali del reato) ed ha facoltà di redigere verbale
LA
DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ NON RIPETIBILE COMPIUTA IN
OCCASIONE DELL’ACCESSO AI LUOGHI E PRESENTATA NEL CORSO DELLE
INDAGINI PRELIMINARI O ALL’UDIENZA PRELIMINARE E’ INSERITA NEL
FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO ( ART. 391 DECIES CPP) Non è chiaro il
disposto dell’art. 391 decies comma 4° in relazione al disposto
del comma 2°: il comma secondo sembra condizionare l’inserimento
nel fascicolo del dibattimento dei verbali di atti non ripetibili
compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, alla semplice
presentazione degli stessi in fase di indagine preliminare o di
udienza preliminare; il comma 4°, invece, sembra esigere anche la
presenza del PM (o di un suo delegato) all’accesso ed al
compimento dell’atto irripetibile.
v
ACQUISISCE DOCUMENTAZIONE PRESSO P.A.: art. 391
quater c.pp. richiede atti alla PA ed, in caso rifiuto, chiede
al PM che provveda all’acquisizione. ( Non è previsto analogo
potere nei confronti di altri soggetti che siano istituzionalmente
detentori di atti e documenti in ipotesi utili per la difesa)
v
ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI: ART. 391
DECIES : compie accertamenti tecnici non ripetibili e, in questo
caso, avvisa il PM perché possa esercitare le facoltà di cui
all’art. 360 c.p.p (personalmente o tramite PG) : nomina
consulente tecnico, assistere al conferimento dell’incarico,
partecipare agli accertamenti, formulare osservazioni e riserve. In
ipotesi, il PM potrebbe richiedere l’incidente probatorio ed il
Difensore potrebbe disattendere la richiesta se ritenga che gli
accertamenti non potrebbero più essere utilmente compiuti (sic!!).
IL
VERBALE DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI SI INSERISCE NEL FASCICOLO DEL
DIFENSORE, IN QUELLO DEL PM E NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO
v
ESAMINA COSE SEQUESTRATE ( ART. 366 C.P.P): diritto
differibile dal PM, per non piu’ di 30 giorni, con decreto
motivato, impugnabile.
v
HA IL DIRITTO DI FAR ESAMINARE DAL PROPRIO
CONSULENTE LE COSE SEQUESTRATE ( ART. 233 COMMA 1 BIS E 1 TER) e
di farlo partecipare alle ispezioni ovvero di fargli esaminare,
successivamente, la cosa ispezionata. La competenza a rilasciare
l’autorizzazione spetta, prima dell’esercizio dell’azione
penale, al PM. L’eventuale provvedimento di diniego è impugnabile
davanti al Giudice. Dopo l’esercizio dell’azione penale la
competenza a rilasciare la detta autorizzazione spetta al Giudice.
L’autorità giudiziaria può
impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione dello
stato originale delle cose e dei luoghi.
3.
INTERLOQUISCE DIRETTAMENTE CON IL GIUDICE E PRESENTA GLI
ELEMENTI DIFENSIVI. I documenti relativi saranno contenuti nel
fascicolo del difensore custodito presso il GIP fino al termine
delle indagini preliminari e, successivamente, nel fascicolo del PM
( ART. 391 OCTIES CPP) :
q
quando il giudice deve adottare una decisione con
l’intervento della parte privata;
q
nel corso delle indagini preliminari, se ha notizia di
un procedimento penale, presenta direttamente gli elementi difensivi
al giudice perché ne tenga conto anche nel caso in cui deve
adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento
della parte assistita;
4.
INTERLOQUISCE CON IL PM E GLI PRESENTA GLI ELEMENTI DI PROVA
A FAVORE DEL SUO ASSISTITO ( ART. 391 OCTIES)
5.
TERMINATA L’INDAGINE HA DIRITTO AL DEPOSITO DEGLI ATTI :
415 BIS C.P.P.
…nei
venti giorni successivi
q
può chiedere l’interrogatorio del proprio assistito
q
può produrre documenti
q
può produrre la documentazione delle indagini
difensive
q
chiedere al PM di compiere atti di indagine
q
far presentare il proprio assistito per rilasciare
dichiarazioni
q
può produrre memorie
6.
COMPIE ATTIVITÀ SUPPLETIVA DI INDAGINE (art. 419 c.p.p) la
cui documentazione dovrà essere trasmessa al GUP prima
dell’udienza preliminare;
7.
COMPIE ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI INDAGINE: art. 430 c.p.p la
cui documentazione deve essere immediatamente depositata
presso la segreteria del PM per essere inserita nel fascicolo del
Difensore inserito nel fascicolo del PM
8.
INSERITO IL PROPRIO CONSULENTE IN LISTA TESTI, PUO’
ESCUTERLO ANCHE SUL CONTENUTO DEI COLLOQUI INFORMALI AVUTI CON I
TESTI : il PM non può
richiedere uguali informazioni all’ufficiale di PG per il divieto
contenuto nell’art. 195 comma 4 c.p.p. e per l’obbligo di questi
di redigere verbale di ogni attività compiuta.