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La nuova difesa                         

POTERI  DELLA  DIFESA

( L. 7.12.2000 n. 397 pubblicata sulla G.U. del 3.1.2001)

 

 

 

 

 

GUARANTIGIE  DEL DIFENSORE:

 

 

1.      Incompatibile con l’ufficio di testimone al pari del P.M., se ha svolto attività di investigazione difensiva (ART. 197 C.P.P)

2.      non ha obbligo di denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del compimento delle indagini difensive (art. 334 bis c.p.p)

3.      non possono essere sottoposte ad intercettazione le conversazioni con i clienti né può essere sequestrata o controllata la corrispondenza ( art. 103 c.p.p)

4.      non possono essere eseguiti sequestri o perquisizioni nei loro studi professionali salvi casi particolari e con particolari cautele (art. 103 c.p.p)

5.      non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione ( art. 200 c.p.p.)

 

 

 

GUARANTIGIE DELL’INVESTIGATORE

 

 

1.      non ha obbligo di denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del compimento delle indagini difensive (art. 334 bis c.p.p)  

2.      non possono essere sottoposte ad intercettazione le sue conversazioni con i clienti (103 c.p.p come modificato dalla L. 397/2000), ma non è prevista uguale garanzia per la corrispondenza (previa comunicazione all’autorità procedente del mandato: art. 222 disp att. come modificato dall’art. 24 della L. 397/00)

3.      non possono essere eseguiti sequestri nei loro studi professionali di carte o documenti relativi alla difesa (art. 103 c.p.p) (previa comunicazione all’autorità procedente del mandato  art. 222 disp att. come modificato dall’art. 24 della L. 397/00)

4.      non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione ( art. 200 c.p.p.)

 


 

FACOLTA’ DELLA DIFESA PRIMA DELL’INIZIO DELLE INDAGINI DEL PM

 

 

ART. 391 NONIES c.p.p : indagini preventive …per l’eventualità che si instauri un procedimento penale  (apposito mandato con sottoscrizione autenticata contenente la nomina del difensore e indicazione dei fatti ai quali si riferisce). La norma potrebbe riferirsi anche al difensore della persona offesa.

 

 

FACOLTA’ DELLA DIFESA DOPO L’INIZIO DELLE INDAGINI DEL PM

 

 

ACQUISITA NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO

 

·        ART. 335 C.P.P

·        art. 369 c.p.p informazione di garanzia  ( Il PM quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere - perquisizione, sequestro, interrogatorio, confronto, consulenza tecnica 360 c.p.p. - comunica alla persona indagata le norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto e invito a nominare difensore di fiducia)

 

IL DIFENSORE

 

1.      CONTROLLA LA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PM  art. 54 quater c.p.p : può chiedere la trasmissione degli atti ad un diverso Pubblico Ministero e, in caso di rifiuto di accoglimento dell’istanza, può chiedere al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (se il PM che si assume competente appartiene al medesimo distretto di Corte di appello) ovvero presso la Cassazione (se il PM che si assume competente appartiene ad altro  distretto di Corte di appello), di determinare il PM competente ( introdotto dalla L. 479/99 cd legge Carotti) ;

 

 

2.      ESEGUE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE:  art. 327 bis  c.p.p.: Il difensore (o, in sua vece, il sostituto, gli investigatori privati o i consulenti tecnici) ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità previste nel titolo VI bis (si vedano, anche, le regole deontologiche approvate dall’Unione delle camere penali il 30.3.1996 ed il 16.1.2001; queste ultime sono pubblicate in Cassazione penale, vol. XLI del gennaio 2001) : 

 

v     COLLOQUIO informale (può occuparsene anche l’investigatore o il consulente tecnico), RICEZIONE DICHIARAZIONI E ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (atti del difensore e del sostituto): il PM con decreto motivato, non suscettibile di impugnazione,  può differire questo diritto della difesa per non più di due mesi vietando alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza ( art. 391 quinquies c.p.p.) La violazione dell’obbligo imposto al teste sanzionato penalmente ( art. 379 bis c.p.)

 

IL Difensore non può chiedere alla persona esaminata quali siano state le domande formulate dal PM e le risposte date. Uguale obbligo grava sul PM e sulla PG in relazione alle domande formulate dalla Difesa.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 391 bis  commi 1 - 5 comporta la sanzione della inutilizzabilità e costituisce illecito disciplinare per il difensore.

 

q     Art. 391 bis c.p.p   commi 1° e  è acquisisce informazioni da PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI. Se costoro non si presentano il Difensore può richiederne convocazione al PM ( il quale deve provvedere nei sette giorni successivi) ovvero richiedere incidente probatorio al giudice ( Si tratta di ipotesi di incidente probatorio che esula dalle previsioni dell’art. 392 c.p.p.  e che è preclusa al PM )

 

q     art. 391 bis comma comma 5° è acquisisce informazioni da PERSONA SOTTOPOSTA ad INDAGINE o IMPUTATA nello stesso procedimento ovvero in procedimento connesso o collegato (previo avviso al difensore - eventualmente nominato dal Giudice - 24 ore prima). In caso di rifiuto di rendere interrogatorio il difensore non può richiedere al PM di procedere all’esame ma può richiedere incidente probatorio.

 

q     art. 391 bis comma comma 5° è consente al difensore di acquisire informazioni anche dai cd COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.  Tuttavia il difensore non potrà esaminarli direttamente se non viene abrogato – eventualmente a seguito di eccezione di incostituzionalità – larticolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82  come modificato dalla L. 13.2.2001 n. 45); Il difensore potrà chiedere, però,  l’incidente probatorio ( stesso potere ha il PM  ex art. 392 comma 1° lett c) c.p.p.).

 

q     art. 391 bis comma comma 5° è consente al difensore di acquisire informazioni anche da PERSONA SOTTOPOSTA ad INDAGINE o IMPUTATA in procedimento connesso o collegato di cui  all’art. 197 bis c.p.p (persone giudicate in un procedimento connesso o collegato che assumono l’ufficio di testimone) eventualmente sottoposte a misure di protezione; Il Difensore potrà chiedere l’incidente probatorio anche per tali soggetti in  difetto dei presupposti di cui all’art. 392 lett. a)  e b). Tale facoltà non è riconosciuta al PM a causa del mancato coordinamento dell’art. 392 comma 1° lett. c)  c.p.p.  con l’art. 197 bis c.p.p

 

q     art. 391 bis comma comma 7° è acquisisce informazioni da DETENUTO previa autorizzazione del giudice che procede nei confronti del detto detenuto sentito PM e difensore. ( in caso di rifiuto il difensore potrà avvalersi degli strumenti previsti nei commi 10 e 11 dell’art. 391 bis c.p.p., in relazione alla qualifica da attribuire alla persona dalla quale si intendono assumere informazioni)

 

ART. 391 DECIES C.P.P : IL DIFENSORE UTILIZZA I VERBALI DI DICHIARAZIONI PER LE CONTESTAZIONI  E PUÒ PRODURLI IN CASO IRRIPETIBILITA’ ATTO. ( art. 500, 512 e  513 c.p.p).

L’atto redatto dal difensore non è atto pubblico e legittimamente il difensore potrebbe omettere parte delle dichiarazioni rese dalla persona informata;  si badi che il verbale che sia stato redatto direttamente dal PM,  in difetto di ausiliario, non può essere prodotto;

 

v     ESEGUE ACCESSI AI LUOGHI E RILIEVI 

 

q       art. 391 sexies c.p.p.: accede ai luoghi, esegue rilievi  ed ha facoltà di redigere verbale;

 

q       art. 391 septies c.p.p: accede anche a luoghi privati, previo decreto motivato giudice, in caso dissenso del detentore (accede ai luoghi di abitazione ed alla relative pertinenze solo se è necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato) ed ha facoltà di redigere verbale

 

LA DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ NON RIPETIBILE COMPIUTA IN OCCASIONE DELL’ACCESSO AI LUOGHI E PRESENTATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O ALL’UDIENZA PRELIMINARE E’ INSERITA NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO ( ART. 391 DECIES CPP) Non è chiaro il disposto dell’art. 391 decies comma 4° in relazione al disposto del comma 2°: il comma secondo sembra condizionare l’inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, alla semplice presentazione degli stessi in fase di indagine preliminare o di udienza preliminare; il comma 4°, invece, sembra esigere anche la presenza del PM (o di un suo delegato) all’accesso ed al compimento dell’atto irripetibile.

 

v     ACQUISISCE DOCUMENTAZIONE PRESSO P.A.: art. 391 quater c.pp. richiede atti alla PA ed, in caso rifiuto, chiede al PM che provveda all’acquisizione. ( Non è previsto analogo potere nei confronti di altri soggetti che siano istituzionalmente detentori di atti e documenti in ipotesi utili per la difesa)

 

v     ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI: ART. 391 DECIES : compie accertamenti tecnici non ripetibili e, in questo caso, avvisa il PM perché possa esercitare le facoltà di cui all’art. 360 c.p.p (personalmente o tramite PG) : nomina consulente tecnico, assistere al conferimento dell’incarico, partecipare agli accertamenti, formulare osservazioni e riserve. In ipotesi, il PM potrebbe richiedere l’incidente probatorio ed il Difensore potrebbe disattendere la richiesta se ritenga che gli accertamenti non potrebbero più essere utilmente compiuti (sic!!). 

 

IL VERBALE DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI SI INSERISCE NEL FASCICOLO DEL DIFENSORE, IN QUELLO DEL PM E NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO

 

 

v     ESAMINA COSE SEQUESTRATE ( ART. 366 C.P.P):  diritto differibile dal PM, per non piu’ di 30 giorni, con decreto motivato, impugnabile.

 

v     HA IL DIRITTO DI FAR ESAMINARE DAL PROPRIO CONSULENTE LE COSE SEQUESTRATE ( ART. 233 COMMA 1 BIS E 1 TER)   e di farlo partecipare alle ispezioni ovvero di fargli esaminare, successivamente, la cosa ispezionata. La competenza a rilasciare l’autorizzazione spetta, prima dell’esercizio dell’azione penale, al PM. L’eventuale provvedimento di diniego è impugnabile davanti al Giudice. Dopo l’esercizio dell’azione penale la competenza a rilasciare la detta autorizzazione spetta al Giudice. L’autorità giudiziaria  può impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originale delle cose e dei luoghi.

 

3.      INTERLOQUISCE DIRETTAMENTE CON IL GIUDICE E PRESENTA GLI ELEMENTI DIFENSIVI. I documenti relativi saranno contenuti nel fascicolo del difensore custodito presso il GIP fino al termine delle indagini preliminari e, successivamente, nel fascicolo del PM  ( ART. 391 OCTIES CPP) :

 

q    quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata; 

 

q    nel corso delle indagini preliminari, se ha notizia di un procedimento penale, presenta direttamente gli elementi difensivi al giudice perché ne tenga conto anche nel caso in cui deve adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita; 

 

4.      INTERLOQUISCE CON IL PM E GLI PRESENTA GLI ELEMENTI DI PROVA A FAVORE DEL SUO ASSISTITO ( ART. 391 OCTIES)

 

 

5.      TERMINATA L’INDAGINE HA DIRITTO AL DEPOSITO DEGLI ATTI : 415 BIS C.P.P.

 

…nei venti giorni successivi

 

q       può chiedere l’interrogatorio del proprio assistito

q       può produrre documenti

q       può produrre la documentazione delle indagini difensive

q       chiedere al PM di compiere atti di indagine

q       far presentare il proprio assistito per rilasciare dichiarazioni

q       può produrre memorie

 

6.      COMPIE ATTIVITÀ SUPPLETIVA DI INDAGINE (art. 419 c.p.p) la cui documentazione dovrà essere trasmessa al GUP prima dell’udienza preliminare;

 

7.      COMPIE ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI INDAGINE: art. 430 c.p.p la cui documentazione deve essere immediatamente  depositata presso la segreteria del PM per essere inserita nel fascicolo del Difensore inserito nel fascicolo del PM

 

8.      INSERITO IL PROPRIO CONSULENTE IN LISTA TESTI, PUO’ ESCUTERLO ANCHE SUL CONTENUTO DEI COLLOQUI INFORMALI AVUTI CON I TESTI :  il PM non può richiedere uguali informazioni all’ufficiale di PG per il divieto contenuto nell’art. 195 comma 4 c.p.p. e per l’obbligo di questi di redigere verbale di ogni attività compiuta.

 

 

 

 

tratto da digilander.iol.it/giurana/spazioaperto/LADIFESA.htm

 

 

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Aggiornato il: 26 febbraio 2002