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I primi 100 giorni                         

      UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI

"Attilio Guardincerri"

PISTOIA

 

 

 

I PRIMI 100 GIORNI DEL CURATORE FALLIMENTARE

 

GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI IMMEDIATI

E NORME DI COMPORTAMENTO

 

secondo l’orientamento del Tribunale di Pistoia

 

 

 

     

  • COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL CURATORE FALLIMENTARE

  • RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO

  •   ACQUISIZIONE E PRIME VERIFICHE DELLA CONTABILITA’

  • VERIFICA DEL PASSIVO

  • Informativa immediata e periodica

  • ADEMPIMENTI FISCALI IN MATERIA DI FALLIMENTO

 

 

 

 

A cura del gruppo di lavoro composto da:

 

Dott. Andrea Bonechi - coordinatore

Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott.ssa Federica Bruschi

Dott. Edoardo Franceschi

Dott.ssa Donatella Vescovi

 

 

INDICE

 

 

pag. 2 – PREFAZIONE

pag. 3 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL CURATORE FALLIMENTARE

pag. 5 - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO

pag. 7 - ACQUISIZIONE E PRIME VERIFICHE DELLA CONTABILITA’

pag. 10 - VERIFICA DEL PASSIVO

pag. 13 - INFORMATIVA IMMEDIATA E PERIODICA

pag. 19 - ADEMPIMENTI FISCALI IN MATERIA DI FALLIMENTO

 

 

Allegati: documenti diffusi dai Giudici Delegati di indicazione per i Curatori

 

     

  • istruzione per le verifiche dello stato passivo

  • direttive per le relazioni periodiche

  • indicazioni a seguito della riforma del processo civile

 

    Si ringraziano il Presidente del Tribunale di Pistoia, Dott. Antonio Cimoroni ed il Direttore della Cancelleria Fallimentare, Dott. Antonio Santangelo per la cortese collaborazione prestata.


    PREFAZIONE

 

    L’incarico di Curatore fallimentare gode di indubbio fascino nei confronti dei giovani che affrontano la professione di dottore commercialista a pieno titolo, con passione e con la volontà di trarne la massima soddisfazione. Esso interpreta molti ruoli professionali di indubbio impegno e, in ogni sua fase di espletamento, richiede un atteggiamento mentale assolutamente non routinario per le singolarità che ciascuna fattispecie presenta, molto più che nella normale attività di consulenza; solo un elevato grado di scrupolo consente di affrontarle e dirimere con successo. A ciò si aggiunga la esigenza di una preparazione giuscommercialistica di base assai specifica e la necessità di un costante aggiornamento sulle opinioni e la giurisprudenza applicate, per dar conto della giusta apprensione con cui il giovane professionista si trova ad affrontare tale incarico. Preso atto di ciò, in quanto parte del vissuto professionale e con l’intenzione di sollevare il più possibile il lettore dalla eventualità di trascurare qualche elemento o passaggio foriero di complicazioni, si è rinnovato il proposito, che diversi anni orsono dette luogo ad un lavoro simile, di mettere per scritto quanto l’esperienza ha suggerito, sfruttando la casistica più ampia che può sorgere da un confronto tra amici e colleghi. Ne è sortito un decalogo che tiene conto essenzialmente della fase iniziale della procedura fallimentare, in cui convive la necessità di far fronte a numerosi e diversi adempimenti e, soprattutto, accorgimenti, a carico del Curatore, con un limitato lasso temporale a disposizione. Con un pizzico di teatralità abbiamo titolato come i primi 100 giorni questa fase importante, se non addirittura determinante per ben impostare il lavoro che poi troverà uno svolgimento in tempi più adeguati nel prosieguo e si è voluto proporre un elaborato di facile consultazione a supporto del lavoro quotidiano di tanti colleghi. Questa pubblicazione non ha evidentemente pretese di natura scientifica, ma piuttosto intende venire incontro alla esigenza che crediamo sia comune a tutti, di più o di meno in dipendenza della esperienza e metodicità acquisite in materia, di poter assolvere ad una mansione professionale delicata usufruendo anche della esperienza di altri, nella mutua collaborazione tra coloro che questa professione la esercitano cercando ogni volta di migliorarsi.

 

Dott. Andrea Bonechi

(coordinatore del gruppo di studio)

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL CURATORE FALLIMENTARE

  • accettare la carica entro 2 giorni dalla comunicazione della sentenza che contiene la nomina (art. 29 L.F.);

  • convocare al più presto il fallito se ditta individuale o tutti i soci falliti se società di persone o gli amministratori se società di capitali;

  • con raccomandata comunicare ai creditori il termine e le modalità per presentare le domande di ammissione al passivo (art. 92 L.F.);

  • comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari Uffici potenzialmente interessati quali INPS, INAIL, Iva, Uffico delle Imposte dirette, Concessionario della Riscossione, Enel, Telecom, Tim, Società di gestione dell’acqua e del gas, Comune etc.;

  • comunicare l’esito della verifica a tutti i creditori istanti con raccomandata A/R (art. 97 L.F.) avvisando anche gli eventuali componenti il Comitato dei Creditori dell’avvenuta nomina;

  • entro 1 mese dalla dichiarazione di fallimento presentare relazione ex art. 33 L.F. al G.D. con copia per il P.M.. Qualora, nel mese, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per redigere una relazione esauriente, è necessario o chiedere una proroga del termine o presentare comunque la relazione riservandosi una successiva integrazione;

  • se vi sono beni immobili e beni mobili registrati, provvedere ad eseguire la trascrizione della copia autentica della sentenza presso i vari Uffici competenti;

  • entro 30 giorni dalla notifica comunicare all’Ufficio Iva la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 L.F.);

  • entro 4 mesi dal fallimento presentare il modello 74 bis DPR 633/72 relativo al periodo 1.01 – data del fallimento ai fini IVA;

  • entro 4 mesi dal fallimento presentare la dichiarazione Iva dell’anno precedente il fallimento se i relativi termini non sono ancora scaduti;

  • entro 4 mesi presentare la dichiarazione dei redditi (art. 125 DPR 917/86), per il periodo "1.01 – data del fallimento" nonché la dichiarazione Irap (istituita con D.Lgs. 15/12/97, n. 446). In caso di fallimento di una impresa individuale o di una società di persone, spedire all’imprenditore o ai soci copia della dichiarazione dei redditi per il periodo 1.01 – data del fallimento (art. 18 DPR 42/88);

  • richiedere il pagamento immediato dei crediti della fallita impresa ai debitori risultanti dalla contabilità;

  • comunicare la risoluzione di eventuali contratti di locazione in essere ai proprietari dei locali (art. 80, secondo comma, L.F.);

  • dare comunicazione all’assicuratore dell’eventuale cessazione o diminuzione del rischio ove intenda avvalersi delle conseguenze giuridiche previste dagli artt. 1896 e 1897 C.C.;

  • dare comunicazione dell’intervenuto fallimento ad eventuali enti/società che gestiscono il servizio di pubblicità.

 

 

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO

     

  • Chiedere l'apertura di un conto corrente bancario sul quale versare le somme riscosse entro 5 giorni dal pagamento

  • Chiedere l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a procedere all'inventario dei beni mobili, nel caso in cui siano stati apposti i sigilli

  • Chiedere la nomina di un esperto (figura prevista da art. 568, n. 10, C.p.c. ed art. 161 delle disposizioni attuative del C.p.c.) per la stima dei beni mobili inventariati; nel caso in cui si ritenga necessaria la presenza dell’esperto alle operazioni di inventario, tale richiesta di nomina dovrà essere fatta in via preventiva

  • Chiedere la nomina di un esperto per la stima dei beni immobili

  • Chiedere l'autorizzazione per la stipula di una polizza per rischi incendio e responsabilità civile su immobili, verificando l'esistenza di polizze in corso e l'eventuale opportunità di subentrare nelle stesse

  • Verificare la sussistenza di cause civili pendenti e, nel caso, chiedere l'autorizzazione al G.D. di subentrare nelle stesse, chiedendo la nomina di un legale (in taluni casi può essere opportuno richiedere la nomina di un legale per la valutazione dell'opportunità di proseguire la causa)

  • Verificare la sussistenza di cause tributarie pendenti e, nel caso, chiedere l'autorizzazione al G.D. di subentrare nelle stesse, chiedendo la nomina di un professionista abilitato all'assistenza tributaria

  • Nel caso in cui il fallito stia prestando opera quale lavoratore dipendente richiedere copia di una busta paga da sottoporre al G.D. per l'autorizzazione a trattenere, da parte della curatela, la parte eccedente il fabbisogno del fallito per il sostentamento della famiglia

  • Chiedere l'autorizzazione del G.D. a subentrare in contratti di vendita ineseguiti, nel caso in cui si ritenga conveniente per la procedura

  • Chiedere l'autorizzazione a recedere dal contratto di locazione in corso, quando la procedura abbia liberato i locali da eventuali mobili e/o merci ivi depositati

  • Nel caso in cui il curatore ritenga che l'interruzione dell'attività commerciale esercitata dal fallito possa determinare un danno grave ed irreparabile, chiedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa

  • Valutare l'opportunità di subentrare nei contratti di leasing e, nel caso, farsi autorizzare dal G.D. al subentro

  • Provvedere alla disdetta della varie utenze (gas, telefono, energia elettrica, tassa rifiuti)

  • Verificare l'esistenza di affissioni per le quali sia dovuta la tassa sulla pubblicità e richiedere al G.D. l'autorizzazione alla rimozione di cartelli pubblicitari ed insegne

  • Nel caso di morte del fallito chiedere la nomina, da parte degli eredi, di un rappresentante comune

  • Nel caso di reperimento di rifiuti speciali e/o tossici chiedere l'autorizzazione al G.D. alla loro rimozione

  • Nel caso di fallimento del promittente venditore, il Curatore può scegliere fra l’esecuzione del contratto preliminare e la sua risoluzione, senza alcuna specifica autorizzazione del G.D., trattandosi di un atto non di straordinaria amministrazione. La stessa facoltà di scelta ha il Curatore se pende il giudizio ex art. 2932, ovvero esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto. (a tal fine cfr. Cass. sez. unite, 14/4/1999, n. 239).

     

 

ACQUISIZIONE E PRIME VERIFICHE DELLA CONTABILITA’

 

Alla documentazione amministrativo - contabile dell’azienda/società fallita sono collegati numerosi adempimenti a carico del curatore ed essa costituisce comunque un importante supporto informativo in tutte le fasi della procedura e prevalentemente in quella iniziale. E’ consigliabile quindi :

     

  • qualora la documentazione non sia stata depositata ( integralmente o parzialmente ) in Tribunale , ovvero nella cancelleria della sezione fallimentare, (ed in tal caso il curatore avrà già provveduto a ritirarla), invitare con telegramma (o con raccomandata a/r) il fallito/legale rappresentante della società fallita a trasmettere o comunque a mettere a disposizione del curatore entro le 24 ore successive tutti i libri e la documentazione contabile dell’impresa fallita, così come previsto dal combinato disposto degli artt.14 e 16 l. f. Qualora il fallito non ottemperasse alla richiesta, presentare istanza al G.D. informandolo dell’accaduto.

  • redigere un’apposita distinta, il più possibile analitica, della documentazione acquisita, facendola sottoscrivere da colui che trasmette i documenti (fallito, legale rappresentante della società fallita, professionista incaricato): questo perché, per prassi ormai consolidata, la documentazione contabile non viene quasi mai depositata presso la cancelleria fallimentare, o quantomeno la prescrizione dell’art.14 l. f. non viene quasi mai eseguita interamente. La distinta della documentazione acquisita sarà inoltre, successivamente, un comodo riferimento operativo per il curatore.

  • farsi consegnare dal fallito/legale rappresentante un elenco dettagliato e sottoscritto di tutti i creditori, con i rispettivi indirizzi e l’ammontare del credito vantato ; tale elenco servirà da base per individuare più agevolmente i creditori, e quindi sia per compilare gli elenchi di cui all’art.89 l. f. che per spedire gli avvisi per l’udienza di verifica dello stato passivo ex art.92 sia infine per controllare gli importi delle domande stesse ,anche se è sempre opportuno riscontrare i nominativi con i documenti contabili, come segue :

  • controllare dalle schede della contabilità fornitori dell’ultimo anno se gli stessi siano stati o meno pagati ;

  • dai registri IVA acquisti, verificare i nominativi dei fornitori delle registrazioni effettuate negli ultimi due anni ;

  • controllare, sempre dalla contabilità del fallito, le schede :

  • banche,

  • creditori diversi,

  • mutui passivi,

  • soci c/finanziamento,

  • clienti c/anticipi e le altre schede intestate alle passività;

  • veriificare l’esistenza di:

  • decreti ingiuntivi;

  • atti di precetto;

  • fidejussioni a favore di terzi;

  • pegni;

  • ipoteche;

  • avalli.

     

      N.B. alcune di queste informazioni emergono anche successivamente, ad esempio in occasione delle risposte da parte delle banche. E’ consigliabile comunque indagare presso la Pretura se siano pendenti azioni esecutive individuali, anche per chiederne la interruzione ai sensi dell’art.51 l. f. e per chiedere l’assegnazione di eventuali somme da distribuire.

     

  • rilevare dal libro matricola e/o dalla contabilità i nominativi dei dipendenti in forza alla data del fallimento ( per i quali sarà inoltre necessario provvedere al licenziamento, se il fallito non ha provveduto) e di quelli dimessi negli ultimi due anni, i quali potrebbero non aver percepito il t.f.r.;

  • rilevare dal conto "consulenti, legali, ecc." (o dall’anagrafica fornitori) i nominativi dei professionisti dell’impresa fallita, i quali potrebbero vantare somme per prestazioni;

  • scrivere ai legali, commercialisti., ragionieri ecc., chiedendo se vi sono azioni legali o stragiudiziali in corso e chi sono le controparti ;

  • verificare, anche sulla base delle dichiarazioni del fallito, se vi sono stati tentativi di concordati stragiudiziali o accordi similari con fornitori e banche,( che per non incorrere in revocatorie, potrebbero evitare di proporre domanda di insinuazione);

  • verificare anche, nel corso dell’interrogatorio del fallito/legale rappresentante della società fallita, di terzi contattati dal curatore ecc. l’eventuale esistenza di fornitori o creditori non risultanti dalla contabilità ufficiale;

  • inserire comunque tra i destinatari dell’avviso ex art.92 L.f. i nominativi degli uffici ed enti potenzialmente interessati, già elencati nel primo paragrafo;

  • redigere un "foglio di lavoro" con l’indicazione di tutti i nominativi riscontrati, i rispettivi indirizzi l’importo del credito risultante in contabilità, altre eventuali osservazioni utili per la verifica del passivo e per la redazione della relazione ex art.33.

     

Nel caso, non infrequente nella pratica, in cui il titolare/legale rappresentante della società fallita siano irreperibili e/o non sia quindi possibile assumere informazioni ne’ acquisire alcun supporto documentale, é consigliabile:

     

  • inserire nell’elenco dei creditori cui spedire l’avviso ex art. 92 in via prudenziale Uffici ed Enti finanziari e previdenziali di cui sopra;

  • inserire anche i nominativi dei creditori che hanno presentato istanza di fallimento, i cui nominativi ed indirizzi saranno stati rilevati dal curatore nel presso la cancelleria fallimentare.

  • A questo punto inviare a tutti i nominativi di cui sopra la comunicazione ex art.92, annotando sul foglio di lavoro di cui sopra la data di invio;

  • se alcune comunicazioni dovessero tornare al mittente per errato indirizzo, trasferimento ecc., effettuare le ricerche del caso e conservare comunque la lettera inviata, con relativa busta e avviso A/R .

     

    N.B.: l’omissione o l’irrituale comunicazione ai creditori dell’avviso di cui sopra ai "creditori" e agli altri interessati "potrebbe configurare una ipotesi di responsabilità del curatore : è quindi necessario porre la massima cura nella individuazione dei creditori.

    L’art. 89 della legge fallimentare prevede la compilazione ed il deposito in cancelleria da parte del curatore dell’ "elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi." ,oltre alla redazione del bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito: si tratta di norme che spesso rimangono in tutto o in parte inapplicate.

 

 

 

 

VERIFICA DEL PASSIVO

 

 

 

La verifica del passivo viene qui di seguito brevemente esaminata soprattutto per fornire al curatore alcuni suggerimenti pratici, rinviando per un più approfondito esame delle problematiche inerenti a questa fase, particolarmente per quanto riguarda i privilegi, ai manuali sull’argomento ; si allegano comunque alcune note diffuse qualche anno fa dal Tribunale di Pistoia.

 

     

  • solitamente è demandata al curatore la compilazione dell’elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo prevista dall’art.95 l.f.; tale elenco rimane depositato in cancelleria, mentre le insinuazioni via via pervenute, numerate progressivamente, vengono sottoposte dal curatore per un più accurato esame ;

  • verificare anche dal fascicolo in cancelleria, ove non sia già stato fatto, le istanze di fallimento proposte, per effettuare un raffronto con le domande di insinuazione proposte dagli stessi creditori;

  • depositare in cancelleria domande eventualmente pervenute direttamente al curatore, dopo aver verificato che le stesse contengano tutti gli elementi essenziali e che siano in regola con l’imposta di bollo ;

  • completare, se necessario, l’elenco dei creditori (il foglio di lavoro predisposto dal curatore, non quello ufficiale);

  • compilare sugli stampati forniti dalla cancelleria lo stato passivo, riportando il numero della domanda, le generalità del creditore, gli importi richiesti in privilegio e/o in chirografo nelle apposite colonne, mentre quelle relative agli importi "ammessi" saranno riempite dal G.D. in sede di verifica ; in caso di fallimento di società di persone, compilare più stati passivi, intestati rispettivamente alla società ed a ciascuno dei soci ;

  • separare le insinuazioni dalle domande di rivendica e predisporre un apposito stampato per lo stato passivo;

  • analizzare la validità formale e sostanziale delle singole insinuazioni, secondo quanto previsto dall’art.93 l.f. effettuando ove possibile gli opportuni riscontri contabili e/o documentali ; se le domande sono numerose, è opportuno predisporre degli appunti separati, che verranno consultati dal curatore in sede di pre-verifica o di adunanza di verifica del passivo davanti al G.D.. per consentire a quest’ultimo una rapida decisione sul provvedimento da adottare;

  • valutare, sulla base del numero delle domande e delle difficoltà emerse e sentito il Giudice delegato, se sia opportuno effettuare una pre-verifica dei crediti (in pratica un incontro informale con lo stesso G.D., prima della data fissata per l’udienza di verifica, per un primo esame delle domande);

  • qualora dalla documentazione prodotta emergano alcune irregolarità o sorgano dubbi, relazionare al Giudice Delegato e se necessario, richiedere ulteriore documentazione al creditore istante;

  • alla data prefissata per l’udienza della verifica dei crediti, riportare tutte le insinuazioni prelevate con i commenti o appunti predisposti da sottoporre al G.D.;

  • prima di recarsi alla verifica, passare dalla cancelleria fallimentare per controllare se siano state presentate insinuazioni all’ultimo momento, considerate tempestive fino alla chiusura dell’adunanza fissata, prelevarle e portarle al G.D. con le altre ; se sono immediatamente verificabili, discuterle in quella stessa udienza, contrariamente rinviare la discussione ad altra data di verifica, stabilita dal G.D.;

  • presentare al Giudice le domande ad una ad una, esponendo verbalmente il proprio parere e consultando gli appunti opportunamente predisposti ; di solito le insinuazioni vengono esaminate dal G.D. non seguendo l’ordine di iscrizione ma sulla base dell’importanza che ad esse verrà data dal curatore (problematiche particolari, gravità, entità degli importi richiesti ecc.) ed anche dando precedenza a quelli dei creditori presenti di persona o tramite legali all’udienza;

  • le insinuazioni non esaminate vengono rinviate ad altra data, che viene contestualmente fissata dal G.D. sentita la disponibilità del curatore;

  • solitamente il G.D. redige un verbale della verifica, anche se questa non verrà esaurita, annotando i presenti e le domande esaminate; tale verbale verrà sottoscritto anche dal curatore;

  • comunicare alla cancelleria l’esito della verifica, se cioè se la stessa si è chiusa o se è stata rinviata e a quale data ed ora;

  • qualora dalla verifica emergessero casi dubbi o necessità di ulteriori documentazioni, il curatore provvederà ad effettuare l’invio di richiesta di maggiori dettagli o documenti attestanti il credito o il diritto al privilegio ( è sufficiente l’invio con lettera semplice, anche se è consigliabile la raccomandata in casi di particolare importanza);

  • in occasione della nuova udienza, (e di altre eventuali) comportarsi come sopra, avendo cura di prelevare le insinuazioni successivamente pervenute, considerate ancora tempestive, per poterle esaminare prima della data fissata; portare dal G.D., oltre alle domande ancora da esaminare, anche il verbale sopracitato e gli stampati dello stato passivo, eventualmente completati con i dati delle nuove domande;

  • quando la verifica sarà completata, il Giudice Delegato ordinerà il deposito in cancelleria dello stato passivo con il relativo verbale;

  • lo stato passivo diventa esecutivo il giorno in cui, dopo la sottoscrizione da parte del G.D. e del cancelliere, viene depositato in cancelleria;

  • comunicare a tutti i creditori, ammessi e non ammessi, con raccomandata A.R. che lo stato passivo è diventato esecutivo nonché lo specifico provvedimento preso nei loro confronti, evidenziando la possibilità di visionare presso la cancelleria fallimentare l’intero stato passivo .

     

 

 

 

Informativa immediata e periodica

 

 

 

    L'inizio di una procedura concorsuale determina un lavoro di assunzione di informazioni da parte del Curatore assai ingente e, soprattutto, concentrato in un lasso di tempo molto breve. Egli deve necessariamente ricostruire i fatti che hanno contraddistinto la attività della impresa e porre la massima attenzione a quelli che ne hanno determinato il dissesto. Altrettanta attenzione deve essere posta nel valutare quei fatti di gestione che si rivelino non consoni ai principi di corretta amministrazione, nonché ad altri elementi, anche non rinvenienti dalle scritture contabili, che siano indizio di operazioni avvenute al di fuori dell'impresa, ma che quest'ultima riguardino in tutto o in parte, così come ad elementi che riguardino la condotta personale dell'imprenditore, dei soci e di chiunque altro possa aver avuto interessi coinvolti dalla attività dell'impresa, tanto più se non manifestati all'esterno nelle forme comuni. Tutto ciò, ovviamente, è assai più difficoltoso in quei casi in cui le scritture contabili si rivelano mal tenute, incomplete o, addirittura, irreperibili.

    Della mole di informazioni documentali assunte, dei colloqui con l'imprenditore, sia esso individuale o societario, il Curatore deve dar conto al Giudice Delegato nelle forme che la legge fallimentare prescrive con il dettato dell'art. 33, che per comodità si riporta:

"(Relazione al giudice).Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci ed eventualmente di estranei alla società.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato un’esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi."

Il termine indicato nel primo comma, un mese dalla dichiarazione di fallimento, è riconosciuto come generalmente insufficiente per la effettiva assunzione di conoscenza da parte del Curatore degli elementi da inserire nella relazione. Pur non essendo un termine perentorio, ma ordinatorio è comunque un termine che deve essere sempre rispettato. E' dunque consigliabile richiedere al Giudice una congrua proroga nel caso in cui il Curatore non sia in grado di riferire con sufficiente certezza o dettaglio; ancor meglio è la soluzione per cui il Curatore, pur non potendo fornire un quadro completo, presenti comunque una relazione introduttiva, parziale e con indicazione degli elementi da assumere o verificare, riservandosi di presentare in tempi successivi una o più relazioni integrative e dando concretamente corso alla riserva stessa non appena venuto a conoscenza dei fatti che avrebbero potuto o dovuto formare oggetto della prima relazione.

La relazione di cui al primo comma è un atto introduttivo nei confronti del Giudice Delegato, che si trova ad assumere adeguata nozione della procedura che gli è stata affidata ed è altresì atto fondamentale della procedura. La relazione costituisce infatti uno strumento fondamentale per l'esercizio del potere di direzione e di vigilanza sulla procedura da parte del Giudice Delegato. Le notizie e valutazioni fornite al Giudice circa fatti e circostanze anteriori al fallimento riguarderanno, secondo quanto disposto dall'art. 33, notizie e valutazioni sulle cause e circostanze del dissesto, la diligenza e la responsabilità del fallito, la responsabilità di altre persone, le impugnazioni di atti pregiudizievoli già proposte dai creditori e quant'altro possa avere importanza nell'impostazione delle operazioni fallimentari. Nella stessa relazione, poi, il Curatore deve far conoscere al Giudice le iniziative che intende assumere.

In definitiva, la relazione prescritta dal primo comma dell'art. 33 ha un contenuto complesso, composto da constatazioni, da informazioni, ma anche da valutazioni e opinioni, in cui la componente soggettiva assume una portata rilevante.

Passando ai singoli punti che devono comporla e facendo riferimento, per completezza della fattispecie, ad una società dichiarata fallita, il Curatore deve tenere presente quanto segue:

• in via preliminare il Curatore dovrà informare il Giudice delle operazioni procedurali che fino a quella data lo hanno impegnato, descrivendole cronologicamente ed indicandone gli esiti. In questo modo il Curatore può dar conto al Giudice delle istanze ed autorizzazioni eventualmente già intervenute e della celerità del suo operato;

• indicare l'insieme dei dati che consentono di individuare in modo chiaro e preciso, l'impresa fallita. E ciò, attraverso l'analisi dei libri sociali, delle certificazioni e visure rilasciate dal Registro delle Imprese, nonché dal fascicolo riguardante la società dello stesso Registro delle Imprese che, in via provvisoria, alla data di dichiarazione del fallimento, sarà reperibile e, dunque, consultabile, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale; dopo pochi giorni esso sarà riconsegnato al Registro delle Imprese e da questo reso comunque disponibile su semplice richiesta del Curatore. La consultazione di tale fascicolo consente al Curatore di prendere diretta conoscenza degli atti ed i fatti salienti che sono intervenuti nella vita della società, ivi compresi i bilanci depositati (se società di capitali o consorzi), o quanto meno, di quelli che sono stati sottoposti alla corretta procedura di pubblicità e, se del caso, di controllo di legittimità. E' opportuno ricordare anche che non tutti gli atti sottoposti a deposito presso il Registro delle Imprese sono anche subordinati al giudizio di omologa. Occorre senz'altro indicare:

• gli estremi dell'atto di costituzione

• la denominazione, la forma giuridica e l'oggetto sociale, segnalando le modifiche intervenute

• il capitale sociale, la sua composizione ed eventuali variazioni

• il codice fiscale, la partita Iva, le iscrizioni al Registro delle Imprese ed al R.E.A.

• le delibere assembleari modificative dell'atto costitutivo o, comunque, che abbiano profondamente influenzato la vita della società;

• con l'ausilio delle informazioni assunte dagli organi sociali e, eventualmente da altri soggetti, è necessario individuare l'attività realmente esercitata dalla società, con riguardo alle scelte operative e gestionali ed alle operazioni di maggior rilevanza. Ad esempio, l'acquisto o la cessione di immobili, di macchinari, l'apertura di filiali, magazzini, la stipulazione di contratti di fornitura ecc. ed in ogni caso quelle operazioni che possano dar conto della diligenza spiegata dalla impresa nell'esercizio della impresa. Quando il fallimento riguarda una impresa individuale, sarà anche necessario verificare il tenore di vita del fallito e dei suoi familiari al fine di valutarne la coerenza con la diligenza nel condurre l'impresa;

• la documentazione acquisita, per la quale è sempre opportuno redigere specifico verbale di consegna, andrà attentamente vagliata. Nella relazione il Curatore dovrà dettagliatamente elencare i libri sociali e contabili acquisiti, elencandone le date di aggiornamento e le eventuali irregolarità riscontrate nella tenuta degli stessi (vidimazioni, abrasioni, ecc.). L'esame della contabilità e dei libri sociali è operazione molto delicata, in quanto è proprio da qui che spesso si possono rilevare oggettive responsabilità degli organi amministrativi;

• per quanto concerne gli adempimenti civilistici e fiscali è necessario che il Curatore esponga che le incombenze dettate dal Codice Civile in tema di bilancio e deposito degli atti sociali siano state rispettate, che le dichiarazioni fiscali siano state presentate nei termini, segnalando ogni omissione al riguardo;

• l'individuazione delle cause e circostanze del dissesto è senz'altro il punto focale di tutta la relazione. Tale operazione è invero estremamente complessa, attesa la circostanza che i dati e le informazioni assunti sono spesso frammentari e/o incompleti. E' opportuno procedere al raffronto dei dati rilevanti dai bilanci degli ultimi esercizi precedenti il fallimento analizzando, in particolare, l'evoluzione dell'indebitamento, le variazioni intervenute nelle giacenze di magazzino, il costo del venduto, l'incidenza degli oneri finanziari, ecc., il tutto valutato nell'ottica delle scelte che l'organo amministrativo risulta aver assunto. In secondo luogo è utile considerare la situazione e l'evoluzione del segmento di mercato nel quale l'impresa operava, ancora con riguardo alle scelte gestionali intraprese;

• altro punto critico della relazione è l'evidenziazione delle responsabilità del fallito, se impresa individuale, o degli amministratori, dei sindaci, dei soci ed eventualmente di estranei alla società, nel dissesto. In questa sede, sulla base dei riscontri ricordati ai punti precedenti, il Curatore deve porre in evidenza fatti o comportamenti potenzialmente suscettibili di aver causato il dissesto, indicandone gli autori o i protagonisti, astenendosi peraltro da valutazioni di natura penale e, tanto più dal trarre conclusioni in tal senso o ipotizzare fattispecie di reato.

• dall'art. 33 si sa poi, che il Curatore deve indicare dettagliatamente le cause in corso e fornire al Giudice nozione degli atti che intende sottoporre ad impugnazione. Tale ultima valutazione è spesso prematura in sede di relazione, ma deve farne parte soprattutto in termini di possibilità, ovvero in ottica di ripristino della par condicio creditorum quando siano emersi atti dispositivi potenzialmente lesivi;

• da ultimo va segnalato al Giudice Delegato: l'ammontare del passivo accertato (se è già conclusa la verifica dei crediti), con la quantificazione dei debiti privilegiati e chirografari, indicando altresì le generalità dei maggiori creditori, la natura e l'ammontare delle attività acquisite alla procedura e le modalità di realizzo che si intendono perseguire.

Dalla qualifica di pubblico ufficiale discende per il Curatore l'obbligo di fare denuncia per iscritto e senza ritardo al pubblico ministero allorquando, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di elementi costituenti un reato, anche quando non sia individuata la persona cui attribuirlo (art. 331 C.p.p.). La disciplina implica pertanto l'estrapolazione e la separata esposizione dei fatti penalmente rilevanti da trasmettere alla Procura della Repubblica nel più breve tempo possibile, anche prima e a prescindere dal deposito della relazione ex art. 33 che il Curatore redige per il Giudice Delegato, ma che non viene più automaticamente inoltrata alla Procura della Repubblica come invece avveniva in vigenza del vecchio C.p.p.. La relazione al Giudice Delegato, pur non potendo essere considerata un rapporto in senso tecnico, dovendo contenere notizie di carattere economico ed anche morali che sono estranee alla responsabilità penale, può però contenere, proprio in base al dettato dell'art. 33, notizie che possono interessare ai fini della istruttoria penale. Alla luce di questa normativa, l'obbligo di trasmettere alla Procura della Repubblica le notizie di reato non può dunque ritenersi assolto dalla presentazione al Giudice Delegato della relazione ex art. 33. Semmai l'evidenziazione in quest'ultima di fatti penalmente rilevanti potrà far scattare l'obbligo della trasmissione della denuncia anche per il Giudice Delegato e, in ogni caso, il parere di quest'ultimo è sempre opportuno nei casi di incertezza. Si rammenti che l'omissione di tale atto di ufficio è configurabile, per il pubblico ufficiale quale il Curatore è, come figura delittuosa punibile ai sensi dell'art. 328 del Codice penale e che le informazioni contenute nella denuncia hanno efficacia probatoria fino a querela di falso se riguardanti attestazioni di fatti, certificazioni e pareri qualificati, non se riferite a opinioni soggettive o interpretazioni personali.

L'art. 33, al quarto comma, dispone poi a carico del Curatore anche un ulteriore onere informativo nei confronti del Giudice Delegato, di natura periodica, avente ad oggetto la esposizione sommaria della sua amministrazione. Tale obbligo è difficilmente rispettabile nel termine mensile prescritto e, con tutta probabilità, con quella cadenza non avrebbe neppure molto significato. Il Tribunale di Pistoia, rilevando l'inosservanza dell'obbligo, ha esplicitamente disposto che dette relazioni abbiano cadenza semestrale (30/4 e 30/10) e che non si limitino a meri prospetti contabili di entrate ed uscite. Del contenuto ritenuto necessario per consentire al Giudice Delegato il miglior espletamento delle funzioni di direzione e controllo, si fornisce dettaglio allegando (al n. x) la comunicazione inviata a tutti i Curatori nel marzo del 1996.

Da ultimo si ricorda che la prassi in uso al Tribunale di Pistoia richiede la presentazione di due copie della relazione ex art. 33, primo comma, in carta non bollata e senza la applicazione di diritti di cancelleria. Stesso comportamento vale per la informazione periodica ex art. 33, quarto comma, la quale può però essere presentata in copia singola.

 

ADEMPIMENTI FISCALI IN MATERIA DI FALLIMENTO

 

L’approvazione del Decreto del Ministero delle Finanze del 18 Dicembre 1998 ha introdotto una serie di novità per quanto concerne gli adempimenti fiscali relativi alla presentazione della dichiarazione IVA da parte dei curatori fallimentari. Di particolare rilevanza è l’approvazione del Mod. 74 bis, sostitutivo della dichiarazione IVA relativa al segmento temporale intercorrente dal 1 gennaio alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. In questa sede prendiamo spunto dall’analisi delle novità introdotte in materia di imposta sul valore aggiunto per ripercorrere tutti principali adempimenti fiscali del curatore fallimentare in materie di imposte dirette e di tributi minori.

 

     

  1. I.V.A.

     

 

     

  • Entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di fallimento il Curatore deve dare comunicazione, redatta su appositi modelli (mod. AA9/6 per le persone fisiche; mod. AA7/6 per gli altri soggetti), dell’intervenuto fallimento all’Ufficio IVA competente, ovvero quello della provincia nella quale l’imprenditore individuale o collettivo aveva sede. Da tale "Dichiarazione di Variazione" devono risultare, oltre ai dati del curatore, sia la data di "variazione", cioè la data di accettazione della nomina da parte del curatore, che la data di inizio procedimento risultante dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

     

     

  • Nel caso in cui il fallito non avesse a suo tempo provveduto a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA, è obbligo del curatore, sempre entro il termine di trenta giorni, presentare all’Ufficio IVA competente la dichiarazione di inizio attività utilizzando gli stessi modelli sovracitati. Lo stesso obbligo incorre nel caso in cui venga autorizzata la gestione provvisoria dell’impresa. Nel caso in cui la società oppure l’imprenditore individuale avesse una partita IVA chiusa in precedenza, il curatore deve provvedere alla sua riapertura.

     

     

  • Il Curatore deve acquisire tutti i libri obbligatori ai fini IVA. Qualora ritenga tali libri idonei ad essere utilizzati anche dopo l’inizio della procedura fallimentare, potrà farlo tenendo opportunamente separate le registrazioni relative alle operazioni effettuate anteriormente la dichiarazione di fallimento da quelle successive. In caso contrario il curatore deve provvedere all’acquisto di nuovi registri ed alla loro bollatura e vidimazione presso i competenti uffici.

     

     

  • Dalle operazioni poste in essere dal fallito anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento sorgono, in capo al curatore diversi obblighi.

     

     

  1. Obbligo di fatturazione: entro quattro mesi dalla nomina il curatore deve provvedere ad emettere le fatture che avrebbero dovuto essere emesse dal debitore, sempre che i termini prescritti dalla legge per l’emissione di fatture non siano scaduti;

     

     

  2. Obbligo di registrazione: entro lo stesso termine di quattro mesi, il curatore deve eseguire, sui libri IVA, tutte le registrazioni non ancora effettuate relative alle operazioni poste in essere dal fallito in date anteriori alla dichiarazione di fallimento;

     

     

  3. Obbligo di Dichiarazione: qualora il fallito non vi abbia provveduto e sempre che i termini di presentazione non siano scaduti, il curatore deve provvedere, entro quattro mesi dalla nomina, alla presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente quello della dichiarazione di fallimento. In base al dettato dell’art.74 bis D.P.R. 633/72, si desume che la finalità di tale obbligo è quella di consentire all’Ufficio IVA di attivarsi per richiedere l’ammissione dell’eventuale credito al passivo, per cui il curatore non deve provvedere ad eseguire il versamento dell’imposta a debito. Con l’entrata in vigore del D.P.R. n° 100 del 23.03.1998, a partire dall’anno 1999, il curatore, entro lo stesso termine di quattro mesi dalla nomina, deve presentare, sempre che i termini non siano scaduti, la dichiarazione IVA periodica relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale sono state compiute operazioni da parte del debitore fallito;

     

     

  4. Obbligo di dichiarazione Mod. 74 bis relativo al segmento temporale pre-fallimentare: è questa la novità più rilevante introdotta dal D.P.R. del 22 Luglio 1998 n° 322. Il quinto comma, infatti, prevede che per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla data del fallimento, il curatore, entro quattro mesi dalla nomina, deve presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio IVA competente ai fini dell’insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione, redatta sul "Modello IVA 74 bis" approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 18.12.1998 e predisposta in duplice copia, deve indicare i dati del curatore, del soggetto fallito e del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa del fallimento. Tale adempimento sostituisce l’obbligo di presentare una autonoma dichiarazione IVA relativa al segmento temporale in oggetto.

     

     

  • Per quanto concerne, invece, le operazioni poste in essere successivamente alla data di fallimento incombe sul curatore, oltre agli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione e liquidazione periodica dell’IVA, l’obbligo della Dichiarazione annuale relativa all’intero anno solare in cui è stato dichiarato il fallimento. Tale dichiarazione si compone di due moduli; il primo riguarda le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, per le quali si fa riferimento a quanto indicato nel Modello IVA 74 bis, mentre il secondo si riferisce alle operazioni registrate successivamente a tale data.

     

    A decorrere dal 1.1.1999, ai sensi del D.P.R. n° 100 del 23.03.1998, in assenza di una esplicita esclusione normativa, è da intendersi esteso al curatore fallimentare l’obbligo di presentare la dichiarazione periodica IVA. Tuttavia, dalla lettura dell’art. 74 del D.P.R. 600/72 si evince che tale obbligo sussiste solo nel caso in cui nel mese o nel trimestre di riferimento sono state eseguite operazioni imponibili.

     

     

  1. IMPOSTE DIRETTE

     

    Il curatore ha l’obbligo di presentare, entro quattro mesi dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo pre-fallimentare. A tal fine, il curatore dovrà provvedere alla redazione del bilancio atto a determinare il reddito relativo al periodo in questione. La dichiarazione iniziale, redatta utilizzando i modelli ufficiali per la denuncia dei redditi, deve essere comunicata non solo all’ufficio competente ma anche all’imprenditore, a ciascuno dei partecipanti l’impresa familiare ed a tutti i soci delle società di persone fallita ai fini dell’inclusione, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, dell’utile o della perdita che eventualmente ne risulta.

     

     

  2. IRAP

     

     

    Ai fini IRAP, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n° 446/97, il curatore non è considerato soggetto passivo a meno che non vi sia esercizio provvisorio d’impresa. In tal caso, infatti, l’esercizio provvisorio viene considerato periodo autonomo d’imposta per il quale il curatore deve presentare dichiarazione ai fini IRAP.

     

     

  3. RITENUTA D’ACCONTO

     

 

La legislazione fiscale vigente non prevede, a carico del curatore, lo specifico obbligo di effettuare le ritenute previste dagli artt.23 e 25 del D.P.R. 600/73. Tuttavia esistono alcuni adempimenti connessi alla disciplina del sostituto che possono coinvolgere il curatore, ed in particolare:

     

  1. Rilascio di certificazioni circa le ritenute effettuate nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento: di norma, le certificazioni delle ritenute effettuate nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e la data del fallimento non sono ancora state rilasciate, per cui il curatore può essere chiamato a rilasciare le attestazioni in questione da professionisti, rappresentanti, collaboratori aziendali ecc., ed in questo caso deve risultare dalla contabilità tutta la documentazione fiscale relativa alla prestazione ricevuta e al suo pagamento, nonché al versamento della relativa ritenuta d’acconto. Nel caso in cui la richiesta provenga dai lavoratori dipendenti, la certificazione deve essere rilasciata sulla base delle risultanze dei libri paga e matricola dell’azienda.

     

 

     

  1. I.C.I.

     

     

    Qualora la massa attiva comprenda uno o più immobili, incombono sul curatore importanti obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta comunale sugli immobili. L’art.10 del D.Lgs. n° 504/92, dispone che l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata della procedura concorsuale, ed è prelevata nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta dovuta, deve essere effettuato dal curatore entro tre mesi dalla data di riscossione del prezzo prelevando la somma corrispondente dal ricavato dalla vendita. Entro lo stesso termine di tre mesi, il curatore deve presentare la relativa dichiarazione ai fini ICI.

    Ai fini del calcolo dell’imposta occorre aver riguardo, in relazione alla data di chiusura del periodo per il quale si deve pagare l’imposta, al momento in cui il giudice delegato ha autorizzato il trasferimento delle somme realizzate dalla vendita, non rilevando, dunque, la data di emissione del decreto di trasferimento che spesso risulta sconosciuta al momento della riscossione in quanto, nella maggior parte dei casi, emanato oltre il termine di scadenza dei tre mesi.

     

  2. TRIBUTI COMUNALI VARI

    Intendiamo comprendere in questa categoria tributi comunali come raccolta rifiuti, passi carrabili, insegne, ecc. per i quali, una volta accertata la sussistenza dello stato di soggetto passivo in capo al debitore fallito, il curatore deve provvedere a richiedere tramite la Ripartizione tributi del comune la chiusura della posizione esattoriale per la riscossione di quanto dovuto al riguardo.

     

  3. TASSA DI BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI E REGISTRI CONTABILI

     

 

L’esonero da tale tassa non è stato previsto in modo esplicito ma deriva dal mancato obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte del curatore bensì a quelle previste dall’art.38 della Legge Fallimentare che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese".

Attilio Guardincelli (Unione giovani dottori commercialisti)

 
 

 

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Aggiornato il: 26 febbraio 2002