"Attilio
Guardincerri"
PISTOIA
I
PRIMI 100 GIORNI DEL CURATORE FALLIMENTARE
GUIDA
PRATICA AGLI ADEMPIMENTI IMMEDIATI
E
NORME DI COMPORTAMENTO
secondo
l’orientamento del Tribunale di Pistoia
COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE DEL CURATORE FALLIMENTARE
RICHIESTE
DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO
ACQUISIZIONE E PRIME VERIFICHE DELLA CONTABILITA’
VERIFICA
DEL PASSIVO
Informativa
immediata e periodica
ADEMPIMENTI
FISCALI IN MATERIA DI FALLIMENTO
A
cura del gruppo di lavoro composto da:
Dott.
Andrea Bonechi - coordinatore
Dott.ssa
Monica Bigazzi
Dott.ssa
Federica Bruschi
Dott.
Edoardo Franceschi
Dott.ssa
Donatella Vescovi
INDICE
pag.
2 – PREFAZIONE
pag.
3 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEL CURATORE FALLIMENTARE
pag.
5 - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO
pag.
7 - ACQUISIZIONE E PRIME VERIFICHE DELLA CONTABILITA’
pag.
10 - VERIFICA DEL PASSIVO
pag.
13 - INFORMATIVA IMMEDIATA E PERIODICA
pag.
19 - ADEMPIMENTI FISCALI IN MATERIA DI FALLIMENTO
Allegati:
documenti diffusi dai Giudici Delegati di indicazione per i
Curatori
istruzione
per le verifiche dello stato passivo
direttive
per le relazioni periodiche
indicazioni
a seguito della riforma del processo civile
Si ringraziano il Presidente del Tribunale di Pistoia, Dott.
Antonio Cimoroni ed il Direttore della Cancelleria Fallimentare,
Dott. Antonio Santangelo per la cortese collaborazione prestata.
PREFAZIONE
L’incarico di Curatore fallimentare gode di indubbio fascino
nei confronti dei giovani che affrontano la professione di
dottore commercialista a pieno titolo, con passione e con la
volontà di trarne la massima soddisfazione. Esso interpreta
molti ruoli professionali di indubbio impegno e, in ogni sua
fase di espletamento, richiede un atteggiamento mentale
assolutamente non routinario per le singolarità che ciascuna
fattispecie presenta, molto più che nella normale attività di
consulenza; solo un elevato grado di scrupolo consente di
affrontarle e dirimere con successo. A ciò si aggiunga la
esigenza di una preparazione giuscommercialistica di base assai
specifica e la necessità di un costante aggiornamento sulle
opinioni e la giurisprudenza applicate, per dar conto della
giusta apprensione con cui il giovane professionista si trova ad
affrontare tale incarico. Preso atto di ciò, in quanto parte
del vissuto professionale e con l’intenzione di sollevare il
più possibile il lettore dalla eventualità di trascurare
qualche elemento o passaggio foriero di complicazioni, si è
rinnovato il proposito, che diversi anni orsono dette luogo ad
un lavoro simile, di mettere per scritto quanto l’esperienza
ha suggerito, sfruttando la casistica più ampia che può
sorgere da un confronto tra amici e colleghi. Ne è sortito un
decalogo che tiene conto essenzialmente della fase iniziale
della procedura fallimentare, in cui convive la necessità di
far fronte a numerosi e diversi adempimenti e, soprattutto,
accorgimenti, a carico del Curatore, con un limitato lasso
temporale a disposizione. Con un pizzico di teatralità abbiamo
titolato come i primi 100 giorni questa fase importante, se non
addirittura determinante per ben impostare il lavoro che poi
troverà uno svolgimento in tempi più adeguati nel prosieguo e
si è voluto proporre un elaborato di facile consultazione a
supporto del lavoro quotidiano di tanti colleghi. Questa
pubblicazione non ha evidentemente pretese di natura
scientifica, ma piuttosto intende venire incontro alla esigenza
che crediamo sia comune a tutti, di più o di meno in dipendenza
della esperienza e metodicità acquisite in materia, di poter
assolvere ad una mansione professionale delicata usufruendo
anche della esperienza di altri, nella mutua collaborazione tra
coloro che questa professione la esercitano cercando ogni volta
di migliorarsi.
Dott.
Andrea Bonechi
(coordinatore
del gruppo di studio)
COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE DEL CURATORE FALLIMENTARE
-
accettare
la carica entro 2 giorni dalla comunicazione della
sentenza che contiene la nomina (art. 29 L.F.);
-
convocare
al più presto il fallito se ditta individuale o tutti i
soci falliti se società di persone o gli amministratori se
società di capitali;
-
con
raccomandata comunicare ai creditori il termine e le modalità
per presentare le domande di ammissione al passivo (art. 92
L.F.);
-
comunicare
la sentenza di fallimento anche ai vari Uffici
potenzialmente interessati quali INPS, INAIL, Iva, Uffico
delle Imposte dirette, Concessionario della Riscossione,
Enel, Telecom, Tim, Società di gestione dell’acqua e del
gas, Comune etc.;
-
comunicare
l’esito della verifica a tutti i creditori istanti con
raccomandata A/R (art. 97 L.F.) avvisando anche gli
eventuali componenti il Comitato dei Creditori
dell’avvenuta nomina;
-
entro
1 mese dalla dichiarazione
di fallimento presentare relazione ex art. 33 L.F. al G.D.
con copia per il P.M.. Qualora, nel mese, gli elementi
raccolti non fossero sufficienti per redigere una relazione
esauriente, è necessario o chiedere una proroga del termine
o presentare comunque la relazione riservandosi una
successiva integrazione;
-
se
vi sono beni immobili e beni mobili registrati, provvedere
ad eseguire la trascrizione della copia autentica della
sentenza presso i vari Uffici competenti;
-
entro
30 giorni dalla
notifica comunicare all’Ufficio Iva la dichiarazione di
fallimento con modello di variazione dati (art. 35 L.F.);
-
entro
4 mesi dal
fallimento presentare il modello 74 bis DPR 633/72
relativo al periodo 1.01 – data del fallimento ai fini
IVA;
-
entro
4 mesi dal
fallimento presentare la dichiarazione Iva dell’anno
precedente il fallimento se i relativi termini non sono
ancora scaduti;
-
entro
4 mesi presentare
la dichiarazione dei redditi (art. 125 DPR 917/86), per il
periodo "1.01 – data del fallimento" nonché
la dichiarazione Irap (istituita con D.Lgs. 15/12/97, n.
446). In caso di fallimento di una impresa individuale o
di una società di persone, spedire all’imprenditore o
ai soci copia della dichiarazione dei redditi per il
periodo 1.01 – data del fallimento (art. 18 DPR 42/88);
-
richiedere
il pagamento immediato dei crediti della fallita impresa ai
debitori risultanti dalla contabilità;
-
comunicare
la risoluzione di eventuali contratti di locazione in essere
ai proprietari dei locali (art. 80, secondo comma, L.F.);
-
dare
comunicazione all’assicuratore dell’eventuale cessazione
o diminuzione del rischio ove intenda avvalersi delle
conseguenze giuridiche previste dagli artt. 1896 e 1897
C.C.;
-
dare
comunicazione dell’intervenuto fallimento ad eventuali
enti/società che gestiscono il servizio di pubblicità.
RICHIESTE
DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO
-
Chiedere
l'apertura di un conto corrente bancario sul quale versare le
somme riscosse entro 5 giorni dal pagamento
-
Chiedere
l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a procedere
all'inventario dei beni mobili, nel caso in cui siano stati
apposti i sigilli
-
Chiedere
la nomina di un esperto (figura prevista da art. 568, n. 10,
C.p.c. ed art. 161 delle disposizioni attuative del C.p.c.)
per la stima dei beni mobili inventariati; nel caso in cui si
ritenga necessaria la presenza dell’esperto alle operazioni
di inventario, tale richiesta di nomina dovrà essere fatta in
via preventiva
-
Chiedere
la nomina di un esperto per la stima dei beni immobili
-
Chiedere
l'autorizzazione per la stipula di una polizza per rischi
incendio e responsabilità civile su immobili, verificando
l'esistenza di polizze in corso e l'eventuale opportunità di
subentrare nelle stesse
-
Verificare
la sussistenza di cause civili pendenti e, nel caso, chiedere
l'autorizzazione al G.D. di subentrare nelle stesse, chiedendo
la nomina di un legale (in taluni casi può essere
opportuno richiedere la nomina di un legale per la valutazione
dell'opportunità di proseguire la causa)
-
Verificare
la sussistenza di cause tributarie pendenti e, nel caso,
chiedere l'autorizzazione al G.D. di subentrare nelle stesse,
chiedendo la nomina di un professionista abilitato
all'assistenza tributaria
-
Nel
caso in cui il fallito stia prestando opera quale lavoratore
dipendente richiedere copia di una busta paga da sottoporre al
G.D. per l'autorizzazione a trattenere, da parte della
curatela, la parte eccedente il fabbisogno del fallito per il
sostentamento della famiglia
-
Chiedere
l'autorizzazione del G.D. a subentrare in contratti di vendita
ineseguiti, nel caso in cui si ritenga conveniente per la
procedura
-
Chiedere
l'autorizzazione a recedere dal contratto di locazione in
corso, quando la procedura abbia liberato i locali da
eventuali mobili e/o merci ivi depositati
-
Nel
caso in cui il curatore ritenga che l'interruzione
dell'attività commerciale esercitata dal fallito possa
determinare un danno grave ed irreparabile, chiedere
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa
-
Valutare
l'opportunità di subentrare nei contratti di leasing e, nel
caso, farsi autorizzare dal G.D. al subentro
-
Provvedere
alla disdetta della varie utenze (gas, telefono, energia
elettrica, tassa rifiuti)
-
Verificare
l'esistenza di affissioni per le quali sia dovuta la tassa
sulla pubblicità e richiedere al G.D. l'autorizzazione alla
rimozione di cartelli pubblicitari ed insegne
-
Nel
caso di morte del fallito chiedere la nomina, da parte degli
eredi, di un rappresentante comune
-
Nel
caso di reperimento di rifiuti speciali e/o tossici chiedere
l'autorizzazione al G.D. alla loro rimozione
-
Nel
caso di fallimento del promittente venditore, il Curatore può
scegliere fra l’esecuzione del contratto preliminare e la
sua risoluzione, senza alcuna specifica autorizzazione del
G.D., trattandosi di un atto non di straordinaria
amministrazione. La stessa facoltà di scelta ha il Curatore
se pende il giudizio ex art. 2932, ovvero esecuzione in forma
specifica dell’obbligo di concludere un contratto. (a tal
fine cfr. Cass. sez. unite, 14/4/1999, n. 239).
ACQUISIZIONE
E PRIME VERIFICHE DELLA CONTABILITA’
Alla
documentazione amministrativo - contabile dell’azienda/società
fallita sono collegati numerosi adempimenti a carico del
curatore ed essa costituisce comunque un importante supporto
informativo in tutte le fasi della procedura e prevalentemente
in quella iniziale. E’ consigliabile quindi :
-
qualora
la documentazione non sia stata depositata ( integralmente o
parzialmente ) in Tribunale , ovvero nella cancelleria della
sezione fallimentare, (ed in tal caso il curatore avrà già
provveduto a ritirarla), invitare con telegramma (o con
raccomandata a/r) il fallito/legale rappresentante della
società fallita a trasmettere o comunque a mettere a
disposizione del curatore entro le 24 ore successive tutti i
libri e la documentazione contabile dell’impresa fallita,
così come previsto dal combinato disposto degli artt.14 e
16 l. f. Qualora il fallito non ottemperasse alla richiesta,
presentare istanza al G.D. informandolo dell’accaduto.
-
redigere
un’apposita distinta, il più possibile analitica, della
documentazione acquisita, facendola sottoscrivere da colui
che trasmette i documenti (fallito, legale rappresentante
della società fallita, professionista incaricato): questo
perché, per prassi ormai consolidata, la documentazione
contabile non viene quasi mai depositata presso la
cancelleria fallimentare, o quantomeno la prescrizione
dell’art.14 l. f. non viene quasi mai eseguita
interamente. La distinta della documentazione acquisita sarà
inoltre, successivamente, un comodo riferimento operativo
per il curatore.
-
farsi
consegnare dal fallito/legale rappresentante un elenco
dettagliato e sottoscritto di tutti i creditori, con i
rispettivi indirizzi e l’ammontare del credito vantato ;
tale elenco servirà da base per individuare più
agevolmente i creditori, e quindi sia per compilare gli
elenchi di cui all’art.89 l. f. che per spedire gli avvisi
per l’udienza di verifica dello stato passivo ex art.92
sia infine per controllare gli importi delle domande stesse
,anche se è sempre opportuno riscontrare i nominativi con i
documenti contabili, come segue :
-
controllare
dalle schede della contabilità fornitori dell’ultimo anno
se gli stessi siano stati o meno pagati ;
-
dai
registri IVA acquisti, verificare i nominativi dei fornitori
delle registrazioni effettuate negli ultimi due anni ;
-
controllare,
sempre dalla contabilità del fallito, le schede :
-
banche,
-
creditori
diversi,
-
mutui
passivi,
-
soci
c/finanziamento,
-
clienti
c/anticipi e le altre schede intestate alle passività;
-
veriificare
l’esistenza di:
-
decreti
ingiuntivi;
-
atti
di precetto;
-
fidejussioni
a favore di terzi;
-
pegni;
-
ipoteche;
-
avalli.
N.B.
alcune di queste informazioni emergono anche
successivamente, ad esempio in occasione delle risposte da
parte delle banche. E’ consigliabile comunque indagare
presso la Pretura se siano pendenti azioni esecutive
individuali, anche per chiederne la interruzione ai sensi
dell’art.51 l. f. e per chiedere l’assegnazione di
eventuali somme da distribuire.
-
rilevare
dal libro matricola e/o dalla contabilità i nominativi dei
dipendenti in forza alla data del fallimento ( per i quali
sarà inoltre necessario provvedere al licenziamento, se il
fallito non ha provveduto) e di quelli dimessi negli ultimi
due anni, i quali potrebbero non aver percepito il t.f.r.;
-
rilevare
dal conto "consulenti, legali, ecc." (o
dall’anagrafica fornitori) i nominativi dei professionisti
dell’impresa fallita, i quali potrebbero vantare somme per
prestazioni;
-
scrivere
ai legali, commercialisti., ragionieri ecc., chiedendo se vi
sono azioni legali o stragiudiziali in corso e chi sono le
controparti ;
-
verificare,
anche sulla base delle dichiarazioni del fallito, se vi sono
stati tentativi di concordati stragiudiziali o accordi
similari con fornitori e banche,( che per non incorrere in
revocatorie, potrebbero evitare di proporre domanda di
insinuazione);
-
verificare
anche, nel corso dell’interrogatorio del fallito/legale
rappresentante della società fallita, di terzi contattati
dal curatore ecc. l’eventuale esistenza di fornitori o
creditori non risultanti dalla contabilità ufficiale;
-
inserire
comunque tra i destinatari dell’avviso ex art.92 L.f. i
nominativi degli uffici ed enti potenzialmente interessati,
già elencati nel primo paragrafo;
-
redigere
un "foglio di lavoro" con l’indicazione di tutti
i nominativi riscontrati, i rispettivi indirizzi l’importo
del credito risultante in contabilità, altre eventuali
osservazioni utili per la verifica del passivo e per la
redazione della relazione ex art.33.
Nel
caso, non infrequente nella pratica, in cui il titolare/legale
rappresentante della società fallita siano irreperibili e/o non
sia quindi possibile assumere informazioni ne’ acquisire alcun
supporto documentale, é consigliabile:
-
inserire
nell’elenco dei creditori cui spedire l’avviso ex art.
92 in via prudenziale Uffici ed Enti finanziari e
previdenziali di cui sopra;
-
inserire
anche i nominativi dei creditori che hanno presentato
istanza di fallimento, i cui nominativi ed indirizzi saranno
stati rilevati dal curatore nel presso la cancelleria
fallimentare.
-
A
questo punto inviare a tutti i nominativi di cui sopra la
comunicazione ex art.92, annotando sul foglio di lavoro di
cui sopra la data di invio;
-
se
alcune comunicazioni dovessero tornare al mittente per
errato indirizzo, trasferimento ecc., effettuare le ricerche
del caso e conservare comunque la lettera inviata, con
relativa busta e avviso A/R .
N.B.:
l’omissione o l’irrituale comunicazione ai creditori
dell’avviso di cui sopra ai "creditori" e agli
altri interessati "potrebbe configurare una ipotesi di
responsabilità del curatore : è quindi necessario porre la
massima cura nella individuazione dei creditori.
L’art. 89 della legge fallimentare prevede la compilazione ed
il deposito in cancelleria da parte del curatore dell’
"elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti
coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso
del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi."
,oltre alla redazione del bilancio dell’ultimo esercizio, se
non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito: si
tratta di norme che spesso rimangono in tutto o in parte
inapplicate.
VERIFICA
DEL PASSIVO
La
verifica del passivo viene qui di seguito brevemente esaminata
soprattutto per fornire al curatore alcuni suggerimenti pratici,
rinviando per un più approfondito esame delle problematiche
inerenti a questa fase, particolarmente per quanto riguarda i
privilegi, ai manuali sull’argomento ; si allegano comunque
alcune note diffuse qualche anno fa dal Tribunale di Pistoia.
solitamente
è demandata al curatore la compilazione dell’elenco
cronologico delle domande di ammissione al passivo prevista
dall’art.95 l.f.; tale elenco rimane depositato in
cancelleria, mentre le insinuazioni via via pervenute,
numerate progressivamente, vengono sottoposte dal curatore per
un più accurato esame ;
verificare
anche dal fascicolo in cancelleria, ove non sia già stato
fatto, le istanze di fallimento proposte, per effettuare un
raffronto con le domande di insinuazione proposte dagli stessi
creditori;
depositare
in cancelleria domande eventualmente pervenute direttamente al
curatore, dopo aver verificato che le stesse contengano tutti
gli elementi essenziali e che siano in regola con l’imposta
di bollo ;
completare,
se necessario, l’elenco dei creditori (il foglio di lavoro
predisposto dal curatore, non quello ufficiale);
compilare
sugli stampati forniti dalla cancelleria lo stato passivo,
riportando il numero della domanda, le generalità del
creditore, gli importi richiesti in privilegio e/o in
chirografo nelle apposite colonne, mentre quelle relative agli
importi "ammessi" saranno riempite dal G.D. in sede
di verifica ; in caso di fallimento di società di persone,
compilare più stati passivi, intestati rispettivamente alla
società ed a ciascuno dei soci ;
separare
le insinuazioni dalle domande di rivendica e predisporre un
apposito stampato per lo stato passivo;
analizzare
la validità formale e sostanziale delle singole insinuazioni,
secondo quanto previsto dall’art.93 l.f. effettuando ove
possibile gli opportuni riscontri contabili e/o documentali ;
se le domande sono numerose, è opportuno predisporre degli
appunti separati, che verranno consultati dal curatore in sede
di pre-verifica o di adunanza di verifica del passivo davanti
al G.D.. per consentire a quest’ultimo una rapida decisione
sul provvedimento da adottare;
valutare,
sulla base del numero delle domande e delle difficoltà emerse
e sentito il Giudice delegato, se sia opportuno effettuare una
pre-verifica dei crediti (in pratica un incontro informale con
lo stesso G.D., prima della data fissata per l’udienza di
verifica, per un primo esame delle domande);
qualora
dalla documentazione prodotta emergano alcune irregolarità o
sorgano dubbi, relazionare al Giudice Delegato e se
necessario, richiedere ulteriore documentazione al creditore
istante;
alla
data prefissata per l’udienza della verifica dei crediti,
riportare tutte le insinuazioni prelevate con i commenti o
appunti predisposti da sottoporre al G.D.;
prima
di recarsi alla verifica, passare dalla cancelleria
fallimentare per controllare se siano state presentate
insinuazioni all’ultimo momento, considerate tempestive fino
alla chiusura dell’adunanza fissata, prelevarle e portarle
al G.D. con le altre ; se sono immediatamente verificabili,
discuterle in quella stessa udienza, contrariamente rinviare
la discussione ad altra data di verifica, stabilita dal G.D.;
presentare
al Giudice le domande ad una ad una, esponendo verbalmente il
proprio parere e consultando gli appunti opportunamente
predisposti ; di solito le insinuazioni vengono esaminate dal
G.D. non seguendo l’ordine di iscrizione ma sulla base
dell’importanza che ad esse verrà data dal curatore
(problematiche particolari, gravità, entità degli importi
richiesti ecc.) ed anche dando precedenza a quelli dei
creditori presenti di persona o tramite legali all’udienza;
le
insinuazioni non esaminate vengono rinviate ad altra data, che
viene contestualmente fissata dal G.D. sentita la disponibilità
del curatore;
solitamente
il G.D. redige un verbale della verifica, anche se questa non
verrà esaurita, annotando i presenti e le domande esaminate;
tale verbale verrà sottoscritto anche dal curatore;
comunicare
alla cancelleria l’esito della verifica, se cioè se la
stessa si è chiusa o se è stata rinviata e a quale data ed
ora;
qualora
dalla verifica emergessero casi dubbi o necessità di
ulteriori documentazioni, il curatore provvederà ad
effettuare l’invio di richiesta di maggiori dettagli o
documenti attestanti il credito o il diritto al privilegio (
è sufficiente l’invio con lettera semplice, anche se è
consigliabile la raccomandata in casi di particolare
importanza);
in
occasione della nuova udienza, (e di altre eventuali)
comportarsi come sopra, avendo cura di prelevare le
insinuazioni successivamente pervenute, considerate ancora
tempestive, per poterle esaminare prima della data fissata;
portare dal G.D., oltre alle domande ancora da esaminare,
anche il verbale sopracitato e gli stampati dello stato
passivo, eventualmente completati con i dati delle nuove
domande;
quando
la verifica sarà completata, il Giudice Delegato ordinerà il
deposito in cancelleria dello stato passivo con il relativo
verbale;
lo
stato passivo diventa esecutivo il giorno in cui, dopo la
sottoscrizione da parte del G.D. e del cancelliere, viene
depositato in cancelleria;
comunicare
a tutti i creditori, ammessi e non ammessi, con raccomandata
A.R. che lo stato passivo è diventato esecutivo nonché lo
specifico provvedimento preso nei loro confronti, evidenziando
la possibilità di visionare presso la cancelleria
fallimentare l’intero stato passivo .
Informativa
immediata e periodica
L'inizio di una procedura concorsuale determina un lavoro di
assunzione di informazioni da parte del Curatore assai ingente
e, soprattutto, concentrato in un lasso di tempo molto breve.
Egli deve necessariamente ricostruire i fatti che hanno
contraddistinto la attività della impresa e porre la massima
attenzione a quelli che ne hanno determinato il dissesto.
Altrettanta attenzione deve essere posta nel valutare quei fatti
di gestione che si rivelino non consoni ai principi di corretta
amministrazione, nonché ad altri elementi, anche non
rinvenienti dalle scritture contabili, che siano indizio di
operazioni avvenute al di fuori dell'impresa, ma che
quest'ultima riguardino in tutto o in parte, così come ad
elementi che riguardino la condotta personale dell'imprenditore,
dei soci e di chiunque altro possa aver avuto interessi
coinvolti dalla attività dell'impresa, tanto più se non
manifestati all'esterno nelle forme comuni. Tutto ciò,
ovviamente, è assai più difficoltoso in quei casi in cui le
scritture contabili si rivelano mal tenute, incomplete o,
addirittura, irreperibili.
Della mole di informazioni documentali assunte, dei colloqui con
l'imprenditore, sia esso individuale o societario, il Curatore
deve dar conto al Giudice Delegato nelle forme che la legge
fallimentare prescrive con il dettato dell'art. 33, che per
comodità si riporta:
"(Relazione
al giudice).Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di
fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione
particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento,
sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio
dell’impresa, sul tenore della vita privata di lui e della
famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su
quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale.
Il
curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già
impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende
impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una
relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Se
si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti
accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità
degli amministratori, dei sindaci, dei soci ed eventualmente di
estranei alla società.
Nei
primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al
giudice delegato un’esposizione sommaria della sua
amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti
giustificativi."
Il
termine indicato nel primo comma, un mese dalla dichiarazione di
fallimento, è riconosciuto come generalmente insufficiente per
la effettiva assunzione di conoscenza da parte del Curatore
degli elementi da inserire nella relazione. Pur non essendo un
termine perentorio, ma ordinatorio è comunque un termine che
deve essere sempre rispettato. E' dunque consigliabile
richiedere al Giudice una congrua proroga nel caso in cui il
Curatore non sia in grado di riferire con sufficiente certezza o
dettaglio; ancor meglio è la soluzione per cui il Curatore, pur
non potendo fornire un quadro completo, presenti comunque una
relazione introduttiva, parziale e con indicazione degli
elementi da assumere o verificare, riservandosi di presentare in
tempi successivi una o più relazioni integrative e dando
concretamente corso alla riserva stessa non appena venuto a
conoscenza dei fatti che avrebbero potuto o dovuto formare
oggetto della prima relazione.
La
relazione di cui al primo comma è un atto introduttivo nei
confronti del Giudice Delegato, che si trova ad assumere
adeguata nozione della procedura che gli è stata affidata ed è
altresì atto fondamentale della procedura. La relazione
costituisce infatti uno strumento fondamentale per l'esercizio
del potere di direzione e di vigilanza sulla procedura da parte
del Giudice Delegato. Le notizie e valutazioni fornite al
Giudice circa fatti e circostanze anteriori al fallimento
riguarderanno, secondo quanto disposto dall'art. 33, notizie e
valutazioni sulle cause e circostanze del dissesto, la diligenza
e la responsabilità del fallito, la responsabilità di altre
persone, le impugnazioni di atti pregiudizievoli già proposte
dai creditori e quant'altro possa avere importanza
nell'impostazione delle operazioni fallimentari. Nella stessa
relazione, poi, il Curatore deve far conoscere al Giudice le
iniziative che intende assumere.
In
definitiva, la relazione prescritta dal primo comma dell'art. 33
ha un contenuto complesso, composto da constatazioni, da
informazioni, ma anche da valutazioni e opinioni, in cui la
componente soggettiva assume una portata rilevante.
Passando
ai singoli punti che devono comporla e facendo riferimento, per
completezza della fattispecie, ad una società dichiarata
fallita, il Curatore deve tenere presente quanto segue:
•
in via preliminare il Curatore dovrà informare il Giudice delle
operazioni procedurali che fino a quella data lo hanno
impegnato, descrivendole cronologicamente ed indicandone gli
esiti. In questo modo il Curatore può dar conto al Giudice
delle istanze ed autorizzazioni eventualmente già intervenute e
della celerità del suo operato;
•
indicare l'insieme dei dati che consentono di individuare in
modo chiaro e preciso, l'impresa fallita. E ciò, attraverso
l'analisi dei libri sociali, delle certificazioni e visure
rilasciate dal Registro delle Imprese, nonché dal fascicolo
riguardante la società dello stesso Registro delle Imprese che,
in via provvisoria, alla data di dichiarazione del fallimento,
sarà reperibile e, dunque, consultabile, presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale; dopo pochi giorni esso sarà
riconsegnato al Registro delle Imprese e da questo reso comunque
disponibile su semplice richiesta del Curatore. La consultazione
di tale fascicolo consente al Curatore di prendere diretta
conoscenza degli atti ed i fatti salienti che sono intervenuti
nella vita della società, ivi compresi i bilanci depositati (se
società di capitali o consorzi), o quanto meno, di quelli che
sono stati sottoposti alla corretta procedura di pubblicità e,
se del caso, di controllo di legittimità. E' opportuno
ricordare anche che non tutti gli atti sottoposti a deposito
presso il Registro delle Imprese sono anche subordinati al
giudizio di omologa. Occorre senz'altro indicare:
•
gli estremi dell'atto di costituzione
•
la denominazione, la forma giuridica e l'oggetto sociale,
segnalando le modifiche intervenute
•
il capitale sociale, la sua composizione ed eventuali variazioni
•
il codice fiscale, la partita Iva, le iscrizioni al Registro
delle Imprese ed al R.E.A.
•
le delibere assembleari modificative dell'atto costitutivo o,
comunque, che abbiano profondamente influenzato la vita della
società;
•
con l'ausilio delle informazioni assunte dagli organi sociali e,
eventualmente da altri soggetti, è necessario individuare
l'attività realmente esercitata dalla società, con riguardo
alle scelte operative e gestionali ed alle operazioni di maggior
rilevanza. Ad esempio, l'acquisto o la cessione di immobili, di
macchinari, l'apertura di filiali, magazzini, la stipulazione di
contratti di fornitura ecc. ed in ogni caso quelle operazioni
che possano dar conto della diligenza spiegata dalla impresa
nell'esercizio della impresa. Quando il fallimento riguarda una
impresa individuale, sarà anche necessario verificare il tenore
di vita del fallito e dei suoi familiari al fine di valutarne la
coerenza con la diligenza nel condurre l'impresa;
•
la documentazione acquisita, per la quale è sempre opportuno
redigere specifico verbale di consegna, andrà attentamente
vagliata. Nella relazione il Curatore dovrà dettagliatamente
elencare i libri sociali e contabili acquisiti, elencandone le
date di aggiornamento e le eventuali irregolarità riscontrate
nella tenuta degli stessi (vidimazioni, abrasioni, ecc.).
L'esame della contabilità e dei libri sociali è operazione
molto delicata, in quanto è proprio da qui che spesso si
possono rilevare oggettive responsabilità degli organi
amministrativi;
•
per quanto concerne gli adempimenti civilistici e fiscali è
necessario che il Curatore esponga che le incombenze dettate dal
Codice Civile in tema di bilancio e deposito degli atti sociali
siano state rispettate, che le dichiarazioni fiscali siano state
presentate nei termini, segnalando ogni omissione al riguardo;
•
l'individuazione delle cause e circostanze del dissesto è
senz'altro il punto focale di tutta la relazione. Tale
operazione è invero estremamente complessa, attesa la
circostanza che i dati e le informazioni assunti sono spesso
frammentari e/o incompleti. E' opportuno procedere al raffronto
dei dati rilevanti dai bilanci degli ultimi esercizi precedenti
il fallimento analizzando, in particolare, l'evoluzione
dell'indebitamento, le variazioni intervenute nelle giacenze di
magazzino, il costo del venduto, l'incidenza degli oneri
finanziari, ecc., il tutto valutato nell'ottica delle scelte che
l'organo amministrativo risulta aver assunto. In secondo luogo
è utile considerare la situazione e l'evoluzione del segmento
di mercato nel quale l'impresa operava, ancora con riguardo alle
scelte gestionali intraprese;
•
altro punto critico della relazione è l'evidenziazione delle
responsabilità del fallito, se impresa individuale, o degli
amministratori, dei sindaci, dei soci ed eventualmente di
estranei alla società, nel dissesto. In questa sede, sulla base
dei riscontri ricordati ai punti precedenti, il Curatore deve
porre in evidenza fatti o comportamenti potenzialmente
suscettibili di aver causato il dissesto, indicandone gli autori
o i protagonisti, astenendosi peraltro da valutazioni di natura
penale e, tanto più dal trarre conclusioni in tal senso o
ipotizzare fattispecie di reato.
•
dall'art. 33 si sa poi, che il Curatore deve indicare
dettagliatamente le cause in corso e fornire al Giudice nozione
degli atti che intende sottoporre ad impugnazione. Tale ultima
valutazione è spesso prematura in sede di relazione, ma deve
farne parte soprattutto in termini di possibilità, ovvero in
ottica di ripristino della par condicio creditorum quando siano
emersi atti dispositivi potenzialmente lesivi;
•
da ultimo va segnalato al Giudice Delegato: l'ammontare del
passivo accertato (se è già conclusa la verifica dei crediti),
con la quantificazione dei debiti privilegiati e chirografari,
indicando altresì le generalità dei maggiori creditori, la
natura e l'ammontare delle attività acquisite alla procedura e
le modalità di realizzo che si intendono perseguire.
Dalla
qualifica di pubblico ufficiale discende per il Curatore
l'obbligo di fare denuncia per iscritto e senza ritardo al
pubblico ministero allorquando, nell'esercizio delle sue
funzioni, venga a conoscenza di elementi costituenti un reato,
anche quando non sia individuata la persona cui attribuirlo
(art. 331 C.p.p.). La disciplina implica pertanto
l'estrapolazione e la separata esposizione dei fatti penalmente
rilevanti da trasmettere alla Procura della Repubblica nel più
breve tempo possibile, anche prima e a prescindere dal deposito
della relazione ex art. 33 che il Curatore redige per il Giudice
Delegato, ma che non viene più automaticamente inoltrata alla
Procura della Repubblica come invece avveniva in vigenza del
vecchio C.p.p.. La relazione al Giudice Delegato, pur non
potendo essere considerata un rapporto in senso tecnico, dovendo
contenere notizie di carattere economico ed anche morali che
sono estranee alla responsabilità penale, può però contenere,
proprio in base al dettato dell'art. 33, notizie che possono
interessare ai fini della istruttoria penale. Alla luce di
questa normativa, l'obbligo di trasmettere alla Procura della
Repubblica le notizie di reato non può dunque ritenersi assolto
dalla presentazione al Giudice Delegato della relazione ex art.
33. Semmai l'evidenziazione in quest'ultima di fatti penalmente
rilevanti potrà far scattare l'obbligo della trasmissione della
denuncia anche per il Giudice Delegato e, in ogni caso, il
parere di quest'ultimo è sempre opportuno nei casi di
incertezza. Si rammenti che l'omissione di tale atto di ufficio
è configurabile, per il pubblico ufficiale quale il Curatore è,
come figura delittuosa punibile ai sensi dell'art. 328 del
Codice penale e che le informazioni contenute nella denuncia
hanno efficacia probatoria fino a querela di falso se
riguardanti attestazioni di fatti, certificazioni e pareri
qualificati, non se riferite a opinioni soggettive o
interpretazioni personali.
L'art.
33, al quarto comma, dispone poi a carico del Curatore anche un
ulteriore onere informativo nei confronti del Giudice Delegato,
di natura periodica, avente ad oggetto la esposizione sommaria
della sua amministrazione. Tale obbligo è difficilmente
rispettabile nel termine mensile prescritto e, con tutta
probabilità, con quella cadenza non avrebbe neppure molto
significato. Il Tribunale di Pistoia, rilevando l'inosservanza
dell'obbligo, ha esplicitamente disposto che dette relazioni
abbiano cadenza semestrale (30/4 e 30/10) e che non si limitino
a meri prospetti contabili di entrate ed uscite. Del contenuto
ritenuto necessario per consentire al Giudice Delegato il
miglior espletamento delle funzioni di direzione e controllo, si
fornisce dettaglio allegando (al n. x) la comunicazione inviata
a tutti i Curatori nel marzo del 1996.
Da
ultimo si ricorda che la prassi in uso al Tribunale di Pistoia
richiede la presentazione di due copie della relazione ex art.
33, primo comma, in carta non bollata e senza la applicazione di
diritti di cancelleria. Stesso comportamento vale per la
informazione periodica ex art. 33, quarto comma, la quale può
però essere presentata in copia singola.
ADEMPIMENTI
FISCALI IN MATERIA DI FALLIMENTO
L’approvazione
del Decreto del Ministero delle Finanze del 18 Dicembre 1998 ha
introdotto una serie di novità per quanto concerne gli
adempimenti fiscali relativi alla presentazione della
dichiarazione IVA da parte dei curatori fallimentari. Di
particolare rilevanza è l’approvazione del Mod. 74 bis,
sostitutivo della dichiarazione IVA relativa al segmento
temporale intercorrente dal 1 gennaio alla data della sentenza
dichiarativa del fallimento. In questa sede prendiamo spunto
dall’analisi delle novità introdotte in materia di imposta
sul valore aggiunto per ripercorrere tutti principali
adempimenti fiscali del curatore fallimentare in materie di
imposte dirette e di tributi minori.
I.V.A.
Entro
trenta giorni dalla data della dichiarazione di fallimento il
Curatore deve dare comunicazione, redatta su appositi modelli
(mod. AA9/6 per le persone fisiche; mod. AA7/6 per gli altri
soggetti), dell’intervenuto fallimento all’Ufficio IVA
competente, ovvero quello della provincia nella quale
l’imprenditore individuale o collettivo aveva sede. Da tale
"Dichiarazione di Variazione" devono risultare,
oltre ai dati del curatore, sia la data di
"variazione", cioè la data di accettazione della
nomina da parte del curatore, che la data di inizio
procedimento risultante dalla sentenza dichiarativa di
fallimento.
Nel
caso in cui il fallito non avesse a suo tempo provveduto a
richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA, è
obbligo del curatore, sempre entro il termine di trenta
giorni, presentare all’Ufficio IVA competente la
dichiarazione di inizio attività utilizzando gli stessi
modelli sovracitati. Lo stesso obbligo incorre nel caso in cui
venga autorizzata la gestione provvisoria dell’impresa. Nel
caso in cui la società oppure l’imprenditore individuale
avesse una partita IVA chiusa in precedenza, il curatore deve
provvedere alla sua riapertura.
Il
Curatore deve acquisire tutti i libri obbligatori ai fini IVA.
Qualora ritenga tali libri idonei ad essere utilizzati anche
dopo l’inizio della procedura fallimentare, potrà farlo
tenendo opportunamente separate le registrazioni relative alle
operazioni effettuate anteriormente la dichiarazione di
fallimento da quelle successive. In caso contrario il curatore
deve provvedere all’acquisto di nuovi registri ed alla loro
bollatura e vidimazione presso i competenti uffici.
Dalle
operazioni poste in essere dal fallito anteriormente alla data
di dichiarazione di fallimento sorgono, in capo al curatore
diversi obblighi.
Obbligo
di fatturazione :
entro quattro mesi dalla nomina il curatore deve provvedere
ad emettere le fatture che avrebbero dovuto essere emesse
dal debitore, sempre che i termini prescritti dalla legge
per l’emissione di fatture non siano scaduti;
Obbligo
di registrazione :
entro lo stesso termine di quattro mesi, il curatore deve
eseguire, sui libri IVA, tutte le registrazioni non ancora
effettuate relative alle operazioni poste in essere dal
fallito in date anteriori alla dichiarazione di fallimento;
Obbligo
di Dichiarazione :
qualora il fallito non vi abbia provveduto e sempre che i
termini di presentazione non siano scaduti, il curatore deve
provvedere, entro quattro mesi dalla nomina, alla
presentazione della dichiarazione annuale relativa
all’imposta dovuta per l’anno solare precedente quello
della dichiarazione di fallimento. In base al dettato
dell’art.74 bis D.P.R. 633/72, si desume che la finalità
di tale obbligo è quella di consentire all’Ufficio IVA di
attivarsi per richiedere l’ammissione dell’eventuale
credito al passivo, per cui il curatore non deve provvedere
ad eseguire il versamento dell’imposta a debito. Con
l’entrata in vigore del D.P.R. n° 100 del 23.03.1998, a
partire dall’anno 1999, il curatore, entro lo stesso
termine di quattro mesi dalla nomina, deve presentare,
sempre che i termini non siano scaduti, la dichiarazione IVA
periodica relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso
del quale sono state compiute operazioni da parte del
debitore fallito;
Obbligo
di dichiarazione Mod .
74 bis relativo al segmento temporale pre-fallimentare:
è questa la novità più rilevante introdotta dal D.P.R.
del 22 Luglio 1998 n° 322. Il quinto comma, infatti,
prevede che per le operazioni registrate nella parte
dell’anno solare anteriore alla data del fallimento, il
curatore, entro quattro mesi dalla nomina, deve presentare
l’apposita dichiarazione all’Ufficio IVA competente ai
fini dell’insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Tale dichiarazione, redatta sul "Modello
IVA 74 bis" approvato con decreto del Ministero delle
Finanze del 18.12.1998 e predisposta in duplice copia, deve
indicare i dati del curatore, del soggetto fallito e del
tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa del
fallimento. Tale adempimento sostituisce l’obbligo di
presentare una autonoma dichiarazione IVA relativa al
segmento temporale in oggetto.
Per
quanto concerne, invece, le operazioni poste in essere
successivamente alla data di fallimento incombe sul curatore,
oltre agli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione
e liquidazione periodica dell’IVA, l’obbligo della Dichiarazione
annuale relativa all’intero anno solare in cui è stato
dichiarato il fallimento. Tale dichiarazione si compone di due
moduli; il primo riguarda le operazioni registrate nella parte
dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento,
per le quali si fa riferimento a quanto indicato nel Modello
IVA 74 bis, mentre il secondo si riferisce alle operazioni
registrate successivamente a tale data.
A
decorrere dal 1.1.1999, ai sensi del D.P.R. n° 100 del
23.03.1998, in assenza di una esplicita esclusione normativa,
è da intendersi esteso al curatore fallimentare l’obbligo
di presentare la dichiarazione periodica IVA. Tuttavia, dalla
lettura dell’art. 74 del D.P.R. 600/72 si evince che tale
obbligo sussiste solo nel caso in cui nel mese o nel trimestre
di riferimento sono state eseguite operazioni imponibili.
IMPOSTE
DIRETTE
Il
curatore ha l’obbligo di presentare, entro quattro mesi
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo pre-fallimentare.
A tal fine, il curatore dovrà provvedere alla redazione del
bilancio atto a determinare il reddito relativo al periodo in
questione. La dichiarazione iniziale, redatta utilizzando i
modelli ufficiali per la denuncia dei redditi, deve essere
comunicata non solo all’ufficio competente ma anche
all’imprenditore, a ciascuno dei partecipanti l’impresa
familiare ed a tutti i soci delle società di persone fallita
ai fini dell’inclusione, nelle rispettive dichiarazioni dei
redditi, dell’utile o della perdita che eventualmente ne
risulta.
IRAP
Ai
fini IRAP, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n° 446/97, il
curatore non è considerato soggetto passivo a meno che non vi
sia esercizio provvisorio d’impresa. In tal caso, infatti,
l’esercizio provvisorio viene considerato periodo autonomo
d’imposta per il quale il curatore deve presentare
dichiarazione ai fini IRAP.
RITENUTA
D’ACCONTO
La
legislazione fiscale vigente non prevede, a carico del curatore,
lo specifico obbligo di effettuare le ritenute previste dagli
artt.23 e 25 del D.P.R. 600/73. Tuttavia esistono alcuni
adempimenti connessi alla disciplina del sostituto che possono
coinvolgere il curatore, ed in particolare:
-
Rilascio
di certificazioni circa le ritenute effettuate nel periodo
antecedente la dichiarazione di fallimento:
di norma, le certificazioni delle ritenute effettuate nel
periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e la data
del fallimento non sono ancora state rilasciate, per cui il
curatore può essere chiamato a rilasciare le attestazioni
in questione da professionisti, rappresentanti,
collaboratori aziendali ecc., ed in questo caso deve
risultare dalla contabilità tutta la documentazione fiscale
relativa alla prestazione ricevuta e al suo pagamento, nonché
al versamento della relativa ritenuta d’acconto. Nel caso
in cui la richiesta provenga dai lavoratori dipendenti, la
certificazione deve essere rilasciata sulla base delle
risultanze dei libri paga e matricola dell’azienda.
I.C.I.
Qualora
la massa attiva comprenda uno o più immobili, incombono sul
curatore importanti obblighi dichiarativi e di versamento
dell’imposta comunale sugli immobili. L’art.10 del D.Lgs.
n° 504/92, dispone che l’imposta è dovuta per ciascun anno
di possesso rientrante nel periodo di durata della procedura
concorsuale, ed è prelevata nel complessivo ammontare, sul
prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta
dovuta, deve essere effettuato dal curatore entro tre mesi
dalla data di riscossione del prezzo prelevando la somma
corrispondente dal ricavato dalla vendita. Entro lo stesso
termine di tre mesi, il curatore deve presentare la relativa
dichiarazione ai fini ICI.
Ai
fini del calcolo dell’imposta occorre aver riguardo, in
relazione alla data di chiusura del periodo per il quale si
deve pagare l’imposta, al momento in cui il giudice delegato
ha autorizzato il trasferimento delle somme realizzate dalla
vendita, non rilevando, dunque, la data di emissione del
decreto di trasferimento che spesso risulta sconosciuta al
momento della riscossione in quanto, nella maggior parte dei
casi, emanato oltre il termine di scadenza dei tre mesi.
TRIBUTI
COMUNALI VARI
Intendiamo
comprendere in questa categoria tributi comunali come raccolta
rifiuti, passi carrabili, insegne, ecc. per i quali, una volta
accertata la sussistenza dello stato di soggetto passivo in
capo al debitore fallito, il curatore deve provvedere a
richiedere tramite la Ripartizione tributi del comune la
chiusura della posizione esattoriale per la riscossione di
quanto dovuto al riguardo.
TASSA
DI BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI E REGISTRI CONTABILI
L’esonero
da tale tassa non è stato previsto in modo esplicito ma deriva
dal mancato obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte
del curatore bensì a quelle previste dall’art.38 della Legge
Fallimentare che devono essere vidimate dal giudice delegato
"senza spese".
Attilio Guardincelli (Unione
giovani dottori commercialisti)
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