REGOLAMENTO
del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunit` europea, in particolare gli articoli 61,
lettera c) e 67, paragrafo 1,
vista
l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di
Finlandia,
visto
il parere del Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
considerando
quanto segue:
1.
l'Unione europea ha stabilito quale obiettivo l'istituzione di uno spazio
di libert`, sicurezza e giustizia; <per il buon funzionamento del mercato
interno h necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano
efficienti ed efficaci; l'adozione del presente regolamento h necessaria al
raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato; <le
attivit` delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni
transfrontaliere e dipendono pertanto sempre piy da norme di diritto
comunitario; poichi anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto
funzionamento del mercato interno, vi h necessit` di un atto comunitario che
imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del
debitore insolvente; <h necessario, per un buon funzionamento del mercato
interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari
da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica
("forum shopping"); <tali obiettivi non possono essere raggiunti in
maniera soddisfacente a livello nazionale ed h quindi giustificata un'azione a
livello comunitario; <secondo il principio di proporzionalit`, il presente
regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per
l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono
direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse; il
regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento
di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch'esse tale
principio; <le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati
e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della
convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , modificata dalle
convenzioni di adesione alla medesima; <allo scopo di migliorare l'efficacia
e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni
transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia
di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero
parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente
applicabile negli Stati membri; <il presente regolamento dovrebbe applicarsi
alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o
giuridica, commerciante o non commerciante; le procedure di insolvenza cui si
applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure di
insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le
imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli
organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di
applicazione del presente regolamento; tali imprese non dovrebbero essere
contemplate nel regolamento poichi ad esse si applica un regime particolare e le
autorit` nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente
ampi; <Le procedure di insolvenza non richiedono necessariamente l'intervento
di un'autorit` giudiziaria. Il termine "giudice" nel presente
regolamento dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da comprendere
persone o organi legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure di
insolvenza; perchi si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e
formalit` previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle
disposizioni del regolamento, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere
efficacia giuridica nello Stato membro in cui h stata aperta la procedura di
insolvenza e dovrebbero comportare lo spossessamento parziale o totale del
debitore stesso e la designazione di un curatore; <il presente regolamento
tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i
diritti sostanziali, non h realistico istituire un'unica procedura di insolvenza
avente valore universale per tutta la Comunit`; pertanto, l'applicazione senza
deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso
difficolt`; cir vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunit`,
che hanno caratteristiche molto diverse fra loro; tuttavia, per quanto concerne
i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure
di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze; il presente
regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato,
norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici
particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e
ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di
carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il
patrimonio situato nello stato di apertura; <il presente regolamento consente
di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale h
situato il centro degli interessi principali del debitore; tale procedura ha
portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore; per tutelare
tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura
secondaria in parallelo con la procedura principale; la procedura secondaria pur
essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli
effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato;
disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono
di rispettare le esigenze di uniformit` all'interno della Comunit`; <per
"centro degli interessi principali" si dovrebbe intendere il luogo in
cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi,
la gestione dei suoi interessi; <il presente regolamento si applica
unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del
debitore si trovi allfinterno della Comunit`; <le disposizioni del presente
regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza
internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire
procedure di insolvenza; la competenza territoriale nello Stato membro h
determinata dal suo diritto nazionale; <ai giudici competenti ad aprire una
procedura principale di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre
l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di
apertura della procedura; i provvedimenti conservativi anteriori e posteriori
all'apertura della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per
garantire l'efficacia della procedura stessa; il regolamento dovrebbe prevedere
al riguardo diverse possibilit`: da un lato il giudice competente per la
procedura principale di insolvenza dovrebbe poter disporre provvedimenti
provvisori conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio
di altri Stati membri, dall'altro un curatore provvisorio, designato
anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati
in cui si trova una dipendenza del creditore, in base al diritto di detto Stato,
richiedere eventuali provvedimenti conservativi; <prima dell'apertura della
procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una
procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza
dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della
dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si pur aprire una
procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale h situato
il centro degli interessi principali del debitore; scopo di detta restrizione h
limitare al minimo indispensabile i casi in cui h chiesta l'apertura di una
procedura territoriale di insolvenza prima dell'apertura della procedura
principale; se la procedura principale di insolvenza viene aperta, la procedura
territoriale diviene una procedura secondaria; <in seguito all'apertura della
procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una
procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza
non h limitato dal presente regolamento; il curatore della procedura principale
o chiunque sia a cir legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato
membro pur chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza; <le
procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello
della tutela dell'interesse locale; pur accadere ad esempio che il patrimonio
del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le
divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano cosl rilevanti che
possono sorgere difficolt` per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto
dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono
situati; per questo motivo il curatore della procedura principale pur chiedere
l'apertura di una procedura secondaria quando cir sia necessario per una
gestione efficace dell'attivo; <le procedure principali e secondarie di
insolvenza possono tuttavia contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo
soltanto se h effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti; il
presupposto essenziale a tal fine h una stretta collaborazione tra i diversi
curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di
informazioni; per garantire il ruolo dominante della procedura principale
d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse
possibilit` di intervento sulle procedure secondarie d'insolvenza
contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facolt` di proporre un piano
di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della
liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie; <ciascun creditore, che
abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nella
Comunit`, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna
delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunit` sul patrimonio del
debitore; cir dovrebbe valere anche per le autorit` tributarie e gli organismi
di previdenza sociale; nell'interesse della parit` di trattamento dei creditori,
la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata; ogni creditore
dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di
insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dell'attivo di
un'altra procedura finchi i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto
una quota proporzionale equivalente; <il presente regolamento dovrebbe
prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo
svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo
ambito d'applicazione, nonchi delle decisioni strettamente collegate con detta
procedura d'insolvenza; il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per
conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della
procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri; il
riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri
dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca; a tale riguardo i motivi
del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario; si
dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando
i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura
principale di insolvenza; la decisione del giudice che apre per primo la
procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che
questi ultimi abbiano la facolt` di sottoporre a valutazione la decisione del
primo giudice; <il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in
esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro
ambito d'applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato;
salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro
che ha aperto la procedura (lex concursus); tale regola sul conflitto di leggi
dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale; la
lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano
essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici
interessati; essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e
chiusura delle procedure d'insolvenza; <il riconoscimento automatico di una
procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di
apertura pur interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri
Stati membri; a tutela delle aspettative legittime e della certezza delle
transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura h stata
aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale;
<sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che
deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perchi questi
hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti; la costituzione, la
validit` e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di
norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe
incidere l'apertura della procedura d'insolvenza; pertanto il titolare del
diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la
garanzia dalla massa; se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex
situs di uno Stato membro mentre la procedura principale si svolge in un altro
Stato membro, il curatore della procedura principale dovrebbe poter chiedere
l'apertura di una procedura secondaria nella giurisdizione in cui sorgono i
diritti reali purchi il debitore possegga una dipendenza in tale Stato; se non
viene aperta una procedura secondaria, il residuo del ricavato della vendita del
patrimonio coperto da diritti reali va ceduto al curatore della procedura
principale; <se la legge dello Stato di apertura non permette la
compensazione, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto se essa h
possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente; in
tal modo, la compensazione diventer` in sostanza una specie di garanzia
disciplinata da una legge sulla quale il creditore pur fare affidamento nel
momento in cui sorge il credito; <h inoltre necessaria una tutela specifica
per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari; cir vale, per esempio, per la
liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi,
oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette
operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo
del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ;
su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge applicabile al
sistema o al mercato in questione; l'obiettivo di tale disposizione h evitare,
in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei
meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei
sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati
operanti negli Stati membri; la direttiva 98/26/CE prevede disposizioni
particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali del regolamento;
<per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della
procedura di insolvenza sulla continuazione o la cessazione del rapporto di
lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere
stabiliti dalla legge applicabile al contratto in base alle norme generali sui
conflitti di leggi; ogni altra questione di diritto fallimentare, come ad
esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e
quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata
dalla legge dello Stato di apertura; <per tutelare l'attivit` commerciale,
occorrerebbe pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore,
il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura; qualora
nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, pur essere imposto
l'obbligo di pubblicit`; comunque, in entrambi i casi, la pubblicit` non
dovrebbe costituire un presupposto per il riconoscimento della procedura
straniera; <in determinati casi, una parte degli interessati pur ignorare
l'apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove
circostanze; per tutelare tali persone che, ignorando che all'estero h stata
aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di
fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, si dovrebbe
attribuire carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento; <al presente
regolamento dovrebbero essere acclusi allegati riguardanti l'iter delle
procedure d'insolvenza; poichi questi riguardano esclusivamente la normativa
degli Stati membri, vi sono fondati motivi specifici perchi il Consiglio si
riservi il diritto di modificare detti allegati per poterli adattare alle
eventuali modifiche del diritto interno degli Stati membri; <il Regno Unito e
l'Irlanda hanno notificato, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunit` europea, che desiderano
partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento; <la
Danimarca a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce
la Comunit` europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di
conseguenza non h vincolata da esso, ni h soggetta alla sua applicazione,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
Campo
d'applicazione
1.
Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate
sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale
del debitore stesso e la designazione di un curatore.
2.
Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che
riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese
d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di
valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.
Articolo
2
Definizioni
Ai
fini del presente regolamento, s'intende per:
a)
"procedura di insolvenza", le procedure concorsuali di cui
all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato A;
b)
"curatore", qualsiasi persona o organo la cui funzione h di
amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore h spossessato o di
sorvegliare la gestione dei suoi affari. L'elenco di tali persone e organi
figura nell'allegato C;
c)
"procedura di liquidazione", una procedura d'insolvenza ai sensi della
lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la
procedura h chiusa in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine
all'insolvenza o h chiusa a causa di insufficienza dell'attivo. L'elenco di tali
procedure figura nell'allegato B;
d)
"giudice", l'organo giudiziario o qualsiasi altra autorit` competente
di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a
prendere decisioni nel corso di questa;
e)
"decisione", in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o
alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a
aprire tale procedura o a nominare un curatore;
f)
"momento in cui h aperta la procedura di insolvenza", il momento in
cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre
effetti;
g)
"Stato membro in cui si trova un bene",
- per i beni
materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene, <per i
beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un
pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorit` si tiene il
registro, <per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il
centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo
3, paragrafo 1;
h)
"dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore
esercita in maniera non transitoria un'attivit` economica con mezzi umani e con
beni.
Articolo
3
Competenza
internazionale
1.
Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato
membro nel cui territorio h situato il centro degli interessi principali del
debitore. Per le societ` e le persone giuridiche si presume che il centro degli
interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la
sede statutaria.
2.
Se il centro degli interessi principali del debitore h situato nel territorio di
uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire
una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede
una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale
procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3.
Se h aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure
d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure
secondarie. Tale procedura h obbligatoriamente una procedura di liquidazione.
4.
Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 pur aver luogo
prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo
1 soltanto nei seguenti casi:
a)
allorchi, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato
membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si
pur aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, ovvero
a.
allorchi l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza h richiesta
da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede h situata nello
Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui
credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.
Articolo
4
Legge
applicabile
1.
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura
di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio h
aperta la procedura, in appresso denominato "Stato di apertura".
2.
La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo
svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in
particolare:
a.
i debitori che per la loro qualit` possono essere assoggettati ad una
procedura di insolvenza; <i beni che sono oggetto di spossessamento e la
sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di
insolvenza; <i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore; <le
condizioni di opponibilit` della compensazione; <gli effetti della procedura
di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore h parte; <gli effetti
della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che
per i procedimenti pendenti; <i crediti da insinuare nel passivo del debitore
e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
<le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione
dei crediti; <le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della
liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono
stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in
virty di un diritto reale o a seguito di compensazione; <le condizioni e gli
effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante
concordato; <i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di
insolvenza; <l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
<le disposizioni relative alla nullit`, all'annullamento o all'inopponibilit`
degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Articolo
5
Diritti
reali dei terzi
1.
L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del
creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano
essi beni determinati o universalit` di beni indeterminati variabili nel tempo
di propriet` del debitore che al momento dell'apertura della procedura si
trovano nel territorio di un altro Stato membro.
2.
I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
a.
il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere
soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virty
di un pegno o di un'ipoteca; <il diritto esclusivo di recuperare il credito,
in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale
credito a titolo di garanzia; <il diritto di esigere il bene e chiederne la
restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento
contro la volont` dell'avente diritto; <il diritto reale di acquistare i
frutti di un bene.
3.
h assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e
opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del
paragrafo 1.
4.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento,
di nullit` o di inopponibilit` di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo
6
Compensazione
1.
L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore
di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore,
quando la compensazione h consentita dalla legge applicabile al credito del
debitore insolvente.
2.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di
nullit` o di inopponibilit` di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).
Articolo
7
Riserva
di propriet`
1.
L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un
bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di propriet`
allorchi il bene, nel momento in cui h aperta la procedura, si trova nel
territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.
2.
L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene
dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del
contratto di vendita ni impedisce che l'acquirente ne acquisti la propriet`
qualora, nel momento in cui h aperta la procedura, esso si trovi nel territorio
di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.
3.
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di
annullamento, di nullit` o di inopponibilit` di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
lettera m).
Articolo
8
Contratto
relativo a un bene immobile
Gli
effetti della procedura di insolvenza su un contratto che d` diritto di
acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla
legge dello Stato membro nel cui territorio il bene h situato.
Articolo
9
Sistemi
di pagamento e mercati finanziari
1.
Fatto salvo l'articolo 5, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti
e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento
o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello
Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.
2.
La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullit`, di
annullamento o di inopponibilit` dei pagamenti o delle transazioni in virty
della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in
questione.
Articolo
10
Contratti
di lavoro
Gli
effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro
sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al
contratto di lavoro.
Articolo
11
Effetti
sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
Gli
effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del debitore su un
bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un
pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui
autorit` si tiene il registro.
Articolo
12
Brevetti
e marchi comunitari
Ai
fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto
analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo
13
Atti
pregiudizievoli
Non
si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m) quando chi ha beneficiato di un
atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
-
tale atto h soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di
apertura, e che
-
tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun
mezzo.
Articolo
14
Tutela
del terzo acquirente
Qualora,
per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza,
il debitore disponga a titolo oneroso
-
di un bene immobile,
-
di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o
-
di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione in un registro
previsto dalla legge,
la
validit` di detto atto h disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio
h situato il bene immobile o sotto la cui autorit` si tiene il registro.
Articolo
15
Effetti
della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti
Gli
effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un
bene o a un diritto del quale il debitore h spossessato sono disciplinati
esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento h
pendente.
CAPITOLO
II
Riconoscimento
della procedura di insolvenza
Articolo
16
Principio
1.
La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di
uno Stato membro, competente in virty dell'articolo 3, h riconosciuta in tutti
gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la
procedura h aperta.
Tale
disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualit`, non pur
essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.
2.
Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta
all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 da parte del
giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima h una procedura secondaria di
insolvenza ai sensi del capitolo III.
Articolo
17
Effetti
del riconoscimento
1.
La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalit`, gli effetti previsti
dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente
regolamento e fintantochi in tale altro Stato membro non h aperta altra
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2.
Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono
essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti
dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un
debito risultante da tale procedura, pur essere fatta valere per i beni situati
nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che
vi hanno acconsentito.
Articolo
18
Poteri
del curatore
1.
Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, pur esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i
poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finchi non
vi h stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi h stata adottata
alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una
procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli pur trasferire,
fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore,
fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.
2.
Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo
2, pur, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via
stragiudiziaria che un bene mobile h stato trasferito dal territorio dello Stato
di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della
procedura di insolvenza. Pur anche esercitare ogni azione revocatoria che sia
nell'interesse dei creditori.
3.
Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la legge dello
Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalit` di
liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi
coercitivi il diritto di decidere su una controversia o una lite.
Articolo
19
Prova
della nomina del curatore
La
nomina del curatore h formalizzata con la presentazione di una copia conforme
all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato
rilasciato dal giudice competente.
pur
essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro nel cui territorio il curatore esercita la sue
funzioni. Non h richiesta una legalizzazione o altra formalit` analoga.
Articolo
20
Restituzione
e imputazione
1.
Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni
esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni del debitore
situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore cir
che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.
1.
Perchi sia garantita la parit` di trattamento dei creditori, il creditore
che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio
credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorchi
i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale
altra procedura una quota equivalente.
Articolo
21
Pubblicit`
1.
Il curatore pur chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura
della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano
rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalit` ivi previste. Le
misure di pubblicit` precisano inoltre l'identit` del curatore nominato nonchi
se la regola di competenza applicata h quella dell'articolo 3, paragrafo 1,
ovvero paragrafo 2.
2.
Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del
debitore pur prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o
l'autorit` a cir legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 1 h stata aperta, prende le misure necessarie per la
pubblicazione.
Articolo
22
Annotazione
in un pubblico registro
1.
Il curatore pur chiedere che la decisione di apertura di una procedura di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro
del commercio o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
1.
Tuttavia, ogni Stato membro pur prevedere l'annotazione obbligatoria. In
tal caso il curatore o l'autorit` a cir legittimata nello Stato membro in cui la
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1 h stata aperta, prende le misure
necessarie per l'annotazione.
Articolo
23
Spese
Le
spese per le misure di pubblicit` e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22
sono considerate spese della procedura.
Articolo
24
Prestazioni
a favore del debitore
1.
Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore
assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro,
laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, h
liberato se non era informato dell'apertura della procedura.
1.
Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria
obbligazione prima delle misure di pubblicit` di cui all'articolo 21 non fosse a
conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza; si presume invece, sino
a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di
pubblicit` fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.
Articolo
25
Riconoscimento
e carattere esecutivo di altre decisioni
1.
Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di
insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura h riconosciuta
a norma dell'articolo 16, nonchi il concordato approvato da detto giudice, sono
egualmente riconosciute senza altra formalit`. Le decisioni sono eseguite a
norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma
della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle
convenzioni di adesione a detta convenzione.
La
disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che
derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente
connesse, anche se sono prese da altro giudice.
La
disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i
provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di
una procedura d'insolvenza.
2.
Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al
paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al
paragrafo 1, ove questa si applichi.
3.
Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed a rendere esecutiva una
decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della
libert` personale o del segreto postale.
Articolo
26
Ordine
pubblico
Uno
Stato membro pur rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in
un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta
procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti
palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi
fondamentali o ai diritti e alle libert` personali sanciti dalla costituzione.
CAPITOLO
III
Procedure
secondarie di insolvenza
Articolo
27
Apertura
La
procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1 aperta da un giudice di uno Stato
membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette
di aprire, in quest'altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi
dell'articolo 3 paragrafo 2, una procedura secondaria d'insolvenza, senza che in
questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore. Tale procedura deve
essere una delle procedure che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono
limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.
Articolo
28
Legge
applicabile
Salvo
disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura
secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa h aperta.
Articolo
29
Diritto
di chiedere l'apertura
L'apertura
di una procedura secondaria pur essere chiesta:
a.
dal curatore della procedura principale; <da qualsiasi altra persona o
autorit` legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza
secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio h chiesta l'apertura
della procedura secondaria.
Articolo
30
Anticipo
delle spese
Qualora
la legge dello Stato membro in cui h chiesta l'apertura di una procedura
secondaria esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto
o in parte le spese della procedura, il giudice pur esigere dal richiedente un
anticipo delle spese o una congrua garanzia.
Articolo
31
Obbligo
di collaborazione e d'informazione
1.
Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore
della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono
rispettare l'obbligo d'informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo
qualsiasi informazione che possa essere utile all'altra procedura, in
particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i
provvedimenti volti a porre fine alla procedura.
2.
Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della
procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere
della cooperazione reciproca.
3.
Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilit`
al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la
liquidazione o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.
Articolo
32
Esercizio
dei diritti dei creditori
1.
Ogni creditore pur insinuare il proprio credito nella procedura principale e in
qualsiasi procedura secondaria.
2.
I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano
nelle altre procedure i crediti gi` insinuati nella procedura cui sono preposti,
nella misura in cui cir sia di utilit` per i creditori di quest'ultima procedura
e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare
all'insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
3.
Il curatore di una procedura principale o secondaria h legittimato a partecipare
a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e
in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.
Articolo
33
Sospensione
della liquidazione
1.
A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la
procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione,
salva la facolt` di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale
misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e
di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura
principale pur essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei
creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione pur
essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per
periodi della stessa durata.
2.
Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di
liquidazione:
-
a richiesta del curatore della procedura principale,
-
d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della
procedura secondaria, in particolare se la misura non h piy giustificata
dall'interesse dei creditori della procedura principale o della procedura
secondaria.
Articolo
34
Misure
che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza
1.
Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilit` di
chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un
concordato o una misura analoga, tale misura h proposta dal curatore della
procedura principale.
La
chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma
diventa definitiva soltanto con l'assenso del curatore della procedura
principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la misura proposta non leda
gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.
2.
Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di
pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo
1 proposta in una procedura secondaria, pur produrre effetti nei confronti dei
beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con
l'assenso di tutti i creditori interessati.
3.
Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi
dell'articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore
con il suo consenso, pur proporre nella procedura secondaria una delle misure di
cui al paragrafo 1 del presente articolo; non pur essere messa ai voti ni
approvata alcun'altra proposta relativa a tale misura.
Articolo
35
Residuo
dell'attivo della procedura secondaria
Se
la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare
tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto
trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore della procedura
principale.
Articolo
36
Apertura
successiva della procedura principale
Qualora
una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di
una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 in un diverso Stato contraente,
alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo
stato della procedura lo consenta.
Articolo
37
Conversione
della procedura precedente
Il
curatore della procedura principale pur chiedere che una procedura figurante
nell'allegato A precedentemente aperta in altro Stato contraente sia convertita
in una procedura di liquidazione, se tale conversione si rivela utile per gli
interessi dei creditori della procedura principale.
Il
giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ordina la conversione
in una delle procedure dell'allegato B.
Articolo
38
Provvedimenti
conservativi
Allorchi,
per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato
membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore
provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale
curatore provvisorio h legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi
per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla
legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di
apertura di una procedura di insolvenza.
CAPITOLO
IV
Informazione
dei creditori e insinuazione dei loro crediti
Articolo
39
Diritto
di insinuazione dei crediti
Il
creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato
membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorit` fiscali e gli
organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i
crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.
Articolo
40
Obbligo
di informare i creditori
1.
Non appena h aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di
detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori
conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri
Stati membri.
2.
L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare
i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o
l'autorit` legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri
provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un
privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito.
Articolo
41
Contenuto
dell'insinuazione del credito
Il
creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e
indica la natura del credito, la data in cui h sorto, e il relativo importo;
indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di
propriet` e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.
Articolo
42
Lingue
1.
L'informazione di cui all'articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario
che reca il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termine da
osservare" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
2.
Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno
Stato membro diverso dallo Stato di apertura, pur insinuare il credito nella
lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in
tal caso, l'insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo "Insinuazione di
credito". Pur essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura.
CAPITOLO
V
Disposizioni
transitorie e finali
Articolo
43
Applicazione
nel tempo
Le
disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di
insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere
disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.
Articolo
44
Rapporti
con le convenzioni
1.
Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni
tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni
stipulate fra due o piy Stati membri, in particolare:
a.
la Convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria,
sull'autorit` e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali
e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899; <la Convenzione tra
il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento
(con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio
1969; <la Convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza
giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorit` e sull'esecuzione delle
decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a
Bruxelles il 28 marzo 1925; <il trattato tra la Germania e l'Austria in
materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979; <la
Convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul
riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento,
firmata a Vienna il 27 febbraio 1979; <la Convenzione tra la Francia e
l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata
a Roma il 3 giugno 1930; <la Convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia
di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977; <la Convenzione
tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto
1962; <la Convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla
reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il
relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934; <la Convenzione
tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul
fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933; <la Convenzione europea
su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5
giugno 1990.
2.
Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie
disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate
prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
3.
Il presente regolamento non si applica:
a.
in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia
fallimentare derivanti da una Convenzione stipulata da detto Stato con uno o piy
paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, <nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli
obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di societ` insolventi
derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
Articolo
45
Modifica
degli allegati
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa di uno Stato
membro o su proposta della Commissione, pur modificare gli allegati.
Articolo
46
Relazioni
Non
oltre il 10 giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una
relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario,
da proposte di modifica del medesimo.
Articolo
47
Entrata
in vigore
Il
presente regolamento entra in vigore 31 maggio 2002.
Il
presente regolamento h obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
A
Procedure
di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)
BELGIQUE
- BELGIE
-
Het faillissement/La faillite
-
Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire
-
De collectieve schuldenregeling/Le rhglement collectif de dettes
DEUTSCHLAND
-
Das Konkursverfahren
-
Das gerichtliche Vergleichsverfahren
-
Das Gesamtvollstreckungsverfahren
-
Das Insolvenzverfahren
(c)
ESPAQA
-
Concurso de acreedores
-
Quiebra
-
Suspensisn de pagos
FRANCE
-
Liquidation judiciaire
-
Redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur
IRELAND
-
Compulsory winding-up by the Court
-
Bankruptcy
-
The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
-
Winding-up in bankruptcy of partnerships
-
Creditor's voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
-
Arrangements under the control of the Court which involve the vesting of all or
part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and
distribution
-
Company examinership
ITALIA
-
Fallimento
-
Concordato preventivo
-
Liquidazione coatta amministrativa
-
Amministrazione straordinaria
-
Amministrazione controllata
LUXEMBOURG
-
Faillite
-
Gestion contrtlie
-
Concordat priventif de faillite (par abandon d'actif)
-
Rigime spicial de liquidation du notariat
NEDERLAND
-
Het faillissement
-
De sursiance van betaling
-
De schuldsaneringsregeling naturlijke personen
VSTERREICH
-
das Konkursverfahren
-
das Ausgleichsverfahren
PORTUGAL
-
O processo de faljncia
-
Os processos especiais de recuperagco de empresa, ou seja:
-
A concordata
-
A reconstituigco empresarial
-
A reestruturagco financeira
-
A gestco controlada
SUOMI
- FINLAND
- Konkurssi/konkurs
<Yrityssaneeraus/fvretagssanering
SVERIGE
- Konkurs
<Fvretagsrekonstruktion
UNITED
KINGDOM
- Winding-up
by or subject to the supervision of the Court <Creditors' voluntary
winding-up (with confirmation by the Court) <Administration <Voluntary
arrangements under insolvency legislation <Bankruptcy or sequestration
ALLEGATO
B
Procedure
di liquidazione, di cui all'articolo 2, lettera c)
BELGIQUE
- BELGIE
-
Het faillissement/La faillite
DEUTSCHLAND
-
Das Konkursverfahren
-
Das Gesamtvollstreckungsverfahren
-
Das Insolvenzverfahren
(c)
ESPAQA
-
Concurso de acreedores
-
Quiebra
-
Suspensisn de pagos basada en la insolvencia definitiva
FRANCE
-
Liquidation judiciaire
IRELAND
- Compulsory
winding-up <Bankruptcy <The administration in bankruptcy of the estate
of persons dying insolvent <Winding-up in bankruptcy of partnerships
<Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
<Arrangements of the control of the Court which involve the vesting of
all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for
realisation and distribution
ITALIA
- Fallimento
<Liquidazione coatta amministrativa
LUXEMBOURG
- Faillite
<Rigime spicial de liquidation du notariat
NEDERLAND
- Het
faillissement <De schuldsaneringsregeling naturlijke personen
VSTERREICH
-
Das Konkursverfahren
PORTUGAL
-
O processo de falencia
SUOMI
- FINLAND
-
Konkurssi/konkurs
SVERIGE
-
Konkurs
UNITED
KINGDOM
-
Winding-up by or subject to the supervision of the Court
-
Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the Court)
- Bankruptcy
or sequestration
ALLEGATO
C
Curatori
di cui all'articolo 2, lettera b)
BELGIQUE
- BELGIE
-
De curator/Le curateur
-
De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis
-
De schuldbemiddelaar/Le midiateur de dettes
DEUTSCHLAND
-
Konkursverwalter
-
Vergleichsverwalter
-
Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
-
Verwalter
-
Insolvenzverwalter
-
Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
-
Treuhdnder
-
vorldufiger Insolvenzeverwalter
(c)
ESPAQA
-
Depositario-administrador
-
Interventor o Interventores
-
Smndicos
-
Comisario
FRANCE
-
Reprisentant des crianciers
-
Mandataire liquidateur
-
Administrateur judiciaire
-
Commissaire ` l'exicution de plan
IRELAND
-
Liquidator
-
Official Assignee
-
Trustee in bankruptcy
-
Provisional Liquidator
-
Examiner
ITALIA
-
Curatore
-
Commissario
LUXEMBOURG
-
Le curateur
-
Le commissaire
-
Le liquidateur
-
Le conseil de girance de la section d'assainissement du notariat
NEDERLAND
-
De curator in het faillissement
-
De bewindvoerder in de sursiance van betaling
-
De bewindvoerder in the schuldsaneringsregeling naturlijke personen
VSTERREICH
-
Masseverwalter
-
Ausgleichsverwalter
-
Sachwalter
-
Treuhdnder
-
Besonderer Verwalter
-
Vorldufiger Verwalter
-
Konkursgericht
PORTUGAL
-
Gestor judicial
-
Liquidatario judicial
-
Comissco de credores
SUOMI
- FINLAND
-
Pesdnhoitaja/bofvrvaltare
-
Selvittdjd/utredare
SVERIGE
-
Fvrvaltare
-
Rekonstruktvr
UNITED
KINGDOM
-
Liquidator
-
Supervisor of a voluntary arrangement
-
Administrator
-
Official Receiver
-
Trustee
-
Judicial factor
DICHIARAZIONE
DEL PORTOGALLO
RELATIVA
ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 26 E 37 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI INSOLVENZA
L'articolo
37 del regolamento (c) che fa riferimento alla possibilit` di convertire una
procedura territoriale, aperta prima di una procedura principale, in una
procedura di liquidazione, deve essere interpretato nel senso che siffatta
conversione non esclude una valutazione giuridica dello stato della procedura
locale, come previsto all'articolo 36, o del rispetto dell'ordine pubblico, come
previsto all'articolo 26.