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Dei privilegi e preferenze                         

ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI DI PRIVILEGIO

Elaborazione su testo della

Commissione di studio per le procedure concorsuali

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

 

 

PRIVILEGI SUI BENI MOBILI

 

Privilegi e gradi

Di privilegio

Natura

Articolo

Descrizione - Giurisprudenza e Osservazioni

Preferenze

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3

 

 

 

 

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5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Gradi di privilegio

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

VI

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

XII

 

 

 

XIII

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

 

 

XVIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

Speciale

2755 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale 2781 c.c. e 2777 c.c.

Ult. Com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale

2784 c.c.

 

 

 

Generale

2751 bis n. 1 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2751 bis n. 2 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2751 bis n. 3 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2751 bis n. 4 c.c.

 

 

Generale

2751 bis n. 5 c.c.

 

 

Generale

2751 bis n. 5 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2753 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale 2771 c.c.

 

 

Speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale

2766 c.c.

e 2756 c.c.

 

 

 

 

Speciale

2756 c.c.

 

 

Speciale

1891 c.c.

 

Speciale

 

 

 

 

 

Speciale

 

 

 

Speciale

2757 c.c.

 

 

 

Speciale

2757 c.c.

 

 

 

 

Speciale

2758 c.c.

1° comma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale

2758 c.c.

2° comma

 

 

 

Speciale

2759 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2754 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2753 c.c e

2754 c.c

 

 

 

Speciale

2766 c.c.

 

 

Speciale

2768 c.c.

 

 

 

 

 

 

2810 c.c.

 

 

 

2767 c.c.

 

 

 

Speciale 2760 c.c.

 

 

 

Speciale

2761 c.c.

 

 

 

Speciale

2762 c.c.

 

 

 

 

 

Speciale

236 c.c.

DisTrans

 

 

Speciale

2763 c.c.

 

 

 

Speciale

2764 c.c. e

2765 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2751 c.c.

 

 

Generale

2752 c.c. 1° e 2° c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2752 c.c.

3° comma

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale

2752 c.c.

4° comma

Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell’interesse dei creditori.

-          Spese sostenute dal pignoramento in poi, purchè esso sia positivo e limitatamente al primo creditore procedente.

-          Credito del custode

-          Credito di chi ha riparato o migliorato un bene pignorato in esecuzione di contratto d’appalto.

-          Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene.

-          Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.).

-          Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.).

-          Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.).

SONO ESCLUSE:

-          Spese per il decreto ingiuntivo e per il precetto.

-          Spese di intervento in un procedimento esecutivo in corso, le quali ai sensi dell’art. 2749 c.c. prendono lo stato di privilegio del credito generale.

-          Credito per compenso e le spese sostenute dal Commissario che su incarico del Giudice dell’esecuzione abbia eseguito la vendita dei beni pignorati anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Trib. Torino 20/2/81).

SONO ESCLUSE E DA CONSIDERARE IN CHIROGRAFO:

-          Spese per la richiesta di fallimento.

-          Spese sostenute dal creditore per resistere all’eventuale giudizio di opposizione al fallimento.

 

Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno.

  Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono un privilegio genericamente preferito ad ogni altro, fra cui:

a)       imposte ipotecarie (art. 12 L.25/6/43 n.540);

b)       imposte ipotecarie (art. 8 D. Lgs. 31/10/90 n. 347)

c)       crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 D.L. 1/10/47 n. 1075 e art. 9 D. L. 1/11/44 n. 367)

d)       crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 L. 18/4/50 n. 258)

e)       imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici (art. 4 L. 28/2/83 n. 53)

f)        credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli (art. 50 R.D. 8/10/31 n.1604)

g)       privilegi marittimi ed aeronautici di cui al codice della navigazione Legge 5/7/28 n. 1816

h)       finanziamenti I.M.I (L. 18/12/1961 n. 1473)

Tale collocazione è stata regolamentata dalla sentenza della Cassazione del 16/6/82 n. 3669

 

Crediti garantiti da pegno.

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche art. 2748 c.c.

Interessi SI

 

Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.

-          crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati nei limiti della prescrizione e crediti degli stessi lavoratori per risarcimento del danno conseguente al mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro e per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

-          Retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoranti a domicilio e gli atleti professionisti (Trib. Marsala 6/9/89), agli amministratori dipendenti, anche di società di persone, purchè controllati da altri soci e dagli altri amministratori se agiscono sotto controllo del consiglio di amministrazione (Cass. 18/6/91 n° 6913) a qualunque periodo risalgono (Cass. 28/10/83 n° 6410, Cass. 9/9/83 n° 3948).

-          Somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente indennità /Cass. 19/12/81 n° 6726)se continuative.

-          Compenso per straordinari, lavoro notturno o festivi (Cass. 17/10/83 n° 6071).

-          Indennità sostitutiva delle ferie (Cass. 13/10/71 n° 2878).

-          Rimborsi spese fisse o forfetarie (parte) (Cass. 22/12/76 n° 4715).

-          Mancato preavviso.

-          Indennità di trasferimento (Cass. 10/03/78 n° 1525).

-          Indennità residenza (Cass. 5/7/77 n° 2939).

-          Indennità di cassa.

-          Indennità di rappresentanza (Cass. 16/10/70 n° 2056).

-          Trattamento di fine rapporto

-          Assegni familiari

-          Prestazioni in natura

-          Cassa integrazione guadagni quando il fallito non l’abbia pagata e l’abbia compensata con i contributi

-          Credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul lavoro (Corte Costituzionale 28/11/83 n° 326).

Interesse SI: in privilegio, al tasso legale, fino alla vendita di tutti i beni che consentano il pagamento integrale del credito.

Rivalutazione SI: fino alla data di esecutività dello stato passivo.

SONO ESCLUSI:

-          Rimborsi a piè di lista

-          Credito dei sindacati (Trib. TO 18/12/85 – Appello BO 18/3/86 – Trib. GE 6/2/89) in senso contrario Trib. BO 24/5/86.

-          Credito dei lavoratori per diritti aventi carattere retributivo (oltre 5 anni) successivi alla cessazione del rapporto.

-          Credito dei lavoratori per retribuzioni non periodiche (oltre 10 anni)

-          Cassa integrazione guadagni quando è pagata l’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 28/5/92 n° 6806).

-          Credito per indennità supplementare prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende industriali (Trib. Como 6/12/91).

In caso di fallimento diritto di surroga dell’INPS in base alla legge l. 297 del 29/5/82 per anticipazioni di T.F.R. e in base alla legge del 27/1/92 n. 80 anche alle ultime tre mensilità.

Sono altresì esclusi dal diritto di surroga del creditore particolare del dipendente concesso solo nei limiti di 1/5 dei creditori di lavoro (Trib. PG sent. 25/9/92).

 

Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione.

Nei limiti della prescrizione art. 2956 c.c. (3 anni) dal termine della prestazione o da interruzione successiva.

Per le parcelle il biennio decorre dall’ultima prestazione.

SONO INCLUSI:

-          sindaci-spedizioniere doganale-arbitri- c.t.u.- studio associato

-          cassa previdenza DD.CC.

-          I.V.A. con pre-avviso parcella emessa prima del fallimento in prededuzione (Trib. PG 25/1/92 fsall.to Locchi) (Cass. 13/11/92 n° 12207). Sono esclusi i liquidatori in quanto in privilegio previsto dall’art. 2761 c.c.

SONO ESCLUSI E QUINDI IN CHIROGRAFO:

-          componenti il consiglio di amministrazione( purchè non dipendenti) (Cass. 11/4/83 n° 2542).

-          amministratori di società

-          mediatori

-          società di revisione

-          spese anticipate

-          spese liquidazione parcella

-          spese a piè di lista (art. 1754 c.c.).

-          iva con parcella emessa prima del fallimento

 

Crediti dell’agente per le provvigioni relative all’ultimo anno di prestazione e crediti per l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Credito per indennità suppletiva di clientela. Mancato preavviso. Si prescrive in 5 anni (art. 2948 c.c. n° 4). Comprese le società di capitale (Cass. 20/7/92 n° 8756 e 5/9/92 n° 10241). Concorre con l’art. 2751 c.c. bis n. 2.

 

 

Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall’art. 2765 c.c.

 

 

 

Crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro.

 

 

 

Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18)

Sui requisiti dell’impresa artigiana v. Cassazione 17/12/1990 n. 11963.

Alcuni requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di artigiano:

(Legge quadro 443 del 1985 art. 2, 3, 4 e 5); iscrizione dell’impresa artigiana al relativo Albo; numero dipendenti; tipo di attività; prevalenza del lavoro sul capitale.

Per una più attenta valutazione, può essere opportuno analizzare le dichiarazioni IVA e i modelli 770. Sono esclusi i consorzi. La collocazione dell’art. 2751 bis si è attribuita in via interpretativa mancando lo specifico riferimento dell’art. 2777 e la giurisprudenza.

La L. 5/10/91 n.317, sulle modifiche e integrazioni alla L. 17/2/82 n.46 punto 3, precisa che “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 15 L. 17/2/82…..sono da preferirsi ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all’art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14/4/1910 n. 639.

 

Crediti per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti.

- Crediti per contributi assicurativi dovuti in conformità alle leggi di previdenza sociale (Cass. 24/7/90 n. 7494 – Cass. 25/10/89 n. 4373 sempre riferiti a rapporti di lavoro subordinato, anche se a carico dei prestatori di lavoro; in particolare contributi a favore:

INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale);

FPLD ( fondo pensioni lavoratori dipendenti)

Fondi integrativi per i lavori delle miniere, cave, torbiere;

Fondi integrativi per i dipendenti ricevitorie LL.DD;

Fondi integrativi per i dipendenti di aziende private del gas;

fondi speciali gestiti dall’INPS per personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, personale addetto alle cessate gestioni delle imposte di consumo (Cass. 9/6/78 n. 2911), dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private, personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,

ENPALS (ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo),

INPDAI (istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali),

INPG (istituto nazionale previdenza giornalisti italiani “Giovanni Amendola”)

ENASARCO (cassa artigiani cassa commercianti) sent. 22/1/92 n. 699 Cass. (autisti/commercio) 25/10/89 n. 4373 del 4/12/91 Cass.14/6/90 n. 5818 Cass. (Enasarco)

INAIL Legge 3/89 del 7/12/89.

 

Crediti dello Stato per le imposte IRPEF, ILOR e IRPEG sui redditi immobiliari.

 

 

Crediti dello Stato per finanziamenti a cooperative o imprese similari per l’approvigionamento a favore dei dipendenti statali (R.D.L. 17/5/46 n. 388).

Oggetto: sui frutti degli immobili posti nei comuni ove si eserciti la riscossione tramite ruoli. L’ufficio delle imposte deve rilasciare certificazione attestante le imposte afferenti agli immobili. Temporalità: si fa esclusivo riferimento ai ruoli – per le imposte iscritte in ruoli principali, supplettivi, speciali e straordinari posti in riscossione nell’anno del fallimento e in quello precedente (esclusi successivi) altra tesi nell’anno di insinuazione e antecedente; - per i ruoli suppletivi se si fa riferimento a imposte antecedenti gli ultimi due anni non può esercitarsi il privilegio per un importo superiore all’imposta degli ultimi due.

Pene pecuniarie: NO

Soprattasse: NO (Cass. Sezioni unite 5246/93)

Mora: NO

Interessi: SI: fino alla data del fallimento.

 

Crediti degli Istituti di credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio ( R.D.L. 29/7/27 n. 1059).

Crediti per anticipazione sui prodotti agricoli volontariamente conferiti all’ammasso (L. 20/11/51 n. 1297).

 

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili.

 

 

Per il rimborso dei premi pagati da colui che consegna o migliora i beni mobili e delle spese di contratto.

 

Crediti per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle isole erogati dalle Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Credito Industriale Sardo (L. 16/4/54 n. 135).

 

Crediti concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle imprese artigiane (L. 19/12/56 n. 1524 e L. 14/10/64 n. 1068)

 

Crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola.

 

 

Crediti per sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta.

 

 

Crediti dello Stato per tributi indiretti (Imposta di Registro, imposta di bollo, imposta sui contratti di Borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli spettacoli, imposte doganali, imposta sulle concessioni governative, imposta sulle successioni e donazioni, canoni di abbonamento alla radiotelevisione, imposte di circolazione degli autoveicoli, imposte di fabbricazione, imposte di consumo sul gas metano).

ESCLUSI quelli per Iva, ma compresi quelli per pene pecuniarie dovute dal cessionario del bene e dal committente il servizio (art. 62 Iva. 5° comma).

Oggetto: sul bene oggetto del negozio giuridico.

Temporalità: prescrizione dell’imposta (5 anni).

Pene Pecuniarie: No

Soprattassa: No

Mora: No

Interessi: Si fino alla data del fallimento.

 

Crediti di rivalsa Iva verso il cessionario ed il committente.

 

 

 

 

Credito dello Stato per IRPEF, IRPEG, IRAP afferenti il reddito d’impresa degli ultimi due anni sui mobili che servono all’esercizio delle imprese e sulle merci.

Oggetto sui mobili che servono all’esercizio dell’impresa e sulle merci.

Temporalità: imposta dagli ulteriori 2 anni (si prescinde dai ruoli).

Pene Pecuniarie: No

Soprattassa: No (Cass. 6/5/93 n. 5246 in chirografo)

Interessi: Si fino alla data del fallimento.

 

Cooperative di consumo (art. 2 L. 29/11/23 n. 2926, che attribuisce tale privilegio sopra le merci e derrate acquistate con finanziamenti a Enti Autonomi di Consumo riconosciuti e a cooperative di consumo e loro consorzi). Detto privilegio segue immediatamente quello di cui all’art. 2758 c.c.

Credito alla cooperazione (L. 25/11/62 n. 1679, che attribuisce il privilegio in favore della BNL – sezione autonoma di credito alla cooperazione sui beni mobili acquistati con i relativi finanziamenti). Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti.

 

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. Sono compresi in privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro i crediti dovuti per la:

-          Cassa Naz. Prev. e Ass. a favore degli Avvocati e Procuratori;

-          Fondo Prev. Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio;

-          Cassa Naz. Prev. e Assist. a favore dei ragionieri e periti commerciali;

-          Cassa Nazionale previdenza assistenza per i medici;

-          Cassa Nazionale previdenza assistenza a favore dei geometri;

-          Cassa Nazionale previdenza assistenza per gli ingegneri e architetti;

-          Ente Nazionale previdenza assistenza per le ostetriche;

-          Ente Nazionale previdenza assistenza per farmacisti;

-          Ente Nazionale previdenza assistenza per i veterinari;

-          Fondo previdenziali favore degli spedizionieri doganali;

-          Fondo previd. Per clero secolare delle confessioni diverse dalla cattolica;

-          Ente Nazionale previdenza assistenza per i consulenti del lavoro.

I crediti per contributi relativi a rapporti di lavoro non subordinati:

-          INPS – gestioni speciali per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti;

-          Casse professionali per liberi professionisti.

 

Crediti per gli accessori dei contributi di cui sopra e per gli accessori relativi ai crediti per i contributi che godono il privilegio di I° grado: limitatamente al 50% del loro ammontare.

 

Crediti per gli Istituti di crediti agrario di miglioramento (R.D.L. 29/7/27 n. 1509).

 

 

Crediti dipendenti da reato.

I crediti dello Stato, per spese processuali penali, conseguenti ad un reato commesso prima della dichiarazione di fallimento dell’imputato e per il quale sia intervenuta sentenza di condanna dopo tale dichiarazione, possono essere insinuati al passivo fallimentare in quanto di natura concorsuale.

 

Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli (R.D.L. 15/3/27 n. 436).

Sono successivi ai precedenti.

 

Crediti per risarcimento danni contro l’assicurato.

 

 

 

Crediti dell’albergatore.

 

 

 

 

Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.

 

 

 

Crediti del venditore di macchine indicati nell’art. 2762 c.c. con atto di vendita trascritto, per un triennio (su macchina). Identico privilegio spetta alle banche per le anticipazioni sul prezzo di acquisto (L. 28/11/65 n. 1329).

 

 

Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio.

 

 

 

Crediti per canoni enfiteutici, indicati nell’art. 2763 c.c.

 

 

 

Crediti del locatore di immobili e crediti derivanti dai contratti di mezzadria e colonia.

Credito delle cooperative edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n. 1165).

Il privilegio assiste i crediti della Cassa Depositi e Prestiti dell’Amministrazione delle FF.SS. nei confronti degli assegnatari degli alloggi delle mutuatarie Cooperative Edilizie.

Cauzione per l’emissione di assegni circolari (art. 82 R.D. 21/12/33 n. 1736).

Credito ai dipendenti dello Stato, tramite l’E.N.P.A.S. (D.P.R. 5/1/50 n. 180).

 

Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti.

 

 

 

Crediti dello Stato per i tributi diretti afferenti i redditi diversi da quelli immobiliari.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’IRPEF – IRPEG – IRAP, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno in cui si procede all’esecuzione e nell’anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d’imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un periodo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Oggetto: generale.

Temporalità: identico all’art. 2771 c.c.

Pene Pecuniarie: No

Soprattasse: No

Mora: No

Interessi: Si fino alla data del fallimento.

Crediti per canone RAI (L. 21/2/38 n. 246). Unica imposta indiretta a fruire di un privilegio generale, oltre a quello speciale (collocato al grado VII).

 

 

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all’IVA.

Oggetto: generale.

Temporalità: prescrizione dell’imposta.

Pene Pecuniarie: Si

Soprattasse: Si

Interessi: Si fino alla data del fallimento.

 

 

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

SONO ESCLUSI tutti gli altri tributi locali o crediti comunali (ICIAP ecc.)

 

 

 

PRIVILEGI SUI BENI IMMOBILI

 

Privilegi e gradi

Di privilegio

Natura

Articolo

Descrizione - Giurisprudenza e Osservazioni

Preferenze

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Gradi Priv.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

V

Speciale 2770 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale 2777 c.c. ult. com.

 

 

 

 

 

Speciale 2771 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale 2775 c.c.

 

 

Speciale 2774 c.c.

 

 

 

Speciale 2772 c.c. 1, 2 e 3 c.

 

 

 

 

Speciale 2772 c.c.

1 comma

 

 

Speciale 2783 c.c.

 

 

 

Speciale 2808 c.c.

E segg.

Spese di giustizia per atti conservativi e di espropriazione nell’interesse comune dei creditori.

Spese del creditore procedente. Spese della procedura. Credito del custode antecedente alla procedura. Spese per l’amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati. Credito di chi ha riparato o migliorato un bene in esecuzione di contratto d’appalto. Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene. Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.). Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.). Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.)

 

Privilegi che le Leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito.

Crediti da operazioni di finanziamento alle industrie (D.L. n° 367/1944).

Crediti dell’amministrazione militare per anticipazioni sull’indennità di espropriazione in corso di occupazione ed urgenza.

 

Crediti dello Stato per le imposte sui redditi immobiliari.

Oggetto: sugli immobili posti nei comuni ove si eserciti la riscossione tramite ruoli. L’ufficio deve rilasciare certificazione attestante le imposte afferenti gli immobili.

Temporalità: si fa esclusivo riferimento ai ruoli. Per le imposte iscritte in ruoli principali, suppletivi, speciali e straordinari posti in riscossione nell’anno del fallimento e in quello precedente (esclusi i successivi) altra tesi nell’anno di insinuazione e antecedente – per i ruoli suppletivi si fa riferimento a imposte antecedenti gli ultimi due anni non può esercitarsi il privilegio per un importo superiore all’imposta degli ultimi due.

Pene Pecuniarie: No

Soprattasse: No (Cass. Sez. unite 5246/93)

Mora: No

Interessi: Si fino alla data di fallimento

Credito alla cooperazione (L. 25/11/62 n° 16). Assiste il credito della sezione speciale della BNL su finanziamenti per l’acquisto di immobili (analogo privilegio assiste il credito concesso per l’acquisto di beni mobili, collocato al VII grado tra i privilegi mobiliari). Detto privilegio è posposto a quello di cui all’art. 2771.

 

Crediti per i contributi per opere di bonifica e di miglioramento.

 

 

Crediti dello Stato per concessioni di acque (R.D. 11/12/33 n° 1775, che regola la materia delle acque pubbliche ed al quale l’art. 2774 cod. civ. fa riferimento allorché parla di Leggi speciali).

 

Crediti dello Stato per tributi indiretti.

Crediti dello Stato per pene pecuniarie e le soprattasse dovute dal cessionario e dal committente.

Crediti di rivalsa per I.V.A. per cessione immobili.

 

Crediti dello Stato per imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

 

 

Crediti assistiti da privilegio sui beni immobili per i quali la Legge non dispone il grado di preferenza.

Dopo i creditori precedenti.

 

Crediti garantiti da ipoteca (2748/2 c.)

Secondo l’ordine di iscrizione nei registri immobiliari. Ne sono escluse le ipoteche non consolidate alla data del fallimento. Le ipoteche giudiziarie si consolidano in un anno.

La garanzia ipotecaria si estende anche al canone di affitto di azienda, in proporzione al valore dell’immobile aziendale in esso rappresentato (Trib. PG 21/12/88).

Interessi: Si

 

 

 

PRIVILEGI CON COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA

 

Privilegi e gradi

Di privilegio

Natura

Articolo

Descrizione - Giurisprudenza e Osservazioni

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Generale

2751 c.c.

 

 

Generale 2751 c.c.

 

Generale 2751 bis c.c.

 

 

 

 

 

 

Generale 2753 c.c.

 

Generale 2752 c.c.

3 comma

T.F.R., ultime tre mensilità e indennità sostitutiva di preavviso, solo una parte.

 

 

Crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti.

 

 

Crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti.

Crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione.

Crediti dell’agente per l’ultimo anno. Crediti del coltivatore diretto. Crediti dell’impresa artigiana. (Crediti per surroga art. 1201).

 

 

Crediti per contributi obbligatori di invalidità e vecchiaia.

 

 

Crediti dello Stato per l’I.V.A., pene e soprattasse.

 

 

 

 

 
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Aggiornato il: 26 febbraio 2002