Crediti
per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di
beni mobili nell’interesse dei creditori.
-
Spese sostenute dal pignoramento in poi, purchè esso sia
positivo e limitatamente al primo creditore procedente.
-
Credito del custode
-
Credito di chi ha riparato o migliorato un bene pignorato in
esecuzione di contratto d’appalto.
-
Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di
un bene.
-
Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.).
-
Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.).
-
Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.).
SONO
ESCLUSE:
-
Spese per il decreto ingiuntivo e per il precetto.
-
Spese di intervento in un procedimento esecutivo in corso, le
quali ai sensi dell’art. 2749 c.c. prendono lo stato di privilegio
del credito generale.
-
Credito per compenso e le spese sostenute dal Commissario che
su incarico del Giudice dell’esecuzione abbia eseguito la vendita
dei beni pignorati anteriormente alla dichiarazione di fallimento
(Trib. Torino 20/2/81).
SONO
ESCLUSE E DA CONSIDERARE IN CHIROGRAFO:
-
Spese per la richiesta di fallimento.
-
Spese sostenute dal creditore per resistere all’eventuale
giudizio di opposizione al fallimento.
Crediti
assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al
pegno.
Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono un privilegio
genericamente preferito ad ogni altro, fra cui:
a)
imposte ipotecarie (art. 12 L.25/6/43 n.540);
b)
imposte ipotecarie (art. 8 D. Lgs. 31/10/90 n. 347)
c)
crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 D.L. 1/10/47
n. 1075 e art. 9 D. L. 1/11/44 n. 367)
d)
crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di
macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 L. 18/4/50
n. 258)
e)
imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e
fotoottici (art. 4 L. 28/2/83 n. 53)
f)
credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli (art.
50 R.D. 8/10/31 n.1604)
g)
privilegi marittimi ed aeronautici di cui al codice della
navigazione Legge 5/7/28 n. 1816
h)
finanziamenti I.M.I (L. 18/12/1961 n. 1473)
Tale
collocazione è stata regolamentata dalla sentenza della Cassazione
del 16/6/82 n. 3669
Crediti
garantiti da pegno.
Efficacia
del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche art. 2748
c.c.
Interessi
SI
Crediti
per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro
subordinato.
-
crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori
subordinati nei limiti della prescrizione e crediti degli stessi
lavoratori per risarcimento del danno conseguente al mancato
versamento di contributi da parte del datore di lavoro e per il
risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento
inefficace, nullo o annullabile.
-
Retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoranti a domicilio e
gli atleti professionisti (Trib. Marsala 6/9/89), agli amministratori
dipendenti, anche di società di persone, purchè controllati da altri
soci e dagli altri amministratori se agiscono sotto controllo del
consiglio di amministrazione (Cass. 18/6/91 n° 6913) a qualunque
periodo risalgono (Cass. 28/10/83 n° 6410, Cass. 9/9/83 n° 3948).
-
Somministrazione di pasti o erogazione di corrispondente
indennità /Cass. 19/12/81 n° 6726)se continuative.
-
Compenso per straordinari, lavoro notturno o festivi (Cass.
17/10/83 n° 6071).
-
Indennità sostitutiva delle ferie (Cass. 13/10/71 n° 2878).
-
Rimborsi spese fisse o forfetarie (parte) (Cass. 22/12/76 n°
4715).
-
Mancato preavviso.
-
Indennità di trasferimento (Cass. 10/03/78 n° 1525).
-
Indennità residenza (Cass. 5/7/77 n° 2939).
-
Indennità di cassa.
-
Indennità di rappresentanza (Cass. 16/10/70 n° 2056).
-
Trattamento di fine rapporto
-
Assegni familiari
-
Prestazioni in natura
-
Cassa integrazione guadagni quando il fallito non l’abbia
pagata e l’abbia compensata con i contributi
-
Credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul
lavoro (Corte Costituzionale 28/11/83 n° 326).
Interesse
SI: in privilegio, al tasso legale, fino alla vendita di tutti i beni
che consentano il pagamento integrale del credito.
Rivalutazione
SI: fino alla data di esecutività dello stato passivo.
SONO
ESCLUSI:
-
Rimborsi a piè di lista
-
Credito dei sindacati (Trib. TO 18/12/85 – Appello BO 18/3/86
– Trib. GE 6/2/89) in senso contrario Trib. BO 24/5/86.
-
Credito dei lavoratori per diritti aventi carattere retributivo
(oltre 5 anni) successivi alla cessazione del rapporto.
-
Credito dei lavoratori per retribuzioni non periodiche (oltre
10 anni)
-
Cassa integrazione guadagni quando è pagata l’indennità
sostitutiva del preavviso (Cass. 28/5/92 n° 6806).
-
Credito per indennità supplementare prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende industriali
(Trib. Como 6/12/91).
In
caso di fallimento diritto di surroga dell’INPS in base alla legge
l. 297 del 29/5/82 per anticipazioni di T.F.R. e in base alla legge
del 27/1/92 n. 80 anche alle ultime tre mensilità.
Sono
altresì esclusi dal diritto di surroga del creditore particolare del
dipendente concesso solo nei limiti di 1/5 dei creditori di lavoro
(Trib. PG sent. 25/9/92).
Crediti
per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori
d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione.
Nei
limiti della prescrizione art. 2956 c.c. (3 anni) dal termine della
prestazione o da interruzione successiva.
Per
le parcelle il biennio decorre dall’ultima prestazione.
SONO
INCLUSI:
-
sindaci-spedizioniere doganale-arbitri- c.t.u.- studio
associato
-
cassa previdenza DD.CC.
-
I.V.A. con pre-avviso parcella emessa prima del fallimento in
prededuzione (Trib. PG 25/1/92 fsall.to Locchi) (Cass. 13/11/92 n°
12207). Sono esclusi i liquidatori in quanto in privilegio previsto
dall’art. 2761 c.c.
SONO
ESCLUSI E QUINDI IN CHIROGRAFO:
-
componenti il consiglio di amministrazione( purchè non
dipendenti) (Cass. 11/4/83 n° 2542).
-
amministratori di società
-
mediatori
-
società di revisione
-
spese anticipate
-
spese liquidazione parcella
-
spese a piè di lista (art. 1754 c.c.).
-
iva con parcella emessa prima del fallimento
Crediti
dell’agente per le provvigioni relative all’ultimo anno di
prestazione e crediti per l’indennità di cessazione del rapporto di
agenzia.
Credito
per indennità suppletiva di clientela. Mancato preavviso. Si
prescrive in 5 anni (art. 2948 c.c. n° 4). Comprese le società di
capitale (Cass. 20/7/92 n° 8756 e 5/9/92 n° 10241). Concorre con
l’art. 2751 c.c. bis n. 2.
Crediti
del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati
dall’art. 2765 c.c.
Crediti
dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di
produzione e lavoro.
Crediti
delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per
corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18)
Sui
requisiti dell’impresa artigiana v. Cassazione 17/12/1990 n. 11963.
Alcuni
requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di
artigiano:
(Legge
quadro 443 del 1985 art. 2, 3, 4 e 5); iscrizione dell’impresa
artigiana al relativo Albo; numero dipendenti; tipo di attività;
prevalenza del lavoro sul capitale.
Per
una più attenta valutazione, può essere opportuno analizzare le
dichiarazioni IVA e i modelli 770. Sono esclusi i consorzi. La
collocazione dell’art. 2751 bis si è attribuita in via
interpretativa mancando lo specifico riferimento dell’art. 2777 e la
giurisprudenza.
La
L. 5/10/91 n.317, sulle modifiche e integrazioni alla L. 17/2/82 n.46
punto 3, precisa che “i
crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 15 L.
17/2/82…..sono da preferirsi ad ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751 bis c.c. e fatti salvi
i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto
con le modalità di cui all’art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14/4/1910 n. 639.
Crediti
per mancato versamento dei contributi di assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti.
-
Crediti per contributi assicurativi dovuti in conformità alle leggi
di previdenza sociale (Cass. 24/7/90 n. 7494 – Cass. 25/10/89 n.
4373 sempre riferiti a rapporti di lavoro subordinato, anche se a
carico dei prestatori di lavoro; in particolare contributi a favore:
INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale);
FPLD
( fondo pensioni lavoratori dipendenti)
Fondi
integrativi per i lavori delle miniere, cave, torbiere;
Fondi
integrativi per i dipendenti ricevitorie LL.DD;
Fondi
integrativi per i dipendenti di aziende private del gas;
fondi
speciali gestiti dall’INPS per personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto, personale addetto alle cessate gestioni delle imposte di
consumo (Cass. 9/6/78 n. 2911), dipendenti dell’ENEL e delle aziende
elettriche private, personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea,
ENPALS
(ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo),
INPDAI
(istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali),
INPG
(istituto nazionale previdenza giornalisti italiani “Giovanni
Amendola”)
ENASARCO
(cassa artigiani cassa commercianti) sent. 22/1/92 n. 699 Cass.
(autisti/commercio) 25/10/89 n. 4373 del 4/12/91 Cass.14/6/90 n. 5818
Cass. (Enasarco)
INAIL
Legge 3/89 del 7/12/89.
Crediti
dello Stato per le imposte IRPEF, ILOR e IRPEG sui redditi
immobiliari.
Crediti
dello Stato per finanziamenti a cooperative o imprese similari per
l’approvigionamento a favore dei dipendenti statali (R.D.L. 17/5/46
n. 388).
Oggetto:
sui frutti degli immobili posti nei comuni ove si eserciti la
riscossione tramite ruoli. L’ufficio delle imposte deve rilasciare
certificazione attestante le imposte afferenti agli immobili.
Temporalità: si fa esclusivo riferimento ai ruoli – per le imposte
iscritte in ruoli principali, supplettivi, speciali e straordinari
posti in riscossione nell’anno del fallimento e in quello precedente
(esclusi successivi) altra tesi nell’anno di insinuazione e
antecedente; - per i ruoli suppletivi se si fa riferimento a imposte
antecedenti gli ultimi due anni non può esercitarsi il privilegio per
un importo superiore all’imposta degli ultimi due.
Pene
pecuniarie: NO
Soprattasse:
NO (Cass. Sezioni unite 5246/93)
Mora:
NO
Interessi:
SI: fino alla data del fallimento.
Crediti
degli Istituti di credito agrario per le operazioni di credito agrario
di esercizio ( R.D.L. 29/7/27 n. 1059).
Crediti
per anticipazione sui prodotti agricoli volontariamente conferiti
all’ammasso (L. 20/11/51 n. 1297).
Crediti
per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni
mobili.
Per
il rimborso dei premi pagati da colui che consegna o migliora i beni
mobili e delle spese di contratto.
Crediti
per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel Mezzogiorno e
nelle isole erogati dalle Sezioni di Credito Industriale del Banco di
Napoli, del Banco di Sicilia e del Credito Industriale Sardo (L.
16/4/54 n. 135).
Crediti
concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti
finiti alle imprese artigiane (L. 19/12/56 n. 1524 e L. 14/10/64 n.
1068)
Crediti
per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di
coltivazione e di raccolta dell’annata agricola.
Crediti
per sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie, per
somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per lavori di
coltivazione e raccolta.
Crediti
dello Stato per tributi indiretti (Imposta di Registro, imposta di
bollo, imposta sui contratti di Borsa, imposta sulle assicurazioni,
imposta sugli spettacoli, imposte doganali, imposta sulle concessioni
governative, imposta sulle successioni e donazioni, canoni di
abbonamento alla radiotelevisione, imposte di circolazione degli
autoveicoli, imposte di fabbricazione, imposte di consumo sul gas
metano).
ESCLUSI
quelli per Iva, ma compresi quelli per pene pecuniarie dovute dal
cessionario del bene e dal committente il servizio (art. 62 Iva. 5°
comma).
Oggetto:
sul bene oggetto del negozio giuridico.
Temporalità:
prescrizione dell’imposta (5 anni).
Pene
Pecuniarie: No
Soprattassa:
No
Mora:
No
Interessi:
Si fino alla data del fallimento.
Crediti
di rivalsa Iva verso il cessionario ed il committente.
Credito
dello Stato per IRPEF, IRPEG, IRAP afferenti il reddito d’impresa
degli ultimi due anni sui mobili che servono all’esercizio delle
imprese e sulle merci.
Oggetto
sui mobili che servono all’esercizio dell’impresa e sulle merci.
Temporalità:
imposta dagli ulteriori 2 anni (si prescinde dai ruoli).
Pene
Pecuniarie: No
Soprattassa:
No (Cass. 6/5/93 n. 5246 in chirografo)
Interessi:
Si fino alla data del fallimento.
Cooperative
di consumo (art. 2 L. 29/11/23 n. 2926, che attribuisce tale
privilegio sopra le merci e derrate acquistate con finanziamenti a
Enti Autonomi di Consumo riconosciuti e a cooperative di consumo e
loro consorzi). Detto privilegio segue immediatamente quello di cui
all’art. 2758 c.c.
Credito
alla cooperazione (L. 25/11/62 n. 1679, che attribuisce il privilegio
in favore della BNL – sezione autonoma di credito alla cooperazione
sui beni mobili acquistati con i relativi finanziamenti). Detto
privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi
diretti.
Crediti
per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. Sono compresi
in privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro i crediti
dovuti per la:
-
Cassa Naz. Prev. e Ass. a favore degli Avvocati e Procuratori;
-
Fondo Prev. Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di
commercio;
-
Cassa Naz. Prev. e Assist. a favore dei ragionieri e periti
commerciali;
-
Cassa Nazionale previdenza assistenza per i medici;
-
Cassa Nazionale previdenza assistenza a favore dei geometri;
-
Cassa Nazionale previdenza assistenza per gli ingegneri e
architetti;
-
Ente Nazionale previdenza assistenza per le ostetriche;
-
Ente Nazionale previdenza assistenza per farmacisti;
-
Ente Nazionale previdenza assistenza per i veterinari;
-
Fondo previdenziali favore degli spedizionieri doganali;
-
Fondo previd. Per clero secolare delle confessioni diverse
dalla cattolica;
-
Ente Nazionale previdenza assistenza per i consulenti del
lavoro.
I
crediti per contributi relativi a rapporti di lavoro non subordinati:
-
INPS – gestioni speciali per coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, artigiani, commercianti;
-
Casse professionali per liberi professionisti.
Crediti
per gli accessori dei contributi di cui sopra e per gli accessori
relativi ai crediti per i contributi che godono il privilegio di I°
grado: limitatamente al 50% del loro ammontare.
Crediti
per gli Istituti di crediti agrario di miglioramento (R.D.L. 29/7/27
n. 1509).
Crediti
dipendenti da reato.
I
crediti dello Stato, per spese processuali penali, conseguenti ad un
reato commesso prima della dichiarazione di fallimento dell’imputato
e per il quale sia intervenuta sentenza di condanna dopo tale
dichiarazione, possono essere insinuati al passivo fallimentare in
quanto di natura concorsuale.
Crediti
garantiti da ipoteche sugli autoveicoli (R.D.L. 15/3/27 n. 436).
Sono
successivi ai precedenti.
Crediti
per risarcimento danni contro l’assicurato.
Crediti
dell’albergatore.
Crediti
del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.
Crediti
del venditore di macchine indicati nell’art. 2762 c.c. con atto di
vendita trascritto, per un triennio (su macchina). Identico privilegio
spetta alle banche per le anticipazioni sul prezzo di acquisto (L.
28/11/65 n. 1329).
Crediti
ai quali le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore
pignoratizio.
Crediti
per canoni enfiteutici, indicati nell’art. 2763 c.c.
Crediti
del locatore di immobili e crediti derivanti dai contratti di
mezzadria e colonia.
Credito
delle cooperative edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n. 1165).
Il
privilegio assiste i crediti della Cassa Depositi e Prestiti
dell’Amministrazione delle FF.SS. nei confronti degli assegnatari
degli alloggi delle mutuatarie Cooperative Edilizie.
Cauzione
per l’emissione di assegni circolari (art. 82 R.D. 21/12/33 n.
1736).
Credito
ai dipendenti dello Stato, tramite l’E.N.P.A.S. (D.P.R. 5/1/50 n.
180).
Crediti
per spese funebri, d’infermità, alimenti.
Crediti
dello Stato per i tributi diretti afferenti i redditi diversi da
quelli immobiliari.
Hanno
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per
l’IRPEF – IRPEG – IRAP, limitatamente all’imposta o alla quota
d’imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli
principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione
nell’anno in cui si procede all’esecuzione e nell’anno
precedente.
Se
si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a
periodi d’imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può
esercitarsi per un periodo superiore a quello degli ultimi due anni,
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Oggetto:
generale.
Temporalità:
identico all’art. 2771 c.c.
Pene
Pecuniarie: No
Soprattasse:
No
Mora:
No
Interessi:
Si fino alla data del fallimento.
Crediti
per canone RAI (L. 21/2/38 n. 246). Unica imposta indiretta a fruire
di un privilegio generale, oltre a quello speciale (collocato al grado
VII).
Hanno
altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello
Stato, per le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse
dovute secondo le norme relative all’IVA.
Oggetto:
generale.
Temporalità:
prescrizione dell’imposta.
Pene
Pecuniarie: Si
Soprattasse:
Si
Interessi:
Si fino alla data del fallimento.
Hanno
lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti
per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti
dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta
comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
SONO
ESCLUSI tutti gli altri tributi locali o crediti comunali (ICIAP ecc.)
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