COMPENSI DEI CURATORI
FALLIMENTARI
E DEI COMMISSARI GIUDIZIALI
Regolamento concernente
adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei
compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione
controllata (D.M. 28/07/92 n. 570)
Art. 1
1. Il compenso al curatore di
fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del Rd 16/03/1942, n.
267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza
del fallimento, nonchè della sollecitudine con cui sono state condotte le
relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare
dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando
l'attivo non superi i 20 milioni di lire;
b) dal 10% al 12% sulle somme
eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle
somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;
d) dal 7% all'8% sulle somme
eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme
eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;
f) dal 4% al 5% sulle somme
eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;
g) sino all'1,80% sulle somme
eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;
h) sino allo 0,90% sulle somme
che superano i 3.000 milioni di lire.
2. Al curatore è inoltre
corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso
supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo
0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.
Art. 2
1. Qualora il curatore cessi
dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso
è liquidato con i criteri indicati nell'art. 1, tenuto conto dell'opera
prestata.
2. Nel caso che il fallimento
si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in
proporzione dell'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le
percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'art. 1, comma 1, calcolate
sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai
creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui
all'art. 1, comma 2.
Art. 3
1. Qualora sia autorizzata la
continuazione dell'attività economica della impresa fallita al curatore è
corrisposto, oltre ai compensi di cui agli artt. 1 e 2, un ulteriore compenso
dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti
conseguiti durante l'esercizio provvisorio.
Art. 4
1. Il compenso liquidato a
termini degli artt. 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a un
milione di lire, salvo il caso previsto dall'art. 2, comma 1.
2. Al curatore spetta, inoltre,
un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del
compenso liquidato ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, nonchè il rimborso delle
spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato,
documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel
caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di
missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo
dirigente.
Art. 5
1. Nelle procedure di
concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario
giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all'art. 1,
sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai
sensi degli artt. 172 e 188 del Rd 16/03/1942, n. 267, anche nei casi di
gestione previsti dall'art. 191 del citato Rd n. 267/1942. In tali ultimi casi,
allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all'art. 3 del
presente decreto.
2. Al commissario giudiziale
spettano i compensi anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione
del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero
con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di
cessione dei beni previsti dall'art. 182 del Rd n. 267/1942.
3. Al commissario giudiziale
competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti all'art. 4, comma 2.
4. Qualora il commissario cessi
dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato,
secondo i criteri fissati, tenuto conto dell'opera prestata.
Art. 6
1. Nel corso della procedura
possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei risultati
ottenuti e dell'attività prestata.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo (07/03/1993) a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del
Ministro di grazia e giustizia 30/11/1930, 01/01/1945, 04/06/1949, 16/07/1965,
27/11/1976 e 17/04/1987 .
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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