PARTECIPARE AD UN'ASTA
IMMOBILIARE
(Fallimento o esecuzione)
CONSIDERAZIONI GENERALI
Tutti possono partecipare alle vendite
giudiziarie e non è necessario l'assistenza di un legale o di un altro
professionista.
Gli immobili che vengono messi all'asta sono
stati stimati da un Perito nominato dal Tribunale; prima di partecipare
all'asta, è fortemente consigliato di prendere visione della perizia.
Oltre al prezzo, si pagano i soli oneri fiscali
(IVA se il proprietario è un imprenditore, Registro negli altri casi) e di
volturazione ed è possibile l'applicazione delle agevolazioni previste dalla
Legge (prima casa, ecc.) che devono essere richieste al momento della
presentazione della domanda di partecipazione.
La vendita non è gravata da altri oneri
(notarili, mediazioni, ecc).
In genere la proprietà è trasferita dal
giudice non al momento dell'aggiudicazione ma solo al pagamento del saldo
prezzo.
La trascrizione della vendita nei Registri
Immobiliari e la cancellazione delle eventuali ipoteche è a cura del Tribunale.
Nel caso in cui l'immobile sia occupato dal
debitore o da altri soggetti senza titolo, nel decreto di trasferimento ne è
ordinata la immediata liberazione.
E' fortemente consigliato di controllare chi sono gli effettivi occupanti
dell'immobile ed i titoli dell'occupazione (vedere nella perizia ed effettuare
dei sopralluoghi).
Per partecipare ad un'asta è necessario
presentare domanda (marche da bollo uso giudiziario da 20.000) allegando quanto
previsto dal bando d'asta.
La domanda può essere scritta in qualsiasi
modo purchè sia chiaro:
- chi è che partecipa all'asta (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- quando è prevista l'asta;
- la descrizione dell'immobile.
Maggiori dettagli sono in genere riportati sui
bandi d'asta.
Le vendite avvengono nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova l'immobile.
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