ADEMPIMENTI NEL CONCORDATO FALLIMENTARE
A
cura di
Giovanni
BRONZETTI,
Sandro
CANTINI
Sandro
PETTINATO
LA
PROPOSTA
Il
concordato fallimentare ai sensi dell’art.124 L.F., è proponibile dal
fallito solo dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo.
La
domanda
(allegato 1) rivolta al Giudice Delegato, in carta a bollo per atti giudiziari
da lire 20.000, con allegato un deposito
in
marche di lire 60.000 per atti giudiziari e lire 12.000 di diritti di
cancelleria, deve indicare:
1)
la
percentuale offerta ai creditori chirografari;
La
proposta riguarda esclusivamente i creditori chirografi, in quanto i creditori
privilegiati devono essere pagati integralmente al pari dei creditori della
massa e delle spese di procedura compreso il compenso al curatore.
2)
il
tempo del pagamento;
La
legge non prevede termini, semplicemente la convenienza della proposta sarà
valutata anche in relazione al termine (o ai termini) di pagamento rispetto ai
tempi presumibili della liquidazione fallimentare.
3)
la
descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese
di procedura e del compenso del curatore;
E’
ammessa qualunque forma di garanzia purché seria e specifica:
-
garanzia reale tipica: pegno ed ipoteca costituiti da un terzo;
-
garanzia personale tipica: fideiussione;
-
garanzia personale atipica: assunzione del concordato da parte di un
terzo;
-
altre garanzie atipiche: ad es. cessione dei beni ai creditori da parte
di terzi, la postergazione di alcuni dei crediti all’adempimento del
concordato.
IL
DEPOSITO CAUZIONALE
Contestualmente
alla presentazione della domanda deve essere costituito presso la Cancelleria
Fallimentare il
deposito cauzionale
nella forma di libretto di deposito bancario o assegno circolare non
trasferibile intestato alla procedura, con l’importo per anticipo delle
spese. Svolge una funzione di garanzia della serietà della proposta.
L’entità
del deposito è
fissata dal Giudice Delegato tenendo conto delle spese da sostenere per la
chiusura del concordato quali le spese di giustizia, il compenso al curatore e
le altre spese legate alla modalità di adempimento del concordato (es.
cancellazione delle ipoteche; più in generale tutte le spese legate alla
liquidazione delle attività fallimentari che devono essere sostenute dal
curatore).
Nella
prassi può accadere che il deposito non venga eseguito contestualmente alla
presentazione della proposta, ma successivamente a seguito del
raggiungimento delle maggioranze, contestualmente all’apertura del
giudizio di omologa. Ciò succede nelle ipotesi in cui vi siano nelle
disponibilità del fallimento le liquidità necessarie per poter sostenere
le spese relative a questa prima fase del procedimento.
IL
PARERE DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI
A
seguito del deposito della domanda di concordato fallimentare il Curatore dovrà:
·
predisporre
un parere dettagliato
circa la convenienza della proposta rispetto all’ordinario processo di
liquidazione fallimentare
·
inviare
la proposta al Comitato Dei Creditori
che a sua volta è tenuto ad esprimersi sulla convenienza della proposta
Nella
prassi si siano affermate ipotesi di formazione della volontà di questo
organo di tipo irrituale, quale la raccolta delle singole dichiarazioni dei
componenti per iscritto, ovvero la richiesta di parere condizionata al
silenzio-assenso, indicando un termine entro il quale se non espresso, il
parere s’intenderà dato come favorevole.
LA
COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA AI CREDITORI
Ottenuto
il parere dell’organo consultivo, il Curatore dovrà:
·
depositare
la sua relazione
al Giudice
Delegato
(allegato
2), il quale, se non ritiene conveniente la proposta, può non darvi seguito.
Se ritiene conveniente la proposta, fissa con decreto un termine non inferiore
a venti né superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il
quale i creditori devono far pervenire nella Cancelleria del Tribunale la loro
dichiarazione di dissenso
·
comunicare
con lettera raccomandata
(allegato 3), ai creditori ammessi al passivo (e agli obbligazionisti se
esistono) il suddetto provvedimento, avvertendo i creditori privilegiati che
esercitando il diritto di voto perderebbero il diritto di privilegio
LA
VOTAZIONE
Le
dichiarazioni di voto dovranno pervenire in Cancelleria dove, il giorno
dell’udienza, verrà predisposto apposito verbale, sul quale si dà atto dei
creditori che hanno votato e delle maggioranze raggiunte, che verrà
sottoscritto dal Giudice.
Il
concordato è
approvato
se viene raggiunta una duplice maggioranza:
-
consenso della maggioranza
numerica
dei creditori aventi diritto al voto;
-
consenso dei due
terzi
della somma del totale dei creditori ammessi al voto;
Modalità
di espressione del voto
Il
sistema di votazione è basato sul principio del silenzio-assenso, per cui il
creditore che intende respingere la proposta è obbligato ad esprimere
espressamente il suo parere negativo, altrimenti si presume che il suo
silenzio equivalga all’approvazione della proposta di concordato.
Creditori
legittimati al voto
Possono
votare la proposta di concordato fallimentare i creditori indicati alle
seguenti condizioni:
CREDITORE
CONDIZIONE
Creditore
chirografo ammesso
nessuna
Creditore
chirografo ammesso
la riserva non sia stata
con
riserva di produzione documenti
ancora sciolta, ovvero se escluso
abbia fatto tempestiva opposizione
Creditori
chirografi condizionali
condizione non ancora avverata
Creditori
chirografi ammessi provvisoriamente
pendenza della causa che ha
determinato l’ammissione provvisoria
Creditore
privilegiato ammesso
rinunci espressamente al titolo di
privilegio per intero o per una parte
del credito non inferiore ad un terzo
Creditore
privilegiato ammesso
opposizione allo stato passivo
come
chirografo
pendente. Deve rinunciare al
privilegio come sopra visto.
Secondo
un’interpretazione estensiva giurisprudenziale e dottrinale il creditore
privilegiato che rinuncia al diritto di prelazione può votare sia a favore
che contro la proposta
Creditori
esclusi dal voto
Sono
viceversa esclusi dal voto i creditori elencati per i motivi indicati:
CREDITORE
MOTIVAZIONE
Creditori
chirografi postergato
escluso dal riparto in quanto, per effetto della postergazione, perde
la
qualifica di creditore ammesso e quindi la legittimazione al voto
(potrebbe comunque prima votare e poi postergare)
Creditori
privilegiati che non rinuncino
il concordato è un accordo concluso
al
diritto di prelazione
con i soli creditori chirografi
Creditori
della massa
non sono creditori concorrenti.
Rimangono al di fuori delle regole
del concorso
Coniuge
del debitore, i suoi parenti ed affini
previsione espressa della legge.
entro
il IV° grado e coloro che sono diventati cessionari
Art. 127 III° e IV° comma L.F.
o
aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno
di
un anno prima della dichiarazione di fallimento.
Crediti
trasferiti dopo la dichiarazione di fallimento
Creditori
esclusi dallo stato passivo
non possono votare neanche se
hanno fatto tempestiva opposizione
ed è in corso il giudizio
IL
GIUDIZIO DI OMOLOGA
Se
non vengono raggiunte le maggioranze, il Giudice Delegato con decreto in calce
al verbale dichiara respinta la proposta.
Viceversa,
pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il
giudizio di
omologa
e fissa l’udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici e non
oltre trenta giorni (allegato 4).
La
Cancelleria rilascerà copia autentica dell’ordinanza che deve essere
pubblicata per affissione (questo adempimento è però eventuale e non
essenziale in quanto la pubblicazione del provvedimento avviene con il
deposito in Cancelleria).
Il
Curatore dovrà:
·
farsi
rilasciare dalla Cancelleria le
copie autentiche
(dunque munirsi delle apposite marche da lire 20.000 atti giudiziarie e 10.000
diritti di cancelleria per ogni atto da autenticare) del verbale di votazione,
del verbale di approvazione e della ordinanza di apertura del giudizio di
omologa,
·
procedere
entro dieci giorni alla iscrizione
della causa a ruolo
(allegato 5) presso la Cancelleria Civile del Tribunale. La Cancelleria Civile
dopo l’iscrizione, trasmetterà il fascicolo alla Cancelleria Fallimentare
per il giudizio avanti il Giudice Delegato.
All’udienza di comparizione,
il Giudice, svolge una limitata attività istruttoria (l’art. 129 III°
comma sancisce che il G.D. procede ai sensi dell’art. 183 e seguenti c.p.c.)
e fissa l’udienza dinanzi al collegio.
·
depositare
almeno 5 giorni prima dell’udienza dinanzi al collegio una
relazione motivata con il suo parere definitivo (allegato
6). Tale relazione appare necessaria solo nel caso in cui siano emersi fatti
nuovi o maggiori dettagli rispetto alla relazione già depositata prima del
voto dei creditori. In caso contrario, per prassi, il Giudice Delegato può
dispensare il Curatore dal deposito della relazione finale.
Il
Tribunale, eseguito il controllo sulla legittimità della proposta, sulla
convenienza per i creditori e sulla serietà delle garanzie offerte ed
acquisito il parere del P.M., decide con sentenza omologando o respingendo il
concordato (allegato 7).
La sentenza che omologa il concordato
stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in
esecuzione del concordato, ovvero, rimanda al Giudice Delegato di stabilirle
con successivo decreto.
Appena
omologato il concordato, il Curatore dovrà:
·
provvedere
al pagamento
dell’articolo di campione,
posto che il fallimento si chiude automaticamente con il passaggio in
giudicato del provvedimento di omologa senza necessità di formale pronuncia
del Tribunale.
L’OPPOSIZIONE
E L’IMPUGNAZIONE
L’art.
129 II° comma legittima all’opposizione “i creditori dissenzienti e
qualsiasi altro interessato”.
L’opposizione
all’omologa
sfocia in un’unica sentenza con la quale il Tribunale omologa o respinge la
proposta. Viene proposta con ricorso nel quale devono necessariamente essere
indicati i motivi dell’opposizione. L’opponente deve costituirsi almeno 5
gg. prima dell’udienza fissata dal Giudice Delegato. Il termine deve
considerarsi perentorio e di conseguenza la mancata costituzione comporta
l’inammissibilità dell’opposizione.
La
sentenza che omologa o respinge il concordato può essere appellata
entro 15 gg. dalla data della ricezione della comunicazione. Legittimati ad
impugnare la sentenza di omologa sono gli opponenti, mentre legittimati ad
impugnare la sentenza che respinge il concordato è il fallito.
LA
CHIUSURA DELLA PROCEDURA E LA RIABILITAZIONE
Dopo
che la sentenza di omologa è passata in giudicato, seguirà, se necessaria, la
fase di liquidazione dei beni,
altrimenti il Curatore:
·
deposita
il
rendiconto
ai sensi dell’art.116 L.F.
·
dopo
l’approvazione chiede la liquidazione
del suo compenso.
L’entità del compenso al Curatore è in genere determinato in misura
medio-alto rispetto alla misura media alla quale in genere viene liquidato in
ipotesi di fallimento che si chiude senza concordato. Al riguardo viene anche
tenuto conto della complessità del concordato e della necessità o meno di
un’attività successiva all’omologa (fase della liquidazione dei beni).
·
procede
alla ripartizione
delle somme
secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologa sotto la sorveglianza
del Giudice Delegato e del Comitato Dei Creditori. Se nulla è stabilito in
sentenza, si seguirà il procedimento di cui all’art. 117 L.F. Le somme
spettanti ai creditori irreperibili sono solitamente depositate in Cancelleria
con libretto di deposito bancario o postale, previa autorizzazione del Giudice
Delegato.
·
deposita
istanza
di chiusura del Concordato
(allegato 8) allegando:
-
deposito
in marche di lire 60.000 atti giudiziarie e 12.000 diritti di cancelleria;
-
tre
marche da lire 20.000 atti giudiziarie e tre da 10.000 diritti di cancelleria
(affissione e camera di commercio);
-
una
marca da lire 20.000 amministrativa (F.A.L.) più le spese di inserzione.
Qualora
il concordato abbia pagato almeno il 25% dei chirografi ammessi, il fallito
persona fisica potrà essere presentata domanda
di riabilitazione civile
ai sensi degli artt. 142 e seg. L.F. e, una volta ottenuta, potrà iniziare di
nuovo la propria attività.
Se,
viceversa, decidesse di non proseguire ulteriormente l’esercizio, si seguirà
l’iter per la liquidazione ovvero per la cessazione dell’attività con
conseguente cancellazione della ditta dal Registro Imprese.
ESECUZIONE
DEL CONCORDATO
Accertata
la completa esecuzione del concordato, il Giudice in calce all’istanza di
chiusura, emette decreto
di esecutorietà
ex-art. 136 L.F. (allegato 9) dichiarando completamente eseguito il concordato
e ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche
iscritte a garanzia.
Emesso
il provvedimento, la Cancelleria rilascerà le copie autentiche utilizzando le
marche di cui sopra, per gli adempimenti
ex art. 17 L.F.,
che saranno eseguiti dal Curatore (affissione all’albo del Tribunale,
iscrizione al Registro delle Imprese, pubblicazione sul F.A.L.).
MANCATA
ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Se
le garanzie promesse non vengono costituite ovvero non possono essere
adempiuti gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologa,
il Curatore dovrà relazionare al Tribunale. Questo ordina la comparizione del
fallito e dei fideiussori e con sentenza in camera di consiglio non soggetta a
gravame ordina la risoluzione
del concordato.
Il ricorso può essere presentato anche dai creditori o d’ufficio.
Con
la sentenza che risolve il concordato, il Tribunale riapre la procedura di
fallimento.
ADEMPIMENTI
FISCALI
La
registrazione della sentenza di omologa del concordato fallimentare
Entro
20 giorni dal deposito della sentenza di omologa del concordato, il Curatore
dovrà provvedere alla sua registrazione ed al pagamento dell’imposta di
registro.
Controversa
è la questione dell’assoggettamento della sentenza di omologa ad aliquota
proporzionale o ad imposta fissa.
La
giurisprudenza dominante (Cass. 7767/90 – Cass. 2970/90) e
l’Amministrazione Finanziaria (R.M. 10.09.92 prot. 260221 – R.M. 19.11.94
n. 4/E – R.M. 30.10.96 n. 244) ritengono che la sentenza di omologa, quale
atto conclusivo di un procedimento che trasforma l’originaria obbligazione
creando un nuovo vincolo giuridicamente rilevante che impegna l’imprenditore
fallito ed i suoi creditori, non sia assimilabile ad altri provvedimenti
giurisdizionali di omologazione per i quali ci si limita a controllare
dall’esterno la realizzazione del vincolo obbligatorio, per cui è soggetta
all’imposta proporzionale di registro del 3%.
La
base imponibile su cui calcolare l’imposta
proporzionale del 3% è
costituita dai crediti chirografari concordati non soggetti ad IVA.
Viceversa,
i crediti chirografi concordati derivanti da cessioni di beni e prestazioni di
servizi soggette ad IVA scontano l’imposta di registro in misura fissa in
virtù del principio di alternatività IVA/Registro. Allo stesso modo scontano
l’imposta di registro in misura fissa i crediti privilegiati.
Le
dichiarazioni fiscali
Entro
quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa il Curatore
dovrà presentare la
dichiarazione finale dei redditi
prevista dall’art. 5 comma IV° D.P.R. 322/1998.
Il
Curatore dovrà altresì presentare la
dichiarazione IRAP
relativa all’intero periodo fallimentare solamente nell’ipotesi in cui vi
sia stato esercizio provvisorio dell’impresa.
Adempimenti
IVA
Anche
se la normativa IVA (art. 74-bis D.P.R. 633/72 – art. 8 D.P.R. 322/98) non
lo prevede espressamente nella prassi spetta al curatore presentare:
-
La denuncia di variazione dati all’IVA
entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni IVA ovvero dal
passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
Nella
prassi molti curatori presentano denuncia di cessazione di attività
all’IVA in quanto il fallito non può (non è stato pagato almeno il 25%
del chirografo, condizione necessaria per essere immediatamente riabilitato)
o non ha intenzione di continuare l’attività dopo la chiusura della
procedura fallimentare.
-
La
dichiarazione annuale IVA
entro il 31 maggio dell’anno successivo alla chiusura del fallimento (entro
il 30 giugno la trasmissione telematica).
Adempimenti
relativi ai trasferimenti immobiliari
Occorre
fare un distinguo:
Trasferimento
immobiliare avvenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di
omologa
In
questo caso il Curatore predispone la dichiarazione INVIM che dovrà essere
inviata dalla Cancelleria all’Ufficio del Registro in allegato al decreto di
trasferimento.
Qualora
sia dovuta, il versamento dell’imposta è eseguita dal Curatore, previa
comunicazione del calcolo da parte dell’Ufficio del Registro. Le somme
necessarie sono prelevate da quelle a disposizione per le spese della
procedura.
Trasferimento
immobiliare avvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologa
Con
il passaggio in giudicato della sentenza di omologa, il Curatore assolve la
funzione di semplice controllo sull’esecuzione del concordato, per cui gli
adempimenti a cui è tenuto il Curatore fanno capo al fallito tornato in
bonis. Così spetterà al fallito la redazione della dichiarazione INVIM ed il
versamento dell’imposta.
L’imposta
comunale sugli immobili
L’art.
10 VI° comma D.Lgs. 504/92, sancisce che il versamento dell’ICI maturata
nel periodo fallimentare “deve essere effettuato entro il termine di tre
mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine
deve essere presentata la dichiarazione.”
Nel
caso che il fallimento si chiuda con il passaggio dei beni all’assuntore o
la restituzione degli stessi al fallito non vi è riscossione del prezzo e
quindi verrebbe meno il presupposto dell’imposta.
Tuttavia,
in quanto ai fini ICI ciò che rileva è il possesso del bene, si deve
ritenere, che al pagamento
dell’imposta ed
alla
presentazione della dichiarazione
siano tenuti rispettivamente l’assuntore ovvero il fallito tornato in bonis
entro tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologa
del concordato.
ALLEGATI
Allegato
1- pagina 1
TRIBUNALE
DI FIRENZE
SEZIONE
FALLIMENTARE
Fallimento…………………………………….
Giudice
Delegato………………………………….
Curatore………………………………………
Oggetto:
proposta di concordato fallimentare con assuntore ex-art. 124 L.F.
Ill.mo
Sig. Giudice Delegato Dott. ……………………………………. il
sottoscritto ………………………. in qualità di Legale Rappresentante
della società fallita ………………………
PREMESSO
CHE
1)
in data ………………………è stato reso esecutivo lo stato passivo
della società fallita;
2)
dal suddetto stato passivo risultano crediti privilegiati per Lire
……………………….
e
crediti chirografi per Lire……………………………….
Tutto
ciò premesso e considerato,
PROPONE
La
seguente proposta di concordato fallimentare con assuntore ai sensi
dell’art. 124 L.F.
A)
Assuntore:
società………………………………con
sede legale ed amministrativa……………………..
C.F./P.IVA…………………………………..
Allegato
1- pagina 2
iscritta
nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Firenze al N°………………..
iscritta
al Repertorio Economico Amministrativo al N°…………………
B)
Pagamenti e tempi di pagamento:
1)
pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del Curatore
nei termini che saranno indicati dal Giudice Delegato;
2)
pagamento integrale dei creditori privilegiati ammessi allo stato
passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria in data
………………………..limitatamente agli importi ivi indicati, entro……….dal
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
3)
pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 25% dell’importo
del credito vantato da ognuno di loro, risultante dallo stato passivo reso
esecutivo come sopra, da calcolarsi sul valore nominale del rispettivo credito
così come risultante da detto stato passivo, senza interessi, in unica
soluzione, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione del concordato;
C)
Condizioni:
1)
il concordato è riferibile ai soli creditori che risultano ammessi allo stato
passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria ed in particolare:
Stato
passivo
Chirografari
L…………………………
Privilegiati
L…………………………
Totale
L..………………………..
Il
concordato comporterà, accertata la sua avvenuta completa esecuzione nei
termini suddetti, l’immediata liberazione della società concordataria.
La
società concordataria e l’assuntore si riservano, caso per caso, di
estendere eventualmente la proposta anche ai creditori, privilegiati e
chirografari, che dovessero presentare istanza di insinuazione tardiva ex art.
101 L. F. nelle more dell’approvazione e dell’omologazione del concordato.
Allegato
1 – pagina 3
La
proposta di concordato viene estesa da subito ai creditori che hanno già
depositato istanza di ammissione tardiva, nonché ai creditori che hanno
presentato opposizione allo stato passivo, nei limiti delle somme che saranno
riconosciute come dovute dagli organi della procedura ad ultimazione del
contenzioso in corso e per cui il fabbisogno concordatario viene
stimato dal proponente il concordato nei seguenti importi:
Stato
passivo
|
Passivo
stimato
|
Fabbisogno
stimato
|
Chirografari
|
L.
…………………..
|
L………………………….
|
Privilegiati
|
L……………………
|
L………………………….
|
Spese
di procedura
|
L……………………
|
L………………………….
|
Totale
|
L……………………
|
L………………………….
|
2)
la sentenza di omologazione dovrà prevedere che sia lo stesso Curatore
Fallimentare ad effettuare i pagamenti ai creditori aventi diritto;
3)
a fronte del tempestivo adempimento degli obblighi assunti, con la sentenza di
omologazione, dovranno essere trasferiti all’assuntore o al soggetto o
soggetti dal medesimo designati, tutti i beni appartenenti all’attivo della
procedura: sia quelli elencati nel verbale d’inventario (ove non ancora
venduti a terzi), sia i crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla società
fallita verso terzi, sia i diritti derivanti da eventuali azioni revocatorie,
sia ogni e qualsiasi altro diritto o ragione creditoria della fallita verso
terzi, sempre limitatamente a quanto di ragione della massa societaria;
4)
non sussistono garanzie aggiuntive rispetto a quelle costituite dal patrimonio
dell’assuntore e dei beni stessi della procedura concorsuale;
Firenze,
Il Legale Rappresentante
Allegato
2 – pagina 1
TRIBUNALE
DI FIRENZE
SEZIONE
FALLIMENTARE
Fallimento………………………………………….
Giudice
Delegato…………………………………………
Curatore………………………………………….
Oggetto:
parere del Curatore sulla proposta di concordato fallimentare con assuntore
ex-art. 124 L.F. della società
Ill.mo
Sig. Giudice Delegato Dott. …………………………………………..
il sottoscritto …………………………………. Curatore del
fallimento in epigrafe,
PREMESSO
1)
che il Sig. …………………………………… nella sua qualità di
Legale Rappresentante della società fallita ha presentato in data
………………. proposta di concordato nella forma con
assuntore;
2)
che in sintesi la proposta prevede quanto segue:
a)
Assuntore:
………………………………………………………..
b)
Pagamenti e tempi di pagamento:
………………………………………………………...
c)
Condizioni:
…………………………………………………………
3)
che il sottoscritto Curatore ritiene la proposta di concordato fallimentare
conveniente per i creditori rispetto al proseguimento ordinario della
liquidazione fallimentare in quanto il fabbisogno concordatario stimato,
necessario per il pagamento integrale delle spese di giustizia, del compenso
del Curatore, dei creditori privilegiati e del 25 % dei crediti dei
chirografari, ammonta a circa
Allegato
2 – pagina 2
lire………………………….contro
un valore dei beni ricompresi nel fallimento di circa lire
………………………… così determinato:
Beni
mobili:
……………………………………………………………..
Crediti:
……………….…………………………………………….
Beni
immobili:
…………………………………………………………….
Tutto
ciò premesso e considerato,
il
sottoscritto Curatore ritiene la proposta, per i motivi suddetti, conveniente
ed opportuna per i creditori ed esprime, ai sensi dell’art. 125 L.F., parere
favorevole sulla proposta di concordato.
Firenze,
Il Curatore
Allegato
3 – pagina 1
Dott./Rag.……………………………..
Curatore
fallimento…………………………
(Indirizzo)
Firenze,
(Data)
Spett.le
Società………………………….
(indirizzo)
RACCOMANDATA
A/R
OGGETTO:
Fallimento ………………………….. - Comunicazione di proposta di
Concordato Fallimentare ai sensi degli art. 124. e seg. L.F.
Il
Giudice Delegato Dott. ……………………….con Decreto del
………………..ha ordinato la comunicazione ai creditori della proposta
di Concordato Fallimentare relativa al fallimento in oggetto ai sensi
dell’art. 125 L.F., fissando altresì per il giorno……………..il
termine ultimo entro il quale i creditori devono far pervenire la loro
dichiarazione di dissenso presso la Cancelleria Fallimentare.
Vi
ricordo che, ai sensi dell’art. 127 L.F., hanno diritto al
voto…………(segue testo integrale dell’art. 127 L.F.)
*La
dichiarazione di voto può essere espressa mediante compilazione e
sottoscrizione del modulo allegato.
Allegato
3 – pagina 2
DICHIARAZIONE
DI VOTO AI SENSI DELL’ART 125 L.F.
Il
sottoscritto……………………titolare/legale rappresentante della
società……………… ……………...in qualità di creditore ammesso
al passivo del Fallimento………………………al numero…………. per
£………………….. in chirografo, e per £………………….. in
privilegio, in merito alla proposta di Concordato fallimentare comunicata per
lettera A/R esprime il proprio voto:
q
FAVOREVOLE
q
CONTRARIO
Per
il credito ammesso in privilegio il voto è limitato a £………………..per
la quale parte rinuncia espressamente al diritto di prelazione.
Allegato
4 – pagina 1
TRIBUNALE
DI FIRENZE
FALLIMENTO:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VERBALE
DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO.
L’anno
_________, il mese di _______________________, il giorno ____________, alle
ore __________, in conformità del Decreto del ___________________, col quale
veniva fissato in giorni ________________, il termine per le eventuali
dichiarazioni di dissenso, innanzi al Giudice Delegato Dr.
_____________________, è comparso il Curatore Dr./Rag.
__________________________________, il quale attesta la avvenuta comunicazione
ai creditori a norma dell’art. 125, I° comma, L.F. ed esibisce le relative
ricevute di raccomandate, al fine di registrare le dichiarazioni di voto.
Nessun
altro è comparso.
L’ufficio
dà atto che non sono pervenute in Cancelleria dichiarazioni di dissenso.
IL
GIUDICE DELEGATO
Dovendosi
considerare raggiunta la maggioranza prescritta dall’art. 128, I° comma,
L.F., DICHIARA APPROVATA la proposta di concordato ed aperto il giudizio di
omologazione fissando per la comparizione delle parti innanzi a se’
l’udienza del ________________ ore ______________.
IL
GIUDICE DELEGATO
Allegato
5 – pagina 1
Il Curatore
________________________
Via _____________________
CAP
_______ - ____________
Tel. ________________
Fax ________________
REG.
FALL. N.____________
TRIBUNALE
CIVILE E PENALE DI FIRENZE
NOTA
DI ISCRIZIONE AL RUOLO
Il
sottoscritto _______________________________________________________________
nominato Curatore
CHIEDE
l’iscrizione
a ruolo della causa
CONTRO
la
MASSA DEI CREDITORI
avente
per
OGGETTO
L’omologazione
del Concordato Fallimentare.
*
* * * * *
Giudice
Delegato: ____________________________
Udienza
Istruttoria: _________________Ore_______
Allegato
fascicolo di parte.
Firenze.
lì__________________
Il Curatore
Allegato
5 – pagina 2
DA
ALLEGARE:
CONTENUTO
FASCICOLO DI PARTE “CONCORDATO FALLIMENTARE”
1.
Copia domanda Concordato Fallimentare;
2.
Copia relazione parere Curatore;
3.
N. 3 Copie autentiche ordinanza di apertura del giudizio di omologa
bollo;
4.
Copia Stato Passivo.
MARCHE
E DIRITTI
(Oltre
a quelle da apportare sulla nota di iscrizione)
1.
Marche Giudiziarie per Lire
105.000.-
2.
Diritti Cancelleria per Lire
21.000.-
3.
Marche Giudiziarie per Lire
2.000.-
4.
N. 3 Marche Giudiziarie (per copie autentiche ordinanza di apertura
del
giudizio di omologa di cui 1 per iscrizione a ruolo e 2 per affissione)
da
L. 30.000.- (di cui L.20.000.- Marche Giudiziarie e L.10.000.-
Diritti
Cancelleria) per Lire
90.000.-
------------
TOTALE
MARCHE E DIRITTI
218.000.-
Allegato
6 – pagina 1
TRIBUNALE
DI FIRENZE
SEZIONE
FALLIMENTARE
Fallimento:………………………………..
Giudice
Delegato:…………………………………..
Curatore:………………………………….
Oggetto:
Causa di omologazione del Concordato Fallimentare della società
…………………………………
udienza
del………………………..
PARERE
DEL CURATORE EX ART. 129 L.F.
Il
sottoscritto Dott……………………., Curatore del fallimento in
epigrafe, espone quanto segue.
1.
PREMESSA
-
In data …………………, successivamente al decreto di esecutività
dello stato passivo, il Sig. ………………….. nella sua qualità di
Legale Rappresentante della società fallita ha depositato presso la
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Firenze una proposta di concordato
fallimentare nella forma con assuntore rivolta
ai creditori dello stato passivo della società.
-
La suddetta proposta, ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Creditori
e del Curatore, è stata comunicata, con raccomandata A/R, a tutti i creditori
ammessi allo stato passivo del fallimento con l’invito a far pervenire
eventuali dichiarazioni di dissenso in merito alla proposta illustrata presso
il Tribunale di Firenze.
-
Decorso il termine assegnato e non essendo pervenute presso la Cancelleria del
Tribunale dichiarazioni di dissenso da parte dei creditori ammessi, la S.V.
Ill.ma ha dichiarato approvata la proposta di concordato ed aperto il giudizio
di omologazione; la causa è stata iscritta a ruolo a cura dello scrivente con
udienza di comparizione per il giorno……………..
2.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA
Allegato
6 – pagina 2
Nella
proposta di concordato fallimentare è previsto fra l’altro:
a)
Assuntore:
b)
Pagamenti e tempi di pagamento:
c)
Condizioni:
3.VALUTAZIONE
DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO
Il
sottoscritto Curatore ritiene la proposta di concordato conveniente per le
ragioni di seguito espresse.
La
proposta di concordato fallimentare, è più vantaggiosa per i creditori
rispetto al proseguimento ordinario della liquidazione fallimentare in quanto
il fabbisogno concordatario stimato, necessario per il pagamento integrale
delle spese di giustizia, del compenso del Curatore, dei creditori
privilegiati e del 25 % dei crediti dei chirografari, ammonta a circa
lire…………………. contro un valore dei beni ricompresi nel fallimento
societario di circa lire…………………….. così determinato:
Beni
mobili
:
Crediti
:
Beni
immobili
:
Tutto
ciò premesso e considerato,
il
sottoscritto Curatore ritiene la proposta di concordato fallimentare, per i
motivi suddetti, conveniente ed opportuna per i creditori ed esprime, ai sensi
dell’ art. 129 L. F., parere favorevole sulla stessa.
Firenze,
Il Curatore
Allegato
7 – pagina 1
REPUBBLICA
ITALIANA
In
Nome del Popolo Italiano
IL
TRIBUNALE DI FIRENZE
…………..
sezione civile
riunito
in camera di consiglio con l’intervento dei signori magistrati:
DOTT.
PRESIDENTE
DOTT.
GIUDICE rel.
DOTT.
GIUDICE
ha
emesso la seguente
SENTENZA
nella
causa avente ad oggetto l’omologazione del concordato fallimentare proposto
dalla Società…………….., in persona del suo legale
rappresentante…………….dichiarata fallita con sentenza n° ………..
del …………..
ISCRITTA
a
ruolo dal CURATORE Dott./Rag. …………………………….. e con
l’INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO, che non ha espresso parere contrario
all’omologazione del concordato,
segnata
ai numeri
…………………
del ruolo generale
…………………
del ruolo del giudice istruttore
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
sentenza pronunciata il……………………. questo tribunale dichiarò il
fallimento della società ………………………
Seguiva
la rituale procedura e il Giudice Delegato dichiarava esecutivo lo stato
passivo.
Con
ricorso presentato il ………………. la parte debitrice avanzava proposta
di concordato fallimentare.
Il
Giudice Delegato, ritenuta conveniente la proposta, ne ordinava l’immediata
comunicazione ai creditori, fissando adeguato termine per la presentazione
delle dichiarazioni di dissenso.
Alla
comunicazione della proposta, con l’indicazione dei prescritti pareri del
Curatore e del Comitato dei Creditori, provvedeva il Curatore con lettera
raccomandata.
Nel
termine fissato, non perveniva nella cancelleria del Tribunale alcuna
dichiarazione di dissenso e il Giudice Delegato, rilevato che il concordato
era stato approvato, pronunciava l’ordinanza prevista dall’art. 129 L.F.
con cui dichiarava aperto il giudizio di omologazione e fissava l’udienza
del …………….. per la comparizione delle parti dinanzi a sé.
L’ordinanza
era pubblicata per affissione, mentre all’iscrizione della causa a ruolo
provvedeva personalmente il Curatore.
All’udienza
indicata, dopo la relazione orale del Curatore, il Giudice Delegato non
essendo stata presentata alcuna opposizione, rimetteva la causa al collegio
per la decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Allegato
7 – pagina 2
1.
Condizioni
di ammissibilità e validità del concordato.
………………………………………………………………………………..
2.
Merito
e garanzia della proposta.
………………………………………………………………………………..
3.
Modalità
di esecuzione
………………………………………………………………………………..
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando,
omologa
a
tutti gli effetti il concordato fallimentare proposto dalla società
……………………….. con sentenza del …………….
trasferisce
all’assuntore
…………………………. la proprietà e/o la titolarità dei beni
mobili e delle attività fallimentari tutte acquisite dal Curatore, ivi
compresi i crediti non conseguiti alla data di omologa del contratto
dispone
nei
sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di pagamento
delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato;
dichiara
provvisoriamente
esecutiva la presente sentenza.
Così
deciso in Firenze il ……………….. su relazione del
Dott………………………
Il
Giudice Estensore
Il Presidente
Allegato
8 – pagina 1
TRIBUNALE
DI FIRENZE
SEZIONE
FALLIMENTARE
Fallimento:
…………………………………….
Giudice
Delegato:
………………………………….
Curatore:
…………………………………
Oggetto
dell’istanza:
istanza per la chiusura del Concordato Fallimentare ai sensi dell’art. 136
L.F.
Ill.mo
Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto Dott./Rag. …………………..,
nominato curatore nella procedura in oggetto
PREMESSO
-
che in data ……………….. è stata depositata presso la
Cancelleria Fallimentare la sentenza di omologazione del Concordato
Fallimentare della massa passiva della società in oggetto;
-
il sottoscritto Curatore ha proceduto ad eseguire i pagamenti così
come previsto dal piano di riparto;
-
che pertanto il Concordato Fallimentare può ritenersi eseguito;
CHIEDE
Che
codesto Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la chiusura del concordato
fallimentare dichiarando la sua completa esecuzione.
Con
osservanza.
Firenze,
IL CURATORE
Allegato
9 – pagina 1
IL
GIUDICE DELEGATO,
visto
il ricorso che procede,
visto
l’art. 136 L.F.
DICHIARA
ESEGUITO
IL CONCORDATO ………………………………………………PROPOSTO
DALLA………………………………………………………………………………………
FIRENZE
LI,………………………………………..
IL
GIUDICE DELEGATO