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Adempimenti del conc. f.                         

 

ADEMPIMENTI NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

 

A cura di

Giovanni BRONZETTI,

Sandro CANTINI

Sandro PETTINATO

 

 

LA PROPOSTA

Il concordato fallimentare ai sensi dell’art.124 L.F., è proponibile dal fallito solo dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo.

 

La domanda (allegato 1) rivolta al Giudice Delegato, in carta a bollo per atti giudiziari da lire 20.000, con allegato un deposito in marche di lire 60.000 per atti giudiziari e lire 12.000 di diritti di cancelleria, deve indicare:

1)             la percentuale offerta ai creditori chirografari;

La proposta riguarda esclusivamente i creditori chirografi, in quanto i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente al pari dei creditori della massa e delle spese di procedura compreso il compenso al curatore.

2)             il tempo del pagamento;

La legge non prevede termini, semplicemente la convenienza della proposta sarà valutata anche in relazione al termine (o ai termini) di pagamento rispetto ai tempi presumibili della liquidazione fallimentare.

3)             la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso del curatore;

E’ ammessa qualunque forma di garanzia purché seria e specifica:

-                 garanzia reale tipica: pegno ed ipoteca costituiti da un terzo;

-                 garanzia personale tipica: fideiussione;

-                 garanzia personale atipica: assunzione del concordato da parte di un terzo;

-                 altre garanzie atipiche: ad es. cessione dei beni ai creditori da parte di terzi, la postergazione di alcuni dei crediti all’adempimento del concordato.

 

IL DEPOSITO CAUZIONALE

Contestualmente alla presentazione della domanda deve essere costituito presso la Cancelleria Fallimentare il deposito cauzionale nella forma di libretto di deposito bancario o assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura, con l’importo per anticipo delle spese. Svolge una funzione di garanzia della serietà della proposta.

L’entità del deposito è fissata dal Giudice Delegato tenendo conto delle spese da sostenere per la chiusura del concordato quali le spese di giustizia, il compenso al curatore e le altre spese legate alla modalità di adempimento del concordato (es. cancellazione delle ipoteche; più in generale tutte le spese legate alla liquidazione delle attività fallimentari che devono essere sostenute dal curatore).

Nella prassi può accadere che il deposito non venga eseguito contestualmente alla presentazione della proposta, ma successivamente a seguito del raggiungimento delle maggioranze, contestualmente all’apertura del giudizio di omologa. Ciò succede nelle ipotesi in cui vi siano nelle disponibilità del fallimento le liquidità necessarie per poter sostenere le spese relative a questa prima fase del procedimento.

 

IL PARERE DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI

A seguito del deposito della domanda di concordato fallimentare il Curatore dovrà:

·                predisporre un parere dettagliato circa la convenienza della proposta rispetto all’ordinario processo di liquidazione fallimentare

·                inviare la proposta al Comitato Dei Creditori che a sua volta è tenuto ad esprimersi sulla convenienza della proposta

Nella prassi si siano affermate ipotesi di formazione della volontà di questo organo di tipo irrituale, quale la raccolta delle singole dichiarazioni dei componenti per iscritto, ovvero la richiesta di parere condizionata al silenzio-assenso, indicando un termine entro il quale se non espresso, il parere s’intenderà dato come favorevole.

 

LA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA AI CREDITORI

Ottenuto il parere dell’organo consultivo, il Curatore dovrà:

·                depositare la sua relazione al Giudice Delegato (allegato 2), il quale, se non ritiene conveniente la proposta, può non darvi seguito. Se ritiene conveniente la proposta, fissa con decreto un termine non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella Cancelleria del Tribunale la loro dichiarazione di dissenso

·                comunicare con lettera raccomandata (allegato 3), ai creditori ammessi al passivo (e agli obbligazionisti se esistono) il suddetto provvedimento, avvertendo i creditori privilegiati che esercitando il diritto di voto perderebbero il diritto di privilegio

 

LA VOTAZIONE

Le dichiarazioni di voto dovranno pervenire in Cancelleria dove, il giorno dell’udienza, verrà predisposto apposito verbale, sul quale si dà atto dei creditori che hanno votato e delle maggioranze raggiunte, che verrà sottoscritto dal Giudice.

 

Il concordato è approvato se viene raggiunta una duplice maggioranza:

-                 consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto;

-                 consenso dei due terzi della somma del totale dei creditori ammessi al voto;

 

Modalità di espressione del voto

Il sistema di votazione è basato sul principio del silenzio-assenso, per cui il creditore che intende respingere la proposta è obbligato ad esprimere espressamente il suo parere negativo, altrimenti si presume che il suo silenzio equivalga all’approvazione della proposta di concordato.

 

Creditori legittimati al voto

Possono votare la proposta di concordato fallimentare i creditori indicati alle seguenti condizioni:

 

CREDITORE                                                                       CONDIZIONE

 

Creditore chirografo ammesso                                              nessuna

 

Creditore chirografo ammesso                                              la riserva non sia stata

 

con riserva di produzione documenti                                    ancora sciolta, ovvero se escluso                                                                                             abbia fatto tempestiva opposizione

 

Creditori chirografi condizionali                                           condizione non ancora avverata

 

Creditori chirografi ammessi provvisoriamente                    pendenza della causa che ha

                                                                                              determinato l’ammissione provvisoria

 

Creditore privilegiato ammesso                                            rinunci espressamente al titolo di

                                                                                              privilegio per intero o per una parte

                                                                                              del credito non inferiore ad un terzo

 

Creditore privilegiato ammesso                                            opposizione allo stato passivo

come chirografo                                                                     pendente. Deve rinunciare al

                                                                                              privilegio come sopra visto.

 

Secondo un’interpretazione estensiva giurisprudenziale e dottrinale il creditore privilegiato che rinuncia al diritto di prelazione può votare sia a favore che contro la proposta

 

Creditori esclusi dal voto

Sono viceversa esclusi dal voto i creditori elencati per i motivi indicati:

 

CREDITORE                                                                       MOTIVAZIONE

 

Creditori chirografi postergato                                              escluso dal riparto in quanto, per effetto della postergazione, perde la              qualifica di creditore ammesso e quindi la legittimazione al voto (potrebbe comunque prima votare e poi postergare)

 

Creditori privilegiati che non rinuncino                                il concordato è un accordo concluso

al diritto di prelazione                                                           con i soli creditori chirografi

 

Creditori della massa                                                             non sono creditori concorrenti.

                                                                                              Rimangono al di fuori delle regole

                                                                                              del concorso

 

Coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini                        previsione espressa della legge.

entro il IV° grado e coloro che sono diventati cessionari      Art. 127 III° e IV° comma L.F.

o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno                            

di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

Crediti trasferiti dopo la dichiarazione di fallimento

 

Creditori esclusi dallo stato passivo                                     non possono votare neanche se

                                                                                              hanno fatto tempestiva opposizione

                                                                                              ed è in corso il giudizio

 

IL GIUDIZIO DI OMOLOGA

Se non vengono raggiunte le maggioranze, il Giudice Delegato con decreto in calce al verbale dichiara respinta la proposta.

 

Viceversa, pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologa e fissa l’udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici e non oltre trenta giorni (allegato 4).

 

 

La Cancelleria rilascerà copia autentica dell’ordinanza che deve essere pubblicata per affissione (questo adempimento è però eventuale e non essenziale in quanto la pubblicazione del provvedimento avviene con il deposito in Cancelleria).

Il Curatore dovrà:

·                farsi rilasciare dalla Cancelleria le copie autentiche (dunque munirsi delle apposite marche da lire 20.000 atti giudiziarie e 10.000 diritti di cancelleria per ogni atto da autenticare) del verbale di votazione, del verbale di approvazione e della ordinanza di apertura del giudizio di omologa,

·                procedere entro dieci giorni alla iscrizione della causa a ruolo (allegato 5) presso la Cancelleria Civile del Tribunale. La Cancelleria Civile dopo l’iscrizione, trasmetterà il fascicolo alla Cancelleria Fallimentare per il giudizio avanti il Giudice Delegato. All’udienza di comparizione, il Giudice, svolge una limitata attività istruttoria (l’art. 129 III° comma sancisce che il G.D. procede ai sensi dell’art. 183 e seguenti c.p.c.) e fissa l’udienza dinanzi al collegio.

·                depositare almeno 5 giorni prima dell’udienza dinanzi al collegio una relazione motivata con il suo parere definitivo (allegato 6). Tale relazione appare necessaria solo nel caso in cui siano emersi fatti nuovi o maggiori dettagli rispetto alla relazione già depositata prima del voto dei creditori. In caso contrario, per prassi, il Giudice Delegato può dispensare il Curatore dal deposito della relazione finale.

 

Il Tribunale, eseguito il controllo sulla legittimità della proposta, sulla convenienza per i creditori e sulla serietà delle garanzie offerte ed acquisito il parere del P.M., decide con sentenza omologando o respingendo il concordato (allegato 7). La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, ovvero, rimanda al Giudice Delegato di stabilirle con successivo decreto.

 

Appena omologato il concordato, il Curatore dovrà:

·                provvedere al pagamento dell’articolo di campione, posto che il fallimento si chiude automaticamente con il passaggio in giudicato del provvedimento di omologa senza necessità di formale pronuncia del Tribunale.

 

L’OPPOSIZIONE E L’IMPUGNAZIONE

L’art. 129 II° comma legittima all’opposizione “i creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato”.

 

L’opposizione all’omologa sfocia in un’unica sentenza con la quale il Tribunale omologa o respinge la proposta. Viene proposta con ricorso nel quale devono necessariamente essere indicati i motivi dell’opposizione. L’opponente deve costituirsi almeno 5 gg. prima dell’udienza fissata dal Giudice Delegato. Il termine deve considerarsi perentorio e di conseguenza la mancata costituzione comporta l’inammissibilità dell’opposizione.

 

La sentenza che omologa o respinge il concordato può essere appellata entro 15 gg. dalla data della ricezione della comunicazione. Legittimati ad impugnare la sentenza di omologa sono gli opponenti, mentre legittimati ad impugnare la sentenza che respinge il concordato è il fallito.

 

LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA E LA RIABILITAZIONE

Dopo che la sentenza di omologa è passata in giudicato, seguirà, se necessaria, la fase di liquidazione dei beni, altrimenti il Curatore:

·                deposita il rendiconto ai sensi dell’art.116 L.F.

·                dopo l’approvazione chiede la liquidazione del suo compenso. L’entità del compenso al Curatore è in genere determinato in misura medio-alto rispetto alla misura media alla quale in genere viene liquidato in ipotesi di fallimento che si chiude senza concordato. Al riguardo viene anche tenuto conto della complessità del concordato e della necessità o meno di un’attività successiva all’omologa (fase della liquidazione dei beni).

·                procede alla ripartizione delle somme secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologa sotto la sorveglianza del Giudice Delegato e del Comitato Dei Creditori. Se nulla è stabilito in sentenza, si seguirà il procedimento di cui all’art. 117 L.F. Le somme spettanti ai creditori irreperibili sono solitamente depositate in Cancelleria con libretto di deposito bancario o postale, previa autorizzazione del Giudice Delegato.

·                deposita istanza di chiusura del Concordato (allegato 8) allegando:

-                 deposito in marche di lire 60.000 atti giudiziarie e 12.000 diritti di cancelleria;

-                 tre marche da lire 20.000 atti giudiziarie e tre da 10.000 diritti di cancelleria (affissione e camera di commercio);

-                 una marca da lire 20.000 amministrativa (F.A.L.) più le spese di inserzione.

 

Qualora il concordato abbia pagato almeno il 25% dei chirografi ammessi, il fallito persona fisica potrà essere presentata domanda di riabilitazione civile ai sensi degli artt. 142 e seg. L.F. e, una volta ottenuta, potrà iniziare di nuovo la propria attività.

Se, viceversa, decidesse di non proseguire ulteriormente l’esercizio, si seguirà l’iter per la liquidazione ovvero per la cessazione dell’attività con conseguente cancellazione della ditta dal Registro Imprese.

 

ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Accertata la completa esecuzione del concordato, il Giudice in calce all’istanza di chiusura, emette decreto di esecutorietà ex-art. 136 L.F. (allegato 9) dichiarando completamente eseguito il concordato e ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.

 

Emesso il provvedimento, la Cancelleria rilascerà le copie autentiche utilizzando le marche di cui sopra, per gli adempimenti ex art. 17 L.F., che saranno eseguiti dal Curatore (affissione all’albo del Tribunale, iscrizione al Registro delle Imprese, pubblicazione sul F.A.L.).

 

MANCATA ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Se le garanzie promesse non vengono costituite ovvero non possono essere adempiuti gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologa, il Curatore dovrà relazionare al Tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori e con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame ordina la risoluzione del concordato. Il ricorso può essere presentato anche dai creditori o d’ufficio.

Con la sentenza che risolve il concordato, il Tribunale riapre la procedura di fallimento.


ADEMPIMENTI FISCALI

 

La registrazione della sentenza di omologa del concordato fallimentare

Entro 20 giorni dal deposito della sentenza di omologa del concordato, il Curatore dovrà provvedere alla sua registrazione ed al pagamento dell’imposta di registro.

Controversa è la questione dell’assoggettamento della sentenza di omologa ad aliquota proporzionale o ad imposta fissa.

La giurisprudenza dominante (Cass. 7767/90 – Cass. 2970/90) e l’Amministrazione Finanziaria (R.M. 10.09.92 prot. 260221 – R.M. 19.11.94 n. 4/E – R.M. 30.10.96 n. 244) ritengono che la sentenza di omologa, quale atto conclusivo di un procedimento che trasforma l’originaria obbligazione creando un nuovo vincolo giuridicamente rilevante che impegna l’imprenditore fallito ed i suoi creditori, non sia assimilabile ad altri provvedimenti giurisdizionali di omologazione per i quali ci si limita a controllare dall’esterno la realizzazione del vincolo obbligatorio, per cui è soggetta all’imposta proporzionale di registro del 3%.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta proporzionale del 3% è costituita dai crediti chirografari concordati non soggetti ad IVA.

Viceversa, i crediti chirografi concordati derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad IVA scontano l’imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività IVA/Registro. Allo stesso modo scontano l’imposta di registro in misura fissa i crediti privilegiati.

 

Le dichiarazioni fiscali

Entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa il Curatore dovrà presentare la dichiarazione finale dei redditi prevista dall’art. 5 comma IV° D.P.R. 322/1998.

Il Curatore dovrà altresì presentare la dichiarazione IRAP relativa all’intero periodo fallimentare solamente nell’ipotesi in cui vi sia stato esercizio provvisorio dell’impresa.

 

 

 

Adempimenti IVA

Anche se la normativa IVA (art. 74-bis D.P.R. 633/72 – art. 8 D.P.R. 322/98) non lo prevede espressamente nella prassi spetta al curatore presentare:

- La denuncia di variazione dati all’IVA entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni IVA ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

Nella prassi molti curatori presentano denuncia di cessazione di attività all’IVA in quanto il fallito non può (non è stato pagato almeno il 25% del chirografo, condizione necessaria per essere immediatamente riabilitato) o non ha intenzione di continuare l’attività dopo la chiusura della procedura fallimentare.

- La dichiarazione annuale IVA entro il 31 maggio dell’anno successivo alla chiusura del fallimento (entro il 30 giugno la trasmissione telematica).

 

Adempimenti relativi ai trasferimenti immobiliari

Occorre fare un distinguo:

Trasferimento immobiliare avvenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di omologa

In questo caso il Curatore predispone la dichiarazione INVIM che dovrà essere inviata dalla Cancelleria all’Ufficio del Registro in allegato al decreto di trasferimento.

Qualora sia dovuta, il versamento dell’imposta è eseguita dal Curatore, previa comunicazione del calcolo da parte dell’Ufficio del Registro. Le somme necessarie sono prelevate da quelle a disposizione per le spese della procedura.

Trasferimento immobiliare avvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologa

Con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa, il Curatore assolve la funzione di semplice controllo sull’esecuzione del concordato, per cui gli adempimenti a cui è tenuto il Curatore fanno capo al fallito tornato in bonis. Così spetterà al fallito la redazione della dichiarazione INVIM ed il versamento dell’imposta.

 

L’imposta comunale sugli immobili

L’art. 10 VI° comma D.Lgs. 504/92, sancisce che il versamento dell’ICI maturata nel periodo fallimentare “deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.”

Nel caso che il fallimento si chiuda con il passaggio dei beni all’assuntore o la restituzione degli stessi al fallito non vi è riscossione del prezzo e quindi verrebbe meno il presupposto dell’imposta.

Tuttavia, in quanto ai fini ICI ciò che rileva è il possesso del bene, si deve ritenere, che al pagamento dell’imposta ed alla presentazione della dichiarazione siano tenuti rispettivamente l’assuntore ovvero il fallito tornato in bonis entro tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato.

 

 


ALLEGATI

 

Allegato 1- pagina 1

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento…………………………………….

Giudice Delegato………………………………….

Curatore………………………………………

Oggetto: proposta di concordato fallimentare con assuntore ex-art. 124 L.F.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott. ……………………………………. il sottoscritto ………………………. in qualità di Legale Rappresentante della società fallita ………………………

PREMESSO CHE

1) in data ………………………è stato reso esecutivo lo stato passivo della società fallita;

2) dal suddetto stato passivo risultano crediti privilegiati per Lire ……………………….

e crediti chirografi per Lire……………………………….

 

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

La seguente proposta di concordato fallimentare con assuntore ai sensi dell’art. 124 L.F.

A) Assuntore:

società………………………………con sede legale ed amministrativa…………………….. C.F./P.IVA…………………………………..

Allegato 1- pagina 2

 

iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese di Firenze al N°………………..

iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al N°…………………

B) Pagamenti e tempi di pagamento:

1) pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del Curatore nei termini che saranno indicati dal Giudice Delegato;

2) pagamento integrale dei creditori privilegiati ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria in data ………………………..limitatamente agli importi ivi indicati, entro……….dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

3) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 25% dell’importo del credito vantato da ognuno di loro, risultante dallo stato passivo reso esecutivo come sopra, da calcolarsi sul valore nominale del rispettivo credito così come risultante da detto stato passivo, senza interessi, in unica soluzione, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

C) Condizioni:

1) il concordato è riferibile ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria ed in particolare:

Stato passivo

Chirografari               L…………………………

Privilegiati                 L…………………………

Totale                        L..………………………..

Il concordato comporterà, accertata la sua avvenuta completa esecuzione nei termini suddetti, l’immediata liberazione della società concordataria.

La società concordataria e l’assuntore si riservano, caso per caso, di estendere eventualmente la proposta anche ai creditori, privilegiati e chirografari, che dovessero presentare istanza di insinuazione tardiva ex art. 101 L. F. nelle more dell’approvazione e dell’omologazione del concordato.

 

Allegato 1 – pagina 3

 

La proposta di concordato viene estesa da subito ai creditori che hanno già depositato istanza di ammissione tardiva, nonché ai creditori che hanno presentato opposizione allo stato passivo, nei limiti delle somme che saranno riconosciute come dovute dagli organi della procedura ad ultimazione del contenzioso in corso e per cui il fabbisogno concordatario viene stimato dal proponente il concordato nei seguenti importi:

Stato passivo

 

Passivo stimato

Fabbisogno stimato

Chirografari

L. …………………..

L………………………….

Privilegiati

L……………………

L………………………….

Spese di procedura

L……………………

L………………………….

Totale

L……………………

L………………………….

2) la sentenza di omologazione dovrà prevedere che sia lo stesso Curatore Fallimentare ad effettuare i pagamenti ai creditori aventi diritto;

3) a fronte del tempestivo adempimento degli obblighi assunti, con la sentenza di omologazione, dovranno essere trasferiti all’assuntore o al soggetto o soggetti dal medesimo designati, tutti i beni appartenenti all’attivo della procedura: sia quelli elencati nel verbale d’inventario (ove non ancora venduti a terzi), sia i crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla società fallita verso terzi, sia i diritti derivanti da eventuali azioni revocatorie, sia ogni e qualsiasi altro diritto o ragione creditoria della fallita verso terzi, sempre limitatamente a quanto di ragione della massa societaria;

4) non sussistono garanzie aggiuntive rispetto a quelle costituite dal patrimonio dell’assuntore e dei beni stessi della procedura concorsuale;

Firenze,                                                                                                 Il Legale Rappresentante


Allegato 2 – pagina 1

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento………………………………………….

Giudice Delegato…………………………………………

Curatore………………………………………….

Oggetto: parere del Curatore sulla proposta di concordato fallimentare con assuntore ex-art. 124 L.F. della società

Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott. ………………………………………….. il sottoscritto …………………………………. Curatore del fallimento in epigrafe,

PREMESSO

1) che il Sig. …………………………………… nella sua qualità di Legale Rappresentante della società fallita ha presentato in data ………………. proposta di concordato nella forma con assuntore;

2) che in sintesi la proposta prevede quanto segue:

a) Assuntore:

………………………………………………………..

b) Pagamenti e tempi di pagamento:

………………………………………………………...

c) Condizioni:

…………………………………………………………

3) che il sottoscritto Curatore ritiene la proposta di concordato fallimentare conveniente per i creditori rispetto al proseguimento ordinario della liquidazione fallimentare in quanto il fabbisogno concordatario stimato, necessario per il pagamento integrale delle spese di giustizia, del compenso del Curatore, dei creditori privilegiati e del 25 % dei crediti dei chirografari, ammonta a circa

 

Allegato 2 – pagina 2

 

lire………………………….contro un valore dei beni ricompresi nel fallimento di circa lire ………………………… così determinato:

Beni mobili:

……………………………………………………………..

Crediti:

……………….…………………………………………….

Beni immobili:

…………………………………………………………….

Tutto ciò premesso e considerato,

il sottoscritto Curatore ritiene la proposta, per i motivi suddetti, conveniente ed opportuna per i creditori ed esprime, ai sensi dell’art. 125 L.F., parere favorevole sulla proposta di concordato.

Firenze,                                                                                                                 Il Curatore

 


Allegato 3 – pagina 1

 

Dott./Rag.……………………………..

Curatore fallimento…………………………

(Indirizzo)

 

Firenze, (Data)

Spett.le

Società………………………….

(indirizzo)

 

RACCOMANDATA A/R

 

OGGETTO: Fallimento ………………………….. - Comunicazione di proposta di Concordato Fallimentare ai sensi degli art. 124. e seg. L.F.

 

Il Giudice Delegato Dott. ……………………….con Decreto del ………………..ha ordinato la comunicazione ai creditori della proposta di Concordato Fallimentare relativa al fallimento in oggetto ai sensi dell’art. 125 L.F., fissando altresì per il giorno……………..il termine ultimo entro il quale i creditori devono far pervenire la loro dichiarazione di dissenso presso la Cancelleria Fallimentare.

Vi ricordo che, ai sensi dell’art. 127 L.F., hanno diritto al voto…………(segue testo integrale dell’art. 127 L.F.)

 

 

 

 

 

*La dichiarazione di voto può essere espressa mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato.


Allegato 3 – pagina 2

 

DICHIARAZIONE DI VOTO AI SENSI DELL’ART 125 L.F.

 

 

 

 

Il sottoscritto……………………titolare/legale rappresentante della società……………… ……………...in qualità di creditore ammesso al passivo del Fallimento………………………al numero…………. per £………………….. in chirografo, e per £………………….. in privilegio, in merito alla proposta di Concordato fallimentare comunicata per lettera A/R esprime il proprio voto:

 

q       FAVOREVOLE

 

q       CONTRARIO

 

Per il credito ammesso in privilegio il voto è limitato a £………………..per la quale parte rinuncia espressamente al diritto di prelazione.

 


Allegato 4 – pagina 1

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

FALLIMENTO:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO.

L’anno _________, il mese di _______________________, il giorno ____________, alle ore __________, in conformità del Decreto del ___________________, col quale veniva fissato in giorni ________________, il termine per le eventuali dichiarazioni di dissenso, innanzi al Giudice Delegato Dr. _____________________, è comparso il Curatore Dr./Rag. __________________________________, il quale attesta la avvenuta comunicazione ai creditori a norma dell’art. 125, I° comma, L.F. ed esibisce le relative ricevute di raccomandate, al fine di registrare le dichiarazioni di voto.

Nessun altro è comparso.

L’ufficio dà atto che non sono pervenute in Cancelleria dichiarazioni di dissenso.

IL GIUDICE DELEGATO

Dovendosi considerare raggiunta la maggioranza prescritta dall’art. 128, I° comma, L.F., DICHIARA APPROVATA la proposta di concordato ed aperto il giudizio di omologazione fissando per la comparizione delle parti innanzi a se’ l’udienza del ________________ ore ______________.

IL GIUDICE DELEGATO

 


Allegato 5 – pagina 1

 

                                                                                                              Il Curatore

                                                                                                              ________________________

                                                                                                              Via _____________________

                                                                                                              CAP _______ - ____________

                                                                                                              Tel. ________________

                                                                                                              Fax ________________

                                                                                                              REG. FALL. N.____________

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FIRENZE

NOTA DI ISCRIZIONE AL RUOLO

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nominato Curatore

CHIEDE

l’iscrizione a ruolo della causa

PROMOSSO DA

CONTRO

la MASSA DEI CREDITORI

avente per

OGGETTO

L’omologazione del Concordato Fallimentare.

* * * * * *

Giudice Delegato: ____________________________

Udienza Istruttoria: _________________Ore_______

Allegato fascicolo di parte.

Firenze. lì__________________                                                                          Il Curatore

 


Allegato 5 – pagina 2

 

DA ALLEGARE:

 

CONTENUTO FASCICOLO DI PARTE “CONCORDATO FALLIMENTARE”

1.        Copia domanda Concordato Fallimentare;

2.        Copia relazione parere Curatore;

3.        N. 3 Copie autentiche ordinanza di apertura del giudizio di omologa bollo;

4.        Copia Stato Passivo.

MARCHE E DIRITTI

(Oltre a quelle da apportare sulla nota di iscrizione)

1.        Marche Giudiziarie per Lire                                                                                           105.000.-

2.        Diritti Cancelleria per Lire                                                                                                              21.000.-

3.        Marche Giudiziarie per Lire                                                                                               2.000.-

4.        N. 3 Marche Giudiziarie (per copie autentiche ordinanza di apertura

del giudizio di omologa di cui 1 per iscrizione a ruolo e 2 per affissione)

da L. 30.000.- (di cui L.20.000.- Marche Giudiziarie e L.10.000.-

Diritti Cancelleria) per Lire                                                                                                                    90.000.-

------------

TOTALE MARCHE E DIRITTI                           218.000.-


Allegato 6 – pagina 1

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento:………………………………..

Giudice Delegato:…………………………………..

Curatore:………………………………….

Oggetto: Causa di omologazione del Concordato Fallimentare della società …………………………………

udienza del………………………..

PARERE DEL CURATORE EX ART. 129 L.F.

Il sottoscritto Dott……………………., Curatore del fallimento in epigrafe, espone quanto segue.

1. PREMESSA

- In data …………………, successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo, il Sig. ………………….. nella sua qualità di Legale Rappresentante della società fallita ha depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Firenze una proposta di concordato fallimentare nella forma con assuntore rivolta ai creditori dello stato passivo della società.

- La suddetta proposta, ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Creditori e del Curatore, è stata comunicata, con raccomandata A/R, a tutti i creditori ammessi allo stato passivo del fallimento con l’invito a far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso in merito alla proposta illustrata presso il Tribunale di Firenze.

- Decorso il termine assegnato e non essendo pervenute presso la Cancelleria del Tribunale dichiarazioni di dissenso da parte dei creditori ammessi, la S.V. Ill.ma ha dichiarato approvata la proposta di concordato ed aperto il giudizio di omologazione; la causa è stata iscritta a ruolo a cura dello scrivente con udienza di comparizione per il giorno……………..

2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

 

 

Allegato 6 – pagina 2

Nella proposta di concordato fallimentare è previsto fra l’altro:

 a) Assuntore:

 

b) Pagamenti e tempi di pagamento:

 

c) Condizioni:

 

3.VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

Il sottoscritto Curatore ritiene la proposta di concordato conveniente per le ragioni di seguito espresse.

La proposta di concordato fallimentare, è più vantaggiosa per i creditori rispetto al proseguimento ordinario della liquidazione fallimentare in quanto il fabbisogno concordatario stimato, necessario per il pagamento integrale delle spese di giustizia, del compenso del Curatore, dei creditori privilegiati e del 25 % dei crediti dei chirografari, ammonta a circa lire…………………. contro un valore dei beni ricompresi nel fallimento societario di circa lire…………………….. così determinato:

Beni mobili :

 

Crediti :

 

Beni immobili :

 

Tutto ciò premesso e considerato,

il sottoscritto Curatore ritiene la proposta di concordato fallimentare, per i motivi suddetti, conveniente ed opportuna per i creditori ed esprime, ai sensi dell’ art. 129 L. F., parere favorevole sulla stessa.

Firenze,                                                                                                                 Il Curatore


Allegato 7 – pagina 1

 

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

………….. sezione civile

riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori magistrati:

DOTT.                                                                   PRESIDENTE

DOTT.                                                                   GIUDICE rel.

DOTT.                                                                   GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto l’omologazione del concordato fallimentare proposto dalla Società…………….., in persona del suo legale rappresentante…………….dichiarata fallita con sentenza n° ……….. del …………..

ISCRITTA

a ruolo dal CURATORE Dott./Rag. …………………………….. e con l’INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO, che non ha espresso parere contrario all’omologazione del concordato,

segnata ai numeri

………………… del ruolo generale

………………… del ruolo del giudice istruttore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata il……………………. questo tribunale dichiarò il fallimento della società ………………………

Seguiva la rituale procedura e il Giudice Delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo.

Con ricorso presentato il ………………. la parte debitrice avanzava proposta di concordato fallimentare.

Il Giudice Delegato, ritenuta conveniente la proposta, ne ordinava l’immediata comunicazione ai creditori, fissando adeguato termine per la presentazione delle dichiarazioni di dissenso.

Alla comunicazione della proposta, con l’indicazione dei prescritti pareri del Curatore e del Comitato dei Creditori, provvedeva il Curatore con lettera raccomandata.

Nel termine fissato, non perveniva nella cancelleria del Tribunale alcuna dichiarazione di dissenso e il Giudice Delegato, rilevato che il concordato era stato approvato, pronunciava l’ordinanza prevista dall’art. 129 L.F. con cui dichiarava aperto il giudizio di omologazione e fissava l’udienza del …………….. per la comparizione delle parti dinanzi a sé.

L’ordinanza era pubblicata per affissione, mentre all’iscrizione della causa a ruolo provvedeva personalmente il Curatore.

All’udienza indicata, dopo la relazione orale del Curatore, il Giudice Delegato non essendo stata presentata alcuna opposizione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Allegato 7 – pagina 2

 

1.        Condizioni di ammissibilità e validità del concordato.

………………………………………………………………………………..

2.        Merito e garanzia della proposta.

………………………………………………………………………………..

3.        Modalità di esecuzione

………………………………………………………………………………..

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

                                                               omologa

a tutti gli effetti il concordato fallimentare proposto dalla società ……………………….. con sentenza del …………….

trasferisce

all’assuntore …………………………. la proprietà e/o la titolarità dei beni mobili e delle attività fallimentari tutte acquisite dal Curatore, ivi compresi i crediti non conseguiti alla data di omologa del contratto

dispone

nei sensi di cui in motivazione per quanto riguarda le modalità di pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato;

dichiara

provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.

Così deciso in Firenze il ……………….. su relazione del Dott………………………

Il Giudice Estensore                                                                Il Presidente

 


Allegato 8 – pagina 1

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: …………………………………….

Giudice Delegato: ………………………………….

Curatore: …………………………………

Oggetto dell’istanza: istanza per la chiusura del Concordato Fallimentare ai sensi dell’art. 136 L.F.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto Dott./Rag. ………………….., nominato curatore nella procedura in oggetto

PREMESSO

-          che in data ……………….. è stata depositata presso la Cancelleria Fallimentare la sentenza di omologazione del Concordato Fallimentare della massa passiva della società in oggetto;

-          il sottoscritto Curatore ha proceduto ad eseguire i pagamenti così come previsto dal piano di riparto;

-          che pertanto il Concordato Fallimentare può ritenersi eseguito;

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la chiusura del concordato fallimentare dichiarando la sua completa esecuzione.

Con osservanza.

Firenze,

                                                                                                                  IL CURATORE


Allegato 9 – pagina 1

 

IL GIUDICE DELEGATO,

visto il ricorso che procede,

visto l’art. 136 L.F.

DICHIARA

ESEGUITO IL CONCORDATO ………………………………………………PROPOSTO DALLA………………………………………………………………………………………

FIRENZE LI,………………………………………..

IL GIUDICE DELEGATO

 

 
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