|
|
ADEMPIMENTI
NEL CONCORDATO PREVENTIVO A
cura di Giovanni
BRONZETTI Sandro
CANTINI Sandro
PETTINATO IL
CONCORDATO PREVENTIVO Il
concordato preventivo consente all’imprenditore meritevole in stato di
insolvenza, di evitare il fallimento a patto del pieno soddisfacimento dei
creditori privilegiati e del riconoscimento di una percentuale minima del 40%
ai creditori chirografi nel rispetto della par
condicio creditorum. L’art
160 LF stabilisce quali sono i presupposti necessari per l’accesso a tale
procedura: -
iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio, o dall’inizio
della attività se inferiore; -
aver tenuto regolare contabilità per pari durata, sia sotto l’aspetto
formale che sostanziale; -
non essere stato dichiarato fallito o ammesso ad analoga procedura di
concordato preventivo nei cinque anni precedenti; -
non avere subito condanne per bancarotta, o per delitto contro il patrimonio,
la fede pubblica, l’economia, l’industria o il commercio. Accertata
l’esistenza di detti presupposti soggettivi, la proposta di concordato può
essere presentata secondo una delle due seguenti forme: CONCORDATO
CON GARANZIA
– il debitore offre serie garanzie reali o personali per il pagamento
integrale dei crediti privilegiati e nella misura di almeno il 40% dei
creditori chirografi entro sei mesi dalla omologazione del concordato, o con
maggior dilazione riconoscendo gli interessi legali. CONCORDATO
CON CESSIONE DEI BENI
– il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i beni esistenti nel
suo patrimonio alla data della proposta di concordato, purché la valutazione
di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori privilegiati possano
essere soddisfatti integralmente e nella misura di almeno il 40% dei creditori
chirografi. LA
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA La
domanda di concordato
è proposta con ricorso firmato dal debitore, al Tribunale in cui ha luogo la
sede principale dell’impresa. Nel caso di società di capitali, la proposta
è sottoscritta dal rappresentante legale previo conferimento del relativo
potere da parte dei soci (delibera favorevole dell’assemblea straordinaria
che autorizza la presentazione del ricorso) salvo che il relativo potere sia
attribuito all’amministratore per delega. Il ricorso deve esporre un
organico sunto espositivo su: -
le cause economico-finanziarie dell’insolvenza; -
la convenienza per i creditori del concordato rispetto al fallimento; Il
ricorso deve contenere -
l’elenco analitico-estimativo delle attività; -
l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi
crediti. Il
ricorso (allegato 1) deve essere depositato
in cancelleria personalmente dal debitore, o dall’amministratore o dal
liquidatore della società, su carta da bollo da £ 20.000 per atti
giudiziari, con il prescritto deposito in marche di £ 60.000 per atti
giudiziari e £ 12.000 per diritti di cancelleria. Al
ricorso devono essere allegati i
seguenti documenti: ·
certificato
della CCIAA attestante l’iscrizione al registro imprese da almeno un
biennio, ovvero dalla sua costituzione se l’impresa ha avuto minore durata; ·
certificato
CCIAA attestante che nei cinque anni precedenti l’imprenditore non è stato
dichiarato fallito o ammesso ad analoga procedura di concordato preventivo; ·
certificati
dei carichi pendenti della Procura presso il Tribunale per tutti gli
Amministratori e/o Liquidatori; ·
Casellario
Giudiziale per tutti i gli Amministratori e/o Liquidatori; ·
Delibera
della assemblea straordinaria che autorizza il legale rappresentante alla
presentazione del ricorso; ·
Situazione
patrimoniale aggiornata; ·
I
libri sociali obbligatori: -
Libro giornale; -
Libro inventari; -
Libro soci; -
Libro verbali assemblee; -
Libro verbali consiglio d’amministrazione; -
Libro verbali collegio sindacale; -
Situazione analitico-estimativa delle attività; -
Elenco dei creditori sociali. Se
ci sono immobili è consigliabile allegare una nota tecnica sintetica e
valutativa di un perito iscritto ad un albo professionale. Il
Cancelliere effettua la verifica dei documenti depositati (elenco creditori,
libri sociali, elenco analitico estimativo delle attività, ecc.) apponendo in
calce ai libri sociali la data di deposito. La sottoscrizione del ricorso da
parte del debitore deve avvenire alla presenza del Cancelliere ricevente che
provvede ad autenticarla. Dopo
la presentazione del ricorso l’imprenditore non deve effettuare alcun
pagamento, intraprendere nuove azioni o sottoscrivere nuovi contratti senza
l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato. Gli
eventuali contratti, posti essere dal momento in cui si configura
l’insolvenza, è consigliabile che prevedano una clausola di possibile
risoluzione da parte degli organi della futura
procedura di concordato. GLI
ADEMPIMENTI DEL C T U Solitamente,
dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale nomina un C.T.U. al fine di
esaminare la domanda di ammissione alla procedura. Il quesito posto è in
genere: “il CTU verifichi la
possibilità tecnico-contabile della procedura, mediante esame di bilanci e
dei libri contabili della società”. A
tale fine il CTU deve redigere una
relazione preliminare (allegato 2) con le osservazioni necessarie in
ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari, ed
in ordine alla esistenza e realizzabilità delle poste attive e
dell’ammontare del passivo In
particolare potrà articolare la relazione peritale nel seguente modo: 1.
modalità di svolgimento dell’incarico 2.
individuazione dei requisiti di cui all’art.160 LF 3.
analisi delle poste patrimoniali 4.
individuazione delle modalità di esecuzione del concordato 5.
tempi di adempimento del concordato 6.
convenienza del concordato 7.
conclusioni Accertati
da parte del Tribunale i presupposti per l’ammissione alla procedura,
vengono rimessi gli atti al PM il
quale esprime il proprio parere. Se
la verifica preliminare del C.T.U. è stata positiva, e preso atto del parere
del P.M., il Tribunale: ·
ammette
con decreto il debitore alla procedura di concordato preventivo; ·
nomina
il Giudice Delegato; ·
nomina
il Commissario Giudiziale; ·
fissa
l’udienza di comparizione dei creditori entro 30 giorni; ·
stabilisce
il termine per il deposito delle spese di procedura (non oltre 8 giorni dalla
data di deposito del decreto) nella misura di circa il 3% o 4% dell’attivo
(da effettuarsi a mezzo assegni circolari o bonifico sul conto intestato alla
procedura). Il
deposito per spese deve essere effettuato entro 8 giorni dalla comunicazione
di ammissione della procedura. In alcuni casi di estrema difficoltà
finanziaria può accadere che il debitore non abbia la liquidità
sufficiente per il deposito. Una soluzione può essere di richiedere il
finanziamento ad una banca con il vincolo della prededuzione autorizzato dal
Giudice Delegato. Il
decreto di ammissione è reso pubblico
dalla cancelleria mediante: ·
affissione
all’albo del Tribunale; ·
comunicazione
alla CCIAA per l’annotazione nel registro imprese; ·
pubblicazione
sul FAL della provincia; ·
pubblicazione
su altri giornali eventualmente indicati dal Giudice Delegato. Nel
caso ci siano anche beni immobili
(o beni mobili registrati) la cancelleria rilascia copia autentica del decreto
per la trascrizione al competente ufficio della conservatoria dei registri
immobiliari (ovvero al P.R.A o al registro di navi o aeromobili). In genere
alcuni di questi adempimenti, in accordo con la Cancelleria, sono effettuati
dal Commissario Giudiziale. A
seguito dell’avvenuta ammissione alla procedura il Giudice Delegato annota e
sottoscrive sui libri contabili
l’avvenuta emissione del decreto al fine di distinguere l’attività
concordataria da quella pre-concordataria. In
situazioni di imprese con rilevanti volumi di operazioni, gran numero di
rapporti di debito e credito, struttura contabile complessa, può essere
utile attuare una chiusura delle scritture alla data di presentazione della
domanda, in modo tale da effettuare in modo più agevole tutte quelle
operazioni che si rendono necessarie ai fini di un controllo (preliminare
sulle operazioni ante-procedura) e di una verifica (successiva sulle
operazioni di incasso e pagamento post-procedura) sull’operato
dell’imprenditore. ADEMPIMENTI
DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE Il
Commissario Giudiziale, a seguito dell’ ammissione con decreto alla
procedura di concordato preventivo, deve compiere i seguenti adempimenti: ·
Accettare
l’incarico; ·
Richiedere
con istanza la nomina di istituto di credito in cui effettuare il deposito
della somma indicata in decreto e depositata dal debitore; ·
Ritirare
in prefettura il FAL, relativo alla pubblicità del decreto, e depositarlo in
Cancelleria; ·
Depositare
in Cancelleria copia delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate. ·
Sulla
base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal
debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata
(consigliabile A/R) in cui: comunica l’avvenuta ammissione alla procedura
della società, indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato,
richiede l’espressione di voto e l’entità del credito da loro vantato
(allegato 3); ·
Richiedere
(se necessario) con istanza la nomina di periti per la stima del valore di
alcuni dei beni ceduti (beni immobili, partecipazioni o l’azienda stessa); ·
In
presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri eseguire la
trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (conservatoria pubblici
registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, capitaneria di porto per
le navi e compartimento dei trasporti per gli aeromobili); ·
Vigilare
sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore
non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva
nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato. ·
Redigere
l’inventario del patrimonio del debitore ed una
relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del
debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.
Tale relazione (allegato 4) deve essere depositata in cancelleria almeno 3
giorni prima della adunanza dei creditori. L’inventario
del patrimonio del debitore, di cui al punto precedente, è redatto sulla base
della contabilità, delle risposte pervenute dai creditori, delle perizie,
delle informazioni comunque raccolte distinto tra attivo e passivo
chirografario e privilegiato; Ai
fini di un corretto esame della situazione patrimoniale è consigliabile che
il Commissario Giudiziale richieda: -
al consulente del lavoro della società informazioni circa le pendenze
contributive, l’ammontare del T.F.R. ed ogni altro potenziale onere nei
confronti dei lavoratori dipendenti; -
al legale della società un resoconto delle eventuali cause pendenti; -
al commercialista e al responsabile amministrativo la situazione relativa ad
imposte e contributi non versati, il contenzioso tributario in essere, una
previsione sull’entità dell’Invim ed ogni altro potenziale onere
tributario; -
ai debitori dell’impresa una conferma dei crediti esposti nell’attivo.. E’
da ricordare che in questa fase, non si tratta di verificare giudizialmente il
credito, ma di verifica puramente amministrativa al fine di consentire la
individuazione di quanti creditori e quanti crediti abbiano diritto di
partecipare al voto di deliberazione; rimane infatti inalterata ogni
possibilità di valutazione in merito alla sussistenza e/o misura del credito
da svolgersi nella successiva fase di liquidazione dei beni. E’ infatti
sulla base della quantificazione degli ammessi al voto, sia in ordine ai
crediti che ai creditori, che si determinano le maggioranze necessarie alla
approvazione del concordato. ·
Deve
raccogliere i voti pervenuti prima
e durante l’udienza e calcolare le
maggioranze secondo i seguenti criteri (art 177 e 178 L.F.): 1
- Maggioranza dei votanti (da raggiungersi entro la chiusura dell’udienza); 2
- Maggioranza per somme pari ai 2/3 degli aventi diritto al voto (da
raggiungersi entro i venti giorni successivi all’udienza). La
maggioranza necessaria per la approvazione del concordato è qualificata in
quanto è contemporaneamente necessaria la maggioranza assoluta per numero dei
creditori ed i due terzi degli importi ammessi. Se le maggioranze previste non
sono raggiunte il Tribunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 179 e
162 L.F., dichiara il fallimento. Se le maggioranze previste sono raggiunte il
Giudice Delegato ai sensi dell’art. 180 fissa l’udienza di comparizione
delle parti davanti a sé. ·
Se
le maggioranze sono raggiunte il Commissario Giudiziale effettua l’iscrizione
della causa a ruolo (allegato 5) predisponendo il fascicolo di parte e
andando in Cancelleria Civile dove viene attribuito il numero d’iscrizione a
ruolo. ·
Predispone
parere motivato da depositarsi almeno cinque giorni prima dell’udienza. Tale
parere deve contenere indicazioni sui profili di legittimità del concordato
(cioè deve indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di
cui all’art. 160 L.F.), sui profili di merito (cioè sunto del ricalcolo
dell’attivo disponibile e del passivo accertato) sul raggiungimento delle
maggioranze ed un parere finale sul concordato stesso. Se
il parere è positivo e vi sono i requisiti previsti dall’art.181 il
Tribunale, previo parere del P.M., pronuncia la sentenza di omologa e in
mancanza dichiara il fallimento. LIQUIDAZIONE
DEI BENI DOPO L’OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO ADEMPIMENTI
DEL LIQUIDATORE Nella
sentenza di omologa, nel solo caso di concordato con cessione dei beni, il
Tribunale nomina un liquidatore il cui compito è di procedere a liquidare i
beni aziendali ceduti e ripartire le somme ai creditori. I suoi compiti
in sintesi sono i seguenti: ·
Accettare
l’incarico; ·
Ritirare
la sentenza di omologa del concordato preventivo e provvedere alla relativa
pubblicità tramite Corte di Appello che effettua la notifica in Camera di
Commercio e all’affissione all’albo del Tribunale (sono quindi necessarie
tre copie autentiche); inoltre il liquidatore deve provvedere a pubblicare un
estratto della sentenza sul FAL; ·
Predisporre
il libro giornale della liquidazione e farlo vidimare dal Giudice Delegato per
la registrazione di ogni operazione contabile inerente la liquidazione; ·
Prendere
in consegna i beni ceduti e conseguentemente redigere l’inventario alla
presenza del legale rappresentante della società concordataria. Il verbale
redatto deve essere depositato in cancelleria; ·
Procedere
alla formazione dell’elenco dei creditori entro e non oltre sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di omologa, sulla scorta delle scritture
contabili presentate a norma dell’art. 161 LF e rettificate a norma
dell’art.171 LF, nonché delle altre notizie che possono essere raccolte; L’elenco
dei creditori deve riportare l’indicazione per ciascun creditore
dell’importo del credito e dell’eventuale diritto di prelazione dello
stesso. ·
Depositare
in cancelleria l’elenco dei creditori, dando notizia dell’avvenuto
deposito a mezzo raccomandata A/R a tutti i creditori. In questo modo si da la
possibilità ad ogni interessato di dirimere preventivamente eventuali
controversie; ·
Presentare
ogni anno al Giudice Delegato una relazione dalla quale risulti: -
l’attività
svolta, -
il
conto della gestione, -
lo
stato della procedura; ·
Nel
caso si rendesse necessaria la nomina di avvocati e coadiutori, il
Liquidatore, sentito il Commissario Giudiziale, deve presentare istanza al
Giudice Delegato, che provvederà anche, sempre a seguito di apposita istanza,
a liquidare i relativi compensi ·
Per
le operazioni di realizzo, eventuali transazioni e comunque ogni altro tipo di
atto di straordinaria amministrazione, deve essere presentata istanza al
Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori. Il
Comitato dei Creditori
deve essere informato periodicamente dell’andamento generale della
liquidazione, mediante riunione collegiale (in genere semestrale). Le
vendite dei beni immobili
devono essere eseguite ai sensi degli artt. 105 e 108 LF, salva la facoltà
del Giudice Delegato di ordinare la vendita a trattativa privata, su proposta
del Liquidatore, quando ciò sia conveniente per la procedura, sempre a
seguito di parere del Comitato dei Creditori. Dopo la pronuncia del decreto di
trasferimento degli immobili, deve essere disposta dal Giudice Delegato la
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. Nel caso di cessione degli immobili
con stipula dell’atto di trasferimento, il Liquidatore dovrà essere
autorizzato dal Giudice Delegato a prestare il consenso alla cancellazione
delle iscrizioni ipotecarie. Le
somme riscosse
devono essere depositate entro 5 giorni presso l’istituto di credito
designato dal Giudice Delegato, intestandole alla liquidazione del concordato.
I prelievi e le utilizzazioni devono essere autorizzati dal Giudice
Delegato. Ogni
anno, salvo diversa disposizione del Giudice Delegato, deve essere presentato
dal Liquidatore un prospetto delle somme disponibili ed un
progetto di riparto delle stesse (riservando quelle occorrenti per la
procedura) con il seguente ordine: -
per il pagamento delle spese di procedura; -
per il pagamento dei creditori privilegiati, secondo l’ordine assegnato
dalla legge; -
per il pagamento dei creditori chirografi. L’effettuazione
del pagamento delle somme
assegnate ai creditori con il piano di riparto deve avvenire a mezzo assegni
circolari non trasferibili spediti a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo
bonifico bancario. I crediti contestati, condizionali o irreperibili devono
essere depositati presso un istituto di credito indicato dal Giudice Delegato
su tanti libretti a risparmio intestati a ciascun creditore interessato. Compiuta
la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale il Liquidatore deve
presentare al Giudice Delegato il
conto della gestione. Dopo
l’approvazione del conto e la liquidazione
del compenso, che deve essere richiesta al Tribunale, il Liquidatore deve
rimettere gli importi dovuti o quelli restanti ai singoli creditori con le
stesse modalità sopra dette. ADEMPIMENTI
FINALI Una
volta che il Liquidatore ha adempiuto a quanto precedentemente esposto dovrà
presentare una istanza di chiusura del
concordato (allegato 6) con un deposito di lire 60.000 in marche
giudiziarie e lire 12.000 per diritti di cancelleria. Il Giudice Delegato
preso atto ed accertata la esecuzione del concordato ne dichiara la completa
esecuzione ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle
ipoteche iscritte a garanzia (art. 136 L.F.)[1] Tale
provvedimento viene reso pubblico ai sensi dell’art. 17 LF. Il Liquidatore,
richieste tre copie autentiche del provvedimento del Giudice, deve procedere
alla notifica mediante affissione in Corte d’Appello ed in Camera di
Commercio Con un estratto del provvedimento deve invece provvedere alla
pubblicazione sul F.A.L. della provincia. Gli originali delle pubblicazioni
devono essere depositati in cancelleria. ALLEGATI ALLEGATO
1 TRIBUNALE
CIVILE E PENALE DI FIRENZE Domanda
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei
beni ex art. 160 e seguenti R.D.
16 marzo 1942 n° 267 Il
sottoscritto..………………….., nato a ……………………. il
………… e residente …………………………, non in proprio, ma
nella sua qualità di liquidatore unico della società
……………………., con sede in ………………., iscritta al
Registro Imprese al n° …………..ed al R.E.A. al n° …………….,
con C.F. n° …………….. - P.IVA n° …………….., nominato
liquidatore unico dall’assemblea straordinaria dei soci del …………..
con la quale sono stati attribuiti i poteri per la presentazione del presente
ricorso CHIEDE che
la suddetta società venga ammessa alla procedura di concordato preventivo ai
sensi degli articoli 160 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n° 267, offrendo
ai creditori, per il pagamento dei debiti sociali, la cessione di tutti i beni
esistenti nel patrimonio della società. Il
sottoscritto, a tal fine, fa presente che: 1.
la
società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di Firenze da oltre un biennio; 2.
la
società non è stata dichiarata fallita, né ammessa a procedura di
concordato preventivo e/o di amministrazione controllata nei cinque anni
precedenti; 3.
i
membri dell’organo amministrativo non sono mai stati condannati per
bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia
pubblica, l’industria o il commercio; 4.
la
proposta di concordato preventivo, come successivamente illustrata, risponde
alla condizione che la valutazione dei beni estinti nel patrimonio della
società faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere
soddisfatti in misura superiore al 40% (quaranta) per cento dell’ammontare
dei crediti chirografari. I.
CENNI
STORICI, ORGANI SOCIETARI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE II.
CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO STATO DI INSOLVENZA III.
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA IV.
ELENCAZIONE ANALITICO–ESTIMATIVA DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ La
situazione economico-patrimoniale di riferimento è redatta al …………..
Le variazioni intervenute tra la data di riferimento e la data di
presentazione della proposta saranno evidenziate al termine del presente
paragrafo. ATTIVITA’ PASSIVITA’ Fondo
rischi e spese future e spese della procedura Fondo
rischi Fondo
spese future Fondo
spese della procedura V.
MERITEVOLEZZA E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO
CON CESSIONE DEI BENI Meritevolezza
della società Convenienza
del concordato VI.
RIEPILOGO ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CONCORDATARIE E CONCLUSIONI Di
seguito vengono esposte in sintesi le attività cedute ai creditori e le
passività del concordato: ATTIVITA’
Valore Cassa
contanti
………. C/c
attivo
………. Crediti
V/Clienti
………. Credito
V/Erario
………. Credito
IVA
………. Merci
magazzino
………. TOTALE
ATTIVITA’
………. PASSIVITA’
Chirografo
Privilegio Banca
XY
…………...
………… Il
riepilogo dell’attivo e del passivo concordatario si presenta come segue: Attività
cedute ai creditori
lire
………… Totale
passivo privilegiato
lire
………… Totale
passivo chirografario
lire
………… Fondo
rischi in privilegio
lire
………… Fondo
spese future
lire
………… Spese
procedura
lire
………… Fabbisogno
concordato: Totale
passivo privilegiato:
lire
………… 40%
del passivo chirografo
lire
………… Totale
lire
…………
Totale
con fondo rischi e spese
lire
………… Totale
fabbisogno
lire
………… Totale
attivo
lire
………… Totale
surplus concordatario
lire
………… Da
quanto sopra emerge che i beni ceduti ai creditori consentono l’integrale
pagamento dei privilegiati ed un pagamento dei chirografi nella percentuale di
legge, con un avanzo residuo di lire ……………. Tale surplus consente
pertanto di garantire il soddisfacimento complessivo di circa il
…….% dei crediti chirografari. ALLEGATO
2 TRIBUNALE
DI FIRENZE ******** Consulenza
tecnica d’ufficio in ordine all’eventuale ammissione alla procedura di
concordato preventivo della società…………………. Al
Signor Giudice Delegato, Dott………………….. Il
sottoscritto …………………, Dottore Commercialista, con studio in
………………………, nominato consulente tecnico d’ufficio dal
Tribunale di Firenze con provvedimento del …………., presenta la
relazione peritale in esecuzione dell’incarico conferitogli. Per
una più articolata comprensione della situazioni rappresentate e dei valori
ricompresi nella relazione, lo scrivente ritiene di suddividerla nei seguenti
punti: 1)
Oggetto della consulenza 2)
Modalità di svolgimento dell’incarico 3)
Individuazione dei requisiti di cui all’art. 160 L.F. 4)
Individuazione delle modalità di esecuzione del concordato 5)
Esame delle poste patrimoniali: ·
Attività ·
Passività 6)
Tempi presumibili di adempimento del concordato preventivo 7)
Convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento 8)
Conclusioni in merito al quesito assegnato 1)
Oggetto della consulenza A
seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo con
cessione dei beni della società …………….., il Tribunale di Firenze ha
incaricato il sottoscritto di redigere una relazione sulla “possibilità
tecnico-contabile della procedura mediante esame dei bilanci e dei libri
contabili della società”, da depositarsi entro il termine di venti
giorni dal giorno…….. 2)
Modalità di svolgimento dell’incarico Nell’adempimento
dell’incarico conferitogli, il sottoscritto ha effettuato l’esame dei
documenti depositati con l’istanza di ammissione alla procedura di
concordato preventivo con cessione dei beni, per verificare l’esistenza
delle condizioni oggettive di cui all’art. 160 comma 2. Le
conclusioni raggiunte nella presente relazione sono quindi condizionate
all’effettiva veridicità della documentazione depositata. 3)
Individuazione
dei requisiti di cui all’art. 160 L.F. 4)
Individuazione
delle modalità di esecuzione del concordato 5)
Esame
delle poste patrimoniali: ·
Attività Nel
ricorso di concordato preventivo, presentato presso il Tribunale di Firenze in
data ……….., le attività messe a disposizione dei creditori sono
valutate circa Lire ………….. La
valutazione degli immobili è supportata da una relazione tecnica valutativa
dello studio professionale di ……………….. ·
Passività
Nel
ricorso sono evidenziati debiti privilegiati per Lire …………… e
chirografi per Lire ……………. (calcolati al 40% corrispondono a Lire
………..) per un fabbisogno del concordato pari a Lire ……………... 6)
Tempi presumibili di adempimento del concordato preventivo 7)
Convenienza del concordato preventivo rispetto al
fallimento. 8)
Conclusioni in merito al quesito assegnato In
considerazione delle analisi eseguite, in merito alla possibilità tecnico
contabile del concordato, il sottoscritto CTU, subordinatamente alle ipotesi e
condizioni formulate nella presente relazione dichiara che: ·
Sussiste
il requisito della formale regolare tenuta della contabilità nell’ultimo
biennio; ·
La
proposta di concordato preventivo risulta ragionevole e fondata e quindi
meritevole di essere riconosciuta ammissibile da parte del Tribunale di
Firenze Con
osservanza. Firenze, Il
Consulente Tecnico d’Ufficio
Dott……………………………
ALLEGATO
3
Firenze li, data timbro postale
Raccomandata
A.R. OGGETTO:
CONCORDATO PREVENTIVO
…………………………. con sede in……………
Via…………………….. Ai
sensi dell’art. 171 L.F. comunico che a seguito di istanza presentata in
data …………. , il Tribunale di Firenze, con decreto del ……….., ha
ammesso alla procedura di concordato preventivo la società…………….. Con
lo stesso decreto sono stati nominati Giudice Delegato il Dott.
……………… e Commissario Giudiziale lo scrivente
Dott……………... I
creditori sono convocati in adunanza per il giorno presso
il Tribunale di Firenze davanti
al Giudice Delegato Dott……………………….. i
creditori potranno intervenire all’udienza personalmente o attraverso
mandatario speciale munito di procura che potrà essere rilasciata anche senza
formalità compilando l’apposito spazio sul retro della presente. Il
voto potrà essere espresso per telegramma o per lettera, anche compilando
l’apposito spazio sul retro della presente. I
creditori sono invitati ad inviare presso il mio studio in
……………………., un estratto conto da cui risulti il credito vantato
alla data del……………, tenendosi diversamente conto delle risultanze
contabili. Per
i creditori assistiti da privilegi, si prega di indicare la natura degli
stessi fornendo idonea documentazione. L’espressione
di voto da parte dei creditori privilegiati comporta la tacita rinuncia ai
loro diritti di prelazione. IL
COMMISSARIO GIUDIZIALE
Dott………………………. CONFERIMENTO
DI PROCURA SPECIALE Si
delega il Sig. ………………………….,
nato a …………………….., il ……………………….
e residente in …………………………………………………………………………...…………….,
a
partecipare alla riunione dei creditori della società ………… con sede
in……………………che si terrà presso il Tribunale di Firenze il
giorno ……………….alle ore ………, dando per rato e valido quanto
da lui deliberato. Data……………… Timbro
e firma
ESPRESSIONE
DI VOTO MEDIANTE LETTERA
Esaminata
la proposta di concordato preventivo presentata dalla società ………..,
con sede in
esprimiamo VOTO
FAVOREVOLE
.
(barrare la casella che interessa) VOTO
CONTRARIO
. Alla
proposta stessa Data…………….. Timbro
e firma
ALLEGATO
4 TRIBUNALE
DI FIRENZE RELAZIONE
DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SULLE CAUSE DEL DISSESTO, SULLA CONDOTTA DEL
DEBITORE, SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E SULLE GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI
DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA’…………………………. Al
Signor Giudice Delegato, Dott………………… Il
sottoscritto……………….., Dottore Commercialista, con studio
in……………….., Commissario Giudiziale nella procedura di concordato
preventivo…………………….. PREMESSO ·
che
in data………….. la società ha presentato domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo con cessione dei beni di cui agli artt. 160
del R.D. 16/03/42 n° 267; ·
che
in data…………..il sottoscritto in qualità di CTU nominato dal Tribunale
di Firenze ha depositato presso la Cancelleria Fallimentare una relazione
peritale sull’ammissibilità alla procedura di concordato preventivo della
suddetta società; ·
che
con decreto depositato in Cancelleria del Tribunale di Firenze in
data……………….la società è stata ammessa alla suddetta procedura
concorsuale, ed è stata altresì fissato il termine per la comparizione dei
creditori per il giorno……….. Tutto
ciò premesso e considerato, il sottoscritto presenta la seguente relazione
del Commissario Giudiziale per l’udienza del…………….. Per
una più articolata comprensione delle situazioni rappresentate e dei valori
ricompresi nella relazione, lo scrivente ritiene di suddividerla nei seguenti
punti: 1.
Cenni storici circa la società richiedente il concordato e suoi
fatti rilevanti negli ultimi periodi di gestione. 2.
Cause del dissesto 3.
Condotta del debitore 4.
Proposta di concordato 5.
Lo stato analitico delle attività e delle passività Attività Passività Riepilogo. Alla
luce di quanto suddetto, si può così riassumere la situazione analitico -
estimativa nel modo seguente: ATTIVO
Contabile
Stimato Immobilizzazioni
immateriali
………..
……… Immobilizzazioni
materiali
……….
……… Immobilizzazioni
finanziarie
……….
……… Clienti
……….
……… Crediti
diversi
……….
……… Cassa
e banca
………
……… TOTALE
ATTIVITÀ’
………
……… PASSIVO
Val.
contabile
Privilegio
Chirografo
Postergato Patrimonio
netto
…………….
…………
…………
……….. Fornitori
…………….
…………
…………
……….. Banche
…………….
…………
…………
……….. Debiti
tributari
…………….
…………
…………
……….. Dipendenti
…………….
…………
…………
……….. spese
procedura
…………….
…………
…………
……….. TOT.
PASSIVO
…………….
…………
…………
……….. 6.
Conclusioni La
ricognizione preliminare effettuata nei punti precedenti evidenzia la
praticabilità del concordato, in quanto il presumibile realizzo delle attività
fa ritenere che possa essere superata la percentuale del 40% del
soddisfacimento minimo dei creditori chirografari. Conclusivamente
il sottoscritto Commissario Giudiziale in seguito alle indagini ed
accertamenti svolti, e subordinatamente alla conferma delle valutazioni del
perito del Tribunale, della corrispondenza dei dati contabili con le realtà
indagate, alle ipotesi, circostanze, condizioni e presupposti in precedenza
esposti, esprime preliminarmente l’opinione che la proposta di concordato
possa consentire il soddisfacimento dei creditori nella misura prevista
dall’art. 160, comma II L.F. Con
osservanza. Firenze,
Il Commissario Giudiziale
Dott…………………… ALLEGATO
5
Il Commissario Giudiziale
_________________________
Via _____________________
CAP _______ -____________
Tel. _____________________
Fax _____________________
REG. FALL. N.___________ TRIBUNALE
CIVILE E PENALE DI FIRENZE NOTA
DI ISCRIZIONE AL RUOLO Il
sottoscritto______________________________________________________________
nominato Commissario Giudiziale CHIEDE l’iscrizione
a ruolo della causa PROMOSSA
DA CONTRO la
MASSA DEI CREDITORI avente
per OGGETTO L’omologazione
del Concordato Preventivo *
* * * * * Giudice
Delegato: ____________________________ Udienza
Istruttoria: _________________Ore_______ Allegato
fascicolo di parte. Firenze,
lì__________________
Il Commissario Giudiziale DA
ALLEGARE CONTENUTO
FASCICOLO DI PARTE “CONCORDATO PREVENTIVO” 1.
Copia domanda Concordato Preventivo 2.
Copia Decreto di Ammissione; 3.
Copia relazione parere Commissario Giudiziale; 4.
Copia verbale adunanza creditori; 5.
N. 3 Copie autentiche ordinanza di apertura del giudizio di omologa in
bollo; 6.
Copia elenco dei creditori. MARCHE
E DIRITTI (Oltre
a quelle da apportare sulla nota di iscrizione) 1.
Marche Giudiziarie per Lire
105.000.- 2.
Diritti Cancelleria per Lire
21.000.- 3.
Marche Giudiziarie per Lire
2.000.- 4.
N. 3 Marche Giudiziarie (per copie autentiche ordinanza di apertura del
giudizio di omologa di cui 1 per iscrizione a ruolo e 2 per affissione) da L.
30.000.- (di cui L.20.000.- Marche Giudiziarie e L.10.000.- Diritti
Cancelleria) per Lire 90.000.- ----------- TOTALE
MARCHE E DIRITTI
218.000.- ALLEGATO
6 TRIBUNALE
DI FIRENZE SEZIONE
FALLIMENTARE Concordato
Preventivo:
……………………………………. Giudice
Delegato:
…………………………………. Commissario
Giudiziale:………………………………………. Liquidatore
dei beni:
……………………………………….. Oggetto
dell’istanza:
istanza per la chiusura del Concordato Preventivo Ill.mo
Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto Dott..………………….., nominato
liquidatore dei beni nella procedura in oggetto PREMESSO -
che in data ……………….. è stata depositata presso la
Cancelleria Fallimentare la sentenza di omologazione del Concordato Preventivo
della società in oggetto; -
il sottoscritto liquidatore ha proceduto ad eseguire i pagamenti così
come previsto dall’elenco dei creditori depositato presso la Cancelleria
Fallimentare; -
che pertanto il Concordato Preventivo può ritenersi eseguito; CHIEDE
Che
codesto Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la chiusura del concordato
preventivo dichiarando la sua completa esecuzione. Con
osservanza. Firenze,
IL Liquidatore dei beni [1] L’art. 136 LF dispone originariamente per quanto attiene al concordato fallimentare. Tuttavia la giurisprudenza e la prassi consolidata hanno ormai esteso al concordato preventivo queste disposizioni, in quanto comunque anche per tale procedura deve essere individuato il momento finale. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inviare a fangeli@yahoo.com un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|