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Adempimenti del conc. p.                         

ADEMPIMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

A cura di

Giovanni BRONZETTI

Sandro CANTINI

Sandro PETTINATO

 

 

IL CONCORDATO PREVENTIVO

 

Il concordato preventivo consente all’imprenditore meritevole in stato di insolvenza, di evitare il fallimento a patto del pieno soddisfacimento dei creditori privilegiati e del riconoscimento di una percentuale minima del 40% ai creditori chirografi nel rispetto della par condicio creditorum.

 

L’art 160 LF stabilisce quali sono i presupposti necessari per l’accesso a tale procedura:

- iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio, o dall’inizio della attività se inferiore;

- aver tenuto regolare contabilità per pari durata, sia sotto l’aspetto formale che sostanziale;

- non essere stato dichiarato fallito o ammesso ad analoga procedura di concordato preventivo nei cinque anni precedenti;

- non avere subito condanne per bancarotta, o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia, l’industria o il commercio.

Accertata l’esistenza di detti presupposti soggettivi, la proposta di concordato può essere presentata secondo una delle due seguenti forme:

 

CONCORDATO CON GARANZIA – il debitore offre serie garanzie reali o personali per il pagamento integrale dei crediti privilegiati e nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi entro sei mesi dalla omologazione del concordato, o con maggior dilazione riconoscendo gli interessi legali.

 

CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI – il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, purché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori privilegiati possano essere soddisfatti integralmente e nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi.


LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La domanda di concordato è proposta con ricorso firmato dal debitore, al Tribunale in cui ha luogo la sede principale dell’impresa. Nel caso di società di capitali, la proposta è sottoscritta dal rappresentante legale previo conferimento del relativo potere da parte dei soci (delibera favorevole dell’assemblea straordinaria che autorizza la presentazione del ricorso) salvo che il relativo potere sia attribuito all’amministratore per delega. Il ricorso deve esporre un organico sunto espositivo su:

- le cause economico-finanziarie dell’insolvenza;

- la convenienza per i creditori del concordato rispetto al fallimento;

Il ricorso deve contenere

- l’elenco analitico-estimativo delle attività;

- l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.

 

Il ricorso (allegato 1) deve essere depositato in cancelleria personalmente dal debitore, o dall’amministratore o dal liquidatore della società, su carta da bollo da £ 20.000 per atti giudiziari, con il prescritto deposito in marche di £ 60.000 per atti giudiziari e £ 12.000 per diritti di cancelleria.

 

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

·         certificato della CCIAA attestante l’iscrizione al registro imprese da almeno un biennio, ovvero dalla sua costituzione se l’impresa ha avuto minore durata;

·         certificato CCIAA attestante che nei cinque anni precedenti l’imprenditore non è stato dichiarato fallito o ammesso ad analoga procedura di concordato preventivo;

·         certificati dei carichi pendenti della Procura presso il Tribunale per tutti gli Amministratori e/o Liquidatori;

·         Casellario Giudiziale per tutti i gli Amministratori e/o Liquidatori;

·         Delibera della assemblea straordinaria che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del ricorso;

·         Situazione patrimoniale aggiornata;

·         I libri sociali obbligatori:

- Libro giornale;

- Libro inventari;

- Libro soci;

- Libro verbali assemblee;

- Libro verbali consiglio d’amministrazione;

- Libro verbali collegio sindacale;

- Situazione analitico-estimativa delle attività;

- Elenco dei creditori sociali.

Se ci sono immobili è consigliabile allegare una nota tecnica sintetica e valutativa di un perito iscritto ad un albo professionale.

 

Il Cancelliere effettua la verifica dei documenti depositati (elenco creditori, libri sociali, elenco analitico estimativo delle attività, ecc.) apponendo in calce ai libri sociali la data di deposito. La sottoscrizione del ricorso da parte del debitore deve avvenire alla presenza del Cancelliere ricevente che provvede ad autenticarla.

 

Dopo la presentazione del ricorso l’imprenditore non deve effettuare alcun pagamento, intraprendere nuove azioni o sottoscrivere nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato.

Gli eventuali contratti, posti essere dal momento in cui si configura l’insolvenza, è consigliabile che prevedano una clausola di possibile risoluzione da parte degli organi della futura  procedura di concordato.


GLI ADEMPIMENTI DEL C T U

Solitamente, dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale nomina un C.T.U. al fine di esaminare la domanda di ammissione alla procedura. Il quesito posto è in genere: “il CTU verifichi la possibilità tecnico-contabile della procedura, mediante esame di bilanci e dei libri contabili della società”.

 

A tale fine il CTU deve redigere una relazione preliminare (allegato 2) con le osservazioni necessarie in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari, ed in ordine alla esistenza e realizzabilità delle poste attive e dell’ammontare del passivo

In particolare potrà articolare la relazione peritale nel seguente modo:

 

1.       modalità di svolgimento dell’incarico

2.       individuazione dei requisiti di cui all’art.160 LF

3.       analisi delle poste patrimoniali

4.       individuazione delle modalità di esecuzione del concordato

5.       tempi di adempimento del concordato

6.       convenienza del concordato

7.       conclusioni

 

Accertati da parte del Tribunale i presupposti per l’ammissione alla procedura, vengono rimessi gli atti al PM il quale esprime il proprio parere.

 

Se la verifica preliminare del C.T.U. è stata positiva, e preso atto del parere del P.M., il Tribunale:

·         ammette con decreto il debitore alla procedura di concordato preventivo;

·         nomina il Giudice Delegato;

·         nomina il Commissario Giudiziale;

·         fissa l’udienza di comparizione dei creditori entro 30 giorni;

·         stabilisce il termine per il deposito delle spese di procedura (non oltre 8 giorni dalla data di deposito del decreto) nella misura di circa il 3% o 4% dell’attivo (da effettuarsi a mezzo assegni circolari o bonifico sul conto intestato alla procedura).

 

Il deposito per spese deve essere effettuato entro 8 giorni dalla comunicazione di ammissione della procedura. In alcuni casi di estrema difficoltà finanziaria può accadere che il debitore non abbia la liquidità sufficiente per il deposito. Una soluzione può essere di richiedere il finanziamento ad una banca con il vincolo della prededuzione autorizzato dal Giudice Delegato.

 

Il decreto di ammissione è reso pubblico dalla cancelleria mediante:

·         affissione all’albo del Tribunale;

·         comunicazione alla CCIAA per l’annotazione nel registro imprese;

·         pubblicazione sul FAL della provincia;

·         pubblicazione su altri giornali eventualmente indicati dal Giudice Delegato.

 

Nel caso ci siano anche beni immobili (o beni mobili registrati) la cancelleria rilascia copia autentica del decreto per la trascrizione al competente ufficio della conservatoria dei registri immobiliari (ovvero al P.R.A o al registro di navi o aeromobili). In genere alcuni di questi adempimenti, in accordo con la Cancelleria, sono effettuati dal Commissario Giudiziale.

 

A seguito dell’avvenuta ammissione alla procedura il Giudice Delegato annota e sottoscrive sui libri contabili l’avvenuta emissione del decreto al fine di distinguere l’attività concordataria da quella pre-concordataria.

In situazioni di imprese con rilevanti volumi di operazioni, gran numero di rapporti di debito e credito, struttura contabile complessa, può essere utile attuare una chiusura delle scritture alla data di presentazione della domanda, in modo tale da effettuare in modo più agevole tutte quelle operazioni che si rendono necessarie ai fini di un controllo (preliminare sulle operazioni ante-procedura) e di una verifica (successiva sulle operazioni di incasso e pagamento post-procedura) sull’operato dell’imprenditore.


ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il Commissario Giudiziale, a seguito dell’ ammissione con decreto alla procedura di concordato preventivo, deve compiere i seguenti adempimenti:

·         Accettare l’incarico;

·         Richiedere con istanza la nomina di istituto di credito in cui effettuare il deposito della somma indicata in decreto e depositata dal debitore;

·         Ritirare in prefettura il FAL, relativo alla pubblicità del decreto, e depositarlo in Cancelleria;

·         Depositare in Cancelleria copia delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate.

·         Sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata (consigliabile A/R) in cui: comunica l’avvenuta ammissione alla procedura della società, indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, richiede l’espressione di voto e l’entità del credito da loro vantato (allegato 3);

·         Richiedere (se necessario) con istanza la nomina di periti per la stima del valore di alcuni dei beni ceduti (beni immobili, partecipazioni o l’azienda stessa);

·         In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (conservatoria pubblici registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, capitaneria di porto per le navi e compartimento dei trasporti per gli aeromobili);

·         Vigilare sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato.

·         Redigere l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione (allegato 4) deve essere depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori.

L’inventario del patrimonio del debitore, di cui al punto precedente, è redatto sulla base della contabilità, delle risposte pervenute dai creditori, delle perizie, delle informazioni comunque raccolte distinto tra attivo e passivo chirografario e privilegiato;

Ai fini di un corretto esame della situazione patrimoniale è consigliabile che il Commissario Giudiziale richieda:

 - al consulente del lavoro della società informazioni circa le pendenze contributive, l’ammontare del T.F.R. ed ogni altro potenziale onere nei confronti dei lavoratori dipendenti;

- al legale della società un resoconto delle eventuali cause pendenti;

- al commercialista e al responsabile amministrativo la situazione relativa ad imposte e contributi non versati, il contenzioso tributario in essere, una previsione sull’entità dell’Invim ed ogni altro potenziale onere tributario;

- ai debitori dell’impresa una conferma dei crediti esposti nell’attivo..

 

E’ da ricordare che in questa fase, non si tratta di verificare giudizialmente il credito, ma di verifica puramente amministrativa al fine di consentire la individuazione di quanti creditori e quanti crediti abbiano diritto di partecipare al voto di deliberazione; rimane infatti inalterata ogni possibilità di valutazione in merito alla sussistenza e/o misura del credito da svolgersi nella successiva fase di liquidazione dei beni. E’ infatti sulla base della quantificazione degli ammessi al voto, sia in ordine ai crediti che ai creditori, che si determinano le maggioranze necessarie alla approvazione del concordato.

 

·         Deve raccogliere i voti pervenuti prima e durante l’udienza e calcolare le maggioranze secondo i seguenti criteri (art 177 e 178 L.F.):

1 - Maggioranza dei votanti (da raggiungersi entro la chiusura dell’udienza);

2 - Maggioranza per somme pari ai 2/3 degli aventi diritto al voto (da raggiungersi entro i venti giorni successivi all’udienza).

 

La maggioranza necessaria per la approvazione del concordato è qualificata in quanto è contemporaneamente necessaria la maggioranza assoluta per numero dei creditori ed i due terzi degli importi ammessi. Se le maggioranze previste non sono raggiunte il Tribunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 179 e 162 L.F., dichiara il fallimento. Se le maggioranze previste sono raggiunte il Giudice Delegato ai sensi dell’art. 180 fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé.

 

·         Se le maggioranze sono raggiunte il Commissario Giudiziale effettua l’iscrizione della causa a ruolo (allegato 5) predisponendo il fascicolo di parte e andando in Cancelleria Civile dove viene attribuito il numero d’iscrizione a ruolo.

 

·         Predispone parere motivato da depositarsi almeno cinque giorni prima dell’udienza. Tale parere deve contenere indicazioni sui profili di legittimità del concordato (cioè deve indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 160 L.F.), sui profili di merito (cioè sunto del ricalcolo dell’attivo disponibile e del passivo accertato) sul raggiungimento delle maggioranze ed un parere finale sul concordato stesso.

 

Se il parere è positivo e vi sono i requisiti previsti dall’art.181 il Tribunale, previo parere del P.M., pronuncia la sentenza di omologa e in mancanza dichiara il fallimento.


LIQUIDAZIONE DEI BENI DOPO L’OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

 

ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

Nella sentenza di omologa, nel solo caso di concordato con cessione dei beni, il Tribunale nomina un liquidatore il cui compito è di procedere a liquidare i beni aziendali ceduti e ripartire le somme ai creditori. I suoi compiti in sintesi sono i seguenti:

·         Accettare l’incarico;

·         Ritirare la sentenza di omologa del concordato preventivo e provvedere alla relativa pubblicità tramite Corte di Appello che effettua la notifica in Camera di Commercio e all’affissione all’albo del Tribunale (sono quindi necessarie tre copie autentiche); inoltre il liquidatore deve provvedere a pubblicare un estratto della sentenza sul FAL;

·         Predisporre il libro giornale della liquidazione e farlo vidimare dal Giudice Delegato per la registrazione di ogni operazione contabile inerente la liquidazione;

·         Prendere in consegna i beni ceduti e conseguentemente redigere l’inventario alla presenza del legale rappresentante della società concordataria. Il verbale redatto deve essere depositato in cancelleria;

·         Procedere alla formazione dell’elenco dei creditori entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161 LF e rettificate a norma dell’art.171 LF, nonché delle altre notizie che possono essere raccolte;

L’elenco dei creditori deve riportare l’indicazione per ciascun creditore dell’importo del credito e dell’eventuale diritto di prelazione dello stesso.

·         Depositare in cancelleria l’elenco dei creditori, dando notizia dell’avvenuto deposito a mezzo raccomandata A/R a tutti i creditori. In questo modo si da la possibilità ad ogni interessato di dirimere preventivamente eventuali controversie;

·         Presentare ogni anno al Giudice Delegato una relazione dalla quale risulti:

-          l’attività svolta,

-          il conto della gestione,

-          lo stato della procedura;

·         Nel caso si rendesse necessaria la nomina di avvocati e coadiutori, il Liquidatore, sentito il Commissario Giudiziale, deve presentare istanza al Giudice Delegato, che provvederà anche, sempre a seguito di apposita istanza, a liquidare i relativi compensi

·         Per le operazioni di realizzo, eventuali transazioni e comunque ogni altro tipo di atto di straordinaria amministrazione, deve essere presentata istanza al Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori.

 

Il Comitato dei Creditori deve essere informato periodicamente dell’andamento generale della liquidazione, mediante riunione collegiale (in genere semestrale).

 

Le vendite dei beni immobili devono essere eseguite ai sensi degli artt. 105 e 108 LF, salva la facoltà del Giudice Delegato di ordinare la vendita a trattativa privata, su proposta del Liquidatore, quando ciò sia conveniente per la procedura, sempre a seguito di parere del Comitato dei Creditori. Dopo la pronuncia del decreto di trasferimento degli immobili, deve essere disposta dal Giudice Delegato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. Nel caso di cessione degli immobili con stipula dell’atto di trasferimento, il Liquidatore dovrà essere autorizzato dal Giudice Delegato a prestare il consenso alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.

 

Le somme riscosse devono essere depositate entro 5 giorni presso l’istituto di credito designato dal Giudice Delegato, intestandole alla liquidazione del concordato. I prelievi e le utilizzazioni devono essere autorizzati dal Giudice Delegato.

 

Ogni anno, salvo diversa disposizione del Giudice Delegato, deve essere presentato dal Liquidatore un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto delle stesse (riservando quelle occorrenti per la procedura) con il seguente ordine:

 - per il pagamento delle spese di procedura;

- per il pagamento dei creditori privilegiati, secondo l’ordine assegnato dalla legge;

- per il pagamento dei creditori chirografi.

 

L’effettuazione del pagamento delle somme assegnate ai creditori con il piano di riparto deve avvenire a mezzo assegni circolari non trasferibili spediti a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo bonifico bancario. I crediti contestati, condizionali o irreperibili devono essere depositati presso un istituto di credito indicato dal Giudice Delegato su tanti libretti a risparmio intestati a ciascun creditore interessato.

Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale il Liquidatore deve presentare al Giudice Delegato il conto della gestione.

Dopo l’approvazione del conto e la liquidazione del compenso, che deve essere richiesta al Tribunale, il Liquidatore deve rimettere gli importi dovuti o quelli restanti ai singoli creditori con le stesse modalità sopra dette.


ADEMPIMENTI FINALI

Una volta che il Liquidatore ha adempiuto a quanto precedentemente esposto dovrà presentare una istanza di chiusura del concordato (allegato 6) con un deposito di lire 60.000 in marche giudiziarie e lire 12.000 per diritti di cancelleria. Il Giudice Delegato preso atto ed accertata la esecuzione del concordato ne dichiara la completa esecuzione ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (art. 136 L.F.)[1]

Tale provvedimento viene reso pubblico ai sensi dell’art. 17 LF. Il Liquidatore, richieste tre copie autentiche del provvedimento del Giudice, deve procedere alla notifica mediante affissione in Corte d’Appello ed in Camera di Commercio Con un estratto del provvedimento deve invece provvedere alla pubblicazione sul F.A.L. della provincia. Gli originali delle pubblicazioni devono essere depositati in cancelleria.


ALLEGATI

 

ALLEGATO 1

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FIRENZE

Domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 e seguenti

R.D. 16 marzo 1942 n° 267

Il sottoscritto..………………….., nato a ……………………. il ………… e residente …………………………, non in proprio, ma nella sua qualità di liquidatore unico della società ……………………., con sede in ………………., iscritta al Registro Imprese al n° …………..ed al R.E.A. al n° ……………., con C.F. n° …………….. - P.IVA n° …………….., nominato liquidatore unico dall’assemblea straordinaria dei soci del ………….. con la quale sono stati attribuiti i poteri per la presentazione del presente ricorso

CHIEDE

che la suddetta società venga ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n° 267, offrendo ai creditori, per il pagamento dei debiti sociali, la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società.

Il sottoscritto, a tal fine, fa presente che:

1.     la società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Firenze da oltre un biennio;

2.     la società non è stata dichiarata fallita, né ammessa a procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata nei cinque anni precedenti;

3.     i membri dell’organo amministrativo non sono mai stati condannati per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio;

4.     la proposta di concordato preventivo, come successivamente illustrata, risponde alla condizione che la valutazione dei beni estinti nel patrimonio della società faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti in misura superiore al 40% (quaranta) per cento dell’ammontare dei crediti chirografari.

 

I.                     CENNI STORICI, ORGANI SOCIETARI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

 

II.            CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO STATO DI INSOLVENZA

 

III.           MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA

 

IV.           ELENCAZIONE ANALITICO–ESTIMATIVA DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’

La situazione economico-patrimoniale di riferimento è redatta al ………….. Le variazioni intervenute tra la data di riferimento e la data di presentazione della proposta saranno evidenziate al termine del presente paragrafo.

 

ATTIVITA’

 

PASSIVITA’

 

Fondo rischi e spese future e spese della procedura

Fondo rischi

 

Fondo spese future

 

Fondo spese della procedura

 

 

V.            MERITEVOLEZZA E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI

Meritevolezza della società

 

Convenienza del concordato

 

 

 

VI.           RIEPILOGO ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CONCORDATARIE E CONCLUSIONI

Di seguito vengono esposte in sintesi le attività cedute ai creditori e le passività del concordato:

ATTIVITA’                                                                                                                         Valore

Cassa contanti                                                                                                                     ……….

C/c attivo                                                                                                                             ……….

Crediti V/Clienti                                                                                                                   ……….

Credito V/Erario                                                                                                                   ……….

Credito IVA                                                                                                                         ……….

Merci magazzino                                                                                                                 ……….

TOTALE ATTIVITA’                                                                                                       ……….

 

PASSIVITA’                                                        Chirografo                            Privilegio

Banca XY                                                               …………...                             …………

Banca ZY                                                                                                                                                                                                                           …………...                                                                                                                                                                    …………

Fornitori chirografi                                                                                                                                                                                                             ……………                                                                                                                                                                   …………

Professionisti/artigiani                                                                                                                                                                                        ……………                           …………

Clienti c/anticipi                                                                                                                                                                                                                 ……………                                                                                                                                                                   …………

Debiti v/dipendenti                                                                                                                                                                                            ……………                           …………

TOTALE PASSIVITA’                                                                                                                                                                                     ……………                           …………

Il riepilogo dell’attivo e del passivo concordatario si presenta come segue:

Attività cedute ai creditori                                                lire                         …………

Totale passivo privilegiato                                                lire                         …………

Totale passivo chirografario                                             lire                         …………

Fondo rischi in privilegio                                                  lire                         …………

Fondo spese future                                                             lire                         …………

Spese procedura                                                                 lire                         …………

 

Fabbisogno concordato:

Totale passivo privilegiato:                                                  lire                          …………

40% del passivo chirografo                                                   lire                          …………

Totale                                                                                    lire                          …………

Totale con fondo rischi e spese                                             lire                          …………

Totale fabbisogno                                                                               lire                         …………

Totale attivo                                                                          lire                          …………

Totale surplus concordatario                                                               lire                          …………

Da quanto sopra emerge che i beni ceduti ai creditori consentono l’integrale pagamento dei privilegiati ed un pagamento dei chirografi nella percentuale di legge, con un avanzo residuo di lire ……………. Tale surplus consente pertanto di garantire il soddisfacimento complessivo di circa il …….% dei crediti chirografari.

***

Visto quanto sopra ed atteso che ricorrono anche le condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell’art. 160 L.F.

P.Q.M.

Si insiste nella suestesa proposta di concordato preventivo ex art. 160 secondo comma n° 2 L.F., chiedendone, previa ammissione, la conseguente omologa.

***

Si producono le scritture contabili e gli altri documenti di cui al separato indice.

Firenze,

Il Liquidatore Unico


ALLEGATO 2

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

********

Consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’eventuale ammissione alla procedura di concordato preventivo della società………………….

 

Al Signor Giudice Delegato, Dott…………………..

 

Il sottoscritto …………………, Dottore Commercialista, con studio in ………………………, nominato consulente tecnico d’ufficio dal Tribunale di Firenze con provvedimento del …………., presenta la relazione peritale in esecuzione dell’incarico conferitogli.

Per una più articolata comprensione della situazioni rappresentate e dei valori ricompresi nella relazione, lo scrivente ritiene di suddividerla nei seguenti punti:

1)       Oggetto della consulenza

2)       Modalità di svolgimento dell’incarico

3)       Individuazione dei requisiti di cui all’art. 160 L.F.

4)       Individuazione delle modalità di esecuzione del concordato

5)       Esame delle poste patrimoniali:

·          Attività

·          Passività

6)       Tempi presumibili di adempimento del concordato preventivo

7)       Convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento

8)       Conclusioni in merito al quesito assegnato

 

1)       Oggetto della consulenza

A seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo con cessione dei beni della società …………….., il Tribunale di Firenze ha incaricato il sottoscritto di redigere una relazione sulla “possibilità tecnico-contabile della procedura mediante esame dei bilanci e dei libri contabili della società”, da depositarsi entro il termine di venti giorni dal giorno……..

 

2)       Modalità di svolgimento dell’incarico

Nell’adempimento dell’incarico conferitogli, il sottoscritto ha effettuato l’esame dei documenti depositati con l’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, per verificare l’esistenza delle condizioni oggettive di cui all’art. 160 comma 2.

Le conclusioni raggiunte nella presente relazione sono quindi condizionate all’effettiva veridicità della documentazione depositata.

 

3)       Individuazione dei requisiti di cui all’art. 160 L.F.

 

4)       Individuazione delle modalità di esecuzione del concordato

 

5)       Esame delle poste patrimoniali:

·          Attività

Nel ricorso di concordato preventivo, presentato presso il Tribunale di Firenze in data ……….., le attività messe a disposizione dei creditori sono valutate circa Lire …………..

La valutazione degli immobili è supportata da una relazione tecnica valutativa dello studio professionale di ………………..

 

·          Passività

Nel ricorso sono evidenziati debiti privilegiati per Lire …………… e chirografi per Lire ……………. (calcolati al 40% corrispondono a Lire ………..) per un fabbisogno del concordato pari a Lire ……………...

 

 

6)       Tempi presumibili di adempimento del concordato preventivo

 

7)       Convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento.

 

 

 

 

8)       Conclusioni in merito al quesito assegnato

In considerazione delle analisi eseguite, in merito alla possibilità tecnico contabile del concordato, il sottoscritto CTU, subordinatamente alle ipotesi e condizioni formulate nella presente relazione dichiara che:

·          Sussiste il requisito della formale regolare tenuta della contabilità nell’ultimo biennio;

·          La proposta di concordato preventivo risulta ragionevole e fondata e quindi meritevole di essere riconosciuta ammissibile da parte del Tribunale di Firenze

 

Con osservanza.

Firenze,

Il Consulente Tecnico d’Ufficio

                                                                                              Dott……………………………


ALLEGATO 3

 

                                                               Firenze li, data timbro postale

 

Raccomandata A.R.

 

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO …………………………. con sede in…………… Via……………………..

Ai sensi dell’art. 171 L.F. comunico che a seguito di istanza presentata in data …………. , il Tribunale di Firenze, con decreto del ……….., ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la società……………..

 

Con lo stesso decreto sono stati nominati Giudice Delegato il Dott. ……………… e Commissario Giudiziale lo scrivente Dott……………...

 

I creditori sono convocati in adunanza per il giorno

presso il Tribunale di Firenze

davanti al Giudice Delegato Dott………………………..

 

i creditori potranno intervenire all’udienza personalmente o attraverso mandatario speciale munito di procura che potrà essere rilasciata anche senza formalità compilando l’apposito spazio sul retro della presente.

 

Il voto potrà essere espresso per telegramma o per lettera, anche compilando l’apposito spazio sul retro della presente.

 

I creditori sono invitati ad inviare presso il mio studio in ……………………., un estratto conto da cui risulti il credito vantato alla data del……………, tenendosi diversamente conto delle risultanze contabili.

 

Per i creditori assistiti da privilegi, si prega di indicare la natura degli stessi fornendo idonea documentazione.

 

L’espressione di voto da parte dei creditori privilegiati comporta la tacita rinuncia ai loro diritti di prelazione.

 

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

       Dott……………………….


CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE

 

Si delega il Sig.  …………………………., nato a …………………….., il ……………………….  e residente in  …………………………………………………………………………...…………….,

a partecipare alla riunione dei creditori della società ………… con sede in……………………che si terrà presso il Tribunale di Firenze il giorno ……………….alle ore ………, dando per rato e valido quanto da lui deliberato.

 

Data………………

Timbro e firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRESSIONE DI VOTO MEDIANTE LETTERA

 

Esaminata la proposta di concordato preventivo presentata dalla società ……….., con sede in                      esprimiamo

 

VOTO FAVOREVOLE             .

 

                                                                                              (barrare la casella che interessa)

 

VOTO CONTRARIO                 .

 

Alla proposta stessa

 

Data……………..

Timbro e firma


ALLEGATO 4

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SULLE CAUSE DEL DISSESTO, SULLA CONDOTTA DEL DEBITORE, SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E SULLE GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA’………………………….

Al Signor Giudice Delegato, Dott…………………

Il sottoscritto……………….., Dottore Commercialista, con studio in……………….., Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo……………………..

PREMESSO

·       che in data………….. la società ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni di cui agli artt. 160 del R.D. 16/03/42 n° 267;

·       che in data…………..il sottoscritto in qualità di CTU nominato dal Tribunale di Firenze ha depositato presso la Cancelleria Fallimentare una relazione peritale sull’ammissibilità alla procedura di concordato preventivo della suddetta società;

·       che con decreto depositato in Cancelleria del Tribunale di Firenze in data……………….la società è stata ammessa alla suddetta procedura concorsuale, ed è stata altresì fissato il termine per la comparizione dei creditori per il giorno………..

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto presenta la seguente relazione del Commissario Giudiziale per l’udienza del……………..

Per una più articolata comprensione delle situazioni rappresentate e dei valori ricompresi nella relazione, lo scrivente ritiene di suddividerla nei seguenti punti:

 

1.             Cenni storici circa la società richiedente il concordato e suoi fatti rilevanti negli ultimi periodi di gestione.

 

2.             Cause del dissesto

 

3.             Condotta del debitore

 

4.             Proposta di concordato

 

5.             Lo stato analitico delle attività e delle passività

Attività

 

Passività

 

Riepilogo.

Alla luce di quanto suddetto, si può così riassumere la situazione analitico - estimativa nel modo seguente:

 

ATTIVO                                                               Contabile                                               Stimato

Immobilizzazioni immateriali                                ………..                                 ………

Immobilizzazioni materiali                                    ……….                                  ………

Immobilizzazioni finanziarie                                 ……….                                  ………

Clienti                                                                    ……….                                  ………

Crediti diversi                                                        ……….                                  ………

Cassa e banca                                                        ………                                   ………

TOTALE ATTIVITÀ’                                         ………                                   ………

 

PASSIVO                      Val. contabile                Privilegio             Chirografo             Postergato

Patrimonio netto            …………….                  …………               …………               ………..

Fornitori                         …………….                  …………               …………               ………..

Banche                            …………….                  …………               …………               ………..

Debiti tributari               …………….                  …………               …………               ………..

Dipendenti                     …………….                  …………               …………               ………..

spese procedura             …………….                  …………               …………               ………..

TOT. PASSIVO             …………….                  …………               …………               ………..

 

 

 

6.             Conclusioni

La ricognizione preliminare effettuata nei punti precedenti evidenzia la praticabilità del concordato, in quanto il presumibile realizzo delle attività fa ritenere che possa essere superata la percentuale del 40% del soddisfacimento minimo dei creditori chirografari.

Conclusivamente il sottoscritto Commissario Giudiziale in seguito alle indagini ed accertamenti svolti, e subordinatamente alla conferma delle valutazioni del perito del Tribunale, della corrispondenza dei dati contabili con le realtà indagate, alle ipotesi, circostanze, condizioni e presupposti in precedenza esposti, esprime preliminarmente l’opinione che la proposta di concordato possa consentire il soddisfacimento dei creditori nella misura prevista dall’art. 160, comma II L.F.

Con osservanza.

Firenze,

                                                                                              Il Commissario Giudiziale

                                                                                               Dott……………………


ALLEGATO 5

 

                                                                                                                Il Commissario Giudiziale

                                                                                                              _________________________

                                                                                                              Via _____________________

                                                                                                              CAP _______ -____________

                                                                                                              Tel. _____________________

                                                                                                              Fax _____________________

                                                                                              REG. FALL. N.___________

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FIRENZE

NOTA DI ISCRIZIONE AL RUOLO

Il sottoscritto______________________________________________________________ nominato Commissario Giudiziale

CHIEDE

l’iscrizione a ruolo della causa

PROMOSSA DA

CONTRO

la MASSA DEI CREDITORI

avente per

OGGETTO

L’omologazione del Concordato Preventivo

* * * * * *

Giudice Delegato: ____________________________

Udienza Istruttoria: _________________Ore_______

Allegato fascicolo di parte.

Firenze, lì__________________                                                          Il Commissario Giudiziale

 

 

 

 

 

 

 

DA ALLEGARE

 

CONTENUTO FASCICOLO DI PARTE “CONCORDATO PREVENTIVO”

1.        Copia domanda Concordato Preventivo

2.        Copia Decreto di Ammissione;

3.        Copia relazione parere Commissario Giudiziale;

4.        Copia verbale adunanza creditori;

5.        N. 3 Copie autentiche ordinanza di apertura del giudizio di omologa in bollo;

6.        Copia elenco dei creditori.

MARCHE E DIRITTI

(Oltre a quelle da apportare sulla nota di iscrizione)

1.        Marche Giudiziarie per Lire                                                                                        105.000.-

2.        Diritti Cancelleria per Lire                                                                                             21.000.-

3.        Marche Giudiziarie per Lire                                                                                            2.000.-

4.        N. 3 Marche Giudiziarie (per copie autentiche ordinanza di apertura del giudizio di omologa di cui 1 per iscrizione a ruolo e 2 per affissione) da L. 30.000.- (di cui L.20.000.- Marche Giudiziarie e L.10.000.- Diritti Cancelleria) per Lire     90.000.-

-----------

TOTALE MARCHE E DIRITTI                        218.000.-


ALLEGATO 6

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo: …………………………………….

Giudice Delegato: ………………………………….

Commissario Giudiziale:……………………………………….

Liquidatore dei beni: ………………………………………..

Oggetto dell’istanza: istanza per la chiusura del Concordato Preventivo

Ill.mo Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto Dott..………………….., nominato liquidatore dei beni nella procedura in oggetto

PREMESSO

-          che in data ……………….. è stata depositata presso la Cancelleria Fallimentare la sentenza di omologazione del Concordato Preventivo della società in oggetto;

-          il sottoscritto liquidatore ha proceduto ad eseguire i pagamenti così come previsto dall’elenco dei creditori depositato presso la Cancelleria Fallimentare;

-          che pertanto il Concordato Preventivo può ritenersi eseguito;

CHIEDE

Che codesto Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la chiusura del concordato preventivo dichiarando la sua completa esecuzione.

Con osservanza.

Firenze,

                                                                                                                  IL Liquidatore dei beni

 

 



[1] L’art. 136 LF dispone originariamente per quanto attiene al concordato fallimentare. Tuttavia la giurisprudenza e la prassi consolidata hanno ormai esteso al concordato preventivo queste disposizioni, in quanto comunque anche per tale procedura deve essere individuato il momento finale.

 
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Aggiornato il: 26 febbraio 2002