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Adempimenti curatoriali                         

ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE

 

A cura di  Alessandro TORCINI

 

 

ADEMPIMENTI INIZIALI

 

ADEMPIMENTI EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942

 

¨ accettare la carica entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per notifica o per presa visione in Cancelleria) dichiarando che non sussistono cause d’incompatibilità (art. 29 L.F.)

 

¨ prendere visione del fascicolo in cancelleria

 

¨ sull’accettazione e sulle altre successive istanze, apporre la marca da bollo solo dal momento in cui vi sono fondi (procedure aperte dopo il 1.1.1995: lire 20.000 + lire 6.000 di diritti di cancelleria, precedenti lire 20.000)

 

¨ convocare al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) o gli amministratori (società di capitali) e stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (vedi allegato 1)

 

¨ recarsi con tempestività nei locali in cui l’impresa esercitava l’attività e provvedere alla verifica sommaria dello stato di conservazione degli stessi e dei beni contenuti, della loro eventuale deperibilità, del rischio di furto, del rischio d’incendio e d’eventuali altri pericoli.

Nel caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, provvedere di conseguenza (assicurazioni, chiusura con lucchetti dei locali, ecc.).

Se del caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del successivo inventario.

 

¨ acquistare il Giornale del Fallimento e farlo vidimare, previa numerazione delle pagine, dal Giudice Delegato (art. 38 L.F.)

 

¨ assistere all'apposizione dei sigilli (se eseguita)

 

¨ provvedere alla rimozione dei sigilli e all'inventario unitamente al Cancelliere nominato e del perito designato in sentenza ed alla presenza del fallito (art. 87 L.F.)

Prima di chiudere l'inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 L.F.)

(Nota: pur non essendoci una scadenza, è però opportuno che le operazioni d’inventariazione siano svolte il più tempestivamente possibile allo scopo di liberare i locali occupati e ridurre, tra l’altro, i sempre possibili rischi di deperimento dei beni e/o il loro furto o sottrazione)

 

¨ in presenza d’immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, eseguire la trascrizione della copia autentica della sentenza presso gli uffici competenti (Conservatorie dei Pubblici Registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, Capitaneria di porto per le navi e Compartimento dei trasporti per gli aeromobili) (art. 88 L.F.)

(Nota: l’estratto della sentenza non è sufficiente poiché gli Uffici richiedono la copia)

 

¨ entro 1 mese dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, presentare relazione ex art 33 al G.D. (con copia per il P.M.) allegandovi il verbale d’interrogatorio ed eventuali altri documenti ritenuti utili

(Nota: è opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso che, nel mese, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare un’esauriente relazione, è necessario o chiedere l’autorizzazione al G.D. per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi di presentare successive integrazioni.)

 

¨ sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede d’interrogatorio, compilare l’elenco dei creditori con indicazione dei crediti e prelazioni nonché l’elenco di coloro che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito e depositarlo in cancelleria (art. 89 L.F.)

(Se non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal fallito)

 

¨ compilare il bilancio dell’ultimo esercizio e depositarlo in cancelleria (art. 89 L.F.)

(se a ciò non ha provveduto il fallito)

 

¨ con raccomandata comunicare ai creditori il termine e le modalità per presentare le domanda d’ammissione al passivo (art. 92 L.F.) (vedi allegato 9)

 

¨ nel caso di cause attive o passive pendenti, preoccuparsi di comunicare la circostanza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento al giudice adito, in modo che ne possa essere dichiarata l’interruzione. L’opportunità di una eventuale riassunzione sarà valutata assieme al G.D.

 

¨ comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente interessati (INPS, INAIL, Concessionario della Riscossione, ENEL, TELECOM, Società di gestione gas e acquedotto, Comune, ecc.)

 

¨ partecipare alla formazione dello stato passivo (cosiddetta preverifica) (impiegare i moduli prestampati forniti dalla cancelleria) (art.95 L.F.)

 

¨ partecipare alla verifica dei crediti (art. 96 L.F.); far nominare il Comitato dei Creditori (sui moduli prestampati forniti dalla cancelleria)

 

¨ comunicare l’esito della verifica a tutti i creditori istanti con raccomandata A/R per le eventuali opposizioni e/o impugnazioni (art. 97 L.F.)

(Nota: avvisare anche i componenti il Comitato dei Creditori dell’avvenuta nomina)

 

 

ADEMPIMENTI FISCALI

 

¨ acquistare i registri IVA e farli vidimare (presso l’Ufficio IVA o Registro)

 

¨ entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all’Ufficio IVA la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati allegando una copia in carta semplice dell’estratto della sentenza di fallimento (art. 35 DPR 633/72)

 

¨ entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art 74/bis DPR 633/72)

 

¨ entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis DPR 633/72)

 

¨ entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA dell’anno precedente (se il fallimento è stato dichiarato entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione e non sia già stato provveduto)

 

¨ ricordarsi che l’eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera le dichiarazioni ex art. 74 bis D.P.R. 633/72 come dichiarazioni annuali

 

¨ entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 125 DPR 917/86) nonché la dichiarazione IRAP

 

¨ in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di persone, spedire all’imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR 42/88)

(ricordarsi che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al Curatore, è necessario prendere contatto con l’Ufficio Postale oppure scrivere sulla busta “Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore” seguito da timbro e firma)

 

¨ accertarsi della presentazione nei termini di legge del modello 770 e della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente (questi adempimenti non fanno espressamente carico al curatore ma è comunque opportuno che tali dichiarazioni siano presentate dal fallito o dal legale rappresentante)

 

 

ADEMPIMENTI DURANTE LA PROCEDURA

 

ADEMPIMENTI EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942

 

¨ richiedere il pagamento immediato dei crediti della fallita impresa ai debitori risultanti dalla contabilità

(Se la contabilità è assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal fallito durante l’interrogatorio)

(Prima di procedere al recupero coattivo del credito tramite legale, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:

a)       che il credito sia esattamente documentato (fattura, bolla o DDT, ecc.);

b)       che il debitore sia solvibile (tramite attendibili informazioni da richiedersi eventualmente anche con il modello allegato al n° 13))

 

¨ verificare se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto, accomandanti ingeritisi nella gestione della fallita società, ditte individuali dei soci falliti ex art. 147 L.F. (in caso affermativo, riferire immediatamente al G. D. per i provvedimenti del caso)

 

¨ presentare istanza al Tribunale per la nomina di un perito, di un legale e di un professionista per le controversie tributarie (se non nominati direttamente nella sentenza ed in quanto necessari)

 

¨ poiché il curatore, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, deve tempestivamente denunciare eventuali reati di cui è venuto a conoscenza (art. 30 L.F.)

 

¨ terminata la verifica dei crediti (o anche prima se vi sono dei fondati motivi) chiedere al comitato dei creditori il parere sulle modalità di vendita dei beni mobili ricompresi nell’attivo fallimentare (art. 106 L.F.)

 

¨ presentare istanza al G.D. per la fissazione delle condizioni di vendita dei beni mobili inventariati (art. 106 L.F.)

 

¨ effettuare la vendita dei beni strumentali apponendo la seguente clausola "I beni acquistati devono prima del loro utilizzo essere resi conformi ai requisiti delle legge 626/94, a ciò espressamente obbligandosi l'acquirente" (per un maggior approfondimento delle problematiche relative alla legge 626/94 si veda il documento allegato n. 14)

 

¨ annotare entrate ed uscite nel giornale del fallimento

 

¨ entro 5 giorni dal pagamento, versare le somme riscosse sul c/c indicato dal G.D. all’inizio della procedura (su istanza separata o direttamente in sentenza – per la normativa antiriciclaggio, produrre alla banca fotocopia documento di’identità del Giudice e codice fiscale – questi documenti sono reperibili in Cancelleria)

 

¨ fare periodicamente (per prassi ogni 6 mesi o nell’altro termine stabilito dal G.D.) una relazione sullo stato della procedura e depositare il libro-cassa per la firma (art 33 L.F.)

 

¨ predisporre ogni 2 mesi (per prassi ogni 6 mesi o nell’altro termine stabilito dal G.D.) un prospetto delle somme disponibili con una proposta di riparto (art. 110 L.F.) ed eventualmente predisporre un piano di riparto parziale (art. 113 L.F.)

(Nota: è consigliato non superare il 60% delle somme disponibili)

 

La relazione deve sinteticamente contenere le seguenti notizie:

1 - Ammontare dell’attivo quale risulta dall’inventario

2 - Ammontare del passivo

3 - Atti impugnati dal curatore e situazione delle cause in corso

4 - Atti impugnati dai creditori

5 - Vendite mobiliari effettuate

6 - Vendite immobiliari effettuate

7 - Altri proventi conseguiti

8 - Uscite

9 - Saldo del c/c fallimentare

10 - Cause ostative alla chiusura della procedura

 

¨ inviare il piano di riparto al comitato dei creditori per il parere (art. 110 L.F.)

 

¨ acquisito il parere, presentare il piano di riparto in cancelleria (art. 110 L.F.)

 

¨ non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare i creditori tramite raccomandata A.R. provvedendo anche ad indicare le variazioni intervenute nello stato passivo successivamente alla data in cui questo è stato reso esecutivo (art. 110 L.F.)

 

¨ decorsi i termini (l’11° giorno se non sono state anche comunicate variazioni allo stato passivo oppure 15 giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R. se sono state comunicate variazioni allo stato passivo), chiedere al G.D. l’esecutività del piano di riparto depositando in cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le distinte delle raccomandate (art. 110 L.F.)

 

¨ inviare ai creditori assegni circolari non trasferibili con raccomandata A/R e/o bonifici

(attenzione: particolari pagamenti come i tributi (es: IVA) devono essere effettuati secondo modalità specifiche (modello F23 o F24) e non deve essere inviato l’assegno circolare in quanto, essendo stati aboliti i servizi di cassa, gli Uffici non sono in grado di incassare quanto ricevuto che pertanto verrà restituito al curatore)

 

¨ esaminare le insinuazioni tardive al passivo ed esprimere il proprio parere (in caso di parere favorevole all’ammissione, alcuni giudici permettono la procedura abbreviata, evitando così di andare in udienza e dichiarando per iscritto il proprio assenso) e, successivamente trascrivere la tardiva nello stato passivo (art. 101 L.F.)

 

¨ comparire all’udienza per l’esame delle opposizioni allo stato passivo e per le dichiarazioni tardive di credito (art. 38 - 99 - 101 L.F.) (se si intende contestarle, chiedere la nomina di un legale)

 

¨ richiedere, se del caso, un acconto sul compenso (solo in caso di ricavi immobiliari o dopo avere effettuato almeno un riparto)

 

 

ADEMPIMENTI FISCALI

 

¨ entro 30 giorni dalla vendita di beni mobili, eseguire la fatturazione

 

¨ mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) versare l’eventuale IVA dovuta

 

¨ mensilmente (o trimestralmente in presenza di opzione) presentare la dichiarazione periodica IVA (solo se nel periodo si sono effettuate operazioni attive e/o passive)

(Secondo quanto reso noto in una risposta ad un’interpellanza parlamentare in Commissione Finanze della Camera presentata dall’On.le Pace in data 28.2.2000, la dichiarazione periodica non deve essere presentata se sono stati registrati solo acquisti. Lo stesso criterio vale anche per le liquidazioni che devono essere effettuate solo in presenza di operazioni attive)

 

¨ annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto del fallimento dall’Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali versamenti periodici (art. 74/bis DPR 633/72)

 

¨ ogni anno, entro la data prevista, compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74/bis DPR 633/72)

Per l’anno in cui è stato dichiarato il fallimento, la dichiarazione IVA deve esser presentata su due moduli e deve ricomprendere anche i dati contenuti nella dichiarazione modello 74 bis

 

¨ entro il 27.12, versare l’acconto IVA (solo se dovuto)

 

¨ se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiede a rimborso l’eventuale credito maturato (Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3)

 

¨ solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP

 

¨ in caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione del processo.

Per la riassunzione e/o per l’inizio di nuove controversie, chiedere la nomina di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela.

 

 

ADEMPIMENTI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

 

ADEMPIMENTI EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942

 

¨ in sede di interrogatorio, richiedere al fallito (o ai soci falliti o al legale rappresentante) se vi sono beni immobili caduti nel fallimento; tuttavia, per precauzione, effettuare delle verifiche presso le Conservatorie della zona (Firenze, Volterra, Pisa, ecc.), nonché delle visure catastali presso i rispettivi Uffici Tecnici Erariali

 

¨ richiedere al G.D. la nomina di un perito che dovrà predisporre la relazione giurata di stima degli immobili richiedendo tutti i dati necessari (vedi allegato 2)

Se dalla perizia emergono delle irregolarità edilizie, si ricorda che, se queste sono sanabili, l’acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120 giorni dal decreto di trasferimento.

Le irregolarità comunque non dovrebbero mai creare problemi per il fallimento in quanto le vendite avvengono nello stato di fatto e di diritto. Dovrà essere l’acquirente a valutare se eventuali irregolarità sono sanabili o meno e tener conto del relativo costo

 

¨ entro 30 giorni, procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento

 

¨ sostituirsi al creditore istante nel caso di iniziata espropriazione di uno o più immobili del fallito (art. 107 L.F.)

In caso di esecuzione iniziata da parte del Credito Fondiario o da altro istituto esercente il credito fondiario ed esecutante a tale titolo, le possibilità sono due:

1) intervenire nel procedimento valutando con il G.D. la fase di questo e sostituire tutti i creditori diversi dal Fondiario che, comunque, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo;

2) non intervenire nel procedimento se non per dichiarare l’interruzione rispetto ai creditori diversi dal Fondiario e vendere in sede fallimentare

(nota: è sempre meglio intervenire. L'intervento da parte del curatore nell'esecuzione del Fondiario non è ostativa alla vendita da parte del fallimento (vende bene chi vende per primo!).

E' opportuno ricordare che il curatore può intervenire personalmente perché non è richiesto il patrocinio di un legale (Cass. 1681/69))

 

¨ chiedere il parere al comitato dei creditori (e l’assenso ai creditori con diritto di prelazione sull’immobile in caso di vendita senza incanto) (art. 108 L.F.)

 

¨ ottenuto l’assenso del comitato dei creditori, presentare l’istanza di vendita dell’immobile indicando il valore peritale e/o il prezzo dell’ultima asta (vedi allegato 4)

 

¨ predisporre l'ordinanza del G.D. che fissa le modalità dell’asta lasciando gli spazi bianchi per l’inserimento dei dati (vedi allegato 4)

 

¨ chiedere la fissazione dell'udienza per la vendita (art. 108 L.F. e 576 C.P.C.)

 

¨ firmata l'ordinanza dal G.D., predisporre il bando d’asta secondo le modalità indicate (vedi allegato 5)

(Esemplari necessari: n° 1 originale in bollo; n° 1 per FAL in bollo; n° 1 originale spedizione in bollo; n° 1 per affissione in bollo; tante copie in bollo per ogni creditore con diritto di prelazione; tante copie in carta libera per la pubblicità sui giornali ecc.)

 

¨ almeno 10 giorni prima della data dell’asta, il bando deve essere affisso, pubblicato sul F.A.L. e sui giornali stabiliti (si raccomanda di effettuare queste formalità al più presto possibile in modo da avere la possibilità di intervenire in caso di errori di pubblicazione o altri disguidi. E’ opportuno procurarsi prova (ricevuta o altro) della richiesta di pubblicazione)

 

¨ notificare il bando di vendita ai creditori aventi diritto di prelazione sull’immobile (ipoteche, pignoramenti, ecc.) (art. 108 L.F.)

(Nota 1: si raccomanda di effettuare queste formalità al più presto possibile in modo da avere la possibilità di intervenire in caso di errori o altri disguidi. E’ opportuno verificare la domiciliazione dei creditori così come risulta dalle iscrizioni e dalle trascrizioni)

(Nota 2: il pignoramento non è di per sè una causa di prelazione a meno che non si intenda fare riferimento alle spese di giustizia ex art. 2700 C.C.. Valutare pertanto se effettuare la notifica e procedere comunque in tal senso in caso di incertezza)

 

¨ far predisporre dalla cancelleria le offerte ed i depositi con l'elenco relativo per il verbale di udienza

 

¨ comparire all’asta (in caso di asta deserta, munirsi di apposito verbale disponibile in cancelleria)

 

¨ se l’immobile viene aggiudicato, il curatore deve versare nel c/c della procedura il deposito cauzionale ed il deposito per le spese (se il prezzo è aumentato necessita l’integrazione IVA e Registro)

 

¨ attendere 10 giorni per la definitiva aggiudicazione (che diventa tale se non c’è un’offerta  maggiore di 1/6; tenere presente che la giurisprudenza ritiene ammissibili gli aumenti di sesto anche nelle vendite senza incanto)

 

¨ se vi è un’offerta maggiore di 1/6, richiedere nuova gara

 

¨ incassare, nei termini stabiliti dal G.D., il residuo prezzo dall’aggiudicatario versandolo nel c/c della procedura

 

¨ richiedere al G.D. il decreto di trasferimento (vedi allegato 6) (art. 586 C.P.C.)

Per la corretta intestazione del bene, è necessario richiedere all’acquirente un certificato anagrafico, se persona fisica, oppure un certificato del Registro Imprese, se società.

 

¨ emettere eventuale fattura

 

¨ entro 2 giorni dal decreto di trasferimento, comunicare l’avvenuta cessione del fabbricato alla autorità di Pubblica Sicurezza del Comune ove è sito l’immobile (Questura o al Sindaco) con l’indicazione del nominativo dell'acquirente (farsi rilasciare una fotocopia di un documento di identità e compilare l’apposito modello)

 

¨ entro 30 giorni dal decreto di trasferimento, effettuare la trascrizione alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari (vedi allegato 7)

(Nota 1: chiedere in Cancelleria una copia autentica in bollo del decreto di trasferimento;

 Nota 2: compilare l’apposito modulo cartaceo in duplice esemplare (o su dischetto se la Conservatoria è informatizzata come ad esempio Firenze e Pisa);

Nota 3: prestare attenzione alla competenza territoriale delle Conservatorie poiché non sempe  corrisponde agli ambiti provinciali)

 

¨ effettuare la cancellazione delle ipoteche

(Nota 1: allegando copia autentica in bollo e, se la Conservatoria è informatizzata, tanti moduli in duplice esemplare quante sono le ipoteche da cancellare) (vedi allegato 8)

(Nota 2: secondo la Conservatoria di Firenze non vi è necessità di chiedere la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti perché essa è automatica)

 

¨ richiedere al G.D. la nomina di un perito per la predisposizione delle volture catastali presso l’U.T.E. (Catasto) (poiché la spesa è a carico dell’acquirente, prendere previamente contatto con lo stesso poiché spesso questo adempimento viene effettuato a sua cura e spese)

 

¨ effettuare conteggi e conguagli sui depositi per spese effettuati dall’acquirente

(Nota: le spese a carico della procedura sono: INVIM e la cancellazione delle ipoteche; a carico dell’acquirente sono tutte le altre ovvero: l’imposta di registro (o l’IVA) e quelle ipotecarie e catastali, la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, le volture in Catasto ed il costo del tecnico e tutti i bolli per le copie autentiche esclusi quelli per la cancellazione delle ipoteche)

 

ADEMPIMENTI FISCALI

¨ appena firmato il decreto di trasferimento, predisporre la dichiarazione INVIM e consegnarla in cancelleria

(Nota 1: il valore finale è quello riferito al 31.12.1992)

(Nota 2: il decreto di trasferimento e la dichiarazione INVIM saranno poi trasmessi dalla cancelleria all’Ufficio del Registro di Firenze che provvederà a calcolare le imposte dovute che sono: Registro ed ipotecarie e catastali (in misura fissa se il bene è soggetto ad IVA) ed INVIM

Nota 3: la dichiarazione INVIM non interessa gli immobili acquistati dal fallito dopo il 1.1.1993

Nota 4: l’imposta INVIM cessa di esistere dopo il 31.12.2002)

 

¨ una volta avuti i conteggi dall’Ufficio del Registro (anche telefonicamente al n° 055472851), presentare apposita istanza al G.D. per l’autorizzazione ai pagamenti

 

¨ entro 20 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento, effettuare i pagamenti con modello F23 presso una banca competente o presso il Concessionario, portando poi la ricevuta all’Ufficio del Registro - Via S. Caterina d’Alessandria; (trascorsi 3/4 giorni, l’atto di trasferimento registrato sarà disponibile in Cancelleria)

 

¨ entro 1 mese dal decreto di trasferimento, se l’immobile non è strumentale all’attività d’impresa, deve essere presentata la dichiarazione ai soli fini ILOR per i redditi maturati dalla data della sentenza al 31.12.1992 (art 125 DPR 917/86)

(Nota 1: per i fallimenti aperti dopo del 1.1.93, questo caso non si applica)

(Nota 2: dal 1° gennaio 1998, l'ILOR è stata abolita. Occorre però fare attenzione poiché il comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 dispone che i versamenti dei tributi aboliti, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla abolizione stessa, sono effettuati anche successivamente al 1.1.1998)

 

¨ entro 90 giorni dall’incasso del prezzo, effettuare la dichiarazione ed il pagamento dell’ICI per il periodo di possesso da parte del fallimento

 

 

ADEMPIMENTI DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

 

ADEMPIMENTI EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942

 

¨ richiedere al comitato dei creditori il parere sulla proposta di concordato (art. 125 L.F.)

 

¨ esprimere il proprio parere sulla proposta di ammissione al concordato e depositarla in cancelleria (art. 125 L.F.)

 

¨ una volta che il G.D. ha ordinato la comunicazione della proposta ai creditori, inviare raccomandata ai creditori stessi con la proposta; il parere del curatore nonché il termine fissato dal G.D. entro il quale i creditori possono far pervenire alla cancelleria il loro eventuale dissenso (art. 125 L.F.)

 

¨ trascorso il termine, depositare in cancelleria l’esito della votazione per l’approvazione del C.F. e predisporre l’ordinanza per l’apertura del giudizio di omologa

 

¨ dopo l’apertura del giudizio di omologa  e la fissazione dell’udienza, iscrivere la causa a ruolo (facsimile in cancelleria)

 

¨ 5 giorni prima dell'udienza di fronte al collegio depositare una relazione motivata con il parere definitivo (art. 129 L.F.)

 

¨ provvedere alla pubblicità dell’omologazione del concordato fallimentare tramite affissione e pubblicazione sul FAL (art. 130 L.F.)

 

¨ quando la sentenza di omologazione è passata in giudicato, predisporre il rendiconto (art. 134 e 116 L.F.)

 

¨ una volta approvato il rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso

 

¨ sorvegliare l'adempimento del concordato (art. 136 L.F.) e riferire al Tribunale in caso di inadempimento (art. 137 L.F.)

 

¨ informare il G.D. dell'avvenuto adempimento del concordato ex art. 136 L.F., chiedendo, con istanza, la dichiarazione di avvenuta esecuzione

 

¨ fare la pubblicità del decreto ex art. 136 III° comma (affissione, Fal)

 

 

ADEMPIMENTI FISCALI

 

¨ entro 4 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, espletare gli adempimenti IVA e II.DD (vedi gli adempimenti nel caso di chiusura del fallimento)

 

¨ entro 20 giorni dal deposito della sentenza di omologa pagare l'imposta di registro sulla sentenza di omologa e l'INVIM nel caso di assuntore, se dovute

 

 

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

 

ADEMPIMENTI EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942

¨ controllare attentamente che tutti i beni siano stati venduti, non ci siano crediti da riscuotere (eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili) ed altri rapporti ancora da definire

 

¨ richiedere il “Campione Civile” alla competente cancelleria

 

¨ previa autorizzazione del G.D., pagare il “Campione Civile” (art. 91 L.F.).

Il pagamento avviene con modello F23 presso il Concessionario o una qualsiasi Banca

(Dopo aver effettuato il pagamento, depositare la ricevuta in cancelleria)

 

¨ formare il rendiconto della gestione (art. 116 L.F.)

 

¨ presentare in cancelleria il rendiconto della gestione con la richiesta al G.D. di fissazione dell’udienza nel corso della quale gli interessati possono presentare le loro osservazioni (art. 116 L.F.)

 

¨ comunicare ai creditori (ivi compresi quelli tardivi ammessi) ed al fallito, con raccomandata A.R., il deposito del rendiconto e la fissazione dell’udienza per l’approvazione (art. 116 L.F.) nonché i creditori ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo (per domande tardive, accoglimento di opposizioni, revocazione di crediti ammessi, correzioni di errori materiali)

(Ricordarsi che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al Curatore, è necessario prendere contatto con l’Ufficio Postale oppure scrivere sulla busta “Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore” seguito da timbro e firma)

 

¨ all’udienza: redigere il verbale (modulo in cancelleria) allegandovi la distinta delle raccomandate

 

¨ dopo l’approvazione del rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso (art. 117 L.F.) (vedi allegato 10)

 

¨ predisporre il piano di riparto finale, chiedere il parere al comitato dei creditori e presentarlo in cancelleria (art. 110 e 117 L.F.)

 

¨ dopo che il G.D. ne ha ordinato il deposito, avvisare, per raccomandata a.r., tutti i creditori

 

¨ decorsi i termini di legge, chiedere al G.D. di dichiarare esecutivo il piano di riparto (depositare in cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le distinte delle raccomandate) ed eseguire i pagamenti (assegni circolari non trasferibili, bonifici, ecc)

(attenzione: particolari pagamenti come i tributi (es: IVA) devono essere effettuati secondo modalità specifiche (modello F23 o F24) e non deve essere inviato l’assegno circolare in quanto, essendo stati aboliti i servizi di cassa, gli Uffici non sono in grado di incassare quanto ricevuto che pertanto verrà restituito al curatore)

(si ricorda che, per le procedure in corso al 29.11.97, il pagamento delle imposte dirette e/o dell’IVA entro 30 giorni dalla esecutività del piano di riparto rende inapplicabile la sanzione altrimenti dovuta per omesso o ritardato versamento di tali tributi (art. 6 bis, Legge 410/97)

 

¨ fare istanza al G.D. per il deposito presso l’istituto di credito già designato, su libretti di deposito nominativi, delle somme dovute ai creditori irreperibili e sospesi (art. 117 L.F.)

(concordare il tasso di interesse)

 

¨ fare istanza per la chiusura della procedura da parte del Tribunale (art. 119 L.F.)

(inserire il prospetto di cui allegato 11 – vedi anche l’allegato 12)

 

¨ pubblicizzare il decreto di chiusura ai sensi dell’art. 17 (art. 119 L.F)

 

 

ADEMPIMENTI FISCALI

¨ entro 30 giorni dalla chiusura, presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (Art. 35 DPR 633/72) (se non fatto in precedenza)

 

¨ registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale, semprechè il Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione. Dare comunicazione all’Ufficio IVA delle note di variazione ricevute

 

¨ entro 4 mesi dalla chiusura, presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (art 5 – 4° comma - DPR 322/98). Presentare la dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio

 

¨ in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di persone, spedire copia della dichiarazione all’imprenditore ed ai soci

 

¨ l’anno successivo alla chiusura, nei termini ordinari, presentare la dichiarazione annuale IVA (art. 74/bis DPR 633/72)

 


 

ALLEGATO 1

INTERROGATORIO DEL FALLITO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La convocazione del fallito o del legale rappresentante deve essere fatta al più presto in modo da poter redigere tempestivamente la relazione ex art. 33 L.F.; se i convocati, non si presentano, occorre far istanza al G.D. affinché autorizzi l’accompagnamento allo studio del curatore a mezzo della forza pubblica.

 

La convocazione, a mezzo raccomandata A.R., del fallito (o tutti i soci falliti o gli amministratori delle società di capitali) ha lo scopo di conoscere cause e circostanze del fallimento.

La convocazione dovrà contenere l’invito a produrre tutta la documentazione in suo possesso ed in particolare:

 

1) LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI INVENTARI

 

2) LIBRO SOCI, LIBRO ASSEMBLEE, LIBRO VERBALI C.d.A. (solo se società)

 

3) LIBRI FISCALI (LIBRO IVA ACQUISTI, VENDITE E CESPITI AMMORTIZZABILI)

 

4) FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA

 

5) ATTO COSTITUTIVO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (solo se società)

 

6) DICHIARAZIONI FISCALI ULTIMI 5 ANNI (UNICO / IVA / SOSTITUTI D’IMPOSTA)

 

7) DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' AI FINI IVA E SUCCESSIVE VARIAZIONI

 

8) BILANCI ULTIMI 3 ANNI (CON RELATIVE SCHEDE DI MASTRO)

 

9) SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA IN CUI SONO AGGIORNATE LE SCRITTURE CON SCHEDE MASTRO

 

10) DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA IN CUI LE SCRITTURE SONO AGGIORNATE COSI’ COME RISULTA DALLA RELATIVA SCHEDA DI MASTRO (oppure, se si sono compiute successivamente operazioni di cassa ma non sono state ancora registrate:  DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA DEL FALLIMENTO con prospetto di riconciliazione tra la consistenza risultante dalla contabilità e quella risultante alla data del fallimento e produzione degli eventuali titoli giustificativi di uscita di cassa)

 

11) ELENCO COMPLETO DI TUTTI I CREDITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO E DELL'INDIRIZZO COMPLETO DI C.A.P.)

 

12) ELENCO DEI DEBITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO, DEI TITOLI GIUSTIFICATIVI E DELL'INDIRIZZO CON IL C.A.P.)

 

13) ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON CUI LA FALLITA DITTA INTRATTENEVA RAPPORTI CON INDICAZIONE DEL SALDO ALLA DATA DEL FALLIMENTO E DEI FIDI ACCORDATI NONCHE’ GLI ESTRATTI CONTO

 

14) ELENCO DEI BENI ESISTENTI ALLA DATA DEL FALLIMENTO CON STIMA DEL LORO VALORE ED INDICAZIONE DEI LUOGHI OVE SONO CUSTODITI

 

15) ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO E LIBRO MATRICOLA (se vi sono dipendenti, provvedere, se del caso, alla risoluzione del rapporto)

 

16) CONTRATTO DI AFFITTO DEI LOCALI (oppure CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA o dei BENI STRUMENTALI)

 

17) ELENCO DEI CONTRATTI IN CORSO E DEI GIUDIZI PENDENTI

 

18) ELENCO DELLE ESECUZIONI IN CORSO E/O SUBITE

 

19) ELENCO DELLE ASSICURAZIONI IN CORSO

 

¨ Prima di procedere all’interrogatorio, accertarsi dell’identità del comparente chiedendogli un documento di identità; informarlo anche che può farsi assistere da un legale o altro consulente.

 

¨ Il verbale redatto dal Curatore, quale pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, è atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso.

Ciò nonostante, nei casi in cui si reputi necessario, può essere opportuna la presenza all’interrogatorio anche di un eventuale collaboratore del Curatore che poi provvederà, come testimone, a controfirmare il verbale.

 

¨ Al termine dell’interrogatorio, può essere opportuno informare il fallito dei suoi diritti e doveri ai sensi della Legge Fallimentare (obbligo di residenza, incapacità, ecc.)

 

¨ In quanto atto istruttorio interno, è controverso se una copia del verbale possa essere consegnata all’interrogato: se questi la richiedesse, informarlo che la consegna potrà avvenire solo dietro apposito provvedimento del G.D.

 


 

ALLEGATO 2

 

ELEMENTI NECESSARI DI UNA PERIZIA IMMOBILIARE

 

- esatta individuazione e descrizione degli immobili di proprietà della fallita società;

- relazione giurata di stima degli immobili alla quale dovranno essere allegate per ogni cespite:

¨ rappresentazione mappale dell’immobile al Nuovo Catasto Terreni;

¨ certificato di destinazione urbanistica;

¨ certificato Catastale dell’Ufficio Tecnico Erariale;

¨ planimetrie e foto dell’immobile;

¨ estremi delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie con domicilio dei creditori;

¨ indicazione se il bene è libero o occupato e, in questo secondo caso, il titolo dell’occupazione oppure se vi è un’occupazione senza titolo;

¨ copia dell’atto di provenienza dell’immobile con i valori accertati e concordati dall’Ufficio del Registro per l’INVIM;

¨ eventuale copia della domanda di condono edilizio;

¨ elenco delle eventuali difformità ex L. 47/85;

¨ la stima del valore venale alla data del fallimento e della rendita presunta, se l’immobile non è accatastato;

¨ certificato storico ventennale.

 

N.B.: può essere utile eventualmente avvalersi del tecnico nominato per la stima anche per effettuare la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari

 


 

ALLEGATO 3

ORDINE DEI PRIVILEGI

 

(Vedasi anche l’elaborato della Commissione di Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti)

 

N.

TIPO PRIVILEGIO

MOB

IMM

SP

1

Crediti in prededuzione ex art. 111 L.F.

1

1

 

2

Crediti per spese di giustizia per conservazione/espropriazione (art. 2.755)

2

 

X

3

Crediti pignoratizi

3

 

X

4

Crediti dipendenti per trattamento di fine rapporto (art. 2.751 bis n. 1)

4

9

 

5

Crediti dipendenti per retribuzioni ed altri (art. 2.751 bis n. 1)

4

10

 

6

Crediti dei professionisti e rappresentanti (art. 2.751 bis n. 2 e 3) (nota 1)

5

10

 

7

Crediti agricoltori /artigiani /coop. Prod. e lav. (art. 2.751 bis n. 4, 5)

6

10

 

8

Crediti cooperative agricole (art. 2.751 bis n. 5 bis) (nota 2)

7

10

 

9

Crediti preferiti da leggi speciali

8

 

X

10

Crediti per contributi ad assicurazioni obbligatorie (art. 2.753)

9

11

 

11

Crediti per imposte sui redditi immobiliari (art. 2.771)

10

 

X

12

Crediti per prestazioni e spese conservazione e migl. Beni mob. (art. 2.756)

11

 

X

13

Crediti dei lavoratori agricoli (art. 2.757)

12

 

X

14

Crediti per sementi, fertilizzanti e lavoro (art. 2.757)

13

 

X

15

Crediti per tributi (art. 2.778 n. 7)

14

 

X

16

Crediti per contributi obbligatori (art. 2.754)

15

 

 

17

Crediti Ist. di cred. Agrario per mutui di miglioramento

16

 

 

18

Crediti Stato e persone a seguito di reati

17

 

X

19

Crediti del danneggiato per assicuraz. R.C. (art. 2.767)

18

 

X

20

Crediti dell’albergatore o equiparato (art. 2.760)

19

 

X

21

Crediti del vettore, del mandatario, ecc. (art. 2.761)

20

 

X

22

Crediti del venditore di macchine (art. 2.762)

21

 

X

23

Crediti del concedente per canoni enfiteutici (art. 2.763)

22

 

X

24

Crediti del locatore (artt. 2.764 e 2.765)

23

 

X

25

Crediti per spese funebri, inferm. Ecc. (art. 2.751)

24

12

 

26

Crediti dello Stato per tributi diretti (art. 2.752, 1° c.)

25

 

 

27

Crediti dello Stato per IVA e relative pene pec. E sopratt. (art. 2.752, 3° c.)

26

13

 

28

Crediti degli enti locali per tributi (art. 2.752, 4° c.)

27

 

 

29

Crediti per spese di giustizia (art. 2.770)

 

2

X

30

Crediti ipotecari

 

3

X

31

Crediti per mancata esecuzione di preliminare trascritto (nota 3)

 

4

X

32

Crediti per imposte sui redditi immobiliari (art. 2.771)

 

5

X

33

Crediti per contributi di bonifica e miglioramento (art. 2.775)

 

6

X

34

Crediti dello Stato per concessioni di acque (art. 2.774)

 

7

X

35

Crediti dello Stato per tributi indiretti relativi all’immobile (art. 2.772)

 

8

X

36

Crediti dello Stato per l’INVIM

 

9

X

37

..........................................................................................................................

 

 

 

38

..........................................................................................................................

 

 

 

39

Chirografari

28

14

 

 

Nota 1: dopo la sentenza della Corte Costituzionale 1/98 del 29/1/1998, il privilegio di cui all'art. 2.751 bis n. 2 si estende a tutti i prestatori d'opera e non solo ai professionisti.

Nota 2: non è chiaro se il privilegio di cui al numero 5 bis concorra con i numeri 4 e 5 oppure venga successivamente. Il tutto a causa del mancato adeguamento dell’art. 2.777, dopo l’introduzione del numero 5 bis nell’art. 2.751 bis.

Nota 3: prevalgono sulle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare.


 

ALLEGATO 4

Istanza per la vendita di un bene immobile

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ill.mo Sig. Giudice Delegato al Fallimento

*              *

G.D.: Dr.                                          Fall. n°

*              *              *              *

Il Curatore sottoscritto espone alla S.V. Ill.ma  che potrebbe essere effettuato un (ulteriore) tentativo di vendita all’asta del bene immobile (descrizione del bene)

Valore di stima lire

Prezzo base ultima asta lire

Ciò premesso, visto l’art. 104 della Legge 26.03.42 n° 267, il Curatore sottoscritto

C H I E D E

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la vendita all’incanto del              indicando le modalità e le condizioni di vendita.

Con osservanza.

Firenze,

 

PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI

 

_____________________________________________________________________________

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

Fallimento della

IL GIUDICE DELEGATO

Letta l’istanza che precede e visto il parere favorevole del Comitato dei Creditori e tenuto conto della valutazione eseguita dall’esperto; visti gli art. 108 L.F. e 576 e seguenti C.P.C.

DISPONE

la vendita all’incanto da tenersi il giorno               alle ore                   innanzi a sé, nel suo ufficio, piazza San Firenze, piano II°, del seguente bene immobile della società fallita, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in riferimento alla Legge 47/85: (descrizione bene), alle seguenti condizioni di vendita:

 

Prezzo base                                             lire           ____________________________

Aumento minimo                                   lire           ____________________________

Deposito cauzionale                                lire           ____________________________

Deposito per spese                                  lire           ____________________________

Coloro che intendono partecipare all’incanto dovranno depositare domanda in carta bollata (atti Giudiziari), accompagnata dal deposito delle somme sopra determinate per spese e cauzione, con assegni circolari non trasferibili, intestati alla “Curatela Fallimentare _______________“, il giorno antecedente l’udienza di vendita, entro le ore 12, a mani del Cancelliere delle procedure fallimentari.

L’aggiudicatario dovrà versare il residuo prezzo, detratto quanto già versato a titolo di cauzione, a mani del cancelliere suddetto entro il termine di gg.____ dalla provvisoria aggiudicazione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla predetta Curatela Fallimentare.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata a norma dell’art. 490 C.P.C. e per estratto, a cura del Cancelliere, sul F.A.L. della provincia di Firenze e sui seguenti quotidiani:

______________________________________________________________________________________

nonché sul bollettino delle aste giudiziarie dell’I.V.G. di Firenze Prato Pistoia.

Manda al Curatore di avvisare i creditori ipotecari iscritti e quelli aventi diritto di prelazione sugli immobili.

Tra il compimento di dette formalità e la vendita dovranno intercorrere almeno 10 gg..

Firenze,


 

ALLEGATO 5

Bando d’asta

TRIBUNALE DI FIRENZE

*          *          *          *

AVVISO D’ASTA IMMOBILIARE

FALLIMENTO DELLA DITTA

*          *          *          *

Il giorno                alle ore               , dinanzi al Giudice Delegato Dr.                   , nel suo ufficio presso il Tribunale , avrà luogo la vendita con incanto del seguente immobile, posto in via                       (descrizione senza dati catastali), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in riferimento alla Legge 47/85 e meglio descritto in ogni sua parte, compresi i dati catastali, dalla consulenza estimativa in atti, alle seguenti condizioni di vendita:

LOTTO N° 1

Immobile.

Prezzo base                                         lire _____________________________

Aumento Minimo                                 lire _____________________________

Deposito Cauzionale                             lire _____________________________

Deposito per Spese                              lire _____________________________

La vendita del suddetto lotto è soggetta ad IVA/Imposta di Registro.

Coloro che intendono partecipare all’incanto dovranno depositare domanda in carta bollata (atti giudiziari), accompagnata dal deposito delle somme sopra determinate per spese e cauzione, con assegni circolari non trasferibili, intestati alla Curatela Fallimentare ________________, il giorno antecedente l’udienza di vendita, entro le ore 12, a mani del Cancelliere delle procedure fallimentari.

L’aggiudicatario dovrà versare il residuo prezzo, detratto quanto già versato a titolo di cauzione, a mani del Cancelliere suddetto entro il termine di giorni ____ dalla provvisoria aggiudicazione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla predetta Curatela Fallimentare.

Migliori informazioni presso la Cancelleria Fallimentare o presso il Curatore Dr._____________ con Studio in _____________ via ______________ n° - Telefono ________________________.

Per estratto conforme.

Firenze,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr.

 


 

ALLEGATO 6

Decreto di trasferimento

TRIBUNALE DI FIRENZE

Fallimento Ditta

*          *          *          *

DECRETO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILE

*          *          *          *

IL GIUDICE DELEGATO

- ritenuto che l’udienza del                        a seguito di vendita con pubblico incanto fu aggiudicato l’immobile in prosieguo descritto per il prezzo complessivo di lire          ;

- che l’aggiudicatario                            ha versato nei modi e nei termini stabiliti l’intero prezzo di aggiudicazione;

- poiché non vi sono state offerte in aumento ai sensi dell’art. 584 C.P.C.;

- visto l’art. 586 C.P.C.;

TRASFERISCE

alla società                          con sede in                     C.F. e P.I.                           la proprietà del seguente immobile nello stato di diritto e di fatto in cui si trova:

 

ORDINA

al sig. Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di                    di procedere alla cancellazione:

- dell’iscrizione dell’ipoteca n°                  del                         a favore della                 per lire                             ;

- della trascrizione dell’atto di pignoramento n°               del               a favore               per lire                    

ESONERA

il predetto Conservatore da ogni e qualsiasi personale responsabilità in ordine alle disposte cancellazioni

INGIUNGE

al fallito di rilasciare immediatamente nella piena disponibilità dell’aggiudicatario, libero di persone e cose, l’immobile de quo. Il presente atto è soggetto ad I.V.A./Imposta di Registro.

Firenze,

IL CANCELLIERE                             IL GIUDICE DELEGATO


 

ALLEGATO 7

Nota di trascrizione (solo per Conservatorie non informatizzate)

NOTA DI TRASCRIZIONE

ALLA CONSERVATORIA DEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI DI

 

A FAVORE

 

CONTRO

 

TITOLO

Decreto di trasferimento del                      registrato all’Ufficio del Registro di Firenze

Il                                 (oppure in corso di registrazione)

del seguente immobile: ……………………………………………………………..

Firenze,

 

ALLEGATO 8

Nota di cancellazione (solo per Conservatorie non informatizzate)

 

ALLA CONSERVATORIA RR.II DI

NOTA DI CANCELLAZIONE

*          *          *          *

A FAVORE :FALLIMENTO

 

CONTRO:

 

TITOLO

in virtù del Decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze del                 registrato a Firenze il _______al n°                      viene ordinata la cancellazione totale/parziale della ipoteca                     iscritta il ________ al n°                        per la somma di lire      il seguente bene:

Edificio (descrizione e rappresentazione catastale).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i dati anagrafici e l’identificazione dell’immobile aggiunti sulla nota sono stati da me accertati e pertanto manlevo il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Firenze,


 

ALLEGATO 9

Avviso ai creditori

                                                                                                          RACCOMANDATA

 

________, lì _______

 

 

                                                                                  ___________________________

                                                                                  ___________________________

                                                                                  ___________________________

 

AVVISO AI CREDITORI

AI SENSI DELL’ART 92 R.D. 16.03.42 N° 267

 

OGGETTO: Fallimento                                      - con sede in                     , Via           .

 

 

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del                       , ha dichiarato il fallimento della società indicata in oggetto.

 

Con la stessa sentenza sono stati nominati Giudice Delegato il Dott.                 e Curatore il sottoscritto.

 

Le domande di ammissione al passivo e quelle di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili, redatte in carta bollata atti giudiziari e corredate dai documenti giustificativi fiscalmente regolari, devono pervenire nella Cancelleria del suddetto Tribunale entro il giorno               .

E’ opportuno che le domande siano presentate qualche giorno prima, cosicché la documentazione eventualmente mancante possa essere tempestivamente integrata.

 

Il giorno                   alle ore         nella sede del Tribunale e innanzi al Giudice Delegato, si terrà l’udienza per l’esame dello stato passivo.

 

Con osservanza

 

IL CURATORE

(__________________)

 

ESTRATTO DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267

 

ART. 93 - La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l’indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il Tribunale, la domanda deve inoltre contenere l’elezione del domicilio nel comune stesso, altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la Cancelleria del Tribunale.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell’adunanza di verifica.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il Cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.

VEDERE AVVERTENZE SUL RETRO

 

Avvertenze per i creditori che insinuano il loro credito allo stato passivo

 

1) Artigiani

I Creditori che ritengono di avere i requisiti per l’ammissione allo stato passivo in sede privilegiata in quanto imprenditori artigiani ai sensi e per gli effetti della legge quadro n. 443 del 1985, per comprovare tale requisito devono allegare:

a) il certificato della Camera di Commercio con l’iscrizione all’Albo Artigiani;

b) l’estratto libro matricola riferito all’epoca in cui il credito è sorto;

c) il bilancio, o comunque il libro inventari, sempre con riferimento all’anno o agli anni in cui il credito è sorto;

d) la copia delle dichiarazioni IVA e copia della dichiarazione dei redditi;

e) per le imprese che esercitano l’attività artigiana in forma societaria, dovrà altresì essere prodotta la copia dei bollettini di versamento di pagamento della previdenza dei singoli soci.

 

2) Cooperative di Produzione e Lavoro

Oltre alla iscrizione all’Albo prefettizio, occorre allegare la documentazione che comprovi:

a) il numero dei soci ed il numero dei dipendenti;

b) le modalità di distribuzione degli utili e le modalità di loro destinazione alla riserva legale;

c) i criteri di assegnazione dei ristorni;

d) il bilancio e la dichiarazione dei redditi.

 

3) Banche

Le Banche devono allegare gli estratti conto dell’anno anteriore al fallimento e, se fondano la domanda su decreto ingiuntivo, la specifica completa degli interessi maturati successivamente al provvedimento.

Se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato dopo la data del fallimento devono essere allegati alla domanda di ammissione al passivo anche tutti i documenti giustificativi del credito.

 

4) Spese

Le spese sostenute per l’assistenza professionale per l’insinuazione allo stato passivo del fallimento non vengono ammesse. Le spese sostenute per il procedimento monitorio per sentir dichiarare l’esistenza e la consistenza del proprio credito, ivi comprese quelle per i professionisti che hanno assistito il creditore, sono ammesse in chirografo.

 

5) Imposta sul Valore Aggiunto

Il credito di rivalsa relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) viene ammesso in privilegio (Privilegio speciale) solo se i beni oggetto della fornitura siano acquisiti all’inventario fallimentare.

 

6) Interessi

1) Crediti Chirografari:

Gli interessi devono essere calcolati fino alla data della dichiarazione di fallimento.

2) Creditori Privilegiati:

a) Creditori assistiti da privilegio generale e spese:

gli interessi sono ammessi in privilegio sino alla data della dichiarazione di fallimento ed in chirografo per il periodo successivo.

b) Crediti garantiti da pegno e ipoteca:

Gli interessi sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2855 e 2788 c.c.

Nel caso che il fallimento consegua a procedura di concordato preventivo, gli interessi devono essere calcolati fino alla data di presentazione della domanda di concordato.

 

7) Crediti da lavoro dipendente

I crediti relativi a rapporti di lavoro dipendente devono essere distinti:

- per T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto);

- per le ultime mensilità di retribuzione (fino ad un massimo di tre) non percepite;

- per le altre competenze pregresse;

- per rivalutazione monetaria sul T.F.R.;

- per rivalutazione monetaria sulle ultime mensilità (fino ad un massimo di tre) non percepite;

- per rivalutazione monetaria sulle altre competenze pregresse;

- per interessi legali su T.F.R. rivalutato;

- per interessi legali sulle ultime mensilità (fino ad un massimo di tre) non percepite;

- per interessi legali su altre competenze pregresse.

Gli interessi si calcolano dalla maturazione del diritto fino alla data di esecutività dello stato passivo.

 

ALLEGATO 10

Richiesta di liquidazione del compenso al Curatore

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ill.mo Sig. Giudice Delegato al fallimento della Ditta                                    

Giudice Delegato: Dott.                                 

Fallimento n°                           

* RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CURATORE *

Il sottoscritto                                            Curatore al Fallimento suindicato

PREMESSO

1) di avere realizzato tutte le attività fallimentari,

2) di aver reso il conto della gestione regolarmente approvato nella udienza del         ,

3) di aver ricevuto acconti sul compenso di complessive lire                         ,

4) che l’Attivo lordo realizzato ammonta a lire                          ,

5) che il Passivo ammesso è di lire                         di cui:

            in privilegio lire                            

            in chirografo lire                           

tutto ciò premesso,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma la liquidazione del compenso per le operazioni svolte e da svolgere, nonché delle spese di procedura ed amministrazione, comprese quelle successive al rendiconto, queste ultime rappresentate come segue:

1) Rendiconto                                                                                     L.                            20.000.=

2) N°          racc.te creditori/fallito                                    L.                            _____

3) Verbale approvazione rendiconto                                               L.                            20.000.=

4) Istanza liquidazione del compenso                                             L.                            20.000.=

5) Piano riparto finale (x bollo)                                                         L.                            20.000.=

6) N° 3 racc.te A.R. Comitato Credit.                                              L.                            _____

7) N°      racc.te A.R. creditori per deposito Riparto finale          L.                            _____

8) N°          racc.te spedizione assegni ai creditori         L.                            _____

9) Istanza chiusura                                                                            L.                            20.000.=

10) Diritti cronologico/comunicazione

      (società di persone L. 85.000.=)                                 L.                            55.000.=

11) Depositi giudiziari forfetizzati                                    L.                            72.000.=

12) Copie autentiche decreto chiusura                                           L.                            60.000.=

13) N° 2 raccomandate II.DD. ed IVA                                             L.                            _____

14) Spese inserzione FAL decreto di chiusura                              L.                            15.000.=

   TOTALE SPESE DA SOSTENERE                                              L.                            _____

   Spese approvate in Rendiconto                                                   L.                            _____

   TOTALE SPESE PROCEDURA/AMMINISTRAZ.   L.                            _____

 

Firenze,

IL CURATORE

 

Nota: per i fallimenti aperti dopo il 1.1.1995, le spese per bolli sono di lire 26.000 e non sono dovuti i diritti di cronologico/comunicazione di cui al punto 10 (lire 55.000 o 85.000).


 

ALLEGATO 11

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE A CARICO DI

Società e sede:

Soci: Cognome nome e residenza:

 

SENTENZA DEL

GIUDICE DELEGATO

CURATORE

APPROVAZ. RENDICONTO

ESECUTIV. P. REPARTO

 

SPESE PROCEDURA

COMPENSO CURATORE

RIMBORSO FORFETTARIO

I.V.A. E C.A.P.

TOTALE USCITE

 

ATTIVO PROCEDURA

SOMMA DA RIPARTIRE

 

N. CRED. AMMESSI:

PASSIVO PRIV.

PASSIVO CHIR.

 

PAGATO A PRIV.

PAGATO A CHIR.

 

Si attesta che le spese inerenti il campione civile di L.                    sono state pagate il

IL CURATORE


 

 

ALLEGATO 12

TRIBUNALE DI FIRENZE

Ufficio Fallimenti

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

- Istanza di chiusura in bollo da L. 20.000.=;

- Una marca da bollo da L. 12.000.=, per Diritti di Cancelleria;

- Marche giudiziarie per L. 60.000.=;

- Marche giudiziarie per L. 55.000.= (o di L. 85.000.= se Soc. di persone) per la pubblicazione del decreto;

- Due Marche giudiziarie da L. 30.000.= per copie autentiche relative all’affissione, di cui:

* 2 x 20.000 atti giudiziari

* 2 x 10.000 diritti cancelleria (madre-figlia)

 

OCCORRE VERIFICARE CHE NEL FASCICOLO SIANO PRESENTI:

 

- Stato Passivo;                                                           - Inventario;

- Relazione del Curatore;                                              - Libro Cassa;

- Pagamento del Campione Civile;                                - Matrice assegni ripartizione;

- Rendiconto;                                                               - Liquidazione compenso;

- Ripartizione parziali e finali;                                        - Notula del Curatore.

 

Nota: per i fallimenti aperti dopo il 1.1.1995, le spese per bolli sono di lire 26.000 e non sono dovuti i diritti di cronologico/comunicazione di lire 55.000 (o 85.000).

 


 

ALLEGATO 13

Modulo per la richiesta di informazioni per recupero crediti o altro

 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE Di FIRENZE

Ufficio Fallimenti

N ------------------------------ Reg.  Fall                                        

Firenze, -----------------------------------------------------------------

 

OGGETTO: Fallimento di ----------------------

AL      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Con riferimento all'oggetto suindicato, pregasi fornire cortesi esaurienti informazioni circa l'attuale domicilio, la professione o mestiere, il grado di solvibilità e la consistenza patrimoniale delle seguenti persone:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

IL GIUDICE DELEGATO

 


 

ALLEGATO 14

 

RIFLESSI DEL D. LEG.VO 626/94 SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

 

E' stata posta da numerosi curatori la questione in ordine alla efficacia degli artt. 6 e 91 del D. Leg.vo 626/94 in materia di sicurezza del lavoro rispetto alle vendite di beni attuate nell'ambito di procedure concorsuali tenuto conto che:

n L'art. 6 dispone, tra l' altro, che "sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza" (art. 6, comma II, primo periodo);

n L'art. 91, sanziona la violazione di tale divieto con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 60 milioni.

 

In materia non risultano esservi precedenti giurisprudenziali né orientamenti della dottrina. Purtuttavia il Tribunale Sez. Fallimentare ritiene che le vendite concorsuali siano estranee all'ambito di applicazione delle norme del D.Leg.vo 626/94 sopra menzionate. Una serie di argomenti sospingono verso questa conclusione:

 

1)       Il fine normativo dei D.Leg.vo 626/94 è rivolto essenzialmente al datore di lavoro, ai suoi preposti, ed agli stessi lavoratori. Accanto ad essi il legislatore ha ricompreso talune categorie qualificate di soggetti, in ossequio al principio della cd. "sicurezza a monte": i progettisti, i costruttori, i commercianti, gli installatori e le Società di leasing, la cui responsabilità è distinta e concorrente rispetto a quella del datore di lavoro. Ciò che interessa ai nostri fini, tuttavia, è che i divieti e le relative sanzioni di cui agli artt. 6 e 91 del D. Leg.vo 626/94 non sono generalizzati, bensì riguardano le specifiche categorie di soggetti prima indicate. Tanto si desume:

n sul piano letterale, dal fatto che le rubriche degli articoli in questione recitano rispettivamente "obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori" e "contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori", così circoscrivendo i destinatari delle disposizioni ivi contenute;

n sul piano logico, dalla considerazione che il legislatore ha inteso coinvolgere negli obblighi di sicurezza quei soggetti che svolgono professionalmente attività di produzione e/o intermediazione dì macchine e attrezzature di lavoro. E' intatti evidente che soltanto in presenza dell' esercizio di una attività professionale può concepirsi la possibilità e l'obbligo di istituire certi standards qualitativi minimi.

 

Poiché tra le categorie soggettive individuate dalla legge non vi sono gli organi delle procedure concorsuali, sia il divieto di cui all'art. 6 che le sanzioni di cui all'art. 91 D.Leg.vo 626/94 non concernono le vendite fallimentari o concordatarie. Del resto, l'esclusione è del tutto coerente e giustificata, dal momento che l'attività liquidatoria che si svolge nelle procedure concorsuali non è affatto comparatile con quella del commerciante o fornitore di macchine e attrezzature. Manca, infatti, la volontarietà della vendita da parte della impresa fallita e difetta in ogni caso il requisito di professionalità del curatore o del liquidatore dei beni che sono organi di giustizia e non venditori professionisti.

 

2)   A riprova della soluzione interpretativa proposta si osserva che l'art. 6 del D. Leg.vo 626/94 non è altro che la ripetizione, con modeste modificazioni rispetto a quanto qui interessa (l' estensione del divieto ai progettisti ed alle società di leasing), di una norma presente nel nostro ordinamento da decenni:  l'art. 7 del DPR 27.4.1955 n. 547, che già disponeva e tuttora dispone il divieto di produzione, vendita, noleggio e concessione in uso di macchine, attrezzature, utensili non conformi alle norme di sicurezza disciplinate dal medesimo decreto.

Ebbene, non consta che la giurisprudenza abbia mai dovuto affrontare fino ad oggi la questione dell'osservanza dell'art. 7 DPR 547/55 nell'ambito delle vendite concorsuali. Questo perché, pur mancando qualsiasi riferimento letterale ai fornitori o commercianti, è sempre stato scontato che il destinatario della norma fosse un imprenditore e non il soggetto che liquida i beni nell'ambito di un fallimento e/o di un concordato preventivo. Se ciò è vero per l'art. 7 DPR 547/55, lo stesso deve valere con riferimento all'art. 6 D.Leg.vo 626/94.

 

3)            In una interpretazione sistematica, quanto fin qui detto si armonizza infine con il DPR 24.5.1988 n. 224 che, come è noto, ha disciplinato la materia della responsabilità del fabbricante per l'immissione in commercio di prodotti difettosi, recependo la direttiva CEE 25.7.1985. Ai sensi dell'art. 5 DPR 224/88 il prodotto è difettoso, tra l'altro, quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto delle circostanze in cui il bene è utilizzato. L'art. 6 lett.c DPR 224/88 statuisce inoltre che la responsabilità è esclusa quando il produttore non ha realizzato il bene per la vendita oppure non lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale.

Nel sistema del DPR 224/88, dunque, il requisito della professionalità è un limite espresso alla applicazione degli obblghi di sicurezza dei prodotto. E quindi logico e coerente che anche ai fini della applicazione del D.Leg.vo 626/94 la "conformità" delle macchine fabbricate o vendute debba intendersi richiesta soltanto a chi produce o vende a titolo professionale e non alle liquidazioni concorsuali.

 

4)            Si deve infine considerare che l'esclusione dal divieto di cui all'art. 6 D.leg.vo 626/94 delle vendite concorsuali non lascia privo di tutela il lavoratore. Resta infatti inalterato l'obbligo del datore di lavoro di presiedere alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, ponendo in essere gli interventi necessari a rendere conformi i macchinari e le attrezzature che questi abbia eventualmente acquisito dalla procedura concorsuale.

 

5)            Comunque è opportuno che nelle vendite concorsuali il curatore apponga la seguente clausola:

 

"i beni acquistati devono prima del loro utilizzo essere resi conformi ai requisiti della legge 626/94, a ciò espressamente obbligandosi l'acquirente".

Tanto per evitare questioni insorgende in ordine alla responsabilità civilistica conseguente l'alienazione.

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Aggiornato il: 26 febbraio 2002