ADEMPIMENTI
DEL CURATORE FALLIMENTARE
A
cura di
Alessandro TORCINI
ADEMPIMENTI
INIZIALI
ADEMPIMENTI
EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942
¨
accettare la carica entro 2 giorni
dalla conoscenza della nomina (per
notifica o per presa visione in Cancelleria) dichiarando che non
sussistono cause d’incompatibilità (art. 29 L.F.)
¨
prendere visione del fascicolo in cancelleria
¨
sull’accettazione e sulle altre successive istanze, apporre la marca da
bollo solo dal momento in cui vi sono fondi (procedure aperte dopo il
1.1.1995: lire 20.000 + lire 6.000 di diritti di cancelleria, precedenti lire
20.000)
¨
convocare al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti
ex art. 147 L.F. (società di persone) o gli amministratori (società di
capitali) e stendere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei
documenti prodotti (vedi allegato 1)
¨
recarsi con tempestività nei locali in cui l’impresa esercitava l’attività
e provvedere alla verifica sommaria dello stato di conservazione degli stessi
e dei beni contenuti, della loro eventuale deperibilità, del rischio di
furto, del rischio d’incendio e d’eventuali altri pericoli.
Nel
caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, provvedere di
conseguenza (assicurazioni, chiusura con lucchetti dei locali, ecc.).
Se
del caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad
una ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse
possibile, procedere almeno a scattare foto dei beni in modo da poter
controllare la loro presenza in sede del successivo inventario.
¨
acquistare il Giornale del Fallimento e farlo vidimare, previa numerazione
delle pagine, dal Giudice Delegato (art. 38 L.F.)
¨
assistere all'apposizione dei sigilli (se
eseguita)
¨
provvedere alla rimozione dei sigilli e all'inventario unitamente al
Cancelliere nominato e del perito designato in sentenza ed alla presenza del
fallito (art. 87 L.F.)
Prima
di chiudere l'inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se
esistono altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa
dichiarazione (art. 220 L.F.)
(Nota:
pur non essendoci una scadenza, è però opportuno che le operazioni d’inventariazione
siano svolte il più tempestivamente possibile allo scopo di liberare i locali
occupati e ridurre, tra l’altro, i sempre possibili rischi di deperimento
dei beni e/o il loro furto o sottrazione)
¨
in presenza d’immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri,
eseguire la trascrizione della copia autentica della sentenza presso gli
uffici competenti (Conservatorie dei
Pubblici Registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, Capitaneria di
porto per le navi e Compartimento dei trasporti per gli aeromobili) (art.
88 L.F.)
(Nota:
l’estratto della sentenza non è sufficiente poiché gli Uffici richiedono
la copia)
¨
entro 1 mese dalla data della sentenza
dichiarativa di fallimento, presentare relazione ex art 33 al G.D. (con
copia per il P.M.) allegandovi il verbale d’interrogatorio ed eventuali
altri documenti ritenuti utili
(Nota:
è opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso che,
nel mese, gli elementi raccolti non fossero sufficienti per elaborare
un’esauriente relazione, è necessario o chiedere l’autorizzazione al G.D.
per una proroga dei termini o presentare comunque la relazione, riservandosi
di presentare successive integrazioni.)
¨
sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede
d’interrogatorio, compilare l’elenco dei creditori con indicazione dei
crediti e prelazioni nonché l’elenco di coloro che vantano diritti
mobiliari su cose in possesso del fallito e depositarlo in cancelleria (art.
89 L.F.)
(Se
non vi è contabilità, compilare gli elenchi sulla base delle domande di
fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e delle dichiarazioni fornite dal
fallito)
¨
compilare il bilancio dell’ultimo esercizio e depositarlo in cancelleria
(art. 89 L.F.)
(se
a ciò non ha provveduto il fallito)
¨
con raccomandata comunicare ai creditori il termine e le modalità per
presentare le domanda d’ammissione al passivo (art. 92 L.F.) (vedi
allegato 9)
¨
nel caso di cause attive o passive pendenti, preoccuparsi di comunicare la
circostanza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento al giudice adito,
in modo che ne possa essere dichiarata l’interruzione. L’opportunità di
una eventuale riassunzione sarà valutata assieme al G.D.
¨
comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente
interessati (INPS, INAIL, Concessionario della Riscossione, ENEL, TELECOM,
Società di gestione gas e acquedotto, Comune, ecc.)
¨
partecipare alla formazione dello stato passivo (cosiddetta preverifica)
(impiegare i moduli prestampati forniti
dalla cancelleria) (art.95 L.F.)
¨
partecipare alla verifica dei crediti (art. 96 L.F.); far nominare il Comitato
dei Creditori (sui moduli prestampati
forniti dalla cancelleria)
¨
comunicare l’esito della verifica a tutti i creditori istanti con
raccomandata A/R per le eventuali opposizioni e/o impugnazioni (art. 97 L.F.)
(Nota:
avvisare anche i componenti il Comitato dei Creditori dell’avvenuta nomina)
ADEMPIMENTI FISCALI
¨
acquistare i registri IVA e farli vidimare (presso
l’Ufficio IVA o Registro)
¨
entro 30 giorni dalla notifica, comunicare
all’Ufficio IVA la dichiarazione di fallimento con modello di variazione
dati allegando una copia in carta semplice dell’estratto della sentenza di
fallimento (art. 35 DPR 633/72)
¨
entro 4 mesi dalla nomina,
provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle
operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art
74/bis DPR 633/72)
¨
entro 4 mesi dal fallimento,
presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 -
data del fallimento (art. 74/bis DPR 633/72)
¨
entro 4 mesi dal fallimento,
presentare la dichiarazione IVA dell’anno precedente (se il
fallimento è stato dichiarato entro la data di scadenza per la presentazione
della dichiarazione e non sia già stato provveduto)
¨
ricordarsi che l’eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA
modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può
essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera le
dichiarazioni ex art. 74 bis D.P.R. 633/72 come dichiarazioni annuali
¨
entro 4 mesi dal fallimento,
presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio
compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 125 DPR
917/86) nonché la dichiarazione IRAP
¨
in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di
persone, spedire all’imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione
dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR
42/88)
(ricordarsi
che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al
Curatore, è necessario prendere contatto con l’Ufficio Postale oppure
scrivere sulla busta “Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore”
seguito da timbro e firma)
¨
accertarsi della presentazione nei termini di legge del modello 770 e della
dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente (questi
adempimenti non fanno espressamente carico al curatore ma è comunque
opportuno che tali dichiarazioni siano presentate dal fallito o dal legale
rappresentante)
ADEMPIMENTI
DURANTE LA PROCEDURA
ADEMPIMENTI
EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942
¨
richiedere il pagamento immediato dei crediti della fallita impresa ai
debitori risultanti dalla contabilità
(Se
la contabilità è assente oppure non aggiornata, richiedere il pagamento
sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal
fallito durante l’interrogatorio)
(Prima
di procedere al recupero coattivo del credito tramite legale, allo scopo di
non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:
a)
che il credito sia esattamente documentato (fattura, bolla o DDT,
ecc.);
b)
che il debitore sia solvibile (tramite attendibili informazioni da
richiedersi eventualmente anche con il modello allegato al n° 13))
¨
verificare se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto,
accomandanti ingeritisi nella gestione della fallita società, ditte
individuali dei soci falliti ex art. 147 L.F. (in
caso affermativo, riferire immediatamente al G. D. per i provvedimenti del
caso)
¨
presentare istanza al Tribunale per la nomina di un perito, di un legale e di
un professionista per le controversie tributarie (se
non nominati direttamente nella sentenza ed in quanto necessari)
¨
poiché il curatore, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico
ufficiale, deve tempestivamente denunciare eventuali reati di cui è venuto a
conoscenza (art. 30 L.F.)
¨
terminata la verifica dei crediti
(o anche prima se vi sono dei fondati
motivi) chiedere al comitato dei creditori il parere sulle modalità di
vendita dei beni mobili ricompresi nell’attivo fallimentare (art. 106 L.F.)
¨
presentare istanza al G.D. per la fissazione delle condizioni di vendita dei
beni mobili inventariati (art. 106 L.F.)
¨
effettuare la vendita dei beni strumentali apponendo la seguente clausola
"I beni acquistati devono prima del loro utilizzo essere resi conformi ai
requisiti delle legge 626/94, a ciò espressamente obbligandosi
l'acquirente" (per un maggior
approfondimento delle problematiche relative alla legge 626/94 si veda il
documento allegato n. 14)
¨
annotare entrate ed uscite nel giornale del fallimento
¨
entro 5 giorni dal pagamento,
versare le somme riscosse sul c/c indicato dal G.D. all’inizio della
procedura (su istanza separata o
direttamente in sentenza – per la normativa antiriciclaggio, produrre alla
banca fotocopia documento di’identità del Giudice e codice fiscale –
questi documenti sono reperibili in Cancelleria)
¨
fare periodicamente (per prassi ogni
6 mesi o nell’altro termine stabilito dal G.D.) una relazione sullo
stato della procedura e depositare il libro-cassa per la firma (art 33 L.F.)
¨
predisporre ogni 2 mesi (per prassi
ogni 6 mesi o nell’altro termine
stabilito dal G.D.) un prospetto delle somme disponibili con una proposta
di riparto (art. 110 L.F.) ed eventualmente predisporre un piano di riparto
parziale (art. 113 L.F.)
(Nota:
è consigliato non superare il 60% delle somme disponibili)
La
relazione deve sinteticamente contenere le seguenti notizie:
1
- Ammontare dell’attivo quale risulta dall’inventario
2
- Ammontare del passivo
3
- Atti impugnati dal curatore e situazione delle cause in corso
4
- Atti impugnati dai creditori
5
- Vendite mobiliari effettuate
6
- Vendite immobiliari effettuate
7
- Altri proventi conseguiti
8
- Uscite
9
- Saldo del c/c fallimentare
10
- Cause ostative alla chiusura della procedura
¨
inviare il piano di riparto al comitato dei creditori per il parere (art. 110
L.F.)
¨
acquisito il parere, presentare il piano di riparto in cancelleria (art. 110
L.F.)
¨
non appena il G.D. ne ha ordinato il deposito in cancelleria, avvisare i
creditori tramite raccomandata A.R. provvedendo anche ad indicare le
variazioni intervenute nello stato passivo successivamente alla data in cui
questo è stato reso esecutivo (art. 110 L.F.)
¨
decorsi i termini (l’11° giorno se non sono state anche comunicate
variazioni allo stato passivo oppure 15 giorni dal ricevimento della
Raccomandata A.R. se sono state comunicate variazioni allo stato passivo),
chiedere al G.D. l’esecutività del piano di riparto depositando in
cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le distinte
delle raccomandate (art. 110 L.F.)
¨
inviare ai creditori assegni circolari non trasferibili con raccomandata A/R
e/o bonifici
(attenzione:
particolari pagamenti come i tributi (es: IVA) devono essere effettuati
secondo modalità specifiche (modello F23 o F24) e non deve essere inviato
l’assegno circolare in quanto, essendo stati aboliti i servizi di cassa, gli
Uffici non sono in grado di incassare quanto ricevuto che pertanto verrà
restituito al curatore)
¨
esaminare le insinuazioni tardive al passivo ed esprimere il proprio parere
(in caso di parere favorevole all’ammissione, alcuni giudici permettono la
procedura abbreviata, evitando così di andare in udienza e dichiarando per
iscritto il proprio assenso) e, successivamente trascrivere la tardiva nello
stato passivo (art. 101 L.F.)
¨
comparire all’udienza per l’esame delle opposizioni allo stato passivo e
per le dichiarazioni tardive di credito (art. 38 - 99 - 101 L.F.) (se
si intende contestarle, chiedere la nomina di un legale)
¨
richiedere, se del caso, un acconto sul compenso (solo
in caso di ricavi immobiliari o dopo avere effettuato almeno un riparto)
ADEMPIMENTI FISCALI
¨
entro 30 giorni dalla vendita di
beni mobili, eseguire la fatturazione
¨
mensilmente (o trimestralmente in
presenza di opzione) versare l’eventuale IVA dovuta
¨
mensilmente (o trimestralmente in
presenza di opzione) presentare la dichiarazione periodica IVA (solo se
nel periodo si sono effettuate operazioni attive e/o passive)
(Secondo
quanto reso noto in una risposta ad un’interpellanza parlamentare in
Commissione Finanze della Camera presentata dall’On.le Pace in data
28.2.2000, la dichiarazione periodica non deve essere presentata se sono stati
registrati solo acquisti. Lo stesso criterio vale anche per le liquidazioni
che devono essere effettuate solo in presenza di operazioni attive)
¨
annotare sui registri IVA le fatture emesse (comprese quelle emesse per conto
del fallimento dall’Is.Ve.G.) e quelle ricevute nonché gli eventuali
versamenti periodici (art. 74/bis DPR 633/72)
¨
ogni anno, entro la data prevista,
compilare e presentare la dichiarazione IVA (valutare in questa sede, se
possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74/bis DPR 633/72)
Per
l’anno in cui è stato dichiarato il fallimento, la dichiarazione IVA deve
esser presentata su due moduli e deve ricomprendere anche i dati contenuti
nella dichiarazione modello 74 bis
¨
entro il 27.12, versare
l’acconto IVA (solo se dovuto)
¨
se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA sono concluse, può essere
presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiede a
rimborso l’eventuale credito maturato (Circolare Ministeriale 28 gennaio
1992, n. 3)
¨
solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione IRAP
¨
in caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria
della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione
del processo.
Per
la riassunzione e/o per l’inizio di nuove controversie, chiedere la nomina
di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela.
ADEMPIMENTI
NELLE VENDITE IMMOBILIARI
ADEMPIMENTI
EX LEGGE FALLIMENTARE 267/1942
¨
in sede di interrogatorio, richiedere al fallito (o ai soci falliti o al
legale rappresentante) se vi sono beni immobili caduti nel fallimento;
tuttavia, per precauzione, effettuare delle verifiche presso le Conservatorie
della zona (Firenze, Volterra, Pisa, ecc.), nonché delle visure catastali
presso i rispettivi Uffici Tecnici Erariali
¨
richiedere al G.D. la nomina di un perito che dovrà predisporre la relazione
giurata di stima degli immobili richiedendo tutti i dati necessari (vedi
allegato 2)
Se
dalla perizia emergono delle irregolarità edilizie, si ricorda che, se queste
sono sanabili, l’acquirente potrà presentare domanda di condono entro 120
giorni dal decreto di trasferimento.
Le
irregolarità comunque non dovrebbero mai creare problemi per il fallimento in
quanto le vendite avvengono nello stato di fatto e di diritto. Dovrà essere
l’acquirente a valutare se eventuali irregolarità sono sanabili o meno e
tener conto del relativo costo
¨
entro 30 giorni, procedere alla
trascrizione della sentenza di fallimento
¨
sostituirsi al creditore istante nel caso di iniziata espropriazione di uno o
più immobili del fallito (art. 107 L.F.)
In
caso di esecuzione iniziata da parte del Credito Fondiario o da altro istituto
esercente il credito fondiario ed esecutante a tale titolo, le possibilità
sono due:
1)
intervenire nel procedimento valutando con il G.D. la fase di questo e
sostituire tutti i creditori diversi dal Fondiario che, comunque, dovrà
presentare domanda di insinuazione al passivo;
2)
non intervenire nel procedimento se non per dichiarare l’interruzione
rispetto ai creditori diversi dal Fondiario e vendere in sede fallimentare
(nota:
è sempre meglio intervenire. L'intervento da parte del curatore
nell'esecuzione del Fondiario non è ostativa alla vendita da parte del
fallimento (vende bene chi vende per primo!).
E'
opportuno ricordare che il curatore può intervenire personalmente perché non
è richiesto il patrocinio di un legale (Cass. 1681/69))
¨
chiedere il parere al comitato dei creditori (e l’assenso ai creditori con
diritto di prelazione sull’immobile in caso di vendita senza incanto) (art.
108 L.F.)
¨
ottenuto l’assenso del comitato dei creditori, presentare l’istanza di
vendita dell’immobile indicando il valore peritale e/o il prezzo
dell’ultima asta (vedi allegato 4)
¨
predisporre l'ordinanza del G.D. che fissa le modalità dell’asta lasciando
gli spazi bianchi per l’inserimento dei dati (vedi
allegato 4)
¨
chiedere la fissazione dell'udienza per la vendita (art. 108 L.F. e 576
C.P.C.)
¨
firmata l'ordinanza dal G.D., predisporre il bando d’asta secondo le modalità
indicate (vedi allegato 5)
(Esemplari
necessari: n° 1 originale in bollo; n° 1 per FAL in bollo; n° 1 originale
spedizione in bollo; n° 1 per affissione in bollo; tante copie in bollo per
ogni creditore con diritto di prelazione; tante copie in carta libera per la
pubblicità sui giornali ecc.)
¨
almeno 10 giorni prima della data
dell’asta, il bando deve essere affisso, pubblicato sul F.A.L. e sui
giornali stabiliti (si raccomanda di effettuare queste formalità al più
presto possibile in modo da avere la possibilità di intervenire in caso di
errori di pubblicazione o altri disguidi. E’ opportuno procurarsi prova
(ricevuta o altro) della richiesta di pubblicazione)
¨
notificare il bando di vendita ai creditori aventi diritto di prelazione
sull’immobile (ipoteche, pignoramenti, ecc.) (art.
108 L.F.)
(Nota
1: si raccomanda di effettuare queste formalità al più presto possibile in
modo da avere la possibilità di intervenire in caso di errori o altri
disguidi. E’ opportuno verificare la domiciliazione dei creditori così come
risulta dalle iscrizioni e dalle trascrizioni)
(Nota
2: il pignoramento non è di per sè una causa di prelazione a meno che non si
intenda fare riferimento alle spese di giustizia ex art. 2700 C.C.. Valutare
pertanto se effettuare la notifica e procedere comunque in tal senso in caso
di incertezza)
¨
far predisporre dalla cancelleria le offerte ed i depositi con l'elenco
relativo per il verbale di udienza
¨
comparire all’asta (in caso di asta
deserta, munirsi di apposito verbale disponibile in cancelleria)
¨
se l’immobile viene aggiudicato, il curatore deve versare nel c/c della
procedura il deposito cauzionale ed il deposito per le spese (se
il prezzo è aumentato necessita l’integrazione IVA e Registro)
¨
attendere 10 giorni per la definitiva aggiudicazione (che
diventa tale se non c’è un’offerta maggiore
di 1/6; tenere presente che la giurisprudenza ritiene ammissibili gli aumenti
di sesto anche nelle vendite senza incanto)
¨
se vi è un’offerta maggiore di 1/6, richiedere nuova gara
¨
incassare, nei termini stabiliti dal G.D., il residuo prezzo
dall’aggiudicatario versandolo nel c/c della procedura
¨
richiedere al G.D. il decreto di trasferimento (vedi
allegato 6) (art. 586 C.P.C.)
Per
la corretta intestazione del bene, è necessario richiedere all’acquirente
un certificato anagrafico, se persona fisica, oppure un certificato del
Registro Imprese, se società.
¨
emettere eventuale fattura
¨
entro 2 giorni dal decreto di
trasferimento, comunicare l’avvenuta cessione del fabbricato alla
autorità di Pubblica Sicurezza del Comune ove è sito l’immobile (Questura
o al Sindaco) con l’indicazione del nominativo dell'acquirente (farsi
rilasciare una fotocopia di un documento di identità e compilare l’apposito
modello)
¨
entro 30 giorni dal decreto di
trasferimento, effettuare la trascrizione alla competente Conservatoria
dei Pubblici Registri Immobiliari (vedi
allegato 7)
(Nota
1: chiedere in Cancelleria una copia autentica in bollo del decreto di
trasferimento;
Nota
2: compilare l’apposito modulo cartaceo in duplice esemplare (o su dischetto
se la Conservatoria è informatizzata come ad esempio Firenze e Pisa);
Nota
3: prestare attenzione alla competenza territoriale delle Conservatorie poiché
non sempe corrisponde agli ambiti
provinciali)
¨
effettuare la cancellazione delle ipoteche
(Nota
1: allegando copia autentica in
bollo e, se la Conservatoria è informatizzata, tanti moduli in duplice
esemplare quante sono le ipoteche da cancellare) (vedi
allegato 8)
(Nota
2: secondo la Conservatoria di Firenze non vi è necessità di chiedere la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti perché essa è automatica)
¨
richiedere al G.D. la nomina di un perito per la predisposizione delle volture
catastali presso l’U.T.E. (Catasto) (poiché
la spesa è a carico dell’acquirente, prendere previamente contatto con lo
stesso poiché spesso questo adempimento viene effettuato a sua cura e spese)
¨
effettuare conteggi e conguagli sui depositi per spese effettuati
dall’acquirente
(Nota:
le spese a carico della procedura sono: INVIM e la cancellazione delle
ipoteche; a carico dell’acquirente sono tutte le altre ovvero: l’imposta
di registro (o l’IVA) e quelle ipotecarie e catastali, la trascrizione nei
Pubblici Registri Immobiliari, le volture in Catasto ed il costo del tecnico e
tutti i bolli per le copie autentiche esclusi quelli per la cancellazione
delle ipoteche)
ADEMPIMENTI FISCALI
¨
appena firmato il decreto di
trasferimento, predisporre la dichiarazione INVIM e consegnarla in
cancelleria
(Nota
1: il valore finale è quello riferito al 31.12.1992)
(Nota
2: il decreto di trasferimento e la dichiarazione INVIM saranno poi trasmessi
dalla cancelleria all’Ufficio del Registro di Firenze che provvederà a
calcolare le imposte dovute che sono: Registro ed ipotecarie e catastali (in
misura fissa se il bene è soggetto ad IVA) ed INVIM
Nota
3: la dichiarazione INVIM non interessa gli immobili acquistati dal fallito
dopo il 1.1.1993
Nota
4: l’imposta INVIM cessa di esistere dopo il 31.12.2002)
¨
una volta avuti i conteggi dall’Ufficio del Registro (anche
telefonicamente al n° 055472851), presentare apposita istanza al G.D. per
l’autorizzazione ai pagamenti
¨
entro 20 giorni dalla
data della firma del decreto di trasferimento, effettuare i pagamenti con
modello F23 presso una banca competente o presso il Concessionario, portando
poi la ricevuta all’Ufficio del Registro - Via S. Caterina d’Alessandria;
(trascorsi 3/4 giorni, l’atto di trasferimento registrato sarà disponibile
in Cancelleria)
¨
entro 1 mese dal decreto di
trasferimento, se l’immobile non è strumentale all’attività
d’impresa, deve essere presentata la dichiarazione ai soli fini ILOR per i
redditi maturati dalla data della sentenza al 31.12.1992 (art 125 DPR 917/86)
(Nota
1: per
i fallimenti aperti dopo del 1.1.93, questo caso non si applica)
(Nota
2: dal 1° gennaio 1998, l'ILOR è stata abolita. Occorre però fare
attenzione poiché il comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446
dispone che i versamenti dei tributi aboliti, i cui presupposti di imposizione
si verificano anteriormente alla abolizione stessa, sono effettuati anche
successivamente al 1.1.1998)
¨
entro 90 giorni dall’incasso del
prezzo, effettuare la dichiarazione ed il pagamento dell’ICI per il
periodo di possesso da parte del fallimento
ADEMPIMENTI DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
ADEMPIMENTI EX LEGGE FALLIMENTARE
267/1942
¨
richiedere al comitato dei creditori il parere sulla proposta di concordato
(art. 125 L.F.)
¨
esprimere il proprio parere sulla proposta di ammissione al concordato e
depositarla in cancelleria (art. 125 L.F.)
¨
una volta che il G.D. ha ordinato la comunicazione della proposta ai
creditori, inviare raccomandata ai creditori stessi con la proposta; il parere
del curatore nonché il termine fissato dal G.D. entro il quale i creditori
possono far pervenire alla cancelleria il loro eventuale dissenso (art. 125
L.F.)
¨
trascorso il termine, depositare
in cancelleria l’esito della votazione per l’approvazione del C.F. e
predisporre l’ordinanza per l’apertura del giudizio di omologa
¨
dopo l’apertura del giudizio di omologa
e la fissazione dell’udienza, iscrivere la causa a ruolo (facsimile
in cancelleria)
¨
5 giorni prima dell'udienza di
fronte al collegio depositare una relazione motivata con il parere definitivo
(art. 129 L.F.)
¨
provvedere alla pubblicità dell’omologazione del concordato fallimentare
tramite affissione e pubblicazione sul FAL (art. 130 L.F.)
¨
quando la sentenza di omologazione è passata in giudicato, predisporre il
rendiconto (art. 134 e 116 L.F.)
¨
una volta approvato il rendiconto, chiedere la liquidazione del compenso
¨
sorvegliare l'adempimento del concordato (art. 136 L.F.) e riferire al
Tribunale in caso di inadempimento (art. 137 L.F.)
¨
informare il G.D. dell'avvenuto adempimento del concordato ex art. 136 L.F.,
chiedendo, con istanza, la dichiarazione di avvenuta esecuzione
¨
fare la pubblicità del decreto ex art. 136 III° comma (affissione, Fal)
ADEMPIMENTI FISCALI
¨
entro 4 mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza di omologa, espletare gli adempimenti IVA e II.DD
(vedi gli adempimenti nel caso di chiusura del fallimento)
¨
entro 20 giorni dal deposito della
sentenza di omologa pagare l'imposta di registro sulla sentenza di omologa e
l'INVIM nel caso di assuntore, se dovute
ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL
FALLIMENTO
ADEMPIMENTI EX LEGGE FALLIMENTARE
267/1942
¨
controllare attentamente che tutti i beni siano stati venduti, non ci siano
crediti da riscuotere (eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili)
ed altri rapporti ancora da definire
¨
richiedere il “Campione Civile” alla competente cancelleria
¨
previa autorizzazione del G.D., pagare il “Campione Civile” (art. 91
L.F.).
Il
pagamento avviene con modello F23 presso il Concessionario o una qualsiasi
Banca
(Dopo
aver effettuato il pagamento, depositare la ricevuta in cancelleria)
¨
formare il rendiconto della gestione (art. 116 L.F.)
¨
presentare in cancelleria il rendiconto della gestione con la richiesta al
G.D. di fissazione dell’udienza nel corso della quale gli interessati
possono presentare le loro osservazioni (art. 116 L.F.)
¨
comunicare ai creditori (ivi compresi quelli tardivi ammessi) ed al fallito,
con raccomandata A.R., il deposito del rendiconto e la fissazione
dell’udienza per l’approvazione (art. 116 L.F.) nonché i creditori
ammessi successivamente alla chiusura della verifica dello stato passivo (per
domande tardive, accoglimento di opposizioni, revocazione di crediti ammessi,
correzioni di errori materiali)
(Ricordarsi
che quando si scrive al fallito, per evitare che la lettera ritorni al
Curatore, è necessario prendere contatto con l’Ufficio Postale oppure
scrivere sulla busta “Da recapitare al fallito - Scrive il Curatore”
seguito da timbro e firma)
¨
all’udienza: redigere il verbale (modulo
in cancelleria) allegandovi la distinta delle raccomandate
¨
dopo l’approvazione del rendiconto,
chiedere la liquidazione del compenso (art. 117 L.F.) (vedi
allegato 10)
¨
predisporre il piano di riparto finale, chiedere il parere al comitato dei
creditori e presentarlo in cancelleria (art. 110 e 117 L.F.)
¨
dopo che il G.D. ne ha ordinato il deposito, avvisare, per raccomandata a.r.,
tutti i creditori
¨
decorsi i termini di legge, chiedere al G.D. di dichiarare esecutivo il piano
di riparto (depositare in cancelleria
il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le distinte delle
raccomandate) ed eseguire i pagamenti (assegni circolari non trasferibili,
bonifici, ecc)
(attenzione:
particolari pagamenti come i tributi (es: IVA) devono essere effettuati
secondo modalità specifiche (modello F23 o F24) e non deve essere inviato
l’assegno circolare in quanto, essendo stati aboliti i servizi di cassa, gli
Uffici non sono in grado di incassare quanto ricevuto che pertanto verrà
restituito al curatore)
(si
ricorda che, per le procedure in corso al 29.11.97, il pagamento delle imposte
dirette e/o dell’IVA entro 30 giorni dalla esecutività del piano di riparto
rende inapplicabile la sanzione altrimenti dovuta per omesso o ritardato
versamento di tali tributi (art. 6 bis, Legge 410/97)
¨
fare istanza al G.D. per il deposito presso l’istituto di credito già
designato, su libretti di deposito nominativi, delle somme dovute ai creditori
irreperibili e sospesi (art. 117 L.F.)
(concordare
il tasso di interesse)
¨
fare istanza per la chiusura della procedura da parte del Tribunale (art. 119
L.F.)
(inserire
il prospetto di cui allegato 11 – vedi anche l’allegato 12)
¨
pubblicizzare il decreto di chiusura ai sensi dell’art. 17 (art. 119 L.F)
ADEMPIMENTI FISCALI
¨
entro 30 giorni dalla chiusura,
presentare dichiarazione di cessazione ai fini IVA (Art. 35 DPR 633/72) (se
non fatto in precedenza)
¨
registrare le note di variazione IVA che i cedenti/prestatori possono emettere
a partire dalla esecutività del piano di riparto finale, semprechè il
Curatore sia ancora in carica e nel frattempo non sia stata presentata la
dichiarazione di cessazione. Dare comunicazione all’Ufficio IVA delle note
di variazione ricevute
¨
entro 4 mesi dalla chiusura,
presentare dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di
inizio - data di chiusura) (art 5 – 4° comma - DPR 322/98). Presentare la
dichiarazione IRAP solo se vi è stato esercizio provvisorio
¨
in caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di
persone, spedire copia della dichiarazione all’imprenditore ed ai soci
¨
l’anno successivo alla chiusura, nei
termini ordinari, presentare la dichiarazione annuale IVA (art. 74/bis DPR
633/72)
ALLEGATO
1
INTERROGATORIO DEL FALLITO O DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
La
convocazione del fallito o del legale rappresentante deve essere fatta al più
presto in modo da poter redigere tempestivamente la relazione ex art. 33 L.F.;
se i convocati, non si presentano, occorre far istanza al G.D. affinché
autorizzi l’accompagnamento allo studio del curatore a mezzo della forza
pubblica.
La
convocazione, a mezzo raccomandata A.R., del fallito (o tutti i soci falliti o
gli amministratori delle società di capitali) ha lo scopo di conoscere cause
e circostanze del fallimento.
La
convocazione dovrà contenere l’invito a produrre tutta la documentazione in
suo possesso ed in particolare:
1)
LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI INVENTARI
2)
LIBRO SOCI, LIBRO ASSEMBLEE, LIBRO VERBALI C.d.A. (solo se società)
3)
LIBRI FISCALI (LIBRO IVA ACQUISTI, VENDITE E CESPITI AMMORTIZZABILI)
4)
FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA
5)
ATTO COSTITUTIVO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (solo se società)
6)
DICHIARAZIONI FISCALI ULTIMI 5 ANNI (UNICO / IVA / SOSTITUTI D’IMPOSTA)
7)
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' AI FINI IVA E SUCCESSIVE VARIAZIONI
8)
BILANCI ULTIMI 3 ANNI (CON RELATIVE SCHEDE DI MASTRO)
9)
SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA IN CUI SONO AGGIORNATE LE SCRITTURE CON SCHEDE
MASTRO
10)
DENARO E VALORI ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA IN CUI LE SCRITTURE SONO
AGGIORNATE COSI’ COME RISULTA DALLA RELATIVA SCHEDA DI MASTRO (oppure, se si
sono compiute successivamente operazioni di cassa ma non sono state ancora
registrate: DENARO E VALORI
ESISTENTI IN CASSA ALLA DATA DEL FALLIMENTO con prospetto di riconciliazione
tra la consistenza risultante dalla contabilità e quella risultante alla data
del fallimento e produzione degli eventuali titoli giustificativi di uscita di
cassa)
11)
ELENCO COMPLETO DI TUTTI I CREDITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO E
DELL'INDIRIZZO COMPLETO DI C.A.P.)
12)
ELENCO DEI DEBITORI (CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO, DEI TITOLI GIUSTIFICATIVI
E DELL'INDIRIZZO CON IL C.A.P.)
13)
ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON CUI LA FALLITA DITTA INTRATTENEVA
RAPPORTI CON INDICAZIONE DEL SALDO ALLA DATA DEL FALLIMENTO E DEI FIDI
ACCORDATI NONCHE’ GLI ESTRATTI CONTO
14)
ELENCO DEI BENI ESISTENTI ALLA DATA DEL FALLIMENTO CON STIMA DEL LORO VALORE
ED INDICAZIONE DEI LUOGHI OVE SONO CUSTODITI
15)
ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO E LIBRO MATRICOLA
(se vi sono dipendenti, provvedere, se del caso, alla risoluzione del
rapporto)
16)
CONTRATTO DI AFFITTO DEI LOCALI (oppure CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA o dei
BENI STRUMENTALI)
17)
ELENCO DEI CONTRATTI IN CORSO E DEI GIUDIZI PENDENTI
18)
ELENCO DELLE ESECUZIONI IN CORSO E/O SUBITE
19)
ELENCO DELLE ASSICURAZIONI IN CORSO
¨
Prima di procedere all’interrogatorio, accertarsi dell’identità del
comparente chiedendogli un documento di identità; informarlo anche che può
farsi assistere da un legale o altro consulente.
¨
Il verbale redatto dal Curatore, quale pubblico ufficiale nell’esercizio
delle sue funzioni, è atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di
falso.
Ciò
nonostante, nei casi in cui si reputi necessario, può essere opportuna la
presenza all’interrogatorio anche di un eventuale collaboratore del Curatore
che poi provvederà, come testimone, a controfirmare il verbale.
ALLEGATO 2
ELEMENTI
NECESSARI DI UNA PERIZIA IMMOBILIARE
-
esatta individuazione e descrizione degli immobili di proprietà della fallita
società;
-
relazione giurata di stima degli immobili alla quale dovranno essere allegate
per ogni cespite:
¨
rappresentazione mappale dell’immobile al Nuovo Catasto Terreni;
¨
certificato di destinazione urbanistica;
¨
certificato Catastale dell’Ufficio Tecnico Erariale;
¨
planimetrie e foto dell’immobile;
¨
estremi delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie con domicilio dei
creditori;
¨
indicazione se il bene è libero o occupato e, in questo secondo caso, il
titolo dell’occupazione oppure se vi è un’occupazione senza titolo;
¨
copia dell’atto di provenienza dell’immobile con i valori accertati e
concordati dall’Ufficio del Registro per l’INVIM;
¨
eventuale copia della domanda di condono edilizio;
¨
elenco delle eventuali difformità ex L. 47/85;
¨
la stima del valore venale alla data del fallimento e della rendita presunta,
se l’immobile non è accatastato;
¨
certificato storico ventennale.
N.B.:
può essere utile eventualmente avvalersi del tecnico nominato per la stima
anche per effettuare la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento
presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari
ALLEGATO 3
ORDINE DEI PRIVILEGI
(Vedasi
anche l’elaborato della Commissione di Studio del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti)
N.
|
TIPO PRIVILEGIO
|
MOB
|
IMM
|
SP
|
1
|
Crediti
in prededuzione ex art. 111 L.F.
|
1
|
1
|
|
2
|
Crediti
per spese di giustizia per conservazione/espropriazione (art. 2.755)
|
2
|
|
X
|
3
|
Crediti
pignoratizi
|
3
|
|
X
|
4
|
Crediti
dipendenti per trattamento di fine rapporto (art. 2.751 bis n. 1)
|
4
|
9
|
|
5
|
Crediti
dipendenti per retribuzioni ed altri (art. 2.751 bis n. 1)
|
4
|
10
|
|
6
|
Crediti
dei professionisti e rappresentanti (art. 2.751 bis n. 2 e 3)
(nota 1)
|
5
|
10
|
|
7
|
Crediti
agricoltori /artigiani /coop. Prod. e lav. (art.
2.751 bis n. 4, 5)
|
6
|
10
|
|
8
|
Crediti
cooperative agricole (art. 2.751 bis n. 5 bis) (nota
2)
|
7
|
10
|
|
9
|
Crediti
preferiti da leggi speciali
|
8
|
|
X
|
10
|
Crediti
per contributi ad assicurazioni obbligatorie (art. 2.753)
|
9
|
11
|
|
11
|
Crediti
per imposte sui redditi immobiliari (art. 2.771)
|
10
|
|
X
|
12
|
Crediti
per prestazioni e spese conservazione e migl. Beni mob. (art. 2.756)
|
11
|
|
X
|
13
|
Crediti
dei lavoratori agricoli (art. 2.757)
|
12
|
|
X
|
14
|
Crediti
per sementi, fertilizzanti e lavoro (art. 2.757)
|
13
|
|
X
|
15
|
Crediti
per tributi (art. 2.778 n. 7)
|
14
|
|
X
|
16
|
Crediti
per contributi obbligatori (art. 2.754)
|
15
|
|
|
17
|
Crediti
Ist. di cred. Agrario per mutui di miglioramento
|
16
|
|
|
18
|
Crediti
Stato e persone a seguito di reati
|
17
|
|
X
|
19
|
Crediti
del danneggiato per assicuraz. R.C. (art. 2.767)
|
18
|
|
X
|
20
|
Crediti
dell’albergatore o equiparato (art. 2.760)
|
19
|
|
X
|
21
|
Crediti
del vettore, del mandatario, ecc. (art. 2.761)
|
20
|
|
X
|
22
|
Crediti
del venditore di macchine (art. 2.762)
|
21
|
|
X
|
23
|
Crediti
del concedente per canoni enfiteutici (art. 2.763)
|
22
|
|
X
|
24
|
Crediti
del locatore (artt. 2.764 e 2.765)
|
23
|
|
X
|
25
|
Crediti
per spese funebri, inferm. Ecc. (art. 2.751)
|
24
|
12
|
|
26
|
Crediti
dello Stato per tributi diretti (art. 2.752, 1° c.)
|
25
|
|
|
27
|
Crediti
dello Stato per IVA e relative pene pec. E sopratt. (art. 2.752, 3°
c.)
|
26
|
13
|
|
28
|
Crediti
degli enti locali per tributi (art. 2.752, 4° c.)
|
27
|
|
|
29
|
Crediti
per spese di giustizia (art. 2.770)
|
|
2
|
X
|
30
|
Crediti
ipotecari
|
|
3
|
X
|
31
|
Crediti
per mancata esecuzione di preliminare trascritto (nota
3)
|
|
4
|
X
|
32
|
Crediti
per imposte sui redditi immobiliari (art. 2.771)
|
|
5
|
X
|
33
|
Crediti
per contributi di bonifica e miglioramento (art. 2.775)
|
|
6
|
X
|
34
|
Crediti
dello Stato per concessioni di acque (art. 2.774)
|
|
7
|
X
|
35
|
Crediti
dello Stato per tributi indiretti relativi all’immobile (art. 2.772)
|
|
8
|
X
|
36
|
Crediti
dello Stato per l’INVIM
|
|
9
|
X
|
37
|
..........................................................................................................................
|
|
|
|
38
|
..........................................................................................................................
|
|
|
|
39
|
Chirografari
|
28
|
14
|
|
Nota
1: dopo la sentenza della Corte Costituzionale 1/98 del 29/1/1998, il
privilegio di cui all'art. 2.751 bis n. 2 si estende a tutti i prestatori
d'opera e non solo ai professionisti.
Nota
2: non è chiaro se il privilegio di cui al numero 5 bis concorra con i numeri
4 e 5 oppure venga successivamente. Il tutto a causa del mancato adeguamento
dell’art. 2.777, dopo l’introduzione del numero 5 bis nell’art. 2.751
bis.
Nota
3: prevalgono sulle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del
preliminare.
Istanza
per la vendita di un bene immobile
TRIBUNALE
DI FIRENZE
Ill.mo
Sig. Giudice Delegato al Fallimento
*
*
G.D.:
Dr.
Fall.
n°
*
*
*
*
Il
Curatore sottoscritto espone alla S.V. Ill.ma
che potrebbe essere effettuato un (ulteriore) tentativo di vendita
all’asta del bene immobile (descrizione del bene)
Valore
di stima lire
Prezzo
base ultima asta lire
Ciò
premesso, visto l’art. 104 della Legge 26.03.42 n° 267, il Curatore
sottoscritto
C
H I E D E
che
la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la vendita all’incanto del
indicando le modalità e le condizioni di vendita.
Con
osservanza.
Firenze,
PARERE
DEL COMITATO DEI CREDITORI
_____________________________________________________________________________
TRIBUNALE
DI FIRENZE
Fallimento
della
IL
GIUDICE DELEGATO
Letta
l’istanza che precede e visto il parere favorevole del Comitato dei
Creditori e tenuto conto della valutazione eseguita dall’esperto; visti
gli art. 108 L.F. e 576 e seguenti C.P.C.
DISPONE
la
vendita all’incanto da tenersi il giorno
alle ore
innanzi a sé, nel suo ufficio, piazza San Firenze, piano II°, del
seguente bene immobile della società fallita, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, anche in riferimento alla Legge 47/85: (descrizione
bene), alle seguenti condizioni di vendita:
Prezzo
base
lire
____________________________
Aumento
minimo
lire
____________________________
Deposito
cauzionale
lire
____________________________
Deposito
per spese
lire
____________________________
Coloro
che intendono partecipare all’incanto dovranno depositare domanda in carta
bollata (atti Giudiziari), accompagnata dal deposito delle somme sopra
determinate per spese e cauzione, con assegni circolari non trasferibili,
intestati alla “Curatela Fallimentare _______________“, il giorno
antecedente l’udienza di vendita, entro le ore 12, a mani del Cancelliere
delle procedure fallimentari.
L’aggiudicatario
dovrà versare il residuo prezzo, detratto quanto già versato a titolo di
cauzione, a mani del cancelliere suddetto entro il termine di gg.____ dalla
provvisoria aggiudicazione, a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato alla predetta Curatela Fallimentare.
La
presente ordinanza dovrà essere pubblicata a norma dell’art. 490 C.P.C. e
per estratto, a cura del Cancelliere, sul F.A.L. della provincia di Firenze
e sui seguenti quotidiani:
______________________________________________________________________________________
nonché
sul bollettino delle aste giudiziarie dell’I.V.G. di Firenze Prato
Pistoia.
Manda
al Curatore di avvisare i creditori ipotecari iscritti e quelli aventi
diritto di prelazione sugli immobili.
Tra
il compimento di dette formalità e la vendita dovranno intercorrere almeno
10 gg..
Firenze,
ALLEGATO
5
Bando
d’asta
TRIBUNALE
DI FIRENZE
*
*
*
*
AVVISO
D’ASTA IMMOBILIARE
FALLIMENTO
DELLA DITTA
*
*
*
*
Il
giorno
alle ore
, dinanzi al Giudice Delegato Dr.
, nel suo ufficio presso il Tribunale , avrà luogo la vendita con
incanto del seguente immobile, posto in via
(descrizione senza dati catastali), nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, anche in riferimento alla Legge 47/85 e meglio descritto in
ogni sua parte, compresi i dati catastali, dalla consulenza estimativa in
atti, alle seguenti condizioni di vendita:
LOTTO
N° 1
Immobile.
Prezzo
base
lire _____________________________
Aumento
Minimo
lire _____________________________
Deposito
Cauzionale
lire _____________________________
Deposito
per Spese
lire _____________________________
La
vendita del suddetto lotto è soggetta ad IVA/Imposta di Registro.
Coloro
che intendono partecipare all’incanto dovranno depositare domanda in carta
bollata (atti giudiziari), accompagnata dal deposito delle somme sopra
determinate per spese e cauzione, con assegni circolari non trasferibili,
intestati alla Curatela Fallimentare ________________, il giorno antecedente
l’udienza di vendita, entro le ore 12, a mani del Cancelliere delle
procedure fallimentari.
L’aggiudicatario
dovrà versare il residuo prezzo, detratto quanto già versato a titolo di
cauzione, a mani del Cancelliere suddetto entro il termine di giorni ____
dalla provvisoria aggiudicazione, a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato alla predetta Curatela Fallimentare.
Migliori
informazioni presso la Cancelleria Fallimentare o presso il Curatore
Dr._____________ con Studio in _____________ via ______________ n° -
Telefono ________________________.
Per
estratto conforme.
Firenze,
IL
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr.
ALLEGATO
6
Decreto
di trasferimento
TRIBUNALE
DI FIRENZE
Fallimento
Ditta
*
*
*
*
DECRETO
DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILE
*
*
*
*
IL
GIUDICE DELEGATO
-
ritenuto che l’udienza del
a seguito di vendita con pubblico incanto fu aggiudicato l’immobile
in prosieguo descritto per il prezzo complessivo di lire
;
-
che l’aggiudicatario
ha versato nei modi e nei termini stabiliti l’intero prezzo di
aggiudicazione;
-
poiché non vi sono state offerte in aumento ai sensi dell’art. 584
C.P.C.;
-
visto l’art. 586 C.P.C.;
TRASFERISCE
alla
società
con sede in
C.F. e P.I.
la proprietà del seguente immobile nello stato di diritto e di fatto
in cui si trova:
ORDINA
al
sig. Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di
di procedere alla cancellazione:
-
dell’iscrizione dell’ipoteca n°
del
a favore della
per lire
;
-
della trascrizione dell’atto di pignoramento n°
del
a favore
per lire
ESONERA
il
predetto Conservatore da ogni e qualsiasi personale responsabilità in
ordine alle disposte cancellazioni
INGIUNGE
al
fallito di rilasciare immediatamente nella piena disponibilità
dell’aggiudicatario, libero di persone e cose, l’immobile de quo. Il
presente atto è soggetto ad I.V.A./Imposta di Registro.
Firenze,
IL
CANCELLIERE
IL GIUDICE DELEGATO
ALLEGATO
7
Nota
di trascrizione (solo per Conservatorie non informatizzate)
NOTA
DI TRASCRIZIONE
ALLA
CONSERVATORIA DEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI DI
A
FAVORE
CONTRO
TITOLO
Decreto
di trasferimento del
registrato all’Ufficio del Registro di Firenze
Il
n°
(oppure in corso di registrazione)
del
seguente immobile:
……………………………………………………………..
Firenze,
ALLEGATO
8
Nota
di cancellazione (solo per Conservatorie non informatizzate)
ALLA
CONSERVATORIA RR.II DI
NOTA
DI CANCELLAZIONE
*
*
*
*
A
FAVORE :FALLIMENTO
CONTRO:
TITOLO
in
virtù del Decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze del
registrato a Firenze
il _______al n°
viene ordinata la cancellazione totale/parziale della ipoteca
iscritta il ________ al n°
per la somma di lire
il seguente bene:
Edificio
(descrizione e rappresentazione catastale).
Dichiaro
sotto la mia personale responsabilità che i dati anagrafici e
l’identificazione dell’immobile aggiunti sulla nota sono stati da me
accertati e pertanto manlevo il Conservatore da ogni responsabilità al
riguardo.
Firenze,
ALLEGATO
9
Avviso
ai creditori
RACCOMANDATA
________,
lì _______
___________________________
___________________________
___________________________
AVVISO
AI CREDITORI
AI
SENSI DELL’ART 92 R.D. 16.03.42 N° 267
OGGETTO:
Fallimento
- con sede in
, Via
.
Il
Tribunale di Firenze, con sentenza del
, ha dichiarato il fallimento della società indicata in oggetto.
Con
la stessa sentenza sono stati nominati Giudice Delegato il Dott.
e Curatore il sottoscritto.
Le
domande di ammissione al passivo e quelle di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili, redatte in carta bollata atti giudiziari e
corredate dai documenti giustificativi fiscalmente regolari, devono
pervenire nella Cancelleria del suddetto Tribunale entro il giorno
.
E’
opportuno che le domande siano presentate qualche giorno prima, cosicché la
documentazione eventualmente mancante possa essere tempestivamente
integrata.
Il
giorno alle
ore
nella sede del Tribunale e innanzi al Giudice Delegato, si terrà
l’udienza per l’esame dello stato passivo.
Con
osservanza
IL
CURATORE
(__________________)
ESTRATTO
DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267
ART.
93 - La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome
del creditore, l’indicazione della somma, del titolo da cui il credito
deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.
Se
il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il Tribunale, la
domanda deve inoltre contenere l’elezione del domicilio nel comune stesso,
altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la
Cancelleria del Tribunale.
I
documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima
dell’adunanza di verifica.
Il
giudice ad istanza della parte può disporre che il Cancelliere prenda copia
dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li restituisca con
l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.
VEDERE
AVVERTENZE SUL RETRO
Avvertenze
per i creditori che insinuano il loro credito allo stato passivo
1)
Artigiani
I
Creditori che ritengono di avere i requisiti per l’ammissione allo stato
passivo in sede privilegiata in quanto imprenditori artigiani ai sensi e per
gli effetti della legge quadro n. 443 del 1985, per comprovare tale
requisito devono allegare:
a)
il certificato della Camera di Commercio con l’iscrizione all’Albo
Artigiani;
b)
l’estratto libro matricola riferito all’epoca in cui il credito è
sorto;
c)
il bilancio, o comunque il libro inventari, sempre con riferimento
all’anno o agli anni in cui il credito è sorto;
d)
la copia delle dichiarazioni IVA e copia della dichiarazione dei redditi;
e)
per le imprese che esercitano l’attività artigiana in forma societaria,
dovrà altresì essere prodotta la copia dei bollettini di versamento di
pagamento della previdenza dei singoli soci.
2)
Cooperative di Produzione e Lavoro
Oltre
alla iscrizione all’Albo prefettizio, occorre allegare la documentazione
che comprovi:
a)
il numero dei soci ed il numero dei dipendenti;
b)
le modalità di distribuzione degli utili e le modalità di loro
destinazione alla riserva legale;
c)
i criteri di assegnazione dei ristorni;
d)
il bilancio e la dichiarazione dei redditi.
3)
Banche
Le
Banche devono allegare gli estratti conto dell’anno anteriore al
fallimento e, se fondano la domanda su decreto ingiuntivo, la specifica
completa degli interessi maturati successivamente al provvedimento.
Se
il decreto ingiuntivo è passato in giudicato dopo la data del fallimento
devono essere allegati alla domanda di ammissione al passivo anche tutti i
documenti giustificativi del credito.
4)
Spese
Le
spese sostenute per l’assistenza professionale per l’insinuazione allo
stato passivo del fallimento non vengono ammesse. Le spese sostenute per il
procedimento monitorio per sentir dichiarare l’esistenza e la consistenza
del proprio credito, ivi comprese quelle per i professionisti che hanno
assistito il creditore, sono ammesse in chirografo.
5)
Imposta sul Valore Aggiunto
Il
credito di rivalsa relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) viene
ammesso in privilegio (Privilegio speciale) solo se i beni oggetto della
fornitura siano acquisiti all’inventario fallimentare.
6)
Interessi
1)
Crediti Chirografari:
Gli
interessi devono essere calcolati fino alla data della dichiarazione di
fallimento.
2)
Creditori Privilegiati:
a)
Creditori assistiti da privilegio generale e spese:
gli
interessi sono ammessi in privilegio sino alla data della dichiarazione di
fallimento ed in chirografo per il periodo successivo.
b)
Crediti garantiti da pegno e ipoteca:
Gli
interessi sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2855 e 2788 c.c.
Nel
caso che il fallimento consegua a procedura di concordato preventivo, gli
interessi devono essere calcolati fino alla data di presentazione della
domanda di concordato.
7)
Crediti da lavoro dipendente
I
crediti relativi a rapporti di lavoro dipendente devono essere distinti:
-
per T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto);
-
per le ultime mensilità di retribuzione (fino ad un massimo di tre) non
percepite;
-
per le altre competenze pregresse;
-
per rivalutazione monetaria sul T.F.R.;
-
per rivalutazione monetaria sulle ultime mensilità (fino ad un massimo di
tre) non percepite;
-
per rivalutazione monetaria sulle altre competenze pregresse;
-
per interessi legali su T.F.R. rivalutato;
-
per interessi legali sulle ultime mensilità (fino ad un massimo di tre) non
percepite;
-
per interessi legali su altre competenze pregresse.
Gli
interessi si calcolano dalla maturazione del diritto fino alla data di
esecutività dello stato passivo.
ALLEGATO
10
Richiesta
di liquidazione del compenso al Curatore
TRIBUNALE
DI FIRENZE
Ill.mo
Sig. Giudice Delegato al fallimento della Ditta
Giudice
Delegato: Dott.
Fallimento
n°
*
RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CURATORE *
Il
sottoscritto
Curatore
al Fallimento suindicato
PREMESSO
1)
di avere realizzato tutte le attività fallimentari,
2)
di aver reso il conto della gestione regolarmente approvato nella udienza
del
,
3)
di aver ricevuto acconti sul compenso di complessive lire
,
4)
che l’Attivo lordo realizzato ammonta a lire
,
5)
che il Passivo ammesso è di lire
di cui:
in privilegio lire
in chirografo lire
tutto
ciò premesso,
CHIEDE
alla
S.V. Ill.ma la liquidazione del compenso per le operazioni svolte e da
svolgere, nonché delle spese di procedura ed amministrazione, comprese
quelle successive al rendiconto, queste ultime rappresentate come segue:
1)
Rendiconto
L.
20.000.=
2)
N°
racc.te creditori/fallito
L.
_____
3)
Verbale approvazione rendiconto
L.
20.000.=
4)
Istanza liquidazione del compenso
L.
20.000.=
5)
Piano riparto finale (x bollo)
L.
20.000.=
6)
N° 3 racc.te A.R. Comitato Credit.
L.
_____
7)
N° racc.te
A.R. creditori per deposito Riparto finale
L.
_____
8)
N°
racc.te spedizione assegni ai creditori
L.
_____
9)
Istanza chiusura
L.
20.000.=
10)
Diritti cronologico/comunicazione
(società di persone L. 85.000.=)
L.
55.000.=
11)
Depositi giudiziari forfetizzati
L.
72.000.=
12)
Copie autentiche decreto chiusura
L.
60.000.=
13)
N° 2 raccomandate II.DD. ed IVA
L.
_____
14)
Spese inserzione FAL decreto di chiusura
L.
15.000.=
TOTALE SPESE DA SOSTENERE
L.
_____
Spese approvate in Rendiconto
L.
_____
TOTALE SPESE PROCEDURA/AMMINISTRAZ.
L.
_____
Firenze,
IL
CURATORE
Nota:
per i fallimenti aperti dopo il 1.1.1995, le spese per bolli sono di lire
26.000 e non sono dovuti i diritti di cronologico/comunicazione di cui al
punto 10 (lire 55.000 o 85.000).
ALLEGATO
11
PROSPETTO
RIASSUNTIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE A CARICO DI
Società
e sede:
Soci:
Cognome nome e residenza:
SENTENZA
DEL
GIUDICE
DELEGATO
CURATORE
APPROVAZ.
RENDICONTO
ESECUTIV.
P. REPARTO
SPESE
PROCEDURA
COMPENSO
CURATORE
RIMBORSO
FORFETTARIO
I.V.A.
E C.A.P.
TOTALE
USCITE
ATTIVO
PROCEDURA
SOMMA
DA RIPARTIRE
N.
CRED. AMMESSI:
PASSIVO
PRIV.
PASSIVO
CHIR.
PAGATO
A PRIV.
PAGATO
A CHIR.
Si
attesta che le spese inerenti il campione civile di L.
sono state pagate il
IL
CURATORE
ALLEGATO
12
TRIBUNALE
DI FIRENZE
Ufficio
Fallimenti
ADEMPIMENTI
NECESSARI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
-
Istanza di chiusura in bollo da L. 20.000.=;
-
Una marca da bollo da L. 12.000.=, per Diritti di Cancelleria;
-
Marche giudiziarie per L. 60.000.=;
-
Marche giudiziarie per L. 55.000.= (o di L. 85.000.= se Soc. di persone)
per la pubblicazione del decreto;
-
Due Marche giudiziarie da L. 30.000.= per copie autentiche relative
all’affissione, di cui:
*
2 x 20.000 atti giudiziari
*
2 x 10.000 diritti cancelleria (madre-figlia)
OCCORRE
VERIFICARE CHE NEL FASCICOLO SIANO PRESENTI:
-
Stato Passivo;
- Inventario;
-
Relazione del Curatore;
- Libro Cassa;
-
Pagamento del Campione Civile;
- Matrice assegni ripartizione;
-
Rendiconto;
- Liquidazione compenso;
-
Ripartizione parziali e finali;
- Notula del Curatore.
Nota:
per i fallimenti aperti dopo il 1.1.1995, le spese per bolli sono di lire
26.000 e non sono dovuti i diritti di cronologico/comunicazione di lire
55.000 (o 85.000).
ALLEGATO
13
Modulo per la richiesta
di informazioni per recupero crediti o altro
TRIBUNALE
CIVILE E PENALE Di FIRENZE
Ufficio
Fallimenti
N
------------------------------ Reg. Fall
Firenze,
-----------------------------------------------------------------
OGGETTO:
Fallimento di ----------------------
AL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con
riferimento all'oggetto suindicato, pregasi fornire cortesi esaurienti
informazioni circa l'attuale domicilio, la professione o mestiere, il grado di
solvibilità e la consistenza patrimoniale delle seguenti persone:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
IL
GIUDICE DELEGATO
ALLEGATO
14
RIFLESSI
DEL D. LEG.VO 626/94 SULLE PROCEDURE CONCORSUALI
E'
stata posta da numerosi curatori la questione in ordine alla efficacia degli
artt. 6 e 91 del D. Leg.vo 626/94 in materia di sicurezza del lavoro rispetto
alle vendite di beni attuate nell'ambito di procedure concorsuali tenuto conto
che:
n
L'art. 6 dispone, tra l' altro, che "sono
vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio
e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza"
(art. 6, comma II, primo periodo);
n
L'art. 91, sanziona la violazione di tale divieto con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 60 milioni.
In
materia non risultano esservi precedenti giurisprudenziali né orientamenti
della dottrina. Purtuttavia il Tribunale Sez. Fallimentare ritiene che le
vendite concorsuali siano estranee all'ambito di applicazione delle norme del
D.Leg.vo 626/94 sopra menzionate. Una serie di argomenti sospingono verso
questa conclusione:
1)
Il fine normativo dei D.Leg.vo 626/94 è rivolto essenzialmente al
datore di lavoro, ai suoi preposti, ed agli stessi lavoratori. Accanto ad essi
il legislatore ha ricompreso talune categorie qualificate di soggetti, in
ossequio al principio della cd. "sicurezza
a monte": i progettisti, i costruttori, i commercianti, gli
installatori e le Società di leasing, la cui responsabilità è distinta
e concorrente rispetto a quella del datore di lavoro. Ciò che interessa ai
nostri fini, tuttavia, è che i divieti e le relative sanzioni di cui agli
artt. 6 e 91 del D. Leg.vo 626/94 non sono generalizzati, bensì riguardano le
specifiche categorie di soggetti prima indicate. Tanto si desume:
n
sul piano letterale, dal fatto che le rubriche degli articoli in questione
recitano rispettivamente "obblighi
dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori"
e "contravvenzioni commesse
dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori", così
circoscrivendo i destinatari delle disposizioni ivi contenute;
n
sul piano logico, dalla considerazione che il legislatore ha inteso
coinvolgere negli obblighi di sicurezza quei soggetti che svolgono professionalmente
attività di produzione e/o intermediazione dì macchine e attrezzature di
lavoro. E' intatti evidente che soltanto in presenza dell' esercizio di una
attività professionale può concepirsi la possibilità e l'obbligo di
istituire certi standards qualitativi minimi.
Poiché
tra le categorie soggettive individuate dalla legge non vi sono gli organi
delle procedure concorsuali, sia il divieto di cui all'art. 6 che le sanzioni
di cui all'art. 91 D.Leg.vo 626/94 non concernono le vendite fallimentari o
concordatarie. Del resto, l'esclusione è del tutto coerente e giustificata,
dal momento che l'attività liquidatoria che si svolge nelle procedure
concorsuali non è affatto comparatile con quella del commerciante o fornitore
di macchine e attrezzature. Manca, infatti, la volontarietà della vendita da
parte della impresa fallita e difetta in ogni caso il requisito di
professionalità del curatore o del liquidatore dei beni che sono organi di
giustizia e non venditori professionisti.
2)
A riprova della soluzione interpretativa proposta si osserva che l'art.
6 del D. Leg.vo 626/94 non è altro che la ripetizione, con modeste
modificazioni rispetto a quanto qui interessa (l' estensione del divieto ai
progettisti ed alle società di leasing), di una norma presente nel nostro
ordinamento da decenni: l'art. 7
del DPR 27.4.1955 n. 547, che già disponeva e tuttora dispone il divieto di
produzione, vendita, noleggio e concessione in uso di macchine, attrezzature,
utensili non conformi alle norme di sicurezza disciplinate dal medesimo
decreto.
Ebbene,
non consta che la giurisprudenza abbia mai dovuto affrontare fino ad oggi la
questione dell'osservanza dell'art. 7 DPR 547/55 nell'ambito delle vendite
concorsuali. Questo perché, pur mancando qualsiasi riferimento letterale ai
fornitori o commercianti, è sempre stato scontato che il destinatario della
norma fosse un imprenditore e non il soggetto che liquida i beni nell'ambito
di un fallimento e/o di un concordato preventivo. Se ciò è vero per l'art. 7
DPR 547/55, lo stesso deve valere con riferimento all'art. 6 D.Leg.vo 626/94.
3)
In una interpretazione sistematica, quanto fin qui detto si armonizza
infine con il DPR 24.5.1988 n. 224 che, come è noto, ha disciplinato la
materia della responsabilità del fabbricante per l'immissione in commercio di
prodotti difettosi, recependo la direttiva CEE 25.7.1985. Ai sensi dell'art. 5
DPR 224/88 il prodotto è difettoso, tra l'altro, quando non offre la
sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto delle
circostanze in cui il bene è utilizzato. L'art. 6 lett.c DPR 224/88 statuisce
inoltre che la responsabilità è esclusa quando il produttore non ha
realizzato il bene per la vendita oppure non lo ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attività professionale.
Nel
sistema del DPR 224/88, dunque, il requisito della professionalità è un
limite espresso alla applicazione degli obblghi di sicurezza dei prodotto. E
quindi logico e coerente che anche ai fini della applicazione del D.Leg.vo
626/94 la "conformità" delle macchine fabbricate o vendute debba
intendersi richiesta soltanto a chi produce o vende a titolo professionale e
non alle liquidazioni concorsuali.
4)
Si deve infine considerare che l'esclusione dal divieto di cui all'art.
6 D.leg.vo 626/94 delle vendite concorsuali non lascia privo di tutela il
lavoratore. Resta infatti inalterato l'obbligo del datore di lavoro di
presiedere alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, ponendo in essere gli
interventi necessari a rendere conformi i macchinari e le attrezzature che
questi abbia eventualmente acquisito dalla procedura concorsuale.
5)
Comunque è opportuno che nelle vendite concorsuali il curatore apponga
la seguente clausola:
"i
beni acquistati devono prima del loro utilizzo essere resi conformi ai
requisiti della legge 626/94, a ciò espressamente obbligandosi
l'acquirente".
Tanto
per evitare questioni insorgende in ordine alla responsabilità civilistica
conseguente l'alienazione.
I
GIUDICI DELLA SEZIONE FALLIMENTARE