La normativa collegata
Agenti di cambio
Appalti di opere pubbliche
Assicurazioni
Associazione temporanea di imprese
Azienda
Brevetti e marchi
Cambiale
Cartolizzazione dei crediti
Condono edilizio
Cooperative agricole
Credito fondiario
Enti creditizi
Factoring
Fiscale
Intermediazione e mercati finanziari
Lavoro e previdenza
Nuovo processo civile e penale
Società e borsa
Agenti di cambio
Decreto legislativo 24 febbraio 1998 Numero 58
Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52. [Decreto Draghi] Pubblicato su Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana n.71 del 26.03.1998
Articolo 201
1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale
degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti
dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli
Ordini professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo
professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al
quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine
medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo
nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine e` tenuto a conservare i
libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico
nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste
dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi
concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio
cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento
del settantesimo anno di eta`. Gli agenti di cambio nominati prima
dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono
collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del
settantesimo anno di eta` conservando i diritti e gli obblighi
inerenti alla carica.
4. Le disponibilita` del Fondo comune degli agenti
di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci,
amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di
banche o di societa` di gestione del risparmio sono iscritti in un
ruolo speciale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Essi non possono prestare sevizi di
investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori
soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano
individualmente assoggettati alle incompatibilita` previste dal comma
11.
6. Gli agenti di cambio in carica che non siano
iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel
ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati
nell'articolo 1, comma 5, lettera b), c), limitatamente al
collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e
senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e).
Essi possono svolgere altresi` l'offerta fuori sede dei propri servizi
di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma
6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto
e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonche` attivita`
connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita`
previste dalla legge.
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento,
stabilisce le modalita` del controllo contabile da parte di societa`
di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.
9. Il mancato esercizio del servizio di
negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei
mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del tesoro, del
bilancio e dalla programmazione economica, in presenza di comprovati
motivi di salute, puo` prorogare, sentita la CONSOB, detto termine
fino a un periodo massimo di 18 mesi.
10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli
agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti
dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operativita` dei sistemi di
indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio e`
disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.
11. La posizione di agente di cambio iscritto nel
ruolo unico nazionale e` incompatibile con l'esercizio di qualsiasi
attivita` commerciale, con la partecipazione in qualita` di soci
illimitatamente responsabili in societa` di qualsiasi natura, con la
qualita` di amministratore o dirigente di societa` che esercitano
attivita` commerciale e, in particolare, con la qualita` di socio,
amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM,
societa` di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario
finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a)
limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai
controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8,
comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.
13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere
anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di
strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio
personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla
CONSOB.
14. Il Presidente della CONSOB puo` disporre in via
d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i
mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico
nazionale dall'esercizio delle attivita` svolte e la nomina di un
commissario che assume la gestione delle attivita` stesse quando
risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o
amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.
15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta della CONSOB, puo` disporre con
decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico
nazionale qualora le irregolarita` o le violazioni delle disposizioni
legislative o amministrative siano di eccezionale gravita`. Il
provvedimento puo` essere adottato su proposta del commissario
previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.
16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un
commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di
proprieta` dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue
funzioni e` pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle
procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo` prevedere
speciali cautele e limitazioni all'attivita` del commissario e
procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennita` spettante al
commissario e` determinata dal Ministero ed e` a carico dell'agente di
cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere
assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su
proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma
14, ovvero su richiesta dei clienti.
17. La cancellazione dell'agente di cambio dal
ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile
l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si
applica l'articolo 190.
Appalti di opere pubbliche
L. 10 febbraio 1962 n. 57 (G.U. 2 marzo 1962, n.
56)
Legge istitutiva dell'albo naz. Costruttori
Art. 20
Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione -
L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato
centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei
seguenti casi:
1) Sia in corso procedura di concordato preventivo
o di fallimento;
2.-3. (omissis)
Art. 21
Cancellazione dall'Albo - Sono cancellati
dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per
i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
1.-2. e 2 bis) (omissis)
3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
4.-5.-6. e 7. (omissis)
(omissis)
D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406
(G.U. 27 dicembre 1991, n. 302 s.o.)
Attuazione della direttiva 89/440/CEE, in materia
di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
Art. 18
Esclusioni - Indipendentemente da quanto previsto
dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e
successive modificazioni, può essere escluso dalla procedura di
appalto o di concessione il concorrente:
a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi
altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la
legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;
b) nei confronti del quale sia in corso una
procedura di cui alla lettera precedente;
(omissis)
2. Il concorrente può provare di non trovarsi
nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1, con la
presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non
trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un
certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in
cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non
residente in Italia la prova sarà fornita con un documento
equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.
(omissis)
Art. 25
Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa
mandante - In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero,
qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione
aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con
altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'art. 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima,
ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso
di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa
capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione,
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Direttiva 93/37/CEE 14 giugno 1993
(G.U.C.E. 09 agosto 1993, n. L. 199)
Direttiva del Consiglio, che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
Art. 24
1. Può essere escluso dalla partecipazione
all'appalto ogni imprenditore:
a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione dell'attività, di regolamento giudiziario o di
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da
una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e
regolamentazioni nazionali;
b) relativamente al quale sia in corso una
procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura
della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni
nazionali.
(omissis)
L. 11 febbraio 1994 n. 109 (G.U. 19 febbraio 1994,
n. 41, s.o.)
L. quadro sui lavori pubblici
Art. 8.
Qualificazione - Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, della
presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi
della qualità, della professionalità e della correttezza. (omissis)
2.-6. (omissis)
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a
sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo
quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di
misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative
alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in
base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla
base dei medesimi criteri.
(omissis)
Art. 35
Fusioni e conferimenti - Le cessioni di azienda e
gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese
che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti
di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991 n. 187 e non
abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9
della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione
può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove
in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della l. 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni
legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei
confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro
attribuiti dalla legge.
4. e 5. (omissis)
Art. 36
Trasferimento e affitto di azienda - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della
procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite
o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di
cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (G.U. 6 maggio 1995,
n. 104, s.o.)
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE
relative alle procedure di appalti nei settori esclusi
Art. 13
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando -
Gli appalti disciplinati nel presente decreto possono essere affidati
mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un
bando, nei seguenti casi:
a) - l) (omissis)
m) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente la propria attività commerciale ovvero in occasione
di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta
amministrativa o di amministrazione straordinaria.
Art. 23
Riunioni di imprese - 1.-13. (omissis)
14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria
ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto
aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con
altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai
commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore
stesso, ovvero di recedere dall'appalto.
15. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di una impresa individuale, in caso
di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa
capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione
dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
16. (omissis)
D.L. 30 dicembre 1999, n. 502 (G.U. 30 dicembre
1999, n. 305)
Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di
qualificazione soggetti esecutori di lavori pubblici
Art. 5
Requisiti di ordine generale - Sono esclusi dalle
procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici i
concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 18 del
D. legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 ed all'art. 24, comma 1, della
Direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993.
2. I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi
delle vigenti leggi l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al
comma 1.
Assicurazioni
D.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 (G.U. 6 luglio 1959
n. 158)
Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private
Titolo I
Disposizioni preliminari
Art. 1
Imprese ed enti soggetti alle disposizioni del
testo unico - Sono soggette al presente testo unico tutte le imprese
nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitano:
a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi
ramo e in qualsiasi forma;
b) l'industria delle riassicurazioni;
c) le operazioni di capitalizzazione.
2. È anche soggetto al presente testo unico
Istituto nazionale delle assicurazioni costituito ai sensi della L. 4
aprile 1912, n. 305.
3. Sono altresì soggetti al presente testo unico
gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto
l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o
associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonché gli enti di
gestione fiduciaria.
Art. 2
Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del
testo unico - Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano:
a) alle Amministrazioni pubbliche;
b) agli enti di previdenza amministrati per legge
dal Ministero del tesoro;
c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto
nazionale di assicurazione contro le malattie, nonché agli altri
enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di
previdenza e assistenza sociale, previste dalla legge, in favore dei
lavoratori o di singole categorie professionali;
d) alle associazioni agrarie di mutua
assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e
del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal R.D.L. 21 ottobre
1923, n. 2479, entrambi convertiti nella L. 17 aprile 1925, n. 473, a
sua volta modificato dall'art. 9 del R.D.L. 12 luglio 1934, n. 1290,
convertito nella L. 12 febbraio 1935, n. 303;
e) agli enti e società di mutuo soccorso che
provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non
superiori a lire duecentocinquantamila o di rendite non superiori a
lire centottantamila annue*.
La lettera e) del presente articolo è stata così
sostituita dall'art. 1, L. 2 giugno 1962, n. 511 (G.U. 25 giugno 1962,
n. 159).
Sezione V
Obbligo di gestione separata delle assicurazioni
sulla vita
Art. 31
Modalità di vincolo delle attività costituenti le
riserve matematiche - Ipoteca e privilegi - (omissis)
2. Sulle attività mobiliari costituenti le riserve
matematiche, vincolate a garanzia degli assicurati secondo le norme
dei precedenti articoli, è stabilito privilegio a favore della massa
dei medesimi assicurati. Tale privilegio, in caso di concorso, è,
preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dell'art. 2778 del
codice civile e posposto agli altri.
Art. 71
Liquidazione coatta per insufficiente copertura
delle riserve matematiche - Le imprese nazionali di assicurazione
sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni,
qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve
matematiche, e le rappresentanze delle imprese estere, quando le
attività esistenti nel territorio della Repubblica non siano
sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati
nel territorio stesso, sono poste in liquidazione secondo le norme
contenute nel titolo X.
Art. 72
Liquidazione coatta per inosservanza delle
disposizioni del testo unico e del regolamento - Nel caso di
persistente inosservanza delle disposizioni del presente testo unico e
del regolamento e nel caso di esercizio in violazione delle
disposizioni medesime, il Ministero dell'industria e del commercio ha
facoltà di porre in liquidazione le imprese inadempienti.
2. La liquidazione si effettua secondo le
disposizioni del titolo X, in quanto applicabili.
Art. 75
Risoluzione - I contratti di assicurazione
stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano
in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali
sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono
risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della
prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata
successiva.
2. La denuncia deve essere comunicata, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far
decorrere gli effetti.
Titolo X
Liquidazione coatta amministrativa delle imprese
Capo I
Procedura di liquidazione
Art. 80
Provvedimenti per la liquidazione - Vigilanza -
Nelle ipotesi previste dall'art. 71 del presente testo unico, il
Ministero dell'industria e del commercio, accertata la deficienza di
attività secondo le norme stabilite dal regolamento, invita l'impresa
a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale,
senza che la reintegrazione abbia avuto luogo o siano state date le
occorrenti giustificazioni, promuove per decreto del Presidente della
Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la liquidazione
dell'impresa. Non può avere luogo la revoca del provvedimento per
reintegrazioni tardive.
2. Il decreto provvede alla nomina di un
commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'impresa coi
poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l'osservanza
dell'articolo 194, secondo comma, delle disposizioni sulla disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. La liquidazione si compie sotto la vigilanza del
Ministero dell'industria e del commercio.
4. Le competenze del liquidatore sono determinate
con il decreto presidenziale di nomina e fanno carico alla
liquidazione.
5. I provvedimenti del Ministero possono essere
impugnati esclusivamente con ricorso giurisdizionale al Consiglio di
Stato.
Art. 81
Modalità della liquidazione - I modi di
accertamento della situazione patrimoniale delle imprese, le forme e
le modalità della liquidazione sono stabiliti dal regolamento.
Art. 82
Stato di insolvenza - Quando un'impresa di
assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'art. 195
delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Capo II
Effetti della liquidazione
Art. 83
Effetti della liquidazione sui contratti di
assicurazione in corso - Salvo disdetta da parte degli assicurati, i
contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi a
sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione
nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto a capitali assicurati o
ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto
dell'attivo secondo le norme dell'articolo successivo.
(2 e 3, commi abrogati, dal 20 maggio 1993,
dall'art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515).
Art. 84
Riparto delle attività - Le polizze di
assicurazione sulla vita, in vigore, concorrono al riparto delle
attività in proporzione all'ammontare della riserva matematica
calcolata in base ai premi puri.
2. Le polizze di assicurazione contro i danni
concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio
corrispondente al rischio non ancora corso.
3. Gli aventi diritto a capitali assicurati per
polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi, concorrono al riparto in
proporzione all'ammontare dei capitali medesimi e degli indennizzi.
Art. 85
Privilegio delle attività a copertura delle
riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da
riassicuratori - Ai sensi dell'art. 31 hanno privilegio sulle attività
destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti
riguardanti:
a) i capitali assicurati dovuti per polizze di
assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine
stabilito nell'art. 83;
b) le riserve matematiche attribuite alle polizze
ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre
mesi prima dell'inizio della liquidazione.
2. Hanno altresì privilegio sulle attività a
copertura delle cauzioni prescritte dall'art. 40 i crediti
riguardanti:
a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi
entro il termine stabilito nell'art. 83;
b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio
non corso sulle polizze ammesse al riparto.
3. I crediti di cui ai commi precedenti hanno
privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di
riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di
riassicurazione con la impresa in liquidazione.
Art. 86
Azione di responsabilità e disposizioni penali -
Il commissario liquidatore può esercitare l'azione di responsabilità
contro gli amministratori. Alla liquidazione coatta amministrativa
prevista dal presente testo unico si applicano le disposizioni penali
di cui al titolo VI del testo delle norme sulla disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con
regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.
Art. 88
Trasferimento di portafoglio di imprese in
liquidazione - Con i decreti presidenziali di liquidazione delle
imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si
può, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre
che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al
trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare
esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non
minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in
liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente
testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei
contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.
2. La convenzione deve essere stipulata con
l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con
decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di nomina del commissario liquidatore.
3. Il trasferimento di portafoglio assicurativo in
base a convenzioni approvate e pubblicate, ai sensi del precedente
comma, non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
4. I rischi inerenti ai contratti come sopra
trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla
scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.
5. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi
pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto
contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa
proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della
convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la
disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla
successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro
volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni
stipulati con la cessionaria o con la cedente.
Art. 89
Norme applicabili - Le norme per il caso di fusione
contenute nel regolamento sono estese ai casi di concentrazione di
aziende di assicurazione e di trasferimento di portafoglio di cui agli
articoli precedenti. Le relative deliberazioni e convenzioni devono
essere preventivamente sottoposte al Ministero dell'industria e del
commercio.
L. 24 dicembre 1969 n. 990 (G.U. 3 gennaio 1970, n.
2)
Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 19
1. È costituito presso la Consap Concessionaria
servizi assicurativi pubblici - S.p.A. un "Fondo di garanzia per
le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della
presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
(omissis)
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso
un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento
del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente (1).
(omissis)
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento
è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose (2).
La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma
del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è
avvenuto (3).
L'eventuale azione per il risarcimento del danno
deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.
La Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per
le vittime della strada", può intervenire nel processo, anche in
grado di appello (4).
(1) Comma cosí modificato prima dall'art. 7, D.L.
26 settembre 1978, n. 576, e poi dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995,
n. 175.
(2) Comma cosí sostituito dall'art. 31, L. 19
febbraio 1992, n. 142.
(3) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 26 ottobre 1978, n.
576.
(4) Comma cosí modificato dall'art. 126, D.Lgs. 17
marzo 1995, n. 175.
Art. 19
1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresí
a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro
da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa
con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del
sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione
autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di
altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al
comma 1.
Aggiunto dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
175. Con D.M. 23 ottobre 1997 (G.U. 3 novembre 1997, n. 256) la CONSAP
è stata autorizzata a sottoscrivere la Convenzione sulla rivalsa tra
i fondi di garanzia operanti nei Paesi dello spazio economico europeo.
Art. 20
(omissis)
Il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
designa per ogni regione, o per gruppi di regioni del territorio
nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le
somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma
primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza
nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla
diversa data indicata nel decreto stesso.
L'impresa designata deve provvedere anche per i
sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla
pubblicazione del decreto che designi altra impresa.
Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del
precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni
per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla
data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.
(omissis)
Art. 21
(omissis)
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo
comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali
indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o
i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il
danno (7).
(7) Cosí sostituito dall'art. 1, D.L. 23 dicembre
1976, n. 857.
Art. 23
1. Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a
norma dell'articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere
chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso
previsto alla lettera b) del primo comma dell'articolo 19 deve essere
convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel
giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dello
stesso articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il
commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.
Art. 25
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato contro
l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il
provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di
insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa
designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro
i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma.
2. Se il provvedimento di cui al precedente comma
interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei confronti
dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono
opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21,
ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del
giudizio le sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
3. L'impresa designata può intervenire
volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo,
nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene
di suo interesse.
4. La disposizione di cui al primo comma si applica
anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24.
Art. 26
(omissis)
L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa
designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma
dell'articolo 19, lettera c), è proponibile fino a che non sia
prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione
coatta.
Art. 29
(omissis)
Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia
dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a
favore dei medesimi.
D.L. 17 marzo 1995 n. 174 (G.U. 18 maggio 1995 n.
114 s.o.)
Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia
assicurazione diretta vita
Titolo II
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la
sede legale territorio della Repubblica
Art. 7
Autorizzazione - Le imprese aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività
indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono
essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di
assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(omissis)
Art. 54
Decadenza dall'autorizzazione - Oltre che nei casi
previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione
rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle
seguenti situazioni:
(omissis)
d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorità giudiziaria;
e) venga assoggettata a liquidazione coatta;
(omissis)
2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza
delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli
195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito
preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le
disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione
controllata.
3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Art. 58
Effetti della decadenza e della revoca
dell'autorizzazione - Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la liquidazione coatta
dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza
dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), o sia
stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 56. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo
stesso decreto con il quale è disposta la revoca.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che
l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il
provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati
all'art. 55, lettere a), c) e d). Il Ministero, su proposta
dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso
che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il
Ministero la pone in liquidazione coatta.
3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la
revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami
esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di
pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla
gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi
contratti.
4. Qualora l'impresa non si attenga alle
disposizioni del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione
coatta dell'impresa stessa.
Art. 66
Procedura della liquidazione coatta - I
provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su
proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica italiana.
2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione
coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari
liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati dall'ISVAP
(1).
2. I commissari liquidatori assumono
l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle società
commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono
poste a carico della liquidazione.
3. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi
secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche
delle autorità di controllo di questi Stati.
4. Un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, fa parte in qualità di esperto del
Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in
vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto procederà
all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle
decisioni del Comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione
predetta, ove necessario prevale il voto del Presidente (1).
5. Il decreto con cui viene disposta la
liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso
giurisdizionale.
(1) Commi abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre
1998, n. 373.
Art. 67
Effetti della liquidazione - I contratti di
assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano
a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.
2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di
recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto
di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il
recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della
comunicazione da parte degli organi della liquidazione.
3. Il commissario liquidatore può trasferire il
portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con
apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste
dall'art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del
testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni.
4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di
cui all'art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione
risultano iscritti al registro di cui all'art. 31 sono riservati,
salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento
degli obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e
nelle assicurazioni complementari indicate nell'allegato I del
presente decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità
rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al
provvedimento di liquidazione ancorché assistiti da privilegio o
ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per
polizze scadute o sinistrate entro il sessantunesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi
diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di
capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per
riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di
cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve
matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la
costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione
di premio corrispondente al rischio non corso.
5. Se gli attivi a copertura risultano
insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di
cui alle lettere a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla
lettera e).
6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1,
numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 68
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate - Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che
esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa
autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una
società posta in liquidazione coatta amministrativa per l'esercizio
abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP,
allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina
del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata
domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina
predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove
risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far
fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può
richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato
passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori
formalità.
4. Si osservano le disposizioni di cui all'art.
213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Il compenso del commissario liquidatore e le
altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. -
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
6. Ai contratti stipulati con le imprese di cui al
presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni.
Sub Titolo IV
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la
sede legale in uno stato terzo
Art. 81
Condizioni per l'accesso all'attività in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica - Le imprese che hanno la
sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel
territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della
tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'ISVAP
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace limitatamente al
territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 7,
comma 2.
2. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle
imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare
congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al
punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo
quanto previsto all'art. 86.
(omissis)
Art. 99
Revoca e decadenza dell'autorizzazione - L'impresa
decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei
casi previsti dall'art. 54, comma 1.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per
la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti
dall'art. 55.
3. La revoca dell'autorizzazione può altresì
essere disposta:
a) quando le autorità dello Stato nel quale
l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con
sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della
reciprocità di trattamento;
b) quando le predette autorità pongano restrizioni
alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia
od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per
il regolare esercizio della sua attività nel territorio della
Repubblica.
3. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui
al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata
l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A)
della tabella di cui all'allegato I nello Stato nel quale essa ha la
propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata
quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di
solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa
effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo
provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine
di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca
deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati
dall'impresa.
4. Si applicano altresì gli articoli 54, comma 2,
e 56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.
Art. 100
Effetti della revoca dell'autorizzazione - Gli
effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede
secondaria sono disciplinati dall'art. 58.
2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al
presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede
secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i
motivi indicati nell'art. 99, comma 3, lettere a) e b). In tal caso
l'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in
cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede
secondaria.
D.L. 17 marzo 1995 n. 175 (G.U. 18 maggio 1995 n.
114 s.o.)
Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Titolo II
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 65
Decadenza dall'autorizzazione - Oltre che nei casi
previsti dall'art. 19, l'impresa decade dall'autorizzazione
rilasciatale ai sensi dell'art. 9 quando si verifichi una delle
seguenti situazioni:
(omissis)
d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorità giudiziaria;
e) venga assoggettata a liquidazione coatta
amministrativa;
(omissis)
Per la dichiarazione dello stato di insolvenza
delle società di cui al titolo II nei casi previsti dagli articoli
195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito
preventivamente l'ISVAP.
La decadenza è dichiarata con provvedimento
dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 69
Effetti della decadenza e della revoca
dell'autorizzazione - Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone, con proprio decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la liquidazione coatta
dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera d) o sia
stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per
tutti i rami esercitati ai sensi del presente decreto. La liquidazione
coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale
è disposta la revoca.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che
l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il
provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati
all'art. 66, comma 1, lettere a),c), d) ed e). Il Ministero, su
proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere;
nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia
provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.
3. Le imprese nei cui confronti venga disposta la
revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei
rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di
pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla
gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi
contratti.
4. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei
contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca.
I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante
comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima
scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia
superiore all'anno.
5. Qualora l'impresa non si attenga alle
disposizioni dei commi 3 e 4, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può disporre la
liquidazione coatta dell'impresa stessa.
Art. 71
Comunicazioni alle autorità di controllo degli
altri Stati membri - I provvedimenti adottati nei confronti di imprese
con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca
o la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta
amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo
degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.
Art. 77
Procedura della liquidazione coatta - I
provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su
proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione
coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari
liquidatori scelti tra una rosa di nominativi indicati dall'ISVAP (1).
3. I commissari liquidatori assumono
l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle
società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori
sono poste a carico della liquidazione.
4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi
secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche
delle autorità di controllo di questi Stati.
5. Un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato fa parte, in qualità di esperto, del
comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in
vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del precedente decreto, procederà
all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle
decisioni del comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione
predetta, ove necessario prevale il voto del presidente (1).
6. Il decreto con cui viene disposta la
liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso
giurisdizionale.
(1) Commi abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre
1998, n. 373.
Art. 78
Effetti della liquidazione - I contratti di
assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano
a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.
2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di
recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto
di liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al
ricevimento della comunicazione da parte degli organi della
liquidazione.
3. Il commissario liquidatore può trasferire il
portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con
apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste
dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del
testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni.
4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di
cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la
liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31
sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al
soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali
essi si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità
rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al
provvedimento di liquidazione, ancorché assisti da privilegio o
ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per
sinistri verificatisi entro il sessantunesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del decreto di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di
cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio
corrispondente al rischio non ancora corso.
5. Se gli attivi a copertura risultano
insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di
cui al comma 4, lettera a), sono preferiti ai crediti di cui al comma
4, lettera b).
6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Per le assicurazioni obbligatorie della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Art. 79
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate - Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria
iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta
delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere
munite della relativa autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una
società posta in liquidazione coatta amministrativa per esercizio
abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP,
allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina
del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata
domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina
predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove
risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far
fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può
richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato
passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori
formalità.
4. Si osservano le disposizioni di cui all'art.
213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Il compenso del commissario liquidatore e le
altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. -
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
6. Ai contratti stipulati con le predette imprese
di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e successive modificazioni.
Sub Titolo IV
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la
sede legale in uno Stato terzo
Art. 93
Condizioni per l'accesso all'attività in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica - Le imprese che hanno la
sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel
territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della
tabella allegata debbono essere autorizzate dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al
territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 9,
comma 2.
3. Le imprese che nello Stato di origine esercitano
congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al
punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo
vita, possono essere autorizzate ad esercitare esclusivamente le
attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto all'art. 98.
(omissis)
Art. 113
Revoca e decadenza dell'autorizzazione - L'impresa
decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei
casi previsti dall'art. 65, comma 1.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per
la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti
dall'art. 66.
3. La revoca dell'autorizzazione può altresì
essere disposta:
a) quando le autorità dello Stato nel quale
l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con
sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della
reciprocità di trattamento;
b) quando le predette autorità pongano restrizioni
alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia
od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per
il regolare esercizio della sua attività nel territorio della
Repubblica.
4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui
al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata
l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A)
della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede
legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le
autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità
dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel
territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento
per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità
e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere
disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.
5. Si applicano altresì gli articoli 65, comma 2,
e 67, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.
Art. 114
Effetti della revoca dell'autorizzazione - Gli
effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede
secondaria sono disciplinati dall'art. 69.
2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al
presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede
secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i
motivi indicati nell'art. 113, comma 3, lettere a) e b). In tal caso
l'ISVAP assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui
alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP, dispone la liqu idazione coatta della sede
secondaria.
Associazione temporanea di imprese
D. Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (G.U. 27 dicembre
1991 n. 302, s.o.)
Attuazione della direttiva 89/440/CEE, in materia
di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
Titolo V
Norme comuni di partecipazione
Art. 22
Riunione di imprese - 1. Sono ammessi a presentare
offerte per gli appalti e le concessioni di cui al presente decreto
nonché per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche
eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro
concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o
concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite
che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata
capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di
lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 (7), e dal regio
decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (8), e successive modificazioni ed
integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti
del codice civile.
2. In caso di licitazione privata, di appalto
concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale
capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. Possono altresì essere invitate alle gare o
alla trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che
abbiano dichiarato di volersi riunire al sensi del comma 1, le quali
ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i
requisiti previsti dal presente decreto.
4. Non è consentita l'associazione anche in
partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante
o successivo all'aggiudicazione della gara.
5. La violazione della disposizione di cui al comma
4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione
concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi
lavori.
Art. 23
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
- 1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie
fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57 (9), e successive modificazioni, l'Amministrazione
aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si
ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto
previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo
nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per
comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti
indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente
classifica in altre categorie sempreché l'importo dei lavori delle
categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti
per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa
riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica
corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola
categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale
costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente
all'importo dei lavori di ogni singola categoria.
2. Nel caso sia richiesta per l'appalto
l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei
lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per
classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto
dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo
nazionale costruttori nella categoria prevalente per classifica
corrispondente all'importo dei lavori.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora
nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria
prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione
aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e
classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese
mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che
siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e
classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione
aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando l'importo della
categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che
intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
4. In ogni caso la somma degli importi per i quali
le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo
dei lavori da appaltare.
5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1°, seconda
parte, della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (9), come modificato
dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, si applica anche
nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese
partecipanti.
6. Qualora l'impresa singola o le imprese che
intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di
cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte
all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo
complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare
complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia
almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
7. L'offerta delle imprese riunite determina la
loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione.
Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo
comma la responsabilità è limitata a quella derivante
dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando
la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.
8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo
dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata
autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente
rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed
irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto
nei confronti del soggetto appaltante.
9. Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del
soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo
alle imprese mandanti.
10. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali (9/a).
Art. 24
Piani di sicurezza L'amministrazione aggiudicatrice
è tenuta a precisare nel capitolato speciale l'autorità o le autorità
da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello
Stato, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante
l'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli
offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di
indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta
all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, commi 5 e 6,
relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18,
comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (10).
Art. 25
Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa
mandante 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero,
qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione
aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con
altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione
medesima, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso
di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa
capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione,
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 26
Società tra imprese riunite Le imprese riunite
possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi
del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la
esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca
ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità
di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale
del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite
di cui al comma 7 dell'articolo 23.
3. Il subentro ha effetto dalla data di
notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della
società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo
nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n.
57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1,
la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra
quelle riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.
5. L'inizio dell'attività esecutiva della società
è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di
cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.
6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente
decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (11), i
lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese
riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società
stessa.
Azienda
L. 23 luglio 1991, n. 223 (G.U. 27 luglio 1991, n.
175, s.o.)
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro
Art. 3
Intervento straordinario di integrazione salariale
e procedure concorsuali - Il trattamento straordinario di integrazione
salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di
sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la
continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il
trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì
concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo
di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da
quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il
trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o
del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
Entro il termine di scadenza del periodo di cui al
comma 1°, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o
ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o
di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale
può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del
commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore
periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da
una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che
esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
Quando non sia possibile la continuazione
dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o
quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo
parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno
facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero
dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui
all'articolo 4, comma 6°, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a
carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4°, non è
dovuto.
L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia
assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad
imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1°, può
esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una
volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la
definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda,
l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci
giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto
il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4 bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed
il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui
rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e
successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato
licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione,
successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che
si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del
trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da
prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella
dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di
mobilità.
4 ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4
della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento,
di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del
relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle
aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze
personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle
indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a
base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo
di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.
Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio
1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.
L. 29 dicembre 1990, n. 428 (G.U. 12 gennaio 1991,
n. 10)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
Art. 47
Trasferimento di azienda - Quando si intenda
effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un
trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici
lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per
iscritte, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive
rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché
alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite
dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono
mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche
e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei
confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze
sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro
sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1°,
l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni
dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto
un accordo, il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o
dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente
articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva
tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedure civile il lavoratore può consentire la
liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche
aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all'impresa dell'acquirente".
4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di
esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di
licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé
motivo di licenziamento.
5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità
produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi
aziendale a norma dell'art. 2, comma 5°, lettera c), della legge 12
agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata
dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione
dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della
consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un
accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non
trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che
dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto
accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il
personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in
tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di
precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno
dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore
stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori
predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non
trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.
Brevetti e marchi
R.D. 05 febbraio 1940, n. 244 (G.U. 20 aprile 1940,
n. 94)
Testo delle disposizioni regolamentari in materia
di brevetti per invenzioni industriali
Titolo VI
Procedura di esecuzione
Art. 67
1) Il pignoramento del brevetto per invenzione
industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di
ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:
1. la dichiarazione di pignoramento del brevetto,
previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in
corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti;
2. la data del titolo e della sua esposizione in
forma esecutiva;
3. la somma per cui si procede all'esecuzione;
4. il cognome, nome e domicilio, o residenza, del
creditore e del debitore;
5. il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
2) Il debitore, dalla data della notificazione,
assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche
per quanto riguarda gli eventuali frutti.
3) I frutti, maturati dopo la data della
notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si
cumulano con il ricavato delle vendita, ai fini della successiva
attribuzione.
Art. 68
1) Si osservano nei riguardi della notificazione
dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura
civile per la notificazione delle citazioni (1).
2) Se colui al quale l'atto di pignoramento deve
essere notificato non abbia domicilio o residenza nel Regno, né abbia
in questo eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso
l'Ufficio centrale dei brevetti.
3) In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa
nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.
(1) V. art. 163, ultimo comma, c.p.c.
Art. 69
1) L'atto di pignoramento del brevetto deve essere
trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il
pignoramento perde ogni efficacia.
2) Avvenuta la trascrizione dell'atto di
pignoramento del brevetto, e finché il pignoramento stesso spiega
effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano
opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al
creditore procedente.
Art. 70
La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti
pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice
di procedura civile (1), in quanto applicabili, salve le disposizioni
particolari del presente regolamento.
(1) V. artt. 529 ss. c.p.c.
Art. 71
1) La vendita del brevetto non può farsi se non
siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.
2) Un termine di venti giorni deve decorrere, per
la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa.
3) Il Pretore, per la vendita e l'aggiudicazione
dei brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei
singoli casi, provvedendo altresì per l'annuncio della vendita al
pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile.
4) All'uopo, il Pretore può stabilire che
l'annuncio sia affisso nei locali del Consiglio e dell'Ufficio
provinciale delle corporazioni (1), ed in quelli dell'Ufficio centrale
dei brevetti, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.
(1) Ora, Camere di commercio, industria ed
agricoltura, il D.Lgs. 21 settembre 1944, infatti, ricostituendo
presso ogni capoluogo di provincia una Camera di commercio, industria
ed agricoltura, con l'art. 1 ha demandato ad esse i poteri e le
funzioni dei soppressi organi corporativi.
Art. 72
Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli
estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.
Art. 73
1) Il creditore istante, nell'esecuzione forzata
sui brevetti per invenzioni industriali, deve notificare, almeno dieci
giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di
garanzia, trascritti ai termini dell'articolo 66 del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127 (1), l'atto di pignoramento e il decreto di
fissazione del giorno della vendita.
2) Questi ultimi creditori devono depositare, nella
cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente, a norma
dell'articolo 71 (2) del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (1), le
loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro
quindici giorni dalla vendita.
3) Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette
domande e i documenti.
(1) V. leggi complementari, VII. Brevetti e marchi
I.
(2) Recte: art. 75.
Art. 74
1) Trascorso il termine di quindici giorni,
previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, il Pretore, su
istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quel proporrà lo
stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla
vendita e dagli eventuali frutti.
2) Il Pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza
delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non siansi
accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla
graduazione fra creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei
frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di
procedura civile per l'esecuzione mobiliare (1); quando non sia
competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il
Tribunale civile.
3) I crediti con mora, eventuali o condizionati,
divengono esigibili secondo le norme del codice civile.
(1) V. artt. 541-542, c.p.c.
Art. 75
L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di
ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia
sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei
brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato dal
cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione,
osservate le norme, di cui al precedente articolo 65, per la
cancellazione delle trascrizioni.
Art. 76
1) I brevetti per invenzioni industriali, nonché
in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.
2) Alla procedura del sequestro si applicano le
disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei
precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal
codice di procedura civile (1), in quanto non contrastino con le
disposizioni degli articoli sopra richiamati.
(1) Artt. 670 ss. c.p.c.
Art. 77
Le controversie, in materia di esecuzione forzata e
di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'Autorità
giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'articolo 75 del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
L. 14 febbraio 1987, n. 60 (G.U. 05 marzo 1987, n.
53)
Armonizzazione della normativa in materia di
brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni
dell'accordo dell'AIA del 06 novembre 1925, e successive revisioni,
ratificato con laL.
24 ottobre 1980, n. 740.
Titolo I
Norme di attuazione dell'accordo de l'AJA relativo
al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali
ornamentali
Art. 1
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o
quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in
Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione
dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso
l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni,
ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato
accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei
brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di
ricevimento.
3. La data di deposito della domanda è quella
dell'art. 6, comma 2, dell'accordo.
Art. 2
1. La domanda internazionale deve essere conforme
alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di
esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate
dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o
inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
Art. 3
1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando
venga rivendicata priorità ai sensi dell'art. 9 dell'accordo,
trasmette all'Ufficio internale la domanda internazionale entro
sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità
formale.
Art. 4
1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle
tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di
esecuzione dell'accordo.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il
versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente
all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle
disposizioni nelle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio
internazionale.
Art. 5
1. La domanda internazionale nella quale l'Italia
sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda
nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di
deposito di cui all'art. 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui
all'art. 7, coma 1, lettera b) dell'accordo.
2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli
compresi in un deposito multiplo, di cui all'art. 13 dell'accordo,
produce gli effetti della limitazione di cui all'art. 59 quater del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni.
Titolo II
Revisione della legislazione nazionale concernente
la licenza obbligatoria sui modelli di utilità, la conversione del
brevetto nullo e l'armonizzazione della disciplina dei modelli e
disegni ornamentali a quella dell'accordo de L'Aja
Art. 6
1. Nell'art. 13 del regio decreto 25 agosto 1940,
n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sono estese ai brevetti per modelli di utilità
le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54 sexies del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849,
che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di
brevetti per invenzioni industriali".
Art. 7
1. Nell'art. 59 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Il brevetto nullo può produrre gli effetti
di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e
che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse
conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la
validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto
nullo.
Qualora la conversione comporti il prolungamento
della durata originaria del brevetto, i licenziatari e coloro che in
vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed
effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo
di maggiore durata".
2. Nell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, è aggiunto il seguente numero:
"11) Le sentenze di cui all'art. 59, terzo
comma, e le relative domande giudiziali".
Art. 8
1. Nell'art. 6, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, dopo le parole:
"considerata ritirata" sono inserite le seguenti: "o
del brevetto europeo revocato".
Art. 9
1. All'art. 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411; sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:
"Se la domanda ha per oggetto un modello
anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti
invita l'interessato, assegnandogli un termine, per modificare la
domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di
presentazione originaria.
Se la domanda di brevetto per modello di utilità
contiene anche un'invenzione o viceversa è applicabile all'art. 29
del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni".
2. All'art. 5, secondo comma, del regio decreto 25
agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché le disposizioni di cui all'art. 27 ter del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni".
Art. 10
1. L'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Con una sola domanda può essere
chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purché
destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima
classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli,
formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno
dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni ratificato con legge
22 maggio 1974, n. 348.
Salvo il disposto del precedente comma dell'art. 8,
non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente
un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non e ammissibile,
l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, e successive modificazioni, a limitarne la domanda alla parte
ammissibile.
Il brevetto concernente più modelli o disegni ai
sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del
titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 quater del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni".
2. Nell'art. 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se la domanda comprende un oggetto la cui
forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale o nello
stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'art. 29 del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni".
3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art.
3, nonché gli artt. 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941,
n. 1354. Nell'art. 9 dello stesso regio decreto le parole: "per
un tutto o una serie omogenea" sono sostituite dalle parole:
"per un deposito multiplo".
Art. 11
1. L'art. 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - L'ufficio centrale dei brevetti
pone a disposizione del pubblico la domanda modello di utilità con la
descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al
disposto dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni.
L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione
del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le
riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito,
purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda
l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai
dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio
centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'art.
38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni".
Art. 12
1. Nell'art. 12 del regio decreto 31 ottobre 1941,
n. 1354, le parole: "un mese" sono sostituite dalle parole
"due mesi".
Art. 13
1. Nell'art. 13 del regio decreto 31 ottobre 1941,
n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:
"La lettera d'incarico deve essere presentata
entro due mesi dal deposito della domanda".
Art. 14
1. L'art. 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n.
1354, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 - Con una sola domanda per deposito
multiplo ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi
esteri".
Art. 15
1. Dopo l'art. 18 del regio decreto 31 ottobre
1941, n. 1354, è inserito il seguente:
"Art. 18 bis - Per i modelli o disegni
industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del
secondo comma dell'art. 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni
ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla
convenzione di Parigi del 22 novembre 1929, purché tenute nel
territorio dello Stato o di Stato estero che accorsi reciprocità di
trattamento".
Art. 16
1. Nell'art. 90, primo comma, del regio decreto 31
ottobre 1941, n. 1354, le parole:
"a partire dai termini stabiliti dall'art. 4
del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono sostituite dalle
seguenti: "osservate le disposizioni dell'art. 10, secondo comma,
del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive
modificazioni".
Art. 17
1. All'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I compensi per i componenti ed il segretario
della commissione di cui al precedente primo comma sono determinati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di
lire ottanta milioni per l'anno 1986.
3. All'onere derivante dalla disposizione del comma
2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16 della legge 12 agosto
1977, n. 675, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 30 gennaio
1979, n. 23, 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente
ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal fondo
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al
competente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Titolo III
Adeguamento delle tasse di concessione governativa
alla maggiore durata dei brevetti per modelli e regolarizzazione in
caso di conversione
Art. 18
1. Il numero 92 della tabella annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata
alla presente legge.
Art. 19
1. Per le domande e per i brevetti per modelli di
utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della
data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i
quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già
scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto
versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il
periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente
legge.
2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento
della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al
comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il
terzo quinquennio.
3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il
pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione
della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
Art. 20
1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità
e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del
brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente
legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo
corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e
quella stabilita nella tabella di cui al precedente art. 18.
2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso
questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con
l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della
tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni.
Art. 21
1. In caso di conversione del brevetto in seguito a
sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le
tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla
differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che
risulta dalla conversione.
2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa
nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista
al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso
di tasse.
Art. 22
1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i
pagamenti previsti dai precedenti artt. 19, 20 e 21, la domanda di
brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile
per il pagamento della tassa senza la soprattassa.
Art. 23
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere
ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonché
agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale
occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione
nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico
dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
di farla osservare come legge dello Stato.
L. 29 marzo 1999 n. 102 (G.U. 21 aprile 1999, n.
92)
Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei
marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre
1994
Art. 11
Cambiamento di titolare
1. Cambiamento di titolare della registrazione:
(omissis)
e) quando il cambiamento del titolare non deriva da
un contratto o da una fusione ma da un altro motivo, ad esempio per
effetto della legge o di una decisione giudiziaria, ogni parte
contraente può esigere che ciò sia indicato nella richiesta e che
quest'ultima sia accompagnata da una copia di un documento che
fornisce la prova di detto cambiamento, e che questa copia sia
certificata conforme all'originale dall'autorità che ha compilato il
documento o da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità
pubblica competente.
L. 26 luglio 1993, n. 302 (G.U. 17 agosto 1993, n.
192, s.o.)
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto
comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato
comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli
annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15
dicembre 1989.
CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO
COMUNE
(Convenzione sul brevetto comunitario)
Parte II
Diritto dei brevetti
Capo IV
Brevetto comunitario come oggetto di proprietà
Art. 41
Procedura di fallimento o procedure analoghe - Fino
a quando tra gli stati contraenti non siano entrate in vigore
disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario può essere
compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga
unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura è stata
proposta per prima.
2. In caso di comproprietà di un brevetto
comunitario, il paragrafo 1 è applicabile alla quota di comproprietà.
Cambiale
R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 (G.U. 19 dicembre
1933, n. 292)
Modificazione alle norme sulla cambiale e sul
vaglia cambiario
Art. 21
1. La persona contro la quale sia promossa pone
cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui
rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a
meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito
scientemente a danno del debitore.
Art. 33
1. Con l'accettazione il trattario si obbliga di
pagare la cambiale alla scadenza.
2. In mancanza di pagamento il portatore, ancorché
sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per
tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.
3. Il trattario che accetta resta obbligato anche
se ignora il fallimento del traente.
Art. 49
1. L'azione cambiaria è diretta o di regresso:
diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro
ogni altro obbligato.
Art. 50
1. Il portatore può esercitare il regresso contro
i giranti, il traente e gli altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
1) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o
in parte;
2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non
abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata
con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3) in caso di fallimento del traente di una
cambiale non accettabile.
Art. 51
1. Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento
deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata
accettazione o per mancato pagamento).
2. Il protesto per mancata accettazione deve essere
levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se
la prima presentazione, nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1°,
è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere
levato anche il giorno successivo.
3. Il protesto per mancato pagamento di una
cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve
essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui
la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve
essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al
protesto per mancata accettazione.
4. Il protesto per mancata accettazione dispensa
dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
5. In caso di cessazione di pagamenti del
trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione
infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il
regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il
pagamento e dopo aver levato protesto.
6. In caso di fallimento del trattario, abbia o non
abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale
non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del
fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
Art. 66
1. Se dal rapporto che diede causa alla emissione o
alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane
nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si
provi che vi fu novazione.
2. Tale azione non può esercitarsi se non dopo
accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
3. Il portatore non può esercitare l'azione
causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale o
depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché
abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore
stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Cartolizzazione crediti
L. 30 aprile 1999, n. 130 (G.U. 14 maggio 1999 n. 171)
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
Art. 1
Ambito di applicazione e definizione - La presente legge si applica
alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti
quando ricorrono i seguenti requisiti: (omissis).
Art. 4
Modalità ed efficacia della cessione - Alla cessione dei crediti
posta in essere ai sensi della presente legge si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4 del testo unico
bancario.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle
somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a
tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla
stessa data la cessione dei crediti è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito
prima della pubblicazione della cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società
cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla
presente legge i termini di due anni e di un anno previsti
dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
D. Lgs. 6 settembre 1999 n. 308 (G.U. 7 settembre 1999, n. 210)
Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei
crediti Inps, nonché di società per la gestione dei rimborsi.
Art. 1
Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti
Inps - All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, sono
apportate le seguenti modifiche:
(omissis)
n) dopo il predetto comma 18, è aggiunto, infine, il comma 19:
"19. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica
la legge 30 aprile 1999 n. 130".
(*) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo.
Bibliografia essenziale: Mazzini F., Commento alla legge sulla
cartolarizzazione, in Guida al diritto, 1999, n. 25, p. 22; Rucellai
C., La legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm.,
1999, 411; Id., Il disegno di legge sulla cartolarizzazione, in Banca
borsa etc., 1998, IV, 643; Spanò E., Appunti e spunti in tema di
cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm., 1999, 436; Maineri,
Prime osservazioni sul disegno di legge per la cartolarizzazione, in
Banca borsa etc., 1999, II, 235; Rosano C., Via libera anche in Italia
alla cartolarizzazione, in Dir. e prat. delle soc., 1999, n. 10, 40.
Aspetti generali
La nuova normativa ha introdotto un ulteriore e specifico caso di
esenzione dalla revocatoria fallimentare che per il richiamo
all'articolo nella sua integrità deve ritenersi comprensivo di tutte
le previsioni di pagamento in esso contenute con le conseguenze
facilmente intuibili e specificate con la sostituzione dei termini in
misura decisamente notevole. Le perplessità rispetto ai termini brevi
di sei e tre mesi emergono dalla semplice constatazione della
incongruenza del periodo per il determinarsi di una dichiarazione di
fallimento, con garanzia del diritto di difesa e quindi con la
previsione pessimistica della notevole difficoltà di impugnare ed
ottenere le revoche di atti che comunque sono dichiaratamente
pregiudizievoli quali i pagamenti.
Condono edilizio
L. 28 febbraio 1985 n. 47 (G.U. 02 marzo 1985, n.
53)
Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie
Art. 17
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici -
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi
per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino,
per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad
edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi
dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitù.
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Le nullità di cui al presente articolo non si
applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,
individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si
trovi nelle condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, dovrà
presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla
notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria. (comma
aggiunto dall'art. 8 L. 21 giugno 1985, n. 298).
Art. 40
Mancata presentazione dell'istanza - Se nel termine
prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per
opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della
licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la
rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve
ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al
capo 1. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non
viene effettuata la oblazione dovuta.
2. Gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti
reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di
diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti,
sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o concessione
ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il
richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma
dell'art. 35. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
6. Le nullità di cui al secondo comma del presente
articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure
esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli
derivanti da procedure di amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa.
7. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle
previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia
oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda
di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto
di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui
si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore
della presente legge. (comma sostituito dall'art. 7 L. 13 marzo 1988
n. 68).
Cooperative agricole
L. 31 gennaio 1992, n. 59 (G.U. 07 febbraio 1992,
n. 31, s.o.)
Nuove norme in materia di società cooperative
Art. 18
Norme diverse
(omissis)
Aggiunge all'art. 2751 bis c.c. Crediti per
retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle
società od enti cooperativi e delle imprese artigiane. Hanno
privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
(omissis)
5 bis.) i crediti delle società cooperative
agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi delle vendite dei
prodotti.
L. 18 gennaio 1994, n. 44 (G.U. 24 gennaio 1994, n.
18)
Disposizioni in materia di cooperative agricole
Art. 1
1. Le disposizioni del numero 5 bis dell'articolo
2751 bis del codice civile (2), introdotto dall'art. 18, comma 2,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti
sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge
n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato
fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso
alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.
2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti
nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a
quella di entrata in vigore della legge citata legge n. 59 del 1992
possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione
di cui all'articolo 2751 bis, numero 5 bis), del codice civile, sono
stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo
opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile,
fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure
l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice
competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le
norme contenute nelle stesse disposizioni.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Credito fondiario
D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (G.U. 30 settembre
1993, n. 230)
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
Art. 38
Nozione di credito fondiario - 1. Il credito
fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca e di primo
grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei
finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati
o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in
cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisca la
concessione dei finanziamenti.
Art. 39
Ipoteche - 1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le
banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e
l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il
conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza
rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in
tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli
interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo al finanziamento
con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino
a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto
dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si
verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola
di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non
sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state
iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si
applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti
fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la
quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione
proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di
ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati
quando dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme
ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'art. 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale, il
debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla
suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al
frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri
immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine
dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli
emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al
notaio gli atti e le formalità ipotecarie anche di annotazione, si
considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri
immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti
alla metà.
Art. 40
Estinzione anticipata e risoluzione del contratto -
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o
in parte il proprio debito corrispondendo alla banca un compenso
contrattualmente stabilito correlato al capitale restituito
anticipatamente.
2. La banca può invocare come causa di risoluzione
del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia
verificato almeno sette volte anche non consecutive. A tal fine
costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e
il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Art. 41
Procedimento esecutivo - 1. Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della
notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia
di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla
banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il
curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata
dall'esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto risulta
spettante alla banca viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati l'amministratore
giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla
banca le rendite degli immobili ipotecari a suo favore, dedotte le
spese di amministrazione e i tributi sino al soddisfacimento del
credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o
l'assegnazione il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il
termine che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano
avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento
prevista dal quinto comma, versino direttamente alla banca la parte
del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel
termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587
del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono
subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato,
assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal
decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero
dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca
le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più
lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le
spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il
subentro del contratto di finanziamento previsto dal quinto comma
restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'art. 586
del codice di procedura civile.
Enti creditizi
D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (G.U. 30
settembre 1993, n. 230, s.o.)
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (aggiornato dal D. Lgs. 358/93, integrato con i D. Lgs.
correttivi approvati nel 1999, n. 333 e 342)
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 80
Provvedimento - 1. Il Ministro del tesoro, su
proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta
amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le
norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con
il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata
degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli
interessati, che ne facciano richiesta, non prima delle consegne ai
sensi dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari,
nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi
previste dagli articoli 93, comma 1 e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure
concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si
applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Art. 81
Organi della procedura - 1. La Banca d'Italia
nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la
delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia il decreto del Ministro del tesoro e
gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del
presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso termine i
commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici
giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali
delle società.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca
d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico
della liquidazione.
Art. 82
Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza -
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si
trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la
sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del
pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i
rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con
sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si
applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo,
terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si
trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non
è stata dichiarata a norma del comma 1, il Tribunale del luogo in cui
la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia
e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge
fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati
nell'art. 203 della legge fallimentare.
Art. 83
Effetti del provvedimento per la banca, per i
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti - 1. Dalla data di
emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta è
sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, salvo il
disposto dell'art. 91.
2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli
articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo
III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca
in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione,
salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né,
per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito
alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di
qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente
esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
Art. 84
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori -
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle
operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari
nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e
fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle
disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo
svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di
operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le
stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I
membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla
Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale
della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità
contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a
norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza,
possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi,
sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della
liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.
Art. 85
Adempimenti iniziali - 1. I commissari liquidatori
prendono in consegna l'azienda dai precedenti organi di
amministrazione o di liquidazione ordinaria, previo sommario processo
verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano
quindi l'inventario.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2
e 4.
Art. 86
Accertamento del passivo - 1. Entro un mese dalla
nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito
di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La
comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che
risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti
finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58 (parole introdotte dall'articolo 17 del dlgs
342/99 in sostituzione delle precedenti: "dlgs di recepimento
della direttiva 93/22/Cee") in possesso della banca, nonché ai
clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti
finanziari.
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme
di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per
la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della
raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma
2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi.
5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto
di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i
creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non
abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono
chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione
dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza,
la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal
comma 5 e non oltre i 30 giorni successivi, presentano alla Banca
d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei
creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i
diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei
titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato
negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (parole introdotte
dall'articolo 17 del dlgs 342/99 in sostituzione delle precedenti:
"dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee") sono
iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i
commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la
banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli
elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati
nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie
cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a
coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto
deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e
7, lo stato passivo diventa esecutivo.
Art. 87
Opposizioni allo stato passivo - 1. Possono
proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria
posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei
soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'ad. 86, comma 7, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte,
entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista
dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso
termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in
cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la
banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico
giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione.
Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a
una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un
unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto
l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a
lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e
alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi
prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione
delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché
siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune
opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più
lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa
le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per decidere sulle
contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un
estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo
86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.
Art. 88
Appello e ricorso per Cassazione - 1. Contro la
sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai
commissari, entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione
della stessa. Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi
4, in quanto compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per cassazione è
ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della
sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del
giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle
norme contenute nell'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio
di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile sul processo di cognizione.
Art. 89
Insinuazioni tardive - 1. Dopo il deposito dello
stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le
restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati
nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai
sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato
passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto
previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali
soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda,
salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.
Art. 90
Liquidazione dell'attivo - 1. I commissari
liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda
nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione
può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del
deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle
sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il
cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal
comma 7 del medesimo articolo (parole aggiunte dall'articolo 18 del
dlgs 342/99).
3. I commissari possono, nei casi di necessità e
per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di
attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.
La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto
dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato
nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei
rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal
comma 2 del medesimo articolo.
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di
riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui,
effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in
garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele
disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
Art. 91
Restituzioni e riparti - 1. I commissari procedono
alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi
ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e,
secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare,
alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi
spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria
e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano proceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate
nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.
(comma sostituito dall'articolo 19, comma 1 del
dlgs 342/99; la precedente formulazione era: 1. "I commissari
procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti
finanziari relativi ai servizi di cui al dlgs di recepimento della
direttiva 93/22/Cee; e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111
della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le
indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di
amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione
coatta amministrativa sono equiparati alle spese indicate all'articolo
111, comma primo, numero I) della legge fallimentare").
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (parole aggiunte
dall'articolo 19, comma 2 del dlgs 342/99, in sostituzione delle
precedenti: "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee"),
la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti
iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non
sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tira di
loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per
l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove
possibile, alle restituzioni ai sensi del comma I in proporzione dei
diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione
separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti
finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del
ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione
separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari
ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge
fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata
la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero
per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal
comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli
aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima
che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10,
i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità
della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti
gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i
commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati
per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo,
accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai
riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di
detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli
stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario,
della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con
il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie
in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e
delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere
solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in
cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello
stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi
dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva
ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle
restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti
reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si
riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione
degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari
provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di
minimizzazione del rischio.
Art. 92
Adempimenti finali - 1. Liquidato l'attivo e prima
dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai
clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione,
il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una
relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca
d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un
unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la
dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le
disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana, gli interessati
possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e
dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano
state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con
sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al
riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto
dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere
distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia
per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la
facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice
civile.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso
quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude
l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti
e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o
all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di
liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei
giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività
connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81,
commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90,
comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono
estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti
oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
Art. 93
Concordato di liquidazione - 1. In qualsiasi stadio
della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere
del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo
152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli
organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del
luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve
essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la
percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento
e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può
essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca
concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del
concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i
limiti delle rispettive quote.
4. La proposta di concordato e il parere degli
organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La
Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro 30 giorni dal deposito, gli interessati
possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria,
che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza in camera di
consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle
opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia.
La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle
altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data
comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di
cancelleria. Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e
4.
7. Durante la procedura di concordato i commissari
possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi
dell'articolo 91.
Art. 94
Esecuzione del concordato e chiusura della
procedura - 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato
di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo
le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori
convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la
modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca
dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia
luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli
adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del
presente decreto legislativo e l'articolo 215 della legge
fallimentare.
Art. 95
Succursali di banche estere - 1. Quando a una banca
comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte
dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere
sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa
secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili.
2. Alle succursali di banche extracomunitarie si
applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto
compatibili.
della cessione dell'intera azienda o di un singolo
ramo della banca per riservare al giudice di merito l'accertamento del
trasferimento come unità aziendale oppure in senso atomistico, in
quanto riferibili ad un organismo ormai non più funzionante.
Capo II
Gruppo bancario
Sezione I
Capogruppo
Art. 99
Liquidazione coatta amministrativa - 1. Salvo
quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le
norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 80, può essere
disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista
dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente,
presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha la
sede legale, una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento
della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle
procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli
eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca
d'Italia può prescrivere speciale forme di pubblicità per rendere
noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98,
commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei
confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita
per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67 della
legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti
indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che
siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Sezione II
Società del gruppo
Art. 101
Liquidazione coatta amministrativa - 1. Salvo
quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia
stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del
presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta
ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta
può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso
il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali,
queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal
presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di
insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio,
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo
e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi
della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con
urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di
pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i
poteri previsti dall'articolo 99, comma 5.
Art. 102
Procedure proprie delle singole società - 1.
Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del
gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a
esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata
comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa
o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia
di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Art. 103
Organi delle procedure - 1. Fermo quanto disposto
dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate
negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione
coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo,
quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle
procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione
ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione
della propria qualità di commissario di altra società del gruppo,
deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al
comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione,
a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di
sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il
comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare
indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i
commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di
revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la
Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la
nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai
componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca
d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico
delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo
complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente
ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Art. 104
Competenze giurisdizionali - 1. Quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le
società del gruppo è competente il tribunale nella cui
circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa,
per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o
comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società
del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con
sede a Roma.
Art. 105
Gruppi e società non iscritti all'albo - 1. Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei
confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo
intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento
nell'albo previsto dall'articolo 64.
D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 333 (G.U. 28 settembre
1999 n. 228)
Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia
di rafforzamento delle vigilanza prudenziale nel settore degli enti
creditizi
Art. 2
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità -
1. Il comma 1 dell'art. 7 del testo unico è sostituito dal seguente:
"1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di
vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro,
Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità
giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente".
2. I commi 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis e 10 dell'art. 7
del testo unico sono sostituiti dai seguenti:
"5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP,
l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti
organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante
scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse
alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello
Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare
informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con
le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni
che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario
possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni
con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti
di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a
banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche
comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le
autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza,
a quelli esteri informazioni dei dati in suo possesso necessari al
funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia può
scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati
dalle direttive medesime".
Factoring
L. 21 febbraio 1991, n. 52 (G.U. 25 febbraio 1991,
n. 47)
Disciplina della cessione dei crediti d'impresa
Art. 5
Efficacia della cessione nei confronti dei terzi -
Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la
cessione è opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui
titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il
credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la
data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1.
2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di
rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice
civile
3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo
le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a
terzi.
Art. 6
Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore
ceduto - Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non
è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle
disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del
cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di
insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il
cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo
4.
Art. 7
Fallimento del cedente - L'efficacia della cessione
verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al
fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario
conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il
pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia
stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di
fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.
2. Il curatore del fallimento del cedente può
recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai
crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
3. In caso di recesso il curatore deve restituire
al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per
le cessioni previste nel comma 2.
Fiscale
D.lgs 26 febbraio 1999 n. 46 (G.U. 5 marzo 1999 n.
53 s.o.)
Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n.
337
Titolo II
Riscossione coattiva
Capo IV
Procedure concorsuali
Sezione I
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Art. 87
Domanda di ammissione al passivo - 1. Se il
debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione
coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo,
l'ammissione al passivo della procedura.
Art. 88
Ammissione al passivo con riserva - 1. Se sulle
somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al
passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione
sia presentata in via tardiva a norma dell'art. 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal
giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del
concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto
per la proposizione della controversia davanti al giudice competente,
ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile
o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il
commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del
concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel
comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti
ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva
è comunicato a concessionario dal curatore o dal commissario
liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in
camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali, o della
ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta
si applicano, rispettivamente, il n. 3 dell'art. 113 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del comma 2 dell'art. 117
della medesima legge.
Art. 89
Esenzione dell'azione revocatoria - 1. I pagamenti
di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista
dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Sezione II
Concordato preventivo e amministrazione controllata
Art. 90
Ammissione del debitore al concordato preventivo o
all'amministrazione controllata - 1. Se il debitore è ammesso al
concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il
concessionario compie, sulla base del ruolo ogni attività necessaria
ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei
crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono
contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria
nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, comma 1, e 181, comma
3, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
D.lgs 26 febbraio 1999 n. 46 (G.U. 5 marzo 1999 n.
53 s.o.)
Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n.
337
Titolo II
Riscossione coattiva
Capo IV
Procedure concorsuali
Sezione I
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Art. 87
Domanda di ammissione al passivo - 1. Se il
debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione
coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo,
l'ammissione al passivo della procedura.
Art. 88
Ammissione al passivo con riserva - 1. Se sulle
somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al
passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione
sia presentata in via tardiva a norma dell'art. 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal
giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del
concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto
per la proposizione della controversia davanti al giudice competente,
ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile
o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il
commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del
concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel
comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti
ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva
è comunicato a concessionario dal curatore o dal commissario
liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in
camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali, o della
ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta
si applicano, rispettivamente, il n. 3 dell'art. 113 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del comma 2 dell'art. 117
della medesima legge.
Art. 89
Esenzione dell'azione revocatoria - 1. I pagamenti
di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista
dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Sezione II
Concordato preventivo e amministrazione controllata
Art. 90
Ammissione del debitore al concordato preventivo o
all'amministrazione controllata - 1. Se il debitore è ammesso al
concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il
concessionario compie, sulla base del ruolo ogni attività necessaria
ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei
crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono
contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria
nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, comma 1, e 181, comma
3, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
D.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 (G.U. 07 settembre
1998, n. 208, s.g.)
Regolamento recante modalità per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, L. 23 dicembre 1996 n. 262
Art. 5
Dichiarazioni nei casi di liquidazione - 1. In Caso
di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore
nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria presenta, entro
quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in
liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore
presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della
liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato
con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza
il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1
entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei
termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua
frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo
periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal
commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla
nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della
liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate
soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
(omissis)
Art. 8
Dichiarazione annuale in materia di imposta sul
valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati
contribuenti - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 relativamente alla
dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1° febbraio
ed il 15 marzo di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui è utilizzato. La presentazione della
dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di aprile
da parte delle società ed enti e degli intermediari indicati
nell'art. 3. commi 2 e 3, ed entro il mese di settembre da parte dei
soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione
annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato
operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i
contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche
delle detrazioni di cui all'art. 19 bis del medesimo decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la
determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per
l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti
nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione
finanziaria è in grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
4. Le dichiarazioni di cui all'art. 74 bis del
citato D.P.R. n. 633 del 1972, sempreché i relativi termini di
presentazione non siano ancora scaduti, sono presentate dai curatori o
dai commissari liquidatori con le modalità e i termini di cui ai
commi precedenti.
5. Per le operazioni registrate nella parte
dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla
dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i
commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, presentano
anche l'apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle
entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo
della procedura concorsuale.
6. Per la sottoscrizione e la presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 e 4, art. 2, commi 7, 8 e 9 e
all'art. 3.
7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, let.
e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta
sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo
terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(omissis)
L. 28 febbraio 1997, n. 30, con modifiche all'art.
26 D.p.r. 633/1972
seguita da
L. 28 maggio 1997, n. 140 (G.U. 29 maggio 1997)*
* Con la rilevante modifica che il riferimento non
è più all'avvio delle procede concorsuali", ma estende invece
la possibilità di variazione "a tutte le procedure in corso ed a
quelle avviate a decorrere dal 02 marzo 1997".
Art. 26
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta - Le
disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23
e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa
imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica
di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile,
in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o
in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19
l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso
registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il
suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono
essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si
verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e
possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni
periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta mediante
annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di
cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel
registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere
corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali
inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei
registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere
effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o
committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica
rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro
di cui all'art. 25.
D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (G.U. 11 novembre
1972, n. 292, s.o.)
Istituzioni e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto
Art. 74 bis
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa - 1. Per le operazioni effettuate anteriormente
alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché
i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti
dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla
nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata la
dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare
precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto,
nonché apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di
cui agli artt. 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o
di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.
2. Per le operazioni effettuate successivamente
all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta
amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se
è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal
curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere
emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33
devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state
registrate operazioni imponibili.
Lavoro subordinato e previdenza
Codice Civile
Art. 2119
Recesso per giusta causa - (omissis)
2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta
amministrativa dell'azienda.
L. 29 maggio 1982, n. 297 (G.U. 31 maggio 1982, n.
147)
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme
in materia pensionistica
Art. 2
Fondo di garanzia - È istituito presso l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale il "Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al
datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato
passivo reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F., ovvero dopo la
pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto,
per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza
di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore ed i suoi
aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi
crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti
di lavoro di cui all'art. 101 L.F., la domanda di cui al comma
precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al
passivo e dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi 15
giorni dal deposito dello stato passivo di cui all'art. 209 L.F.,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di
esse.
5. (omissis)
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la
procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui secondo, terzo quarto e
quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal Fondo entro 60
giorni dalla richiesta dell'interessato. Il Fondo è surrogato di
diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante
sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751 bis e
2776 c.c. per le somme da esso pagate.
L. 23 luglio 1991, n. 223 (G.U. 27 luglio 1991, n.
175)
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità
ecc.
Capo II
Norme in materia di mobilità
Art. 4
Procedura per la dichiarazione di mobilità (con le
modifiche della L.19 luglio 1993, n. 236).
L. 23 luglio 1991 n. 223
Art. 3
Intervento straordinario di integrazione salariale
e procedure concorsuali - (omissis)
4 bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed
il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui
rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e
successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato
licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione,
successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che
si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del
trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da
prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella
dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di
mobilità.
4 ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4
della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento,
di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del
relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle
aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze
personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle
indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a
base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo
di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.
D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (G.U. 13 febbraio
1992, n. 36)
Attuazione della Direttiva 80/987/CEE in materia di
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro
Art. 1
Garanzia dei crediti di lavoro - Nel caso in cui il
datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla
procedura dell'amministrazione straordinaria (...) il lavoratore da
esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il
pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai
sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non
corrisposti di cui all'art. 2 (omissis)
Art. 2
Intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 29
maggio 1982 n. 297 - Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli
spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che
precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di
una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di
inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa
in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i
lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa,
ovvero la data di cessazione del rapporto, se questa è intervenuta
durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si
prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono
dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto
dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei casi in cui le
procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennità
eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1
comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della
Direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le
modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria
- Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle
procedure di cui all'art. 1 comma 1, abbia omesso, in tutto o in
parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria di
invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per
sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che
non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi
dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ed il suo credito sia
rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle
procedure indicate, può richiedere al competente istituto di
previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della
misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi
omessi e prescritti.
2. (omissis)
3. l'istituto ha azione di regresso nei confronti
del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva
matematica che a norma dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962 n. 1338,
sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e
prescritta.
4. (omissis)
Art. 5
Disposizioni in materia di previdenza complementare
- Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di
previdenza complementare, contro il rischio derivante dall'omesso o
insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti ad
una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme
di previdenza complementare di cui all'art. 9 bis del D.L. 29 marzo
1991 n. 103, convertito, con modificazioni nella L. 1 giugno 1991 n.
166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti,
è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un
apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o
parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del
datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla
quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia
rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle
procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di
integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i
contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore
per l'equivalente dei contributi omessi versati a norma del comma 2
(omissis)
D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (G.U. 27 aprile
1993, n. 97, s.o.)
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre
1992 n. 421
Art. 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali -
(omissis)
4 ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e
delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in
facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi
accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione
accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e
le disponibilità affidate ai gestori di cui al comma 1 secondo e
modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui
all'art. 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1042, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o
dai terzi depositari*.
* Comma aggiunto dalla L. 08 agosto 1995, n. 335.
Nuovo processo civile e penale
D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (G.U. 20 marzo 1998
n. 66)
Norme in materia di istituzione del giudice unico
di primo grado
Titolo II
Disposizioni sul processo civile
Capo I
Disposizioni generali
Art. 56
1. Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del
libro I del codice di procedura civile è inserita la seguente:
"Sezione VI bis (Della composizione del tribunale) Art. 50 bis
Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. 1.
Il tribunale giudica in composizione collegiale: (omissis)
2. Nelle cause di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al d.l. 30 gennaio 1979
n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e
alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta
amministrativa;
3. (omissis)
4. nelle cause di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo.
Titolo III
Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare
in materia di libri fondiari
Capo V
Modifiche alla legge fallimentare
Art. 159
1. Negli articoli 84 e 85 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 le parole "pretore" e "pretori"
sono rispettivamente sostituite, dove compaiono dalle parole
"giudice di pace" e "giudici di pace".
Art. 160
1. Il comma 6 dell'art. 99 del regio decreto 16
marzo 1942 n. 267 è abrogato.
Art. 161
1. Il comma 1 dell'art. 156 del regio decreto 16
marzo 1942 n. 267 è abrogato.
Le ulteriori modifiche, di tipo meramente
soppressivo, riguardano l'appello avverso le sentenze in materia di
opposizione allo stato passivo e il procedimento sommario (articoli
99, comma 6, e 156, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
(omissis)
L. 16 dicembre 1999 n. 479 (G.U. 18 dicembre 1999
n. 296)
Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al Tribunale ecc.
Titolo III
Modifiche al codice di procedura penale
Capo I
Modifica alle disposizioni sull'attribuzione degli
affari penali al tribunale in composizione collegiale o in
composizione monocratica
Art. 10
1. Gli articoli 33 bis e 33 ter del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 33 bis (attribuzione del tribunale in
composizione collegiale) - 1. Sono attribuiti al tribunale in
composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
(omissis)
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e
234 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in materia fallimentare,
nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti
diversi da quelli in essi indicati.
Società e borsa
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (G.U. 26 marzo
1998, n. 71, s.o.)
T.U. delle disposizioni in materia di mercati
finanziari
Parte II
Disciplina degli intermediari
Titolo IV
Provvedimenti ingiuntivi e crisi
Capo II
Disciplina delle crisi
Art. 56
Amministrazione straordinaria - (omissis)
Art. 57
Liquidazione coatta amministrativa - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta della Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le
materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione
coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del
risparmio e delle Sicav, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le
norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero
le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie o le perdite previste dall'art. 56 siano di eccezionale
gravità.
2. La Liquidazione coatta può essere disposta con
il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata
degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del
commissario nominato ai sensi dell'art. 53, dei commissari
straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli
adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si
applicano, in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87,
commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario,
intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società
di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e
l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti
finanziari e al denaro.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni
successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la
Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella
cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di
gestione del risparmio e la Sicav hanno la sede legale, gli elenchi
dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine
degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del
predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime
categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I
clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e
del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono
iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il
presente comma si applica in luogo dell'art. 86, commi 6 e 7 del T.U.
bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei
diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella
disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state
accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U. bancario e i
soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di
pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente
comma si applica in luogo dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una Sicav, i commissari, entro trenta giorni
dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni
risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i
documenti della società.
Art. 58
Succursali di imprese di investimento estere -
Quando a una impresa di investimento comunitaria sia stata revocata
l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le
succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'art.
57, in quanto compatibili.
2. Alle succursali di imprese di investimento
extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'art. 57, in quanto
compatibili.
Art. 59
Sistemi di indennizzo - 1. L'esercizio dei servizi
d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo
a tutela degli investitori riconosciuto dal ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e
la Consob.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei
sistemi di indennizzo.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina
con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la
procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con
l'attività di vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei
diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale
verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo
derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai
sistemi di indennizzo.
6. Per le cause relative alle richieste di
indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il
sistema di indennizzo.
Art. 60
Adesione ai sistemi di indennizzo da parte di
intermediari esteri - 1. Le succursali di imprese di investimento e di
banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di
integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese
d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente
all'attività svolta in Italia.
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo
estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di
banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un
sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta
in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai
sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese
di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa
considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo
riconosciuti.
Legge fallimentare
Art. 76
Contratto di borsa a termine - Il contratto di
borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di
fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della
dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale
e il valore delle cose e dei titoli alla data di dichiarazione di
fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito,
o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (su indicato)
Parte III
Disciplina dei mercati e della gestione accentrata
di strumenti finanziari
Art. 83
Crisi delle società di gestione accentrata - 1.
Nel caso di accertare gravi irregolarità, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta della
Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli
organi amministrativi della società di gestione accentrata, con
decreto pubblico nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono
nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione
della società e sono determinate le indennità spettanti ai
commissari a carico della società stessa. Si applicano gli articoli
70, commi da 2 a 7, 72, a eccezione di commi 2 e 8, e 75 del T.U.
bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il
provvedimento i poteri della Banca d'Italia.
2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della
società ai sensi dell'art. 195 della legge fallimentare, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ne dispone
con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del
fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi, 3, 4, 5
e 6, 84, a eccezioni del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in
quanto compatibili.
Parte IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 203
Contratti a termine - 1. Fermi restando la
decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell'art. 83 del Testo unico bancario, e quanto previsto
dall'art. 90, comma 3, del medesimo Testo unico bancario, l'art. 76
della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari
derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma
5, lett. a), alle operazioni a termine su valute nonché alle
operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto.
Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti
conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la
data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per l'applicazione dell'art. 76 legge
fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel
comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei
medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di
dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.
(omissis).
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (su indicato)
Disposizioni transitorie
Art. 213
Conversione del fallimento in liquidazione coatta
amministrativa - 1. Dalla data di entrare in vigore del presente
decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti
dall'articolo 107 del T.U. bancario (41), per i quali ricorrono i
presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata
dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in
procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando l'accertamento dello stato di
insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara
con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla
procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca
d'Italia.
3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della
liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla
Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
D.M. 13
maggio 1999 n. 219 (G.U. 9 luglio 1999 n. 159)
Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Regolamento recante norme sulla disciplina dei
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
Art. 5
Vigilanza sui mercati - La Banca d'Italia vigila
sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo
all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento
delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca
d'Italia dati e notizie relativi ai contratti conclusi e all'attività
svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa
tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dell'attività di vigilanza svolta e delle
irregolarità riscontrate.
2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti,
nonché effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari.
3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca
d'Italia adotta, per le finalità indicate al precedente comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di
gestione.
4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle
finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai
partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta.
5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività
di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli
operatori di cui all'art. 3, commi 1 e 4.
Art. 6
Informativa alla Consob - La Consob accerta che sui
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e
corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori.
2. La Consob può chiedere alle società di
gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e
documenti necessari allo svolgimento della attività di cui al
precedente comma 1. La Consob informa tempestivamente il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca
d'Italia dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità
riscontrate.
Art. 7
Vigilanza sulle società di gestione
(omissis)
Art. 9
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e
crisi delle società di gestione - In caso di gravi irregolarità
nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società
di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il
perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 comma 2, del
presente regolamento, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo
scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società
di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono
attribuiti ad un commissario nominato con il medesimo provvedimento,
che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della
Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi.
Per quanto non previsto dal presente comma si
applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad eccezione dei
commi 2 e 8 e 75 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma
1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può
revocare l'autorizzazione prevista dall'art. 2 del presente
regolamento.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il
commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o
per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso
ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero
l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione
del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può
disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i
liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle
società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei
liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
della Banca d'Italia sentita la Consob, promuove gli accordi necessari
ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può
disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad
altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento
definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga
alle norme del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e successive modificazioni.
5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono
adottati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su proposta della Consob sentita la Banca d'Italia, per
quanto previsto dall'art. 6.
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento
o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o
amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.
Art. 10
Disposizioni finali e transitorie - Il presente
regolamento abroga e sostituisce il decreto ministeriale 15 ottobre
1997 n. 428, ad eccezione dell'art. 10, comma 3.
ugualmente realizzato il trasferimento di cui al
comma 4.
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