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Agenti di cambio

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 Numero 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. [Decreto Draghi] Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.71 del 26.03.1998

 

 

 

Articolo 201

1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine e` tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di eta`. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta` conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4. Le disponibilita` del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa` di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilita` previste dal comma 11.

6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettera b), c), limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e). Essi possono svolgere altresi` l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonche` attivita` connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita` previste dalla legge.

8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita` del controllo contabile da parte di societa` di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.

9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, in presenza di comprovati motivi di salute, puo` prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.

10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operativita` dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio e` disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.

11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e` incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita` commerciale, con la partecipazione in qualita` di soci illimitatamente responsabili in societa` di qualsiasi natura, con la qualita` di amministratore o dirigente di societa` che esercitano attivita` commerciale e, in particolare, con la qualita` di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, societa` di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.

12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.

13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.

14. Il Presidente della CONSOB puo` disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attivita` svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attivita` stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.

15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB, puo` disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita` o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravita`. Il provvedimento puo` essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprieta` dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e` pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo` prevedere speciali cautele e limitazioni all'attivita` del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennita` spettante al commissario e` determinata dal Ministero ed e` a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.

18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

 

Appalti di opere pubbliche

 

 

 

L. 10 febbraio 1962 n. 57 (G.U. 2 marzo 1962, n. 56)

Legge istitutiva dell'albo naz. Costruttori

 

 

Art. 20

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione - L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

1) Sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2.-3. (omissis)

 

Art. 21

Cancellazione dall'Albo - Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1.-2. e 2 bis) (omissis)

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

4.-5.-6. e 7. (omissis)

(omissis)

 

 

 

 

D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406

 

(G.U. 27 dicembre 1991, n. 302 s.o.)

Attuazione della direttiva 89/440/CEE, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

 

Art. 18

Esclusioni - Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, può essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione il concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

(omissis)

2. Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1, con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.

(omissis)

Art. 25

Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante - In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'art. 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

 

 

 

 

Direttiva 93/37/CEE 14 giugno 1993

 

(G.U.C.E. 09 agosto 1993, n. L. 199)

Direttiva del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

 

Art. 24

1. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali.

(omissis)

 

 

 

 

L. 11 febbraio 1994 n. 109 (G.U. 19 febbraio 1994, n. 41, s.o.)

L. quadro sui lavori pubblici

 

Art. 8.

Qualificazione - Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. (omissis)

2.-6. (omissis)

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

(omissis)

Art. 35

Fusioni e conferimenti - Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della l. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. e 5. (omissis)

Art. 36

Trasferimento e affitto di azienda - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

 

 

 

D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 (G.U. 6 maggio 1995, n. 104, s.o.)

Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi

Art. 13

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando - Gli appalti disciplinati nel presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi:

a) - l) (omissis)

m) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero in occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.

 

Art. 23

Riunioni di imprese - 1.-13. (omissis)

14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto.

15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di una impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

16. (omissis)

 

 

 

 

 

D.L. 30 dicembre 1999, n. 502 (G.U. 30 dicembre 1999, n. 305)

Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione soggetti esecutori di lavori pubblici

 

Art. 5

Requisiti di ordine generale - Sono esclusi dalle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici i concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 18 del D. legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 ed all'art. 24, comma 1, della Direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993.

2. I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1.

 

 

Assicurazioni

 

 

D.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 (G.U. 6 luglio 1959 n. 158)

Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private

 

Titolo I

Disposizioni preliminari

 

Art. 1

Imprese ed enti soggetti alle disposizioni del testo unico - Sono soggette al presente testo unico tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitano:

a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma;

b) l'industria delle riassicurazioni;

c) le operazioni di capitalizzazione.

2. È anche soggetto al presente testo unico Istituto nazionale delle assicurazioni costituito ai sensi della L. 4 aprile 1912, n. 305.

3. Sono altresì soggetti al presente testo unico gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonché gli enti di gestione fiduciaria.

 

Art. 2

Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del testo unico - Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:

a) alle Amministrazioni pubbliche;

b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;

c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonché agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza sociale, previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;

d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal R.D.L. 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella L. 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall'art. 9 del R.D.L. 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella L. 12 febbraio 1935, n. 303;

e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire duecentocinquantamila o di rendite non superiori a lire centottantamila annue*.

La lettera e) del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, L. 2 giugno 1962, n. 511 (G.U. 25 giugno 1962, n. 159).

 

Sezione V

Obbligo di gestione separata delle assicurazioni sulla vita

 

Art. 31

Modalità di vincolo delle attività costituenti le riserve matematiche - Ipoteca e privilegi - (omissis)

2. Sulle attività mobiliari costituenti le riserve matematiche, vincolate a garanzia degli assicurati secondo le norme dei precedenti articoli, è stabilito privilegio a favore della massa dei medesimi assicurati. Tale privilegio, in caso di concorso, è, preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dell'art. 2778 del codice civile e posposto agli altri.

 

Art. 71

Liquidazione coatta per insufficiente copertura delle riserve matematiche - Le imprese nazionali di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche, e le rappresentanze delle imprese estere, quando le attività esistenti nel territorio della Repubblica non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel territorio stesso, sono poste in liquidazione secondo le norme contenute nel titolo X.

 

Art. 72

Liquidazione coatta per inosservanza delle disposizioni del testo unico e del regolamento - Nel caso di persistente inosservanza delle disposizioni del presente testo unico e del regolamento e nel caso di esercizio in violazione delle disposizioni medesime, il Ministero dell'industria e del commercio ha facoltà di porre in liquidazione le imprese inadempienti.

2. La liquidazione si effettua secondo le disposizioni del titolo X, in quanto applicabili.

 

Art. 75

Risoluzione - I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva.

2. La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti.

 

Titolo X

Liquidazione coatta amministrativa delle imprese

 

Capo I

Procedura di liquidazione

 

Art. 80

Provvedimenti per la liquidazione - Vigilanza - Nelle ipotesi previste dall'art. 71 del presente testo unico, il Ministero dell'industria e del commercio, accertata la deficienza di attività secondo le norme stabilite dal regolamento, invita l'impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la liquidazione dell'impresa. Non può avere luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.

2. Il decreto provvede alla nomina di un commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'impresa coi poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'articolo 194, secondo comma, delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

4. Le competenze del liquidatore sono determinate con il decreto presidenziale di nomina e fanno carico alla liquidazione.

5. I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

 

Art. 81

Modalità della liquidazione - I modi di accertamento della situazione patrimoniale delle imprese, le forme e le modalità della liquidazione sono stabiliti dal regolamento.

Art. 82

Stato di insolvenza - Quando un'impresa di assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'art. 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

 

Capo II

Effetti della liquidazione

 

Art. 83

Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione in corso - Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme dell'articolo successivo.

(2 e 3, commi abrogati, dal 20 maggio 1993, dall'art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515).

 

Art. 84

Riparto delle attività - Le polizze di assicurazione sulla vita, in vigore, concorrono al riparto delle attività in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.

2. Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.

3. Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi, concorrono al riparto in proporzione all'ammontare dei capitali medesimi e degli indennizzi.

 

Art. 85

Privilegio delle attività a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da riassicuratori - Ai sensi dell'art. 31 hanno privilegio sulle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti:

a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nell'art. 83;

b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione.

2. Hanno altresì privilegio sulle attività a copertura delle cauzioni prescritte dall'art. 40 i crediti riguardanti:

a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro il termine stabilito nell'art. 83;

b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto.

3. I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con la impresa in liquidazione.

 

Art. 86

Azione di responsabilità e disposizioni penali - Il commissario liquidatore può esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Alla liquidazione coatta amministrativa prevista dal presente testo unico si applicano le disposizioni penali di cui al titolo VI del testo delle norme sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.

 

Art. 88

Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione - Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

2. La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

3. Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate, ai sensi del precedente comma, non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

4. I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

5. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente.

 

Art. 89

Norme applicabili - Le norme per il caso di fusione contenute nel regolamento sono estese ai casi di concentrazione di aziende di assicurazione e di trasferimento di portafoglio di cui agli articoli precedenti. Le relative deliberazioni e convenzioni devono essere preventivamente sottoposte al Ministero dell'industria e del commercio.

 

 

 

 

L. 24 dicembre 1969 n. 990 (G.U. 3 gennaio 1970, n. 2)

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

 

Art. 19

1. È costituito presso la Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A. un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

(omissis)

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (1).

(omissis)

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose (2). La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto (3).

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", può intervenire nel processo, anche in grado di appello (4).

(1) Comma cosí modificato prima dall'art. 7, D.L. 26 settembre 1978, n. 576, e poi dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

(2) Comma cosí sostituito dall'art. 31, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

(3) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 26 ottobre 1978, n. 576.

(4) Comma cosí modificato dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

 

Art. 19

1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresí a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Aggiunto dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Con D.M. 23 ottobre 1997 (G.U. 3 novembre 1997, n. 256) la CONSAP è stata autorizzata a sottoscrivere la Convenzione sulla rivalsa tra i fondi di garanzia operanti nei Paesi dello spazio economico europeo.

 

Art. 20

(omissis)

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.

L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.

(omissis)

Art. 21

(omissis)

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno (7).

(7) Cosí sostituito dall'art. 1, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

 

Art. 23

1. Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera b) del primo comma dell'articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dello stesso articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.

 

Art. 25

1. Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell'articolo 20 entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma.

2. Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

3. L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.

4. La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'art. 24.

 

Art. 26

(omissis)

L'azione che spetta al danneggiato contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nel caso previsto al primo comma dell'articolo 19, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.

 

Art. 29

(omissis)

Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

 

 

 

 

D.L. 17 marzo 1995 n. 174 (G.U. 18 maggio 1995 n. 114 s.o.)

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia assicurazione diretta vita

 

Titolo II

Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale territorio della Repubblica

 

Art. 7

Autorizzazione - Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(omissis)

 

Art. 54

Decadenza dall'autorizzazione - Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

(omissis)

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta;

(omissis)

2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata.

3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Art. 58

Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione - Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 56. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 55, lettere a), c) e d). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

4. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

 

Art. 66

Procedura della liquidazione coatta - I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati dall'ISVAP (1).

2. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione.

3. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

4. Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte in qualità di esperto del Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto procederà all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del Comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario prevale il voto del Presidente (1).

5. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

(1) Commi abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

 

Art. 67

Effetti della liquidazione - I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione risultano iscritti al registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e nelle assicurazioni complementari indicate nell'allegato I del presente decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;

c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;

e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 68

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate - Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

6. Ai contratti stipulati con le imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

Sub Titolo IV

Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo

 

 

 

Art. 81

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica - Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 7, comma 2.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all'art. 86.

(omissis)

 

Art. 99

Revoca e decadenza dell'autorizzazione - L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 54, comma 1.

2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 55.

3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere disposta:

a) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

3. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

4. Si applicano altresì gli articoli 54, comma 2, e 56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

 

Art. 100

Effetti della revoca dell'autorizzazione - Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 58.

2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 99, comma 3, lettere a) e b). In tal caso l'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

 

 

 

 

D.L. 17 marzo 1995 n. 175 (G.U. 18 maggio 1995 n. 114 s.o.)

Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

 

Titolo II

Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

 

Art. 65

Decadenza dall'autorizzazione - Oltre che nei casi previsti dall'art. 19, l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 9 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

(omissis)

d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

e) venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa;

(omissis)

Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP.

La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 69

Effetti della decadenza e della revoca dell'autorizzazione - Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la liquidazione coatta dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera d) o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi del presente decreto. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 66, comma 1, lettere a),c), d) ed e). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

3. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

4. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno.

5. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni dei commi 3 e 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa.

 

Art. 71

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri - I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Art. 77

Procedura della liquidazione coatta - I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con il decreto con cui dispone la liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori scelti tra una rosa di nominativi indicati dall'ISVAP (1).

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

5. Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fa parte, in qualità di esperto, del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del precedente decreto, procederà all'emanazione dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del comitato di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario prevale il voto del presidente (1).

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

(1) Commi abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

Art. 78

Effetti della liquidazione - I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assisti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione;

b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.

5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui al comma 4, lettera a), sono preferiti ai crediti di cui al comma 4, lettera b).

6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

Art. 79

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate - Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per esercizio abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

6. Ai contratti stipulati con le predette imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

Sub Titolo IV

Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

 

Art. 93

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica - Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all'art. 9, comma 2.

3. Le imprese che nello Stato di origine esercitano congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad esercitare esclusivamente le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto all'art. 98.

(omissis)

 

Art. 113

Revoca e decadenza dell'autorizzazione - L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 65, comma 1.

2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 66.

3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere disposta:

a) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

5. Si applicano altresì gli articoli 65, comma 2, e 67, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

 

Art. 114

Effetti della revoca dell'autorizzazione - Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 69.

2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 113, comma 3, lettere a) e b). In tal caso l'ISVAP assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

 

Associazione temporanea di imprese

 

 

 

D. Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (G.U. 27 dicembre 1991 n. 302, s.o.)

Attuazione della direttiva 89/440/CEE, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

 

Titolo V

Norme comuni di partecipazione

 

Art. 22

Riunione di imprese - 1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui al presente decreto nonché per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 (7), e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (8), e successive modificazioni ed integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. Possono altresì essere invitate alle gare o alla trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire al sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

 

Art. 23

Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite - 1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 (9), e successive modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.

2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1°, seconda parte, della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (9), come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

10. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (9/a).

 

Art. 24

Piani di sicurezza L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a precisare nel capitolato speciale l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29, commi 5 e 6, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (10).

 

Art. 25

Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

 

Art. 26

Società tra imprese riunite Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.

5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (11), i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

 

Azienda

 

 

L. 23 luglio 1991, n. 223 (G.U. 27 luglio 1991, n. 175, s.o.)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

 

Art. 3

Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali - Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1°, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6°, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4°, non è dovuto.

 

L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1°, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4 bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4 ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

 

L. 29 dicembre 1990, n. 428 (G.U. 12 gennaio 1991, n. 10)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

 

Art. 47

Trasferimento di azienda - Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritte, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1°, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo, il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedure civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente".

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, comma 5°, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.

 

Brevetti e marchi

 

 

 

R.D. 05 febbraio 1940, n. 244 (G.U. 20 aprile 1940, n. 94)

Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali

 

Titolo VI

Procedura di esecuzione

 

Art. 67

1) Il pignoramento del brevetto per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:

1. la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti;

2. la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva;

3. la somma per cui si procede all'esecuzione;

4. il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;

5. il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

2) Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti.

3) I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si cumulano con il ricavato delle vendita, ai fini della successiva attribuzione.

 

Art. 68

1) Si osservano nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni (1).

2) Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel Regno, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l'Ufficio centrale dei brevetti.

3) In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.

(1) V. art. 163, ultimo comma, c.p.c.

 

Art. 69

1) L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia.

2) Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del brevetto, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

 

Art. 70

La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile (1), in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

(1) V. artt. 529 ss. c.p.c.

 

Art. 71

1) La vendita del brevetto non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.

2) Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa.

3) Il Pretore, per la vendita e l'aggiudicazione dei brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annuncio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile.

4) All'uopo, il Pretore può stabilire che l'annuncio sia affisso nei locali del Consiglio e dell'Ufficio provinciale delle corporazioni (1), ed in quelli dell'Ufficio centrale dei brevetti, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.

(1) Ora, Camere di commercio, industria ed agricoltura, il D.Lgs. 21 settembre 1944, infatti, ricostituendo presso ogni capoluogo di provincia una Camera di commercio, industria ed agricoltura, con l'art. 1 ha demandato ad esse i poteri e le funzioni dei soppressi organi corporativi.

 

Art. 72

Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.

 

Art. 73

1) Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui brevetti per invenzioni industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (1), l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita.

2) Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente, a norma dell'articolo 71 (2) del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (1), le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita.

3) Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

(1) V. leggi complementari, VII. Brevetti e marchi I.

(2) Recte: art. 75.

 

Art. 74

1) Trascorso il termine di quindici giorni, previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, il Pretore, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quel proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti.

2) Il Pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non siansi accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare (1); quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.

3) I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del codice civile.

(1) V. artt. 541-542, c.p.c.

 

Art. 75

L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato dal cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente articolo 65, per la cancellazione delle trascrizioni.

Art. 76

1) I brevetti per invenzioni industriali, nonché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.

2) Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile (1), in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.

(1) Artt. 670 ss. c.p.c.

 

Art. 77

Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'Autorità giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'articolo 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. 14 febbraio 1987, n. 60 (G.U. 05 marzo 1987, n. 53)

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'AIA del 06 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con laL.

24 ottobre 1980, n. 740.

 

Titolo I

Norme di attuazione dell'accordo de l'AJA relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali

 

Art. 1

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'art. 6, comma 2, dell'accordo.

 

Art. 2

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

 

Art. 3

1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'art. 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

 

Art. 4

1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni nelle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

 

Art. 5

1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'art. 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui all'art. 7, coma 1, lettera b) dell'accordo.

2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'art. 13 dell'accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'art. 59 quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni.

 

Titolo II

Revisione della legislazione nazionale concernente la licenza obbligatoria sui modelli di utilità, la conversione del brevetto nullo e l'armonizzazione della disciplina dei modelli e disegni ornamentali a quella dell'accordo de L'Aja

 

Art. 6

1. Nell'art. 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54 sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali".

 

 

Art. 7

1. Nell'art. 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata".

2. Nell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

"11) Le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali".

 

Art. 8

1. Nell'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, dopo le parole: "considerata ritirata" sono inserite le seguenti: "o del brevetto europeo revocato".

Art. 9

1. All'art. 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

"Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, per modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa è applicabile all'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni".

2. All'art. 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le disposizioni di cui all'art. 27 ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni".

 

Art. 10

1. L'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Salvo il disposto del precedente comma dell'art. 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non e ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitarne la domanda alla parte ammissibile.

Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni".

2. Nell'art. 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni".

3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 3, nonché gli artt. 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'art. 9 dello stesso regio decreto le parole: "per un tutto o una serie omogenea" sono sostituite dalle parole: "per un deposito multiplo".

 

Art. 11

1. L'art. 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - L'ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'art. 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni".

 

Art. 12

1. Nell'art. 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: "un mese" sono sostituite dalle parole "due mesi".

 

Art. 13

1. Nell'art. 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:

"La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda".

 

Art. 14

1. L'art. 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 - Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri".

 

Art. 15

1. Dopo l'art. 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis - Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla convenzione di Parigi del 22 novembre 1929, purché tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accorsi reciprocità di trattamento".

 

Art. 16

1. Nell'art. 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole:

"a partire dai termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono sostituite dalle seguenti: "osservate le disposizioni dell'art. 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni".

 

Art. 17

1. All'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I compensi per i componenti ed il segretario della commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23, 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

Titolo III

Adeguamento delle tasse di concessione governativa alla maggiore durata dei brevetti per modelli e regolarizzazione in caso di conversione

 

Art. 18

1. Il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 19

1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

 

Art. 20

1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente art. 18.

2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

 

Art. 21

1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

 

Art. 22

1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti dai precedenti artt. 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

 

Art. 23

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

 

 

L. 29 marzo 1999 n. 102 (G.U. 21 aprile 1999, n. 92)

Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994

 

Art. 11

Cambiamento di titolare

1. Cambiamento di titolare della registrazione:

(omissis)

e) quando il cambiamento del titolare non deriva da un contratto o da una fusione ma da un altro motivo, ad esempio per effetto della legge o di una decisione giudiziaria, ogni parte contraente può esigere che ciò sia indicato nella richiesta e che quest'ultima sia accompagnata da una copia di un documento che fornisce la prova di detto cambiamento, e che questa copia sia certificata conforme all'originale dall'autorità che ha compilato il documento o da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

 

 

 

 

L. 26 luglio 1993, n. 302 (G.U. 17 agosto 1993, n. 192, s.o.)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

 

CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE

(Convenzione sul brevetto comunitario)

 

Parte II

Diritto dei brevetti

 

Capo IV

Brevetto comunitario come oggetto di proprietà

 

Art. 41

Procedura di fallimento o procedure analoghe - Fino a quando tra gli stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario può essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura è stata proposta per prima.

2. In caso di comproprietà di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 è applicabile alla quota di comproprietà.

 

 

Cambiale

 

 

 

R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 (G.U. 19 dicembre 1933, n. 292)

Modificazione alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario

 

Art. 21

1. La persona contro la quale sia promossa pone cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

 

Art. 33

1. Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

2. In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.

3. Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.

 

Art. 49

1. L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.

 

Art. 50

1. Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;

anche prima della scadenza:

1) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;

2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;

3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

 

Art. 51

1. Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

2. Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1°, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

3. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione.

4. Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

5. In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

6. In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

 

Art. 66

1. Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.

2. Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

3. Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale o depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

 

Cartolizzazione crediti

 

 

 

L. 30 aprile 1999, n. 130 (G.U. 14 maggio 1999 n. 171)

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 1

Ambito di applicazione e definizione - La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti quando ricorrono i seguenti requisiti: (omissis).

Art. 4

Modalità ed efficacia della cessione - Alla cessione dei crediti posta in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4 del testo unico bancario.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.

3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.

 

 

 

D. Lgs. 6 settembre 1999 n. 308 (G.U. 7 settembre 1999, n. 210)

Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps, nonché di società per la gestione dei rimborsi.

Art. 1

Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps - All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, sono apportate le seguenti modifiche:

(omissis)

n) dopo il predetto comma 18, è aggiunto, infine, il comma 19:

"19. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999 n. 130".

(*) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Bibliografia essenziale: Mazzini F., Commento alla legge sulla cartolarizzazione, in Guida al diritto, 1999, n. 25, p. 22; Rucellai C., La legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm., 1999, 411; Id., Il disegno di legge sulla cartolarizzazione, in Banca borsa etc., 1998, IV, 643; Spanò E., Appunti e spunti in tema di cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm., 1999, 436; Maineri, Prime osservazioni sul disegno di legge per la cartolarizzazione, in Banca borsa etc., 1999, II, 235; Rosano C., Via libera anche in Italia alla cartolarizzazione, in Dir. e prat. delle soc., 1999, n. 10, 40.

Aspetti generali

La nuova normativa ha introdotto un ulteriore e specifico caso di esenzione dalla revocatoria fallimentare che per il richiamo all'articolo nella sua integrità deve ritenersi comprensivo di tutte le previsioni di pagamento in esso contenute con le conseguenze facilmente intuibili e specificate con la sostituzione dei termini in misura decisamente notevole. Le perplessità rispetto ai termini brevi di sei e tre mesi emergono dalla semplice constatazione della incongruenza del periodo per il determinarsi di una dichiarazione di fallimento, con garanzia del diritto di difesa e quindi con la previsione pessimistica della notevole difficoltà di impugnare ed ottenere le revoche di atti che comunque sono dichiaratamente pregiudizievoli quali i pagamenti.

 

Condono edilizio

 

 

 

 

L. 28 febbraio 1985 n. 47 (G.U. 02 marzo 1985, n. 53)

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

 

Art. 17

Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici - Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

2. (omissis)

3. (omissis)

4. (omissis)

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria. (comma aggiunto dall'art. 8 L. 21 giugno 1985, n. 298).

 

Art. 40

Mancata presentazione dell'istanza - Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo 1. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta.

2. Gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. (omissis)

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

6. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.

7. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. (comma sostituito dall'art. 7 L. 13 marzo 1988 n. 68).

 

Cooperative agricole

 

 

 

 

L. 31 gennaio 1992, n. 59 (G.U. 07 febbraio 1992, n. 31, s.o.)

Nuove norme in materia di società cooperative

 

Art. 18

Norme diverse

(omissis)

Aggiunge all'art. 2751 bis c.c. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

(omissis)

5 bis.) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi delle vendite dei prodotti.

 

 

 

 

L. 18 gennaio 1994, n. 44 (G.U. 24 gennaio 1994, n. 18)

Disposizioni in materia di cooperative agricole

 

Art. 1

1. Le disposizioni del numero 5 bis dell'articolo 2751 bis del codice civile (2), introdotto dall'art. 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751 bis, numero 5 bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Credito fondiario

 

 

D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (G.U. 30 settembre 1993, n. 230)

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

 

Capo VI

Norme relative a particolari operazioni di credito

 

Sezione I

Credito fondiario e alle opere pubbliche

 

Art. 38

Nozione di credito fondiario - 1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca e di primo grado su immobili.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisca la concessione dei finanziamenti.

 

Art. 39

Ipoteche - 1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo al finanziamento con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione presa.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio gli atti e le formalità ipotecarie anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

Art. 40

Estinzione anticipata e risoluzione del contratto - 1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte il proprio debito corrispondendo alla banca un compenso contrattualmente stabilito correlato al capitale restituito anticipatamente.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

 

 

Art. 41

Procedimento esecutivo - 1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecari a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal quinto comma, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro del contratto di finanziamento previsto dal quinto comma restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'art. 586 del codice di procedura civile.

 

 

Enti creditizi

D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (G.U. 30 settembre 1993, n. 230, s.o.)

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (aggiornato dal D. Lgs. 358/93, integrato con i D. Lgs. correttivi approvati nel 1999, n. 333 e 342)

 

Sezione III

Liquidazione coatta amministrativa

 

Art. 80

Provvedimento - 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravità.

2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima delle consegne ai sensi dell'art. 85.

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1 e 94, comma 2.

6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

 

Art. 81

Organi della procedura - 1. La Banca d'Italia nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia il decreto del Ministro del tesoro e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

 

Art. 82

Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza - 1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il Tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.

 

Art. 83

Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti - 1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, salvo il disposto dell'art. 91.

2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.

3. Dalla data prevista dal comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.

 

Art. 84

Poteri e funzionamento degli organi liquidatori - 1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

 

Art. 85

Adempimenti iniziali - 1. I commissari liquidatori prendono in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria, previo sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.

2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

 

Art. 86

Accertamento del passivo - 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (parole introdotte dall'articolo 17 del dlgs 342/99 in sostituzione delle precedenti: "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee") in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.

3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

5. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i 30 giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (parole introdotte dall'articolo 17 del dlgs 342/99 in sostituzione delle precedenti: "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee") sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

 

Art. 87

Opposizioni allo stato passivo - 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'ad. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.

4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

 

Art. 88

Appello e ricorso per Cassazione - 1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.

2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

 

Art. 89

Insinuazioni tardive - 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.

 

Art. 90

Liquidazione dell'attivo - 1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (parole aggiunte dall'articolo 18 del dlgs 342/99).

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

 

Art. 91

Restituzioni e riparti - 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano proceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.

(comma sostituito dall'articolo 19, comma 1 del dlgs 342/99; la precedente formulazione era: 1. "I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee; e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparati alle spese indicate all'articolo 111, comma primo, numero I) della legge fallimentare").

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (parole aggiunte dall'articolo 19, comma 2 del dlgs 342/99, in sostituzione delle precedenti: "dlgs di recepimento della direttiva 93/22/Cee"), la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tira di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma I in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

 

Art. 92

Adempimenti finali - 1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.

6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.

9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Art. 93

Concordato di liquidazione - 1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

5. Entro 30 giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.

 

Art. 94

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura - 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'articolo 215 della legge fallimentare.

 

Art. 95

Succursali di banche estere - 1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili.

2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

della cessione dell'intera azienda o di un singolo ramo della banca per riservare al giudice di merito l'accertamento del trasferimento come unità aziendale oppure in senso atomistico, in quanto riferibili ad un organismo ormai non più funzionante.

 

Capo II

Gruppo bancario

 

Sezione I

 

Capogruppo

 

Art. 99

Liquidazione coatta amministrativa - 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente, presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha la sede legale, una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciale forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

 

Sezione II

Società del gruppo

 

Art. 101

Liquidazione coatta amministrativa - 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 99, comma 5.

 

Art. 102

Procedure proprie delle singole società - 1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

 

Art. 103

Organi delle procedure - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

 

Art. 104

Competenze giurisdizionali - 1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.

2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

 

Art. 105

Gruppi e società non iscritti all'albo - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64.

 

 

D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 333 (G.U. 28 settembre 1999 n. 228)

Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento delle vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi

 

Art. 2

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità - 1. Il comma 1 dell'art. 7 del testo unico è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente".

2. I commi 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis e 10 dell'art. 7 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

"5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni dei dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime".

 

Factoring

 

L. 21 febbraio 1991, n. 52 (G.U. 25 febbraio 1991, n. 47)

Disciplina della cessione dei crediti d'impresa

 

Art. 5

Efficacia della cessione nei confronti dei terzi - Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 1.

2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile

3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

 

Art. 6

Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto - Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

 

Art. 7

Fallimento del cedente - L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.

 

Fiscale

 

D.lgs 26 febbraio 1999 n. 46 (G.U. 5 marzo 1999 n. 53 s.o.)

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337

 

Titolo II

Riscossione coattiva

 

Capo IV

Procedure concorsuali

 

Sezione I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

 

Art. 87

Domanda di ammissione al passivo - 1. Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.

 

Art. 88

Ammissione al passivo con riserva - 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato a concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali, o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il n. 3 dell'art. 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del comma 2 dell'art. 117 della medesima legge.

 

Art. 89

Esenzione dell'azione revocatoria - 1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

 

Sezione II

Concordato preventivo e amministrazione controllata

 

Art. 90

Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata - 1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, comma 1, e 181, comma 3, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

 

 

D.lgs 26 febbraio 1999 n. 46 (G.U. 5 marzo 1999 n. 53 s.o.)

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337

 

Titolo II

Riscossione coattiva

 

Capo IV

Procedure concorsuali

 

Sezione I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

 

Art. 87

Domanda di ammissione al passivo - 1. Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.

 

Art. 88

Ammissione al passivo con riserva - 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato a concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali, o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il n. 3 dell'art. 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del comma 2 dell'art. 117 della medesima legge.

 

Art. 89

Esenzione dell'azione revocatoria - 1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Sezione II

Concordato preventivo e amministrazione controllata

Art. 90

Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata - 1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, comma 1, e 181, comma 3, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

 

 

D.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 (G.U. 07 settembre 1998, n. 208, s.g.)

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, L. 23 dicembre 1996 n. 262

Art. 5

Dichiarazioni nei casi di liquidazione - 1. In Caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

(omissis)

 

Art. 8

Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è utilizzato. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di aprile da parte delle società ed enti e degli intermediari indicati nell'art. 3. commi 2 e 3, ed entro il mese di settembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19 bis del medesimo decreto.

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le dichiarazioni di cui all'art. 74 bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, sono presentate dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti.

5. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

6. Per la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 e 4, art. 2, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.

7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, let. e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(omissis)

 

 

L. 28 febbraio 1997, n. 30, con modifiche all'art. 26 D.p.r. 633/1972

seguita da

L. 28 maggio 1997, n. 140 (G.U. 29 maggio 1997)*

* Con la rilevante modifica che il riferimento non è più all'avvio delle procede concorsuali", ma estende invece la possibilità di variazione "a tutte le procedure in corso ed a quelle avviate a decorrere dal 02 marzo 1997".

 

Art. 26

Variazioni dell'imponibile o dell'imposta - Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25.

 

D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (G.U. 11 novembre 1972, n. 292, s.o.)

Istituzioni e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

 

Art. 74 bis

Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa - 1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli artt. 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.

2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.

 

 

 

Lavoro subordinato e previdenza

 

Codice Civile

 

Art. 2119

Recesso per giusta causa - (omissis)

2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

 

L. 29 maggio 1982, n. 297 (G.U. 31 maggio 1982, n. 147)

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

 

Art. 2

Fondo di garanzia - È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

2. Trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L.F., ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore ed i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 L.F., la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo e dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo di cui all'art. 209 L.F., ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

5. (omissis)

6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

7. I pagamenti di cui secondo, terzo quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c. per le somme da esso pagate.

 

 

 

 

L. 23 luglio 1991, n. 223 (G.U. 27 luglio 1991, n. 175)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità ecc.

 

Capo II

Norme in materia di mobilità

 

Art. 4

Procedura per la dichiarazione di mobilità (con le modifiche della L.19 luglio 1993, n. 236).

 

L. 23 luglio 1991 n. 223

 

Art. 3

Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali - (omissis)

4 bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4 ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

 

D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (G.U. 13 febbraio 1992, n. 36)

Attuazione della Direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

 

Art. 1

Garanzia dei crediti di lavoro - Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria (...) il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 (omissis)

 

Art. 2

Intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 29 maggio 1982 n. 297 - Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

2. (omissis)

3. (omissis)

4. (omissis)

5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.

6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1 comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della Direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 3

Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria - Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1 comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ed il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti.

2. (omissis)

3. l'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962 n. 1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.

4. (omissis)

 

Art. 5

Disposizioni in materia di previdenza complementare - Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti ad una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni nella L. 1 giugno 1991 n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi versati a norma del comma 2 (omissis)

 

D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (G.U. 27 aprile 1993, n. 97, s.o.)

Disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992 n. 421

 

Art. 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali - (omissis)

4 ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidate ai gestori di cui al comma 1 secondo e modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1042, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari*.

* Comma aggiunto dalla L. 08 agosto 1995, n. 335.

 

Nuovo processo civile e penale

D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (G.U. 20 marzo 1998 n. 66)

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

 

Titolo II

Disposizioni sul processo civile

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 56

1. Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile è inserita la seguente: "Sezione VI bis (Della composizione del tribunale) Art. 50 bis Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. 1. Il tribunale giudica in composizione collegiale: (omissis)

2. Nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3. (omissis)

4. nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo.

 

Titolo III

Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare in materia di libri fondiari

 

Capo V

Modifiche alla legge fallimentare

 

Art. 159

1. Negli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "pretore" e "pretori" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono dalle parole "giudice di pace" e "giudici di pace".

Art. 160

1. Il comma 6 dell'art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 è abrogato.

 

Art. 161

1. Il comma 1 dell'art. 156 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 è abrogato.

Le ulteriori modifiche, di tipo meramente soppressivo, riguardano l'appello avverso le sentenze in materia di opposizione allo stato passivo e il procedimento sommario (articoli 99, comma 6, e 156, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

(omissis)

 

L. 16 dicembre 1999 n. 479 (G.U. 18 dicembre 1999 n. 296)

Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale ecc.

 

Titolo III

Modifiche al codice di procedura penale

 

Capo I

Modifica alle disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale in composizione collegiale o in composizione monocratica

 

Art. 10

1. Gli articoli 33 bis e 33 ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 33 bis (attribuzione del tribunale in composizione collegiale) - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

(omissis)

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati.

 

Società e borsa

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (G.U. 26 marzo 1998, n. 71, s.o.)

T.U. delle disposizioni in materia di mercati finanziari

 

Parte II

Disciplina degli intermediari

 

Titolo IV

Provvedimenti ingiuntivi e crisi

 

Capo II

Disciplina delle crisi

 

Art. 56

Amministrazione straordinaria - (omissis)

 

Art. 57

Liquidazione coatta amministrativa - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 56 siano di eccezionale gravità.

2. La Liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art. 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di gestione del risparmio e la Sicav hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.

 

Art. 58

Succursali di imprese di investimento estere - Quando a una impresa di investimento comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'art. 57, in quanto compatibili.

2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'art. 57, in quanto compatibili.

 

Art. 59

Sistemi di indennizzo - 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

 

Art. 60

Adesione ai sistemi di indennizzo da parte di intermediari esteri - 1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

 

Legge fallimentare

Art. 76

 

Contratto di borsa a termine - Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose e dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

 

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (su indicato)

Parte III

Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari

Art. 83

 

Crisi delle società di gestione accentrata - 1. Nel caso di accertare gravi irregolarità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi della società di gestione accentrata, con decreto pubblico nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 7, 72, a eccezione di commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'art. 195 della legge fallimentare, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi, 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezioni del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.

 

Parte IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 203

 

Contratti a termine - 1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83 del Testo unico bancario, e quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del medesimo Testo unico bancario, l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'art. 76 legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

(omissis).

 

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (su indicato)

Disposizioni transitorie

Art. 213

 

Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa - 1. Dalla data di entrare in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario (41), per i quali ricorrono i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

 

D.M. 13 maggio 1999 n. 219 (G.U. 9 luglio 1999 n. 159)

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

 

Art. 5

Vigilanza sui mercati - La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relativi ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al precedente comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta.

5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli operatori di cui all'art. 3, commi 1 e 4.

 

Art. 6

Informativa alla Consob - La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori.

2. La Consob può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attività di cui al precedente comma 1. La Consob informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate.

 

Art. 7

Vigilanza sulle società di gestione

(omissis)

 

Art. 9

 

Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione - In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 comma 2, del presente regolamento, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti ad un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi.

Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad eccezione dei commi 2 e 8 e 75 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può revocare l'autorizzazione prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta della Consob sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'art. 6.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.

 

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie - Il presente regolamento abroga e sostituisce il decreto ministeriale 15 ottobre 1997 n. 428, ad eccezione dell'art. 10, comma 3.

ugualmente realizzato il trasferimento di cui al comma 4.

 
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