Decreto
Legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo
ad emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un
decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Visto
l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha
prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del decreto
legislativo;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di
grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.
(Natura
e finalita' dell'amministrazione straordinaria).
1.
L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della
grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del
patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o
riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Art.
2.
(Imprese
soggette all'amministrazione straordinaria).
1.
Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese,
anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi
tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi
provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
TITOLO
II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO
I
PROCEDIMENTO
Art.
3.
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1.
Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede
principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del
pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza
in camera di consiglio.
2.
Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle
disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo
alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura
di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
Art.
4.
(Dichiarazione
dello stato di insolvenza di una impresa individuale).
1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale
e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge
fallimentare.
2.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di
insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge
fallimentare.
Art.
5.
(Obblighi
dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di
insolvenza).
1.
L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di
insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno
determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione
dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli
articoli 2 e 27.
2.
L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del
tribunale:
a) le scritture contabili;
b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni
anteriori alla data di presentazione del ricorso;
d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione;
e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari
su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo
da cui deriva il diritto.
Art.
6.
(Ricorso
dei creditori).
1.
Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale
adito.
2.
Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea,
le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al
creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso
la cancelleria del tribunale.
Art.
7.
(Procedimento).
1.
Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il
ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo'
designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere
scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei
componenti del collegio.
2.
Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con
decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
3.
L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene
l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre
commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello
stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal
tribunale.
Art.
8.
(Sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza).
1.
Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita'
dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se
l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma
dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in
cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e'
provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali
mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non
inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla
data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in
cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel
termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si
procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si
proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore
insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2.
La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3.
La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti
dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare,
salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura
del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al
Ministro dell'industria.
Art.
9.
(Opposizione
alla dichiarazione dello stato di insolvenza).
1.
Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo' essere
proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale
che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre
per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro
interessato, dalla data dell'affissione.
2.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al
commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione
dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se
l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo.
3.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Art.
10.
(Revoca
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1.
La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e'
comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi
della procedura.
Art.
11.
(Accoglimento
dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'ammissione
all'amministrazione straordinaria).
1.
L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2
non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza.
2.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione
per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza
dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento,
sempre che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli
30, 69 e 70.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.
Art.
12.
(Rigetto
del ricorso).
1.
Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di
insolvenza provvede con decreto motivato.
2.
Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale
provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e
l'imprenditore.
3.
La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli
atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
CAPO
II
ORGANI
Art.
13.
(Competenza
del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).
1.
Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il
valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali
restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Art.
14.
(Giudice
delegato).
1.
Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con
decreto.
2.
I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del
giudice delegato al fallimento.
Art.
15.
(Commissario
giudiziale).
1.
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, pubblico ufficiale.
2.
In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano
a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi.
3.
Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli
37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo
quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e' 47 del presente
decreto.
Art.
16.
(Sostituzione
del commissario giudiziale.
1.
Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il
tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo
commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve
pervenire.
2.
Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformita'
dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione
stessa non e' pervenuta nel termine.
Art.
17.
(Reclamo
contro gli atti del commissario giudiziale).
1.
Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale chiunque
vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che
decide con decreto motivato.
2.
Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati
dall'articolo 14, comma 2.
CAPO
III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI
Art.
18.
(Effetti
della dichiarazione dello stato di insolvenza).
1.
La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti
previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge
fallimentare. Si applica, altresi', nei medesimi limiti che nel
fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge
fallimentare.
2.
Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori
alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti
dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione
del giudice delegato.
Art.
19.
(Andamento
della gestione dell'impresa al commissario giudiziale).
1.
L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale,
ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto.
2.
Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e
comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.
3.
Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione
al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli
articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al
curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al
commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facolta'
del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
4.
Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e'
affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma
dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del
conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle
osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del
cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai singoli
creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della
legge fallimentare.
Art.
20.
(Crediti
sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa).
1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la
gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato
di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo
111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
Art.
21.
(Provvedimenti
conservativi).
1.
Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o
con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni
nell'interesse della procedura.
Art.
22.
(Avviso
ai creditori per l'accertamento del passivo).
1.
Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano
diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore
insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in
cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento
del passivo.
2.
La comunicazione e' effettuata mediante lettera raccomandata o con
mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
CAPO
IV
SOCIETÀ CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
Art.
23.
(Dichiarazione
dello stato di insolvenza di societa' con soci illimitatamente
responsabili).
1.
Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una
societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli
18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
2.
Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto
l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza e'
pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui
il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella
della morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga, in tutto
o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
3.
Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente
responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4.
Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma
dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art.
24.
(Accertamento
successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).
1.
Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di una
impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi
confronti con sentenza in camera di consiglio, che e' comunicata ed
affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2.
Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo
3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero
d'ufficio.
3.
Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere proposto
anche dal commissario straordinario.
4.
Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4,
sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di
estensione.
Art.
25.
(Estensione
dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci
illimitatamente responsabili).
1.
I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di
dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti
dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente
responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello
stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in
amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.
Art.
26.
(Societa'
cooperative).
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle societa'
cooperative.
TITOLO
III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO
I
APERTURA DELLA PROCEDURA
Art.
27.
(Condizioni
per l'ammissione alla procedura).
1.
Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino
concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle
attivita' imprenditoriali.
2.
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa,
sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a
due anni ("programma di ristrutturazione").
Art.
28.
(Relazione del commissario giudiziale).
1.
Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il
commissario giudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza
e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con dizioni
previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria.
2.
Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle
attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3.
Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale
trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria,
depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.
4.
Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro
ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno
facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia.
Art.
29.
(Parere
del Ministero dell'industria e osservazioni).
1.
Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla
ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in
cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa
dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del
parere, se lo stesso non e' depositato nel termine.
2.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di
dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.
Art.
30.
(Apertura
della procedura Dichiarazione di fallimento).
1.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto
conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli
ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto
motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria,
se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso
contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
2.
I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma
dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a
cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la
sede principale.
Art.
31.
(Dichiarazione
di fallimento).
1.
Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per
la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni
degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
2.
L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base
delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza.
Art.
32.
(Provvedimenti
per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa).
1.
Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione
straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti
opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa,
sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del
commissario straordinario.
Art.
33.
(Reclamo
avverso il decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria o di
dichiarazione del fallimento).
1.
Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di
quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria,
per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la
dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della
comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
2.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.
3.
Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che
possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza.
4.
La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i
soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente
altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni,
nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il
reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura di
amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento.
Se il commissario straordinario non e' stato ancora nominato, e'
sentito esclusivamente il commissario giudiziale.
5.
La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del
procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di
procedura civile.
6.
Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al
tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30,
31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa. Restano in
ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli
organi della procedura.
Art.
34.
(Giudizi
in corso nei confronti del commissario giudiziale).
1.
Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre e'
in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore,
secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione
straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in
sostituzione del commissario giudiziale.
2.
In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del
commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare nel
processo il commissario straordinario o il curatore.
3.
Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non e'
ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e'
notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore,
in luogo del commissario giudiziale.
4.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi
in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.
Art.
35.
(Conversione
del fallimento a seguito di accoglimento dell'opposizione).
1.
L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei
requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della
sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle
disposizioni della legge fallimentare.
2.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale
motivo l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge
fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non
sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il
curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro
dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una
valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste
dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla
procedura di amministrazione straordinaria.
3.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con
decreto motivato dispone la conversione del fallimento in
amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le
condizioni per farvi luogo.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario
giudiziale il curatore.
Art.
36.
(Disposizioni
applicabili all'amministrazione straordinaria).
1.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla
procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le
disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al
commissario liquidatore il commissario straordinario,
CAPO
II
ORGANI
Art.
37.
(Vigilanza
sulla procedura).
1.
La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di
uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice
delegato nelle materie ad essi affidate.
2.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il
Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa'
specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n.
140.
3.
Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale
della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai
fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione
degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Art.
38.
(Nomina
del commissario straordinario).
1.
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara
aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno
o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari
deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata
congiuntamente da almeno due di essi.
2.
La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale
rilevanza e complessita' della procedura.
3.
Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo
stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche'
alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di
esso è data altresì pubblica notizia con messi informatici, a cura
del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento previsto dall'articolo 94.
4.
Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del
commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
Art.
39.
(Criteri
per la scelta dei commissari e degli esperti).
1.
Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei
commissari straordinari.
2.
Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente, con
proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera e'
richiesta dalla procedura.
Art.
40.
(Poteri
del commissario straordinario).
1.
Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e
l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci
illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi
ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge
fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni,
egli e' pubblico ufficiale.
Art.
41.
(Intrasmissibilita'
delle attribuzioni del commissario straordinario).
1.
Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio
ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria
responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente
dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita
soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero
dell'industria.
2.
Il commissario puo' essere altresi' autorizzato dal Ministero
dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria
responsabilita'.
Art.
42.
(Controllo
preventivo sugli atti del commissario straordinario).
1.
Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito
il comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di
aziende;
b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di
costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di
beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se
di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.
Art.
43.
(Revoca
del commissario straordinario).
1.
Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del
comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario
straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di
revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato
il commissario ad esporre le proprie deduzioni.
Art.
44.
(Rendiconto
del commissario straordinario).
1.
Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante
l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione
a norma dell'articolo 75.
Art.
45.
(Nomina
del comitato di sorveglianza).
1.
Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di
sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a
seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono
scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone
particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata dall'impresa
o nella materia concorsuale.
2.
Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del comitato, il
presidente. 3. Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al
tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonche' alla
regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
4.
I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno diritto a
compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto
dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il
compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.
Art.
46.
(Funzioni
del comitato di sorveglianza).
1.
Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del
commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro
caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
2.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei
suoi componenti.
3.
Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta,
salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi
entro un termine piu' breve, comunque non inferiore a tre giorni.
4.
Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento
ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e
possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e
all'imprenditore insolvente.
Art.
47.
(Compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza).
1.
L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al
commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed
i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2.
I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta
alla procedura.
CAPO
III
EFFETTI
Art.
48.
(Divieto
di azioni esecutive individuali).
1.
Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione
straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali, anche speciali.
Art.
49.
(Azioni
revocatorie).
1.
Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti
pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione
III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere
proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata
autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.
2.
I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si
computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla
dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di
fallimento.
Art.
50.
(Contratti
in corso).
1.
Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo'
sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica,
ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla
data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2.
Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il
contratto continua ad avere esecuzione.
3.
Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro
contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di
far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si
intende sciolto.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano
ferme le disposizioni vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il locatore, ai
contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario
straordinario subentra, salvo patto contrario.
Art.
51.
(Diritti
dell'altro contraente).
1.
I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di
subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti
o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione
straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del
capo III del titolo II della legge fallimentare.
2.
Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di
somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74
della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in
condizione di monopolio.
3.
Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti
da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente puo'
chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del
subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora
verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge
fallimentare.
Art.
52.
(Crediti
sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa).
1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la
gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione
a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge
fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di
amministrazione straordinaria.
CAPO
IV
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Art.
53.
(Accertamento
del passivo).
1.
L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il
procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge
fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.
2.
Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci
illimitatamente responsabili si applicano altresi' le disposizioni
dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge
fallimentare.
CAPO
V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
Art.
54.
(Predisposizione
del programma).
1.
Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al
decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero
dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi
alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.
2.
Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero
dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni,
se la definizione del programma risulta di particolare complessita'.
3.
Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del
relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario
straordinario.
4.
La mancata presentazione del programma nel termine originario o
prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
Art.
55.
(Criteri
di definizione del programma).
1.
Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica
industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita'
operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei
creditori.
2.
Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello
Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o
ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure
autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle
disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
Art.
56.
(Contenuto
del programma).
1.
Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle
da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con
specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche
di cui e' prevista l'utilizzazione.
2.
Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il
programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione,
segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in
ordine alla soddisfazione dei creditori.
3.
Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il
programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1,
le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di
mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le
modalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione
mediante concordato.
Art.
57.
(Autorizzazione
all'esecuzione del programma).
1.
L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria
con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni
dalla sua presentazione.
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende
comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta
giorni dalla presentazione.
3.
Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede
chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il
commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla
richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di
chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4.
I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27,
comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
Art.
58.
(Autorizzazione
all'esecuzione del programma in casi particolari)
1.
Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni
pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base
alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i
termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57,
commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione
stessa.
2.
Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o
se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla
presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al
Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso
ai finanziamenti e alle agevolazioni.
3.
Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta
giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma
i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della
meta'.
Art.
59.
(Comunicazione
al tribunale del programma autorizzato).
1.
Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del
programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga
notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della
scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2.
Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma,
con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili
esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore
insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono prendere
visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca
l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di
riservatezza.
Art.
60.
(Modifica
o sostituzione del programma autorizzato).
1.
Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario
puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la
modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un
programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti
nell'articolo 27, comma 2.
2.
La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli
57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se
interviene dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di
ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali,
se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di
autorizzazione del primo programma.
3.
Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo
stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a
decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.
4.
Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal
commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III
del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino
a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini
della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del
processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'articolo 297 del
codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla
cessazione dell'esecuzione del programma stesso.
Art.
61.
(Esecuzione
del programma).
1.
Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette
all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito
dall'articolo 42.
2.
Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro
dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio
dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
3.
Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il
commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra
analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli
obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
4.
Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza.
Copia delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro tre
giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove
qualunque interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia.
Art.
62.
(Alienazione
dei beni).
1.
L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle
previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate
alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in
conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro
dell'industria.
2.
La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore
superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di
idonee forme di pubblicita'.
3.
Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu'
esperti nominati dal commissario straordinario.
Art.
63.
(Vendita
di aziende in esercizio).
1.
Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio
successivo.
2.
Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio,
l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le
attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3.
La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che
dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e
del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei
livelli occupazionali.
4.
Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda
previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il
commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei
lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei
lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
5.
Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita'
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende
cedute, anteriori al trasferimento.
Art.
64.
(Cancellazione
delle iscrizioni e trascrizioni).
1.
La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e
delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui
beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto
nei quindici giorni successivi al trasferimento.
Art.
65.
(Impugnazione
degli atti di liquidazione).
1.
Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi,
relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione
straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del
commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
2.
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a
reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
3.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4.
Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti
di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti
dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le
rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.
Art.
66.
(Proroga
del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi
aziendali).
1.
Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la
cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in
corso iniziative di imminente definizione, il commissario
straordinario puo' chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del
Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la
proroga del termine di scadenza del programma.
2.
La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non
superiore a tre mesi.
3.
Il tribunale provvede con decreto motivato.
4.
Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario
presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e
4.
CAPO
VI
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art.
67.
(Ripartizione
dell'attivo).
1.
Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di
cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del
decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'articolo
97 della legge fallimentare, se successiva, il commissario
straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme
disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato
dal parere del comitato di sorveglianza
2.
Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli
110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e
terzo comma, della legge fallimentare.
3.
La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della
gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a
norma dell'articolo 75.
Art.
68.
(Acconti
ai creditori).
1.
In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle
esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario
straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con
l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti
parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che
saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto
delle cause legittime di prelazione.
2.
Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti dei
lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite
e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate
a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la
dichiarazione dello stato di insolvenza.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente
dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti
dall'articolo 27, comma 2.
CAPO
VII
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
SEZIONE
I
CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO
Art.
69.
(Conversione
in corso di procedura).
1.
Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di
amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non puo' essere
utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario
straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in
fallimento.
2.
Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario
straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.
Art.
70.
(Conversione
al termine della procedura).
1.
Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio,
dispone la conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o
in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto
dall'articolo 66;
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione,
l'imprenditore non abbia recuperato la capacita' di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
Art.
71.
(Decreto di conversione).
1.
La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal tribunale
con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il
commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
2.
Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la
procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del
commissario straordinario e del comitato di sorveglianza.
L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla
base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza.
3.
Il decreto e' comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3.
4.
Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta
del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse puo'
proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni.
Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario
straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione.
5.
La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario
straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che
accoglie il reclamo e' comunicato e affisso a norma del comma 3.
Art.
72.
(Applicabilita'
delle disposizioni relative alla chiusura).
1.
In tutti i casi in cui e' disposta la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario
straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della
gestione a norma dell'articolo 75.
SEZIONE
II
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Art.
73.
(Cessazione
dell'esercizio dell'impresa).
1.
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma,
originario o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la
integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta
del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la
cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2.
Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e
all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro
di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte
di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di
appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario
straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
3.
A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione
straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura
concorsuale liquidatoria.
4.
La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e'
effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64
e 65.
Art.
74.
(Chiusura
della procedura).
1.
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma,
l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il
concordato.
2.
Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude
altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale
dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative
spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Art.
75.
(Bilancio
finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).
1.
Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario
sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della
procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione
del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito
presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2.
Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere,
comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.
3.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per
l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge
fallimentare.
4.
Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono
approvati.
Art.
76.
(Decreto
di chiusura).
1.
La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e'
dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del
commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente,
ovvero d'ufficio.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.
Art.
77.
(Riapertura
della procedura).
1.
Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale,
entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza
dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, puo'
ordinare la riapertura della procedura di amministrazione
straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel
patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da
rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia
di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2.
Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia
sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
b) nomina il curatore;
c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d)
ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'.
3.
La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
SEZIONE
III
CONCORDATO
Art.
78.
(Concordato).
1.
Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il
Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore
dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un
concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge
fallimentare, se si tratta di societa'.
2.
L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del
concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della
procedura.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto
e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario
liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre
l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello
stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza
soggetta ad impugnazione.
Art.
79.
(Concordato
particolare del socio).
1.
Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a
responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura
puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che
concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 78.
TITOLO
IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO
I
ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE
IMPRESE DEL GRUPPO
Art.
80.
(Definizioni).
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono:
a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione
straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli
articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo;
b) per "imprese del gruppo":
1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la
societa' sottoposta alla procedura madre;
2) le societa' direttamente o indirettamente controllate dall'impresa
sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o
sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una
direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura
madre.
2.
Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di
controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma,
del codice civile.
Art.
81.
(Amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo).
1.
Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino
a quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette alle
disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza,
possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria
indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2.
2.
Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria
qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi indicati
dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione
unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad
agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva
esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi
della procedura.
Art.
82.
(Accertamento
dei presupposti per l'ammissione alla procedura).
1.
L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo e' effettuato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede
principale con l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del
capo I del titolo III.
2.
Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa
del gruppo puo' essere proposto anche dal commissario straordinario
della procedura madre.
Art.
83.
(Informazioni
sui rapporti di gruppo).
1.
Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo
80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed
il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro
pubblico ufficio. Possono chiedere, altresi', alle societa' fiduciarie
previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalita' degli
effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.
2.
Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
Art.
84.
(Conversione
del fallimento in amministrazione straordinaria).
1.
Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre e' emesso dopo la
sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha
dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione
straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti
dall'articolo 81 e sempre che non sia gia' esaurita la liquidazione
dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia
interesse o d'ufficio.
2.
Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il
curatore ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria
ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una
relazione contenente una valutazione motivata circa la sussistenza dei
presupposti per la conversione.
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il
curatore ed il commissario straordinario.
Art.
85.
(Organi
della procedura e imputazione delle spese).
1.
Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura
madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza,
anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito
dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il rispetto della
disposizione prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1
dell'articolo 45.
2.
Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese
del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
Art.
86.
(Programma
delle imprese del gruppo).
1.
Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate
nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma
secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del
medesimo articolo.
2.
Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza
delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della
opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del
gruppo, il commissario straordinario predispone un programma
integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57 nell'ambito
della procedura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo
ammessa alla procedura.
3.
Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti
dall'articolo 54, ridotti della meta'.
Art.
87.
(Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento).
1.
La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a
norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la
conversione in fallimento della procedura di amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non
sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.
CAPO
II
RESPONSABILITA E AZIONI REVOCATORIE
Art.
88.
(Definizioni).
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata
insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa
alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata
fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35,
avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo
articolo 3;
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non
insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80,
comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
c) per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo
costituite in forma societaria.
Art.
89.
(Denuncia
al tribunale).
1.
Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore
dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia
prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli
amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo.
2.
Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il
commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato
amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del terzo
comma dell'articolo 2409 del codice civile.
Art.
90.
(Responsabilita'
nei casi di direzione unitaria).
1.
Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli
amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione
rispondono in solido con gli amministratori della societa' dichiarata
insolvente dei danni da questi cagionati alla societa' stessa in
conseguenza delle direttive impartite.
Art.
91.
(Azioni
revocatorie).
1.
Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario
straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente
possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della
legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo
relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso
articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello
stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4)
e nel secondo comma dello stesso articolo compiuti nei tre anni
anteriori.
2.
Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed
il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo
83.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA
Art.
92.
(Composizione
collegiale del tribunale).
1.
Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri
provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione
collegiale.
2.
Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il
tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause
relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e
seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del
concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima
legge.
Art.
93.
(Sospensione
dei termini processuali).
1.
La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di
opposizione alla medesima;
b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa
insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo
procedimento di reclamo;
c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria
in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione
straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Art.
94.
(Affissione
con mezzi informatici).
1.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante
rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti,
provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante il
loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico,
secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2.
Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese
sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI PENALI
Art.
95.
(Applicabilita'
delle disposizioni penali della legge fallimentare).
1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e
82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI
della legge fallimentare.
2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare,
l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della
medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
Art.
96.
(Reati
del commissario giudiziale e del commissario straordinario).
1.
Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario
le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge
fallimentare.
2.
Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che
coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario
nell'amministrazione della procedura.
Art.
97.
(Costituzione
di parte civile).
1.
La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo
240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e,
dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal
commissario straordinario.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art.
98.
(Modifica
dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile).
1.
Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di
procedura civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, le parole "al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95," sono soppresse.
Art.
99.
(Modifica
della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa).
1.
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge
fallimentare e' abrogato.
2.
L'articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente:
"Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa). L'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202
e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di
liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario
liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione
della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Art.
100.
(Modifica
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1.
Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, le parole "societa' in amministrazione straordinaria"
sono sostituite dalle parole "imprese in amministrazione
straordinaria".
Art.
101.
(Adeguamento
delle disposizioni attuative dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1.
Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in
ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello
Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria,
previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle
disposizioni del presente decreto.
Art.
102.
(Pagamento
di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia).
1.
Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di
garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle
dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro
aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80,
possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati
nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del
1982.
Art.
103.
(Impiego
della Guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di
vigilanza).
1.
Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma
3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle
finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di un contingente
del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti
strutture e dotazione organica del Corpo.
Art.
104.
(Termine
per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e
di compensi).
1.
I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai
commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori
fallimentari.
Art.
105.
(Termine
per l'emanazione del regolamento in materia di pubblicita' con mezzi
informatici).
1.
Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra
in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del
regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei casi
di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni
necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi
informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi,
prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso
la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e' prevista
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un
estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli
annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.
3.
Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del
pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con
mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilita'
delle necessarie dotazioni.
4.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita'
prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art.
106.
(Procedure
di amministrazione straordinaria in corso).
1.
Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione
straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente
vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad
amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a
direzione unica e garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95.
2.
La procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso
quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato
giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa,
ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone
l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma,
o dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 26 del
1979.
3.
Alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di applicano
in ogni caso le disposizioni degli articoli 46, comma 3, 77 e 78 del
presente decreto.
Art.
107.
(Compenso
dei commissari delle procedure di amministrazione straordinaria in
corso).
1.
Con il regolamento previsto dall'articolo 47 sono stabiliti i criteri
di liquidazione del compenso dei commissari straordinari e dei membri
del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione
straordinaria in corso alla data del presente decreto, per quanto
attiene alle attivita' espletate successivamente all'entrata in vigore
del decreto medesimo.
Art.
108.
(Proroga
del trattamento di cassa integrazione guadagni).
1.
Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi
straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei
lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto,
previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono
essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del
Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei
limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della
legge 30 luglio 1998, n. 274.
2.
La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1,
costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei
trattamenti ivi indicati.
Art.
109.
(Abrogazioni).
1.
Sono abrogati:
a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis;
b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784;
c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544;
d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381;
e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212;
f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19;
g) l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;
h) la legge 23 agosto 1988, n. 391;
i) l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2.
E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
decreto.
Art.
110.
(Norma
di coordinamento).
1.
I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente
o implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del
decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono effettuati alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.
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