Delega
al Governo per la riforma delle procedure relative alle imprese in crisi
Consiglio
dei ministri, 27 ottobre 2000
Articolo
1
(Delega)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali regolate dal regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 , della disciplina degli illeciti penali riguardanti le procedure
concorsuali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione delle
controversie nelle materie di cui alla lett. fff) del comma 1 dellfarticolo 2.
2.
La riforma, nel rispetto della normativa comunitaria e tenuto conto del
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle
procedure di insolvenza, nonché delle convenzioni internazionali, e in
conformità con i principi e con i criteri direttivi previsti dalla presente
legge, realizzerà il necessario coordinamento
con le discipline speciali di settore.
3.
I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività
produttive, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei Deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5.
Entro due anni dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il
Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura
di cui al comma 4.
Articolo
2
(Riforma delle procedure concorsuali)
1.
La riforma organica delle procedure concorsuali è ispirata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a)
sostituire le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267, con una procedura
unitaria di insolvenza, a fasi successive ed avente caratteristiche di
flessibilità, ed una procedura di crisi, anticipatoria di quella di insolvenza;
b)
individuare i soggetti sottoposti alle procedure
negli imprenditori individuali e collettivi che esercitano unfattività
commerciale o agricola, con esclusione degli enti pubblici e
dei piccoli imprenditori ;
c)
individuare i piccoli imprenditori, non soggetti alle procedure, in base a
criteri valevoli anche per le società e gli altri imprenditori collettivi, e
riferiti, anche in via alternativa, al totale dellfattivo dello stato
patrimoniale, al totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero
dei dipendenti ;
d)
prevedere limiti temporali per lfapertura delle procedure a decorrere dalla
cancellazione dal registro delle imprese, ovvero, in mancanza di iscrizione o
nel caso di prosecuzione dellfattività nonostante la cancellazione, dalla
effettiva cessazione dellfesercizio dellfimpresa, nonchè dalla morte,
quanto allfimprenditore individuale;
e)
prevedere che la procedura di crisi possa essere avviata, su istanza del solo
debitore, in presenza di sintomi di squilibrio patrimoniale, economico o
finanziario, tali da determinare pericolo di insolvenza;
f)
prevedere che, con lfistanza di apertura della procedura di crisi, il debitore
debba proporre un piano di risanamento dellfimpresa e di estinzione delle
obbligazioni, anche mediante pagamento differito, rateale ed in percentuale dei
creditori, di durata non superiore a due anni;
g)
prevedere che il pagamento rateale ed in percentuale possa
riguardare anche i crediti privilegiati, fatta eccezione per i crediti
assistiti dal privilegio di cui allfarticolo
2751-bis del codice civile;
h)
prevedere che il programma debba comportare, per quanto possibile, la tutela dei
livelli occupazionali;
i)
disciplinare i requisiti formali e le condizioni di ammissibilità dellfistanza
ai fini di assicurare la serietà e la possibilità di verifica del piano, in
particolare per quanto attiene alla regolare tenuta della contabilità dellfimpresa,
nonché alla copertura delle spese di procedura;
l)
prevedere che la procedura di crisi sia dichiarata aperta con decreto dal
tribunale del luogo in cui lfimpresa ha la sede principale; prevedere la
nomina di un giudice delegato, di uno o più commissari giudiziali
e di un comitato dei creditori con funzione di tutela degli interessi
comuni; prevedere
requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari
giudiziali, nonché i criteri di
liquidazione dei relativi compensi;
m)
prevedere i casi in cui la procedura possa essere estesa ad altre imprese del
medesimo gruppo in stato di crisi, al fine di una gestione unitaria;
n)
prevedere che, nel corso della procedura di crisi, la gestione dellfimpresa e
lfamministrazione del patrimonio resti affidata al debitore, sotto la
vigilanza del commissario giudiziale, salva la necessità dellfautorizzazione
del commissario o del giudice delegato per il compimento di atti di particolare
rilevanza;
o)
disciplinare gli effetti dellfapertura della procedura nei confronti dei
creditori, prevedendo, in particolare, il divieto di azioni esecutive
individuali, lfinefficacia degli atti di acquisto di diritti di prelazione e
delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, nonché la
sospensione degli interessi legali sui crediti chirografari; disciplinare gli
effetti dellfapertura della procedura sui rapporti giuridici preesistenti,
prevedendo, in particolare, la facoltà del debitore di sciogliersi da
determinati rapporti, con lfautorizzazione degli organi della procedura,
quando la loro prosecuzione pregiudichi
lfattuazione del piano; prevedere altresì la inapplicabilità degli
artt. 2447, 2448, 1‹ comma , n.4,
e 2560 del codice civile;
p)
prevedere una tutela giurisdizionale, con effetti endoconcorsuali, del debitore,
dei creditori e di ogni altro interessato alla procedura, nella forma dei
procedimenti in camera di consiglio mediante decreti del giudice delegato,
reclamo al tribunale e ricorso per cassazione ai sensi dellfart. 111 Cost.;
q)
prevedere che il tribunale, in qualsiasi momento in cui la procedura di crisi
non è utilmente proseguibile, possa disporre la sua cessazione e dichiarare lo
stato dfinsolvenza, se questa è stata accertata;
r)
prevedere che i crediti sorti per la gestione dellfimpresa e lfamministrazione
del patrimonio del debitore, dopo lfapertura della procedura di crisi, siano
prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;
s)
prevedere che i termini per la declaratoria di inefficacia e la revocatoria
concorsuale degli atti decorrano, nella successiva procedura di insolvenza,
dalla data di apertura della procedura di crisi;
t)
prevedere che il programma di risanamento proposto dal debitore
debba formare oggetto di una relazione del commissario giudiziale ed
essere approvato con la partecipazione di tutti
i creditori, secondo maggioranze di numero e di somma; prevedere
eventualmente che lfapprovazione
possa avere luogo anche mediante mancata manifestazione del dissenso, previa
adozione di adeguate modalità di informazione; prevedere lfeventuale
ripartizione dei crediti, ai fini della votazione, in classi omogenee per
interessi economici, anche in riferimento ai contenuti del piano, disciplinando
i rapporti tra esiti della votazione delle singole classi ed esito complessivo
delle votazioni; prevedere ,altresì,
nel caso in cui il piano di risanamento contempli il pagamento differito,
rateale o in percentuale di crediti di natura fiscale o previdenziale, che gli
enti creditori possano prestare il proprio assenso quando la soluzione offerta
appaia conveniente ai fini del miglior soddisfacimento del credito rispetto ai
prevedibili esiti di una procedura di insolvenza; prevedere adeguati controlli
sul piano proposto dal debitore, nel caso in cui si tratti di società quotata;
u)
prevedere , nel caso di raggiungimento delle
maggioranze , lfapertura del giudizio
di omologazione del piano di risanamento, che si conclude con un giudizio del
tribunale che decide con sentenza in camera di consiglio; prevedere che
, nel caso di rigetto dellfistanza di apertura di crisi, di mancata
approvazione od omologazione del piano di risanamento , il tribunale o il
giudice delegato promuovano, se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione
dello stato di insolvenza;
v)
prevedere, in caso di omologazione del piano,
che la sua esecuzione si concluda entro il termine di due anni, salvo
proroga non superiore a sei mesi, richiesta dal debitore, accettata dai
creditori ed approvata dal tribunale, a decorrere dalla data della pubblicazione
della sentenza, anche se soggetta ad impugnazione, e che , alla data di
scadenza, il tribunale ne verifichi lfavvenuta realizzazione ; prevedere
che , in qualsiasi momento,
il tribunale possa disporre la
cessazione della procedura , ove
questa risulti non utilmente proseguibile o il debitore non abbia eseguito i
pagamenti alle scadenze stabilite, e possa
disporne altresì la revoca, qualora si accerti che il debitore ha esposto false
informazioni od omesso di fornire informazioni rilevanti al fine di essere
ammesso alla procedura, o compiuto atti di frode in danno dei creditori ; in
tali casi
e in quello di mancata
realizzazione alla scadenza, prevedere che si proceda ai sensi dellfultima
parte del punto 19;
z)
prevedere, nel caso
in cui venga promossa la dichiarazione dello stato di insolvenza, la
salvezza di tutti gli atti legittimamente compiuti
e che i crediti sorti per la gestione dellfimpresa e lfamministrazione del
patrimonio del debitore, dopo lfapertura della procedura di crisi, sono
prededucibili anche nella successiva fase di insolvenza;
aa)
prevedere, fuori dai casi di conversione della procedura di crisi in procedura
di insolvenza e indipendentemente dallfapertura di una procedura di crisi, ove
lfimprenditore versi in stato di insolvenza,
lfapertura di unfautonoma
procedura di insolvenza destinata
alla conservazione totale o parziale delle attività produttive, ove possibile,
e al soddisfacimento dei creditori, sia mediante il risanamento dellfimpresa,
sia mediante la liquidazione del patrimonio del debitore;
bb)
prevedere che lo stato di insolvenza sia dichiarato
a seguito di istanza del
debitore, dei creditori e del pubblico ministero o di ufficio, con sentenza
emessa in camera di consiglio dal tribunale del luogo in cui lfimpresa ha la
sede principale , il quale adotta i
provvedimenti consequenziali;
cc)
prevedere la nomina di un giudice delegato, di uno o tre curatori, di un
comitato di creditori con funzioni
di tutela degli interessi comuni e la fissazione dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione al passivo e per procedersi allfaccertamento
dei crediti; prevedere requisiti di professionalità e di onorabilità dei
curatori, stabilendo i criteri di liquidazione dei relativi compensi.
dd)
prevedere lfarticolazione della procedura in due fasi: la prima di
osservazione della durata massima
di novanta giorni, volta allfaccertamento
della reale consistenza dellfimpresa e del patrimonio del debitore ed alla
scelta della concreta soluzione da adottare;
la seconda di attuazione di un programma di risanamento
totale o parziale dellfimpresa
ovvero, in via alternativa, di
liquidazione ed in ogni caso di soddisfacimento dei creditori;
prevedere che, nel caso di consecuzione della procedura di crisi in
procedura di insolvenza, la fase di osservazione sia facoltativa;
ee)
prevedere che il tribunale possa disporre
con la sentenza dichiarativa di insolvenza o con successivo decreto , anche
prima dello spirare del termine della fase di osservazione, lfimmediata
liquidazione, quando risulti evidente lfinesistenza di prospettive di
risanamento, anche solo parziale, dellfimpresa
; prevedere altresì che si possa fare luogo allfaccertamento del passivo solo
se vi è attivo da liquidare e che il tribunale possa disporre
lfimmediata chiusura della procedura dfinsolvenza, allorché lfattivo
da liquidare sia insufficiente a consentire, detratte le spese della procedura,
anche una modesta ripartizione ai creditori;
ff)
prevedere che il debitore o qualsiasi altro terzo possano presentare prima della
scadenza del termine di cui alla lett. gg) un programma di risanamento nel quale
siano indicati gli interventi necessari per la conservazione totale o parziale
dellfimpresa, anche mediante cessione dei complessi aziendali, il pagamento
anche in percentuale dei crediti, o con altre modalità concordate ,
consentendo, altresì, autonomia al debitore, ai creditori e ad ogni altro
interessato per la negoziazione del programma e
disciplinando, inoltre, le procedure di consultazione sindacale sui suoi
contenuti;
gg)
prevedere che il curatore od i curatori, anche mediante forme facilitate di
acquisizione dei dati, presentino, in ogni caso, al tribunale, entro il termine
di quindici giorni dalla scadenza del periodo di osservazione, una relazione
sulle cause dellfinsolvenza e su ogni altra circostanza rilevante ai fini
della procedura, nonché sulla realizzabilità del programma o dei programmi di
risanamento presentati dal debitore o da altri interessati ed, in mancanza,
formulino un loro programma in cui siano indicate le iniziative che debbano
essere assunte per farsi luogo alle due alternative sopra indicate del
risanamento o della liquidazione;
hh)
prevedere che il programma di risanamento del
debitore debba essere approvato con la partecipazione di tutti i creditori,
secondo maggioranze di numero e di crediti anche mediante mancata manifestazione
del dissenso, previa adozione di adeguate modalità di informazione;
ii)
prevedere, in caso di approvazione della procedura, che il giudice delegato
disponga lfapertura del giudizio di omologazione ed il tribunale allfesito
di un giudizio di legittimità e di merito
pronunci sentenza di omologazione o di rigetto avverso la quale è
ammissibile soltanto il ricorso per cassazione;
ll)
prevedere, in caso di omologazione, che lfesecuzione del programma si compia
entro il termine perentorio di due anni dalla pubblicazione dalla sentenza;
mm)
prevedere, in caso di mancata approvazione del programma da parte dei creditori
o di rigetto della domanda di omologazione, che il tribunale disponga senza
ritardo la liquidazione dei beni del debitore e la ripartizione del ricavato in
favore dei creditori;
nn)
disciplinare gli effetti della procedura di insolvenza per il debitore e per i
creditori, evitando incapacità che non siano strettamente utili per la
procedura e sancendo, tra lfaltro, lo spossessamento del patrimonio, lfosservanza
delle formalità di legge sullfopponibilità degli atti ai terzi, lfinefficacia
degli atti e dei pagamenti connessi alla gestione ordinaria dellfimpresa
successivi alla dichiarazione dello stato dfinsolvenza, la compensazione tra
debiti e crediti, anche non liquidi od esigibili, sorti anteriormente alla prima
fase concorsuale, il divieto delle azioni esecutive individuali, anche speciali,
la sospensione o la limitazione degli interessi per determinate categorie di
creditori;
oo)
disciplinare gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, prevedendo:
-
lfinefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti scaduti nel giorno
della dichiarazione dfinsolvenza o posteriormente, in conformità di quanto
attualmente disposto;
-
la revocatoria ordinaria regolata dal codice civile;
-
quella concorsuale relativamente ai negozi posti in essere al fine di favorire
alcuni creditori in danno di altri, ai negozi, agli atti ed ai pagamenti
anormali, ai negozi in cui le prestazioni del debitore sono sproporzionate
rispetto a quello che è stato a lui dato o promesso;
-
la riduzione dei termini del periodo sospetto alla metà di quelli attualmente
stabiliti dallfart. 67 l.f., fermo restando quanto in detto articolo stabilito
a proposito della conoscenza o mancata conoscenza dello stato di insolvenza del
debitore;
pp)
prevedere una facoltà generale di scioglimento della procedura da tutti i
contratti in corso non eseguiti o non interamente eseguiti e sospensione
degli stessi sino al concreto esercizio della suddetta facoltà, salvo il
diritto del contraente in bonis di chiedere al giudice delegato la fissazione di
un termine;
qq)
prevedere che lfaccertamento del passivo si svolga davanti al giudice delegato
e che i suoi provvedimenti possano formare oggetto di successivo reclamo al
tribunale e ricorso per cassazione, ai sensi dellfart. 111 Cost., con effetti
endoconcorsuali;
rr)
prevedere che i crediti sorti per la gestione dellfimpresa e per lfamministrazione
del patrimonio siano prededucibili e vadano pagati prima di ogni altro credito,
salvo quelli pignoratizi ed ipotecari;
ss)
prevedere, nel caso di conversione della procedura di crisi in procedura di
insolvenza, la retrodatazione degli effetti
dalla data di apertura della procedura di crisi;
tt)
disciplinare, in caso di mancata realizzazione del programma, la cessione dei
complessi aziendali in funzionamento, consentendo la prosecuzione delle attività
dfimpresa, in presenza dei necessari presupposti economico finanziari, e
la liquidazione dei beni del debitore, facendo ricorso a forme agili e
spedite di vendita, purché trasparenti e caratterizzate da ampia pubblicità,
previo parere del comitato dei creditori e, nei casi di particolare rilevanza
economica, con lfautorizzazione del giudice delegato;
uu)
prevedere che gli effetti della procedura di
crisi o della procedura di
insolvenza delle società di
persone con soci illimitatamente responsabili, escluse le cooperative, si
estendano a tali soci, stabilendo
limiti temporali per tale estensione nel caso di morte, recesso o esclusione del
socio;
vv)
prevedere le ripartizioni dellfattivo realizzato in favore dei creditori,
riconoscendo la possibilità di adottare criteri prioritari in
favore di determinate categorie nel caso di anticipata corresponsione di
acconti;
zz)
prevedere forme di chiusura compatibili con la realizzazione del programma di
risanamento o di quello liquidatorio;
aaa)
prevedere norme procedurali che
assicurino, in ogni fase, il diritto di difesa delle parti interessate e termini
perentori brevi e compatibili con tale diritto; disciplinare
lfimpugnazione delle sentenze e prevedere opportuni mezzi di tutela
degli interessati contro gli altri provvedimenti emessi dal tribunale e dal
giudice delegato, nonché contro gli atti del commissario giudiziale e del
curatore, secondo criteri che privilegino la rapidità della decisione e la
semplicità delle forme;
bbb)
disciplinare
i criteri di individuazione dei gruppi di imprese ed il coinvolgimento
nella procedura di insolvenza di tutte le imprese insolventi che ne fanno parte,
anche al fine di attuare una gestione unitaria del programma di risanamento;
ccc)
disciplinare la responsabilità dellfimpresa capogruppo, dei suoi
amministratori e degli organi di controllo in ordine sia allfabuso della
direzione unitaria, sia a quello della personalità giuridica delle società
facenti parte del gruppo;
ddd)
coordinare la disciplina dellfamministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, prevista dal decreto legislativo 8 luglio
1999,n.270, con quella introdotta in attuazione della presente legge, rivedendo
in particolare i requisiti di ammissione a detta procedura, stabiliti dallfart.
2 del medesimo decreto, anche alla luce della nozione comunitaria di grande
impresa; coordinare, altresì, la
disciplina introdotta in attuazione della presente legge con quella che regola
la liquidazione coatta amministrativa con ipotesi diverse generate da
insolvenza, nonché con quella in materia di società, ivi compresa la normativa
sui gruppi di imprese, nonché in materia tributaria e di rapporti di lavoro ,
apportando gli adattamenti
necessari ad assicurare efficacia alla riforma;
eee)
coordinare le discipline speciali relative alla crisi delle imprese
bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria, di investimento e
delle società fiduciarie, con
quella introdotta in attuazione della presente legge;
fff)
prevedere una competenza funzionale
inderogabile delle sezioni specializzate da istituire presso i tribunali delle
città sede della corte dfappello nel cui distretto è situato il tribunale
che ha dichiarato lfinsolvenza per tutte le controversie che non rivestono
carattere endoconcorsuale e siano state promosse dalla procedura o nei confronti
della stessa;
ggg)
prevedere, oltre agli strumenti attuali, mezzi
di informazione, di comunicazione e di notificazione informatici e telematici
per le parti ed i terzi interessati, nonché per gli enti pubblici.
Articolo
3
(Disciplina penale)
1.
In
materia di disciplina penale delle procedure concorsuali il Governo è delegato
ad individuare i seguenti delitti dellfimprenditore dichiarato insolvente,
anteriormente o successivamente alla condotta, puniti con la reclusione non
inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a dieci anni, da
graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:
a)
bancarotta
fraudolenta patrimoniale, consistente in condotte di ingiustificato
depauperamento, reale o fittizio, del patrimonio, che causino od aggravino lo
stato di insolvenza;
b)
bancarotta
fraudolenta documentale, consistente nella omessa tenuta, nellfoccultamento,
distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili che impedisca
la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con lo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai
creditori;
c)
bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente in condotte di preferenza
ingiustificata, con lo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli
altri;
d)
bancarotta semplice patrimoniale, consistente in condotte che, con colpa grave,
causino od aggravino lo stato di insolvenza;
e)
bancarotta semplice documentale, consistente in violazioni degli obblighi di
tenuta dei libri e delle scritture contabili che impediscano la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari, fuori dei casi previsti dalla
lettera b).
2.
In materia penale la riforma delle procedure concorsuali è ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
Prevedere che, nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dalle
lettere a), b) e c), ovvero dalle lettere d) ed e) del comma 1 si applichi la
pena stabilita per il fatto più grave, aumentata fino alla metà.
b)
Prevedere, altresì, i seguenti delitti, puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni:
1)
false informazioni, consistenti nel fatto dellfimprenditore che espone false
informazioni od omette di fornire informazioni rilevanti, al fine di essere
ammesso alla procedura di crisi o al programma di risanamento, ovvero
evitarne la cessazione;
2)
mercato di voto, consistente nella dazione o nella promessa di denaro o
altra utilità, da parte dellfimprenditore, a taluno dei creditori al fine di
condizionarne il voto nelle procedure concorsuali; estendere la punibilità al
creditore che accetta la dazione o la promessa;
3)
presentazione di domande di ammissione al passivo della procedura di
insolvenza per crediti o con cause di prelazione fraudolentemente simulati.
a)
Prevedere che alla condanna per i reati previsti dal comma 1 e dal numero 1
della lettera b) del comma 2 consegua la pena accessoria dellfinterdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone e delle imprese.
b)
Estendere le pene previste dal comma 1 e dalle lettere a) e b), numeri 1)
e 2), e dalla lettera c) del comma 2, nel caso di commissione dei fatti da essi
indicati, allfinstitore dellfimprenditore dichiarato insolvente, nonché
agli amministratori, direttori generali, liquidatori, sindaci e revisori di
società o enti dichiarati insolventi.
c)
Prevedere una causa di non punibilità dei reati previsti dal comma 1 e
dalla lettera b) del comma 2 nel caso in cui la procedura si chiuda con lfintegrale
pagamento dei creditori.
d)
Armonizzare e coordinare le norme penali introdotte in attuazione del
presente articolo con le altre norme vigenti, in particolare nella materia
societaria, al fine di evitare duplicazioni di sanzioni e disparità di
trattamento, anche mediante lfabrogazione, la riformulazione o lfaccorpamento
di norme.
e)
Prevedere la possibilità di inizio delle indagini preliminari e di
adozione di misure cautelari reali, anche prima della dichiarazione dello stato
di insolvenza, quando lfistanza diretta ad ottenere tale dichiarazione sia
stata già presentata ed occorra evitare che le condotte costitutive dei reati
previsti dal comma 1 siano commesse o portate ad ulteriori conseguenze.
f)
Prevedere che la sentenza definitiva di dichiarazione dello stato di
insolvenza abbia autorità di giudicato nel processo penale.
g)
Prevedere disposizioni transitorie intese, in particolare, a disciplinare
il trattamento dei fatti commessi prima dellfentrata in vigore dei decreti
legislativi e la successione nel tempo delle nuove norme penali a quelle
abrogate.
Articolo
4
(Norma transitoria)
1.
Nellfemanare le necessarie norme transitorie relative alla disciplina
applicabile alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione della presente legge, il Governo avrà
cura di evitare che le sezioni specializzate previste dalla lett. fff)
del comma 1 dellfarticolo 2 siano
gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impediscano lfefficiente
avvio.
|